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S t u d i o L e g a l e A v v. R e n a t o R e A v v. S a l v a t o r e C o m o Via Volturno n.42-90138 Palermo Tel./Fax 091326583 email: avvrecomo@gmail.com NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ADEMPIMENTO ALL ORDINANZA COLLEGIALE TAR LAZIO - ROMA SEZIONE PRIMA QUATER N. 3205/2018 PUBBLICATA IL 30/05/2018. RICORSO N. 2748/2017 DEL REGISTRO RICORSI AVANTI AL TAR LAZIO- ROMA SEZIONE PRIMA QUATER. SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO E DEI SUCCESSIVI MOTIVI AGGIUNTI; ELENCO NOMINATIVO DI TUTTI I CONTRINTERESSATI; ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DELLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI RICORSO PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO ROMA - SEZIONE PRIMA QUATER RICORSO n. 2748/2018 di R.G. ****** Con ricorso notificato l 08/03/2018, il Sig. Li Causi Pietro, nato a Palermo il 29.05.1987, C.F. LCSPTR87E29G273R, residente in Monreale (Pa), Via Ponte Parco n. 53, rappresentato e difeso, giuste procure su fogli separati da considerare in calce al ricorso principale ed ai ricorsi per motivi aggiunti, dagli avv.ti Renato Re (C.F.: REXRNT70H16C668D) del foro di Sciacca e Salvatore Como (C.F. CMOSVT55C09F184L), del foro di Palermo, tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Di Donna Olimpia, 166 presso lo studio dell avv. Rosaria Salamone (e che indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 091326583, pec renato.re@avvsciacca.legalmail.it avv.como@pec.it ;

2 ricorreva CONTRO IL MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA nella persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e nei confronti della COMMISSIONE MEDICA PER L ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PSICO-FISICI in persona del Sig. presidente pro-tempore; Tutti rappresentati e difesi ope legis dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; ***** NEL RICORSO DI CHE TRATTASI SI RICHIEDEVA L ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE Del GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ espresso con NOTA MINISTERIALE - Codice ID 782270- datata 25.01.2018 - del Ministero dell Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Concorsi per l assunzione di 1148 Allievi Agenti Commissione medica per l accertamento dei requisiti psicofisici - causa ALTERAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA (PBF= 26,2%) ai sensi dell art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17.12.2015 a firma Il Presidente Primo Dirigente Medico della Polizia di Stato Dott.ssa Pina Spingola, notificato in pari data 25.1.2018 a firma del Funzionario Amministrativo e definito ai sensi dell art. 5 comma 9 del D.M. 28 aprile 2005, 129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo. Con impugnazione altresì, di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, antecedente, consequenziale, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei diritti di parte ricorrente. FATTO Parte ricorrente, con istanza n 782270, avendo i requisiti di VFP1 in congedo, ha partecipato al Concorso per l'assunzione di 1.148 Allievi Agenti della Polizia di Stato, lettera C) il cui bando di concorso ha trovato pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 40 del 26 maggio 2017, Parte Prima:

3 c) 76 posti, per esame e titoli, per i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purché in possesso dei requisiti prescritti per l assunzione nella Polizia di Stato. I posti messi a concorso previsti originariamente alla lettera c) nel numero di 76 sono stati ampliati sino alla copertura di 276 unità; Il bando di concorso all art. 8 suddivide lo svolgimento della procedura concorsuale in quattro fasi: 1 fase: prova scritta d esame; 2 fase: prova di efficienza fisica; 3 fase: accertamenti psico fisici; 4 fase: accertamento attitudinale. Con l aggiunta dell ulteriore fase della valutazione dei titoli da svolgersi secondo le modalità di cui all art. 17 del bando stesso. Parte ricorrente in data 29/08/2017, ha superato la prima prova consistente nella compilazione di un questionario multidisciplinare conseguendo il punteggio di 9,625 su 10, con soli 3 errori su 80 domande. Convocato, a mezzo pubblicazione nel sito ufficiale della Polizia di Stato, per la data del 24 e 25 gennaio 2018, superava la seconda fase di efficienza fisica è passava alla terza fase del concorso, innanzi la Commissione Medica per essere sottoposto agli accertamenti psico fisici; Al termine dei suddetti accertamenti la Commissione medica l ha giudicato non idoneo con il provvedimento oggi oggetto di impugnazione. La Commissione Medica ha motivato la non idoneità in quanto avrebbe accertato, in capo a parte ricorrente, una alterazione della composizione corporea (PBF=26,2%). Al riguardo il Bando all art. 14 (accertamenti psico-fisici), comma 4, a fini dell idoneità stabilisce che la percentuale di massa grassa nell organismo, per i candidati di sesso maschile, deve oscillare tra il 7% ed il 22%. La disposizione dell art. 14, comma 4, deve essere integrata dall art. 6 della Direttiva Tecnica per l attuazione del Regolamento approvato con DPR n. 2017 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l ammissione ai concorsi per il

