STRUMENTO DI APPROFONDIMENTO: DIAGNOSI ENERGETICA. Sintesi stralcio del documento

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STRUMENTO DI APPROFONDIMENTO LA DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE Sintesi stralcio del documento CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014 MAGGIO 2015 A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA

SOMMARIO 1 INTRODUZIONE... 3 2 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO: LE GRANDI IMPRESE E LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA... 3 2.1 Quando l impresa è qualificabile come grande impresa ai fini dell applicazione dell obbligo di diagnosi?... 3 2.2 Quando l impresa è qualificabile come impresa a forte consumo di energia ai fini dell applicazione dell obbligo di diagnosi?... 4 3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE ESEGUONO LA DIAGNOSI... 4 3.1 Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica?... 4 4 TERMINE PER ESEGUIRE LA DIAGNOSI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E ALTRI ADEMPIMENTI... 5 4.1 Quali sono le tempistiche per l esecuzione delle diagnosi energetiche?... 5 4.2 Le diagnosi eseguite prima del 5 dicembre 2015 che rispettano i criteri minimi di cui all Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, soddisfano l obbligo?... 5 4.3 Entro quando devono essere presentate le diagnosi successive alla prima?... 5 4.4 Chi è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati?... 5 5 SANZIONI... 5 5.1 La sanzione si applica all impresa oppure al sito produttivo?... 5

1 INTRODUZIONE Il presente documento, che rappresenta la sintesi del documento del Ministero dello Sviluppo Economico CHIARIMENTI IN MATERIA DI DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE (AI SENSI DELL ARTICOLO 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014), ha lo scopo di orientare l azienda sugli obblighi di diagnosi energetica di cui al citato decreto. 2 INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO OBBLIGATO: LE GRANDI IMPRESE E LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA 2.1 Quando l impresa è qualificabile come grande impresa ai fini dell applicazione dell obbligo di diagnosi? Tutte le imprese che non sono qualificabili PMI, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 ( di seguito, raccomandazione), sono da considerarsi grandi imprese e come tali soggette all obbligo di diagnosi di cui all articolo 8 del D.Lgs. 102/2014. Le categorie di imprese sono individuate sulla base di un determinato numero di soggetti occupati (c.d. effettivi ) e di un duplice criterio finanziario, rappresentato dal fatturato annuo e dal totale di bilancio. La grande impresa è l impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall entità degli altri due criteri, ovvero l impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Al fine del calcolo dei soggetti occupati e degli importi finanziari rilevanti per classificare l impresa, occorre stabilire se l impresa stessa sia autonoma, associata o collegata. La definizione dei tre tipi di imprese è espressamente enunciata dall articolo 3 della Raccomandazione nonché dall articolo 3 del DM 18 aprile 2005.

Figura 1 - Tratto dalla Nuova Definizione di PMI - Guida dell utente e modello di dichiarazione della Commissione Europea del 2006 2.2 Quando l impresa è qualificabile come impresa a forte consumo di energia ai fini dell applicazione dell obbligo di diagnosi? Le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013. Pertanto, le piccole o medie imprese non eleggibili al riconoscimento del beneficio energivori non sono soggette all obbligo di diagnosi. L impresa energivora è esonerata dall obbligo di esecuzione della diagnosi energetica nel caso in cui adotti uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all articolo 8, comma 1, secondo periodo (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Resta fermo, ad ogni modo, l obbligo di comunicare all ENEA l esito della diagnosi condotta nell ambito del sistema di gestione. 3 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE ESEGUONO LA DIAGNOSI 3.1 Quali sono i soggetti che possono condurre una diagnosi energetica? Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti

elencati all articolo 8, comma 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell energia o auditor energetici) anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014. 4 TERMINE PER ESEGUIRE LA DIAGNOSI, COMUNICAZIONE DEI RISULTATI E ALTRI ADEMPIMENTI 4.1 Quali sono le tempistiche per l esecuzione delle diagnosi energetiche? Ai sensi dell articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell anno n-esimo, a decorrere dal 2015. La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA attraverso idonea comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale. 4.2 Le diagnosi eseguite prima del 5 dicembre 2015 che rispettano i criteri minimi di cui all Allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, soddisfano l obbligo? Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell adempimento dell obbligo. Si precisa che se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi. 4.3 Entro quando devono essere presentate le diagnosi successive alla prima? Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015 (ad esempio se una diagnosi valida ai fini dell adempimento dell obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 14 gennaio 2017). 4.4 Chi è il soggetto responsabile della trasmissione dei dati? Il soggetto responsabile della comunicazione dei risultati delle diagnosi è il Legale rappresentante dell impresa soggetta all obbligo. 5 SANZIONI 5.1 La sanzione si applica all impresa oppure al sito produttivo? Le imprese soggette all obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014. La sanzione non esime dall effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all ENEA entro sei mesi dall irrogazione della sanzione stessa.