La Liquidazione Coatta Amministrativa. Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

Documenti analoghi
La crisi dell impresa bancaria. Overview legislativa

Liquidazione coatta amministrativa

a cura di VANESSA PESENTI

LIQUIDAZIONE E PROCEDURE CONCORSUALI

Novità e indicazioni in materia di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative

LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLO STATO D INSOLVENZA BANCARIA

INDICE. Prefazione. Sezione I LINEAMENTI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. pag.

DIRITTO FALLIMENTARE

INDICE SOMMARIO. Capitolo I LE IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO ED AL CONCORDATO PREVENTIVO

47 1. Lo stato d insolvenza La manifestazione dell insolvenza: gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori

La capacità negoziale del debitore sottoposto a procedure concorsuali

Parte II. Le modificazioni dell impresa di assicurazione: trasformazione - fusione - scissione - cessazione

Schemi 10A 10B 10C 10D 10E 15A 15B 16A 16B 16C

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

DOMANDE PROVA SCRITTA. Diritto Commerciale 1. Corso di Laurea in Economia. Si informano gli studenti che:

INDICE SOMMARIO. Capitolo I I PRESUPPOSTI DEL FALLIMENTO

I caratteri, l evoluzione e gli organi della liquidazione coatta amministrativa

INDICE - SOMMARIO. Prefazione... pag. PARTE I IL FALLIMENTO CAPITOLO I IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

La chiusura delle liquidazioni tramite cessione, concordato e altre modalità. Roma, 6 dicembre 2017

Indice Amministrazione Controllata

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I GARANZIA PATRIMONIALE E DISCIPLINA DELL IMPRESA IN CRISI

PROCEDURE CONCORSUALI

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Decreto Legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1999)

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

18. I provvedimenti che concludono la procedura per la dichiarazione di fallimento.» 105

Trasferimento di run-off Questioni regolamentari. Avv. Francesco Cerasi Partner DLA Piper Italy Milano, 12 aprile 2018

INDICE SOMMARIO CAPITOLO I IMPRESE SOGGETTE AL FALLIMENTO E AL CONCORDATO PREVENTIVO CAPITOLO II IL PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

Le procedure concorsuali

INDICE SOMMARIO LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA LEGGE FALLIMENTARE - FALLIMENTO (R.D. 267/1942) - IL CONCORDATO PREVENTIVO (Artt bis L. Fall.) - ALTRI STRUMEN

INDICE CAPITOLO I CENNI GENERALI ED EVOLUZIONE DEL SISTEMA NORMATIVO CONCORSUALE

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I LE CRISI D IMPRESA

Articolo 114-duodecies (1) (Conti di pagamento e forme di tutela)

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE...XVII TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 1

INDICE SOMMARIO PREFAZIONE... XVII TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II DEL FALLIMENTO. CAPO I Della dichiarazione di fallimento

Il concordato ex art. 262 Codice delle Assicurazioni Una opportunità in termini di legal finality

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TERAMO

MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

INDICE-SOMMARIO. Autori... Avvertenze... Prefazione di ANTONIO PIRAS... PARTE PRIMA L IMPRESA IN CRISI. Capitolo I LE CRISI D IMPRESA

Caratteristiche del Fallimento

Le procedure amministrative di disciplina della crisi

INDICE SOMMARIO. I. IL CONCORDATO PREVENTIVO di Paolo Felice Censoni CAPITOLO I FINALITÀ E PRESUPPOSTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Prefazione... Parte prima INTRODUZIONE AL DIRITTO FALLIMENTARE RIFORMATO

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI A SEGUITO DELLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Note- Impatti Riforma Fallimentare. Nuove norme sulle procedure concorsuali

SOMMARIO CAPITOLO II GLI ORGANI PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA FALLIMENTARE 32

COOPERATIVE PROCEDURE CONCORSUALI

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche

INDICE. Prefazione...

FALLIMENTO. (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n.5 D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) CRITERI QUANTITATIVI. Qualsiasi imprenditore che:

Diritto delle imprese e delle società. Diritto delle società, imprese e contratti bancari.

