Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC CH-3003 Berna, USTRA Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Indirizzo postale: Ai Capi dei dipartimenti cantonali competenti in materia di circolazione stradale Vs. riferimento: Ns. riferimento: I27-3072/Bui Collab. responsabile: Irene Burch Berna, 28 agosto 2009 Istruzioni concernenti la formazione pratica per conducenti di torpedoni Signore e signori Consiglieri di Stato, con la presente vi trasmettiamo le Istruzioni concernenti la formazione pratica per conducenti di torpedoni. Con l entrata in vigore, il 1 settembre 2009, dell ordinanza sull ammissione degli autisti, coloro che effettuano trasporti di persone e merci con veicoli delle categorie C o D nonché delle sottocategorie C1 o D1 dovranno conseguire un certificato di capacità. Tale disposizione comporterà alcune modifiche a livello di formazione minima per conducenti di autocarri e torpedoni. La nuova normativa prevede che le conoscenze professionali siano oggetto di uno specifico esame supplementare per l ottenimento del certificato di capacità. La precedente formazione minima per conducenti di autocarri decadrà quindi completamente, come anche la parte teorica della formazione minima per conducenti di torpedoni. La formazione pratica di guida di questi ultimi continuerà invece ad essere obbligatoria. Le istruzioni succitate disciplinano in modo più dettagliato questa formazione pratica della categoria D e, dopo un periodo di transizione, sostituiranno quelle attuali concernenti la formazione minima per conducenti di autocarri e torpedoni. Fino al 31 dicembre 2011 saranno in vigore entrambe le istruzioni per consentire alle persone che hanno richiesto la licenza per allievo conducente o il permesso di condurre prima del 1 settembre 2009 di sostenere l esame secondo il diritto previgente. Irene Burch Indirizzo postale: 3003 Berna Sede: Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen Tel. + 1 31 323 82 88, Fax + 1 31 323 23 03 irene.burch@astra.admin.ch www.astra.admin.ch
I27-3072 L associazione dei servizi della circolazione (asa) e le organizzazioni interessate hanno potuto esprimere la propria opinione in merito alle istruzioni succitate nel quadro di un indagine conoscitiva. La presente versione tiene conto dei pareri espressi nella misura del possibile. I documenti possono anche essere scaricati dal nostro sito all indirizzo: http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=it (settore responsabile: Ammissione alla circolazione, responsabilità civile, questioni penali). Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l espressione della nostra alta stima. Ufficio federale delle strade Sig. Rudolf Dieterle Rudolf Dieterle Direttore Allegato: citato La presente circolare è inviata anche alle associazioni e alle organizzazioni interessate. 2/2
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Berna, 28 agosto 2009 Istruzioni concernenti la formazione pratica per conducenti di torpedoni (Art. 8 cpv. 2-2 ter e art. 150 cpv. 6 OAC 1 ) 1. Considerazioni generali 1.1. Basi legali Secondo l'articolo 8 capoverso 2 OAC, è inoltre possibile ammettere all'esame di conducente della categoria D (torpedoni) anche persone che non sono in grado di dimostrare di aver fatto pratica alla guida di autocarri (500 ore di guida negli ultimi due anni, durante almeno 220 giorni) ma che hanno portato a termine una formazione minima mirata come conducenti di torpedoni (art. 8 cpv. 2 bis e 2 ter ). 1.2. Principi La formazione minima per chi aspira all ottenimento della licenza di condurre di categoria D ed è solamente in possesso di quella della categoria B oppure della sottocategoria C1 o D1 comprende una formazione pratica di guida completa e sistematica. A tale scopo, gli aspiranti ricevono una licenza per allievo conducente della categoria D. Gli aspiranti all'ottenimento di una licenza di condurre di categoria D i quali, pur essendo in possesso di una licenza di condurre della categoria C, non possono dimostrare di disporre della pratica di guida di cui all'articolo 8 capoverso 1 OAC, vengono ammessi all'esame di guida a condizione che abbiano seguito una formazione pratica di guida supplementare. Ciò vale per analogia per i titolari di una licenza di condurre di categoria D limitata al servizio di linea (D/07), i quali non possono dimostrare di essere in possesso della pratica di guida di cui all'articolo 151c capoverso 2 OAC. Questi candidati non hanno bisogno di una licenza per allievo conducente. 