4 reclutamento nelle forze armate, nelle forze di Polizia a Ordinamento Militare e Civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2 (doc. 7). L art. 6 dispone, infatti, che ai sensi dell art. 3 del Regolamento, è ammissibile uno scostamento del 10% rispetto ai limiti dei valori dei parametri fisici riportati nella Tabella A al citato regolamento. In applicazione di tale normativa l idoneità psico - fisica dei concorrenti di sesso maschile deve essere valutata applicando il parametro dal 7% al 22% con una tolleranza del 10%, sia in eccesso che in difetto. Parte ricorrente già in data 06/11/2017, al fine di valutare la sua idoneità fisica si era sottoposto con la Dr.ssa Giusi Tagliavia Biologa Nutrizionista - ad una visita specialistica dietologica effettuando un esame di bio - impedenziometria. L esito di tale visita rilevava un peso di 87 kg per una altezza di 167 cm con una massa grassa del 23,8%, dati conformi a quelli richiesti dalla Direttiva Tecnica in attuazione del Regolamento approvato con DPR 207/2015 che regola la materia di che trattasi per conseguire l idoneità richiesta. (La normativa vigente prevede una tolleranza del 10% in eccesso). Quindi l odierno ricorrente documenta, in data 6.11.2017, con un esame di bio - impedenziometria una massa grassa del 23,8% parametro che lo avrebbe reso idoneo all accertamento fisico di cui al concorso. Gli accertamenti sanitari effettuati dalla Commissione Medica in data 25 gennaio 2018, nel provvedimento oggetto di impugnazione impugnato rilevano che il Li Causi non risulta idoneo per ALTERAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA (PBF= 26,2%). Quindi l odierno ricorrente presenterebbe una alterazione della massa grassa del 2% al di sopra dei parametri previsti nel bando di concorso. Tale dato appare contrastante non solo con l esito della visita effettuata dal Li Causi in data 6 novembre 2017, ma soprattutto con l esito riportato nella visita dallo stesso effettuata in data 31 gennaio 2018 presso la struttura pubblica del Policlinico di Palermo. Infatti, parte ricorrente in data 31/01/2018 ed a soli 6 giorni dal giudizio di inidoneità, si è sottoposto a visita specialistica con esame bio - impedenziometrico presso il Reparto di Dietologia dell Azienda Ospedaliera

5 Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, effettuato dal Prof. Silvio Buscemi. Tale visita ha sostanzialmente confermato il peso di 82.1Kg e l altezza di 167 cm, MA CON UNA PERCENTUALE DI MASSA GRASSA (PBF=20,1%) con UNA DIFFERENZA DEL 6% (sic!). IN DIRITTO Il provvedimento impugnato, pertanto, si appalesa abnorme, illegittimo, iniquo e immotivato e merita di essere censurato con l annullamento previa sospensiva per i seguenti motivi: 1) Violazione di legge dell art. 3 della legge 241/1990 - eccesso di potere come difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta, sviamento di potere. A quanto già rappresentato nella parte espositiva di fatto della vicenda oggetto del presente ricorso, merita considerazione e debita rilevanza anche quanto qui di seguito narrato. La bio - impedenziometria consente di valutare la distribuzione delle masse corporee, lo stato idrico e lo stato nutrizionale del soggetto. La valutazione della composizione corporea rispetto a problemi di sovrappeso, sottopeso e riequilibrio nutrizionale, viene effettuata con la bilancia bio - impedenziometrica. La bilancia impedenziometrica calcola la composizione corporea mediante il metodo di analisi dell impedenza bioelettrica (BIA). Segnali elettrici a bassa tensione, partendo dagli esclusivi cuscinetti presenti sulla piattaforma della bilancia, attraversano il corpo. Il segnale così trasmesso, fluisce facilmente attraverso i muscoli e i tessuti magri (buoni conduttori) per l alto contenuto di acqua ed elettroliti, mentre, a causa della limitata presenza di liquidi, incontra maggiore resistenza se attraversa il grasso corporeo. Questa resistenza è detta impedenza. I dati di impedenza rilevati sono inseriti in formule matematiche, frutto della ricerca medica per calcolare la composizione corporea. L impedenza viene ottenuta da due parametri bioelettrici: resistenza e reattanza corporea. La resistenza è l opposizione che offre il corpo al passaggio di una corrente elettrica alternata, ed è inversamente