Indice. Ambito di applicazione della nuova disciplina della crisi e dell insolvenza. Definizioni di crisi, insolvenza e sovraindebitamento

INDICE. pag. Articolo 2 Norme di coordinamento con il testo unico bancario Art Modifiche all articolo 1 del d.lgs. n. 385 del

INDICE. Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII

INDICE. Premessa... Pag. XI Prefazione... Pag. XIII

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER PRATICANTI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ANNO 2018/2019


INDICE SOMMARIO. Parte Prima

SCHEDE ADEMPIMENTI PUBLICITARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Sole 24 ORE S.p.A. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa 91, Milano Redazione: Via G. Patecchio, Milano

INDICE INTRODUZIONE LA CRISI DI IMPRESA E LE RAGIONI DEL DIRITTO FALLIMENTARE. pag. (M. SCIUTO) INDICE DEGLI AUTORI PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE

Corso di Alta Formazione in Procedure concorsuali e risanamento d impresa

Titolo II capo Sesto Dell esercizio provvisorio e della liquidazione dell attivo D. L.vo n.5 (Gazzetta Ufficiale n.12 del 16.1.

GLI ADEMPIMENTI PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DA PARTE DI UNA SOCIETA COOPERATIVA

Lezione - Giorno Imprenditore...10 Capacità per l esercizio dell impresa...11 Imprenditore commerciale...11 Piccolo imprenditore...

aggiornata al 30/11/16 INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone S.C.

CORSO BASE PER CURATORI FALLIMENTARI MODULO 6 IL PIANO DI RIPARTO

Parte I. Le modificazioni dell impresa di assicurazione: trasformazione - fusione - scissione - cessazione

PROVVEDIMENTO N. 66 DEL 18 DICEMBRE 2017

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE UFFICIO REGISTRO IMPRESE MANUALE OPERATIVO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI DOPO LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Le Liquidazioni Coatte delle Cooperative

PROVVEDIMENTO N DEL 9 MARZO 2007 L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Premessa...» 5 Presentazione...» 7

MODIFICA ALL ART. 161 L.F. - DOMANDA DI CONCORDATO

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni delle Riviste e delle Enciclopedie... Pag. XI Premessa...» 1. Capitolo I GLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Presentazione... Elencoautori... Notiziesugliautori... I. DISPOSIZIONI GENERALI E ISTRUTTORIA PREFALLIMENTARE

Il nuovo diritto fallimentare nella sua pratica applicazione. Come strutturare un concordato fallimentare

N. Procedimento Norma di Riferimento Unità Organizzativa Termine. Art. 13 e Art. 14 Cod. ass. Regolamento 2 gennaio 2008 n.10, Artt. 4 e 16.

INDICE SOMMARIO. Presentazione...

Il fallimento: esercizio provvisorio ed affitto di azienda

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l 11 maggio 2017

La liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari non bancari

INDICE LA PROCEDURA DI FALLIMENTO... 5

Il trasferimento d azienda in crisi. Avv. Enrico Barraco

SCIOGLIMENTO E DELLE SOCIETA DI CAPITALE MASSIMO MASTROGIAGIACOMO ROBERTO PROTANI LATINA, 10 MAGGIO 2010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

INDICE SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

873 D.M. 3 novembre 2016

Corso Preparazione Esami di Stato - Calendario Lezioni

INDICE SOCIETÀ COOPERATIVE E MUTUE ASSICURATRICI

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

Art Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate

Procedure Concorsuali. e Risanamento d Impresa. Napoli 200 ore. Corso di Alta formazione 2017

RISOLUZIONE N. 14 /E

Transcript:

La Liquidazione Coatta Amministrativa 31 maggio 2010 1

Origine, fondamento e caratteri La procedura di liquidazione (procedura liquidatoria [con eventuali elementi tipici delle procedure di ristrutturazione, quanto alla liquidazione dell attivo]) coatta (in contrapposizione alla liq. volontaria) amministrativa (perché gestita e diretta dall autorità amministrativa, in contrapposizione alla natura giurisdizionale del Fallimento) Origine: leggi di fine 800 sulle Casse di Risparmio e i Monti di Pietà per i quali non era applicabile la disciplina del Fallimento, in virtù della natura pubblicistica di questi soggetti; Fondamento: opportunità di attribuire all autorità di vigilanza il compito di dirigere anche la fase di liquidazione, per la natura pubblicistica degli interessi tutelati; Caratteri: concorsualità (determinata anche dall inserimento nella l.fall.) in parte attenuata, per la diversità dei presupposti, e per essere la procedura permeata dall interesse pubblico 2