2. Contenuto della formazione pratica di guida Durante la formazione pratica di guida devono essere acquisite le competenze descritte nell allegato. 3. Particolarità 3.1. Se una parte dell istruzione viene impartita su un simulatore di guida omologato dall'ustra (per es. FATRAN, cfr. decisione del 22.05.2001), l'autorità di ammissione può tenere conto del tempo corrispondente. 3.2. La formazione pratica di guida prescritta per l ottenimento della licenza della categoria D può essere impartita solamente da persone in possesso dell abilitazione a maestro conducente della categoria C e della licenza di condurre della categoria D. Le corse supplementari di scuola di guida e di esercitazione, al di fuori del programma di insegnamento, sono ammesse alle condizioni stabilite all articolo 15 capoverso 1 LCStr rispettivamente all articolo 17a capoversi 1 e 2 OAC. 3.3. In deroga alla cifra 3.2., i corsi interni delle imprese di trasporto concessionarie che effettuano corse regionali soggette a orario, sotto sorveglianza di un maestro conducente della categoria C, titolare di una licenza di condurre della categoria D, possono essere effettuati anche da formatori aziendali che soddisfano i seguenti requisiti: dispongono di esperienza come autisti professionisti e hanno guidato torpedoni per almeno tre anni senza infrangere in modo grave il codice della strada e 1 Ordinanza sull ammissione alla circolazione (RS 71.51)
sono stati preparati a svolgere questo compito nell'ambito di un corso d istruzione secondo l articolo 20 capoverso 2 OAC o di un corso equivalente organizzato dall Unione dei trasporti pubblici (UTP). Attestato di formazione.1. Al termine della formazione pratica di guida, ogni allievo riceve un attestato che certifica che le lezioni di guida prescritte sono state assolte..2. Questo certificato di formazione ha una validità di quattro anni e costituisce la premessa per l ammissione all esame di conducente della categoria D. 5 Entrata in vigore Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1 settembre 2009. Ufficio federale delle strade Sig. Rudolf Dieterle Rudolf Dieterle Direttore Allegato: Formazione pratica di guida cat. D 2/3
Allegato Formazione pratica di guida cat. D Competenze da trasmettere: Possesso licenza cat. B, sottocat. C1, D1 Possesso licenza cat. C Possesso licenza cat. D/07 1 Istruzione preparatoria (riguarda il veicolo) L allievo conducente è in grado di manovrare correttamente il veicolo e di eseguire le singole fasi di manovra. --- --- 2 Istruzione di base (uso della strada) L allievo conducente ha perfetta padronanza dell uso del veicolo e sviluppa una serie di automatismi per le singole fasi di manovra. È in grado di eseguire partenze in piano, in salita e in discesa e di immettersi nel traffico in modo sicuro. 8 --- 3 Istruzione principale (rapporto con gli altri utenti della strada) L allievo conducente guida il proprio veicolo nel traffico tenendo conto delle norme della circolazione e della corretta tecnica d osservazione e nel contempo facendo attenzione al comportamento degli altri utenti della strada. 16 Perfezionamento (guida in modo autonomo) L allievo conducente guida il proprio veicolo nel traffico nel rispetto delle norme della circolazione e degli altri utenti della strada, in maniera sicura, responsabile e cosciente dell impatto sull ambiente. 2 16 8 Numero delle lezioni 1 : (è determinante il raggiungimento degli obiettivi di formazione!) 52 2 12 1 Una lezione dura almeno 5 minuti. 3/3