6 correlata con l acqua e gli elettroliti contenuti nei tessuti. La reattanza invece è correlata con le proprietà di capacitanza della membrana cellulare. Il dato oggettivo su cui si basa la presente impugnativa consiste nella sostenuta ed acclarata non sussistenza della anomalia fisica invece sostenuta in sede di valutazione di idoneità in palese contrasto con quanto accertato data 06/11/2017 (quando a seguito di un esame di bioimpedenziometria, documentava un peso di 87 kg per una altezza di 167 cm con una massa grassa del 23,8%) e soprattutto alla visita specialistica effettuata in data 31/01/2018, con esame bioimpedenziometrico presso una struttura pubblica e precisamente presso il Reparto di Dietologia dell Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo dove a fronte di analogo peso (82.1 Kg) ed altezza (167 cm) ESEGUITO con precise modalità e professionalità accademiche VENIVA RILEVATA UNA PERCENTUALE DI MASSA GRASSA INFERIORE AL 6% (PBF=20,1%). Di conseguenza l odierno ricorrente, in base anche a tale ultimo esame, risulta avere una massa grassa conforme ai parametri previsti nel bando di concorso e quindi DOVEVA ESSERE DICHIARATO IDONEO. La presunta ALTERAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA (PBF= 26,2%) che ha comportato la NON IDONEITÀ, ai sensi dell art. 3 comma 1 Tab. A del D.P.R. n. 207 del 17.12.2015, NON PUÓ ESSERE SOGGETTA A INTERPRETAZIONE MA SEMPLICEMENTE RISCONTRATA OBIETTIVAMENTE. IL RISCONTRO OBIETTIVO DELL ESAME DI CARATTERE SPECIALISTICO, SVOLTO DALL AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO, CON STRUMENTAZIONI, COGNIZIONI TECNICHE E COMPETENZE SPECIFICHE, HA CONCLUSO CHE L ODIERNO RICORRENTE HA UNA PERCENTUALE DI MASSA GRASSA PARI AL 20,1% INFERIORE di quasi 2 punti AL LIMITE DEL 22% RICHIESTO! (Senza contare la tolleranza del 10% per effetto del quale il limite viene innalzato al 24.2%). È conseguentemente evidente la radicale illegittimità del giudizio di non idoneità espresso dalla commissione per gli accertamenti sanitari che di conseguenza risulta inficiato da tutti i vizi indicati.

7 Vizi che risultano tanto più evidenti ove si consideri che il giudizio impugnato è stato espresso, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, nei confronti di un candidato che ha brillantemente superato s i a l a p r o v a s c r i t t a ( c o n i l p u n t e g g i o d i 9, 6 2 5 ) s i a tutte le prove di efficienza fisica e che per effetto di un accertamento eseguito scorrettamente, è stato ritenuto in possesso di un profilo sanitario inidoneo dai parametri riferiti alla percentuale di massa grassa. Per tale precipuo motivo il giudizio di inidoneità e la nota in esso contenuta vanno annullati perché illegittimi. 2) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - IN VIA SUBORDINATA, SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'ART. 14, COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO. Il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del Sig. Li Causi è inoltre illegittimo per violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, nonché del principio di ragionevolezza. Come si è appena detto, infatti, tale giudizio è stato espresso nonostante il ricorrente abbia conseguito u n punteggio altissimo nelle prove scritte, abbia superato brillantemente le prove di efficienza fisica, consistite nello svolgimento di esercizi (ad esempio, corsa, piegamenti sulle braccia, trazioni alla sbarra) che