Fondamento e Caratteri 2.1. I presupposti oggettivi: a. insolvenza; b. gravi irregolarità amministrative (cfr. t.u.b. [quando: a) risultino gravissime irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della banca; b) siano previste gravissime perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria, dei commissari i straordinari i o dei liquidatori] id i] e cod. ass.) 2.2. I presupposti soggettivi: imprese (generalmente vigilate), caratterizzate t dalla rilevanza pubblicistica i dell attività ità svolta; fra cui, di maggior rilevanza, banche, assicurazioni, intermediari finanziari, cooperative 3

Le fonti La legge fallimentare (titolo V) Le principali leggi settoriali: 1. t.u.b. art. 80 e ss. 2. cod. ass. 3. t.u.i.f. Il rapporto fra la legge fallimentare e le leggi speciali: t.u.b., sub art. 80, comma 6, prevede che Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare; Cod. ass., sub art. 245, comma 7, prevede che le imprese di assicurazione edi riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni i i i della legge fallimentare. t.u.i.f., sub art. 57, vi è il richiamo espresso all art. 80, comma 6, t.u.b. 4

Le funzioni giurisdizionali nella l.c.a. L accertamento t dell insolvenza l ex art. 195 l.fall. L accertamento dell insolvenza, in corso di procedura, ex art. 202-203 l.fall. La contestazione dei crediti Le opposizioni al conto finale e al riparto finale La decisione sul concordato di liquidazione 5

L accertamento dell insolvenza Gli effetti dell accertamento t dello stato t di insolvenza: Art. 195 l.fall.: ll a. apertura della procedura b. revocatorie fallimentari; c. reati fallimentari Art. 202 l.fall.: b. revocatorie fallimentari; c. reati fallimentari 6

L accertamento dell insolvenza Il procedimento di accertamento t dello stato t di insolvenza: Competenza: tribunale del luogo ove limpresa l impresa ha la sede principale; Legittimazione: uno o più creditori, autorità di vigilanza, imprenditore (art. 195 l.fall.); commissario liquidatore o pubblico ministero (art. 202 l.fall.); Facoltà di adottare provvedimenti cautelari; Impugnabilità con reclamo ex art. 18 e 19, l.fall. della sentenza; 7

L apertura della procedura di l.c.a. La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento); cfr. art. 2545-terdecies c.c. Gli effetti dell apertura della procedura: a. art. 200, l.fall. (si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l.fall. e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione i i e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214, l.fall. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore) b. art. 201, comma 2, l.fall. (dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66 l.fall.) 8

L apertura della procedura La pubblicità del provvedimento di apertura (art. 197, l.fall., Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.) 9

L apertura della procedura I rimedi avverso il provvedimento di apertura della procedura e la tutela giurisdizionale 10

Gli Organi della Procedura Il Commissario Liquidatore (collegio di tre liquidatori, nel caso l importanza della liquidazione lo consigli, con poteri di rappresentanza di due membri, congiunatmente; art. 198 l.fall.) Il Comitato di Sorveglianza (collegio di tre o cinque membri) 11

Il Commissario Liquidatore Le attribuzione del commissario Liquidatore (che è pubblico ufficiale): Art. 204, comma 1, l.fall. (Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza). Art. 205 l.fall. (L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. Il commissario i è dispensato dal formare il bilancio i annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza) Le azioni di responsabilità promosse dal Commissario Liquidatore (art. 206 l.fall., che richiama l art. 2393 e 2394 c.c.) 12

Il Commissario Liquidatore La responsabilità del Commissario Liquidatore (art. 199 l.fall.) La revoca del Commissario Liquidatore (rinvio alle norme sul Curatore fallimentare) 13

Il Comitato di Sorveglianza Le attribuzioni del Comitato di Sorveglianza (Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, id i nei poteri del curatore il commissario i liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza) IL Comitato di Sorveglianza rilascia pareri all Autorità di Vigilanza, ex art. 206 l.fall. (che prevede che per il compimento o degli atti previsti dall'art. a 35, in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a 1.032,91 euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza). 14

Le fasi della Procedura L accertamento t del passivo: a. Lo stato passivo (art. 207, 208 e 209 l.fall.) comunicazione ai creditori con facoltà di chiedere rettifiche entro 15 gg. A mezzo raccomandata; b. Le opposizioni a stato passivo (art. 209, c. 2, l.fall.) c. Le domande tardive (art. 209, c. 2, l.fall.) 15

Le fasi della Procedura L apprensione dell attivo (art. 204 l.fall.) Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni. Particolarità nel t.u.b. (l art. 83, t.u.b., dispone che dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi; gli effetti tipici dell apertura della Procedura decorrono dal medesimo termine) e nel cod. ass., sulla prosecuzione dell attività 16

Le fasi della Procedura La liquidazione dell attivo (art. 210 l.fall.) Il Commissario ha tutti i poteri necessari per procedere alla liquidazione dei beni. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza. La cessione in blocco come modalità tipica della liquidazione coatta, in contrapposizione alla liquidazione atomistica della procedura fallimentare (cfr. art. 90, t.u.b., che prevede che I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'italia, possono cedere le attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo). La continuazione dell attività, come modalità di conservazione del patrimonio e di valorizzazione, prodromica alla vendita (cfr. Art. 90, comma 2, t.u.b.)i commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo. 17

Le fasi della Procedura La ripartizione i dell attivo (art. 212 l.fall.) ll Applicazione dell art. 111 l.fall., sull ordine dei privilegi; Riparti parziali (previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività); Rinvio agli artt. 112 e 113 l.fall., sul trattamento delle domande tardive 18

Le fasi della Procedura La chiusura della Procedura Rendiconto Piano di riparto finale Relazione comitato di sorveglianza Approvazione dell Autorità di vigilanza e deposito in cancelleria Liquidazione del compenso al Commissario Liquidatore Comunicazione ai creditori + pubblicazione in GURI + pubblicazione su giornali quotidiani e termine (20 gg.) per le opposizioni Applicazione i dell art. 117 l.fall. ll e 2495 e 2496 c.c. 19

Il Concordato di liquidazione Il Concordato di Liquidazioneid i Competenza: tribunale; Legittimazione: l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo; Autorizzazione: autorita' di vigilanza, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza; Procedimento: comunicazione ai creditori; eventuale opposizione, i entro 30 gg.; delibazione i in CC 20

Cenni sulle discipline settoriali La l.c.a. nel settore bancario La stretta connessione con l A.S. bancaria DM Min. Economia e Finanze su proposta BdI I presupposti: art. 80 t.u.b.; Le modalità di liquidazione del patrimonio (art. 90 t.u.b.); La separazione e la restituzione dei beni nel procedimento di accertamento del passivo (art. 91 t.u.b.); I sistemi di garanzia dei depositanti 21

Cenni sulle discipline settoriali La l.c.a. nel settore assicurativo L avvicinamento rispetto al modello bancario DM MAP su proposta ISVAP I presupposti: art. 245 cod. ass. (qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità, ovvero a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1). La liquidazione id i dell attivo (oltre alle cessioni i in blocco, ex art. 257, comma 3, cod. ass., I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalita' o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'isvap e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni). Diritti di prelazione nel riparto (ex art. 258, cod. ass., Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. ) L.c.a. di Imprese non autorizzate 22

Cenni sulle discipline settoriali La l.c.a. nel settore finanziario La stretta filiazione rispetto alla disciplina bancaria DM economia e finanze su proposta BdI o CONSOB; Soggetti: SIM, societa' di gestione del risparmio i e SICAV Presupposti (art. 56 e 57 t.u.i.f.): a) risultino gravissime irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita'; b) siano previste gravissime perdite del patrimonio della societa'; c) su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei commissari straordinari o dei liquidatori. Rinvio agli artt. 80 e ss. t.u.b. 23

Conclusioni Un caso pratico di l.c.a. bancaria: La liquidazione coatta della Sicilcassa. 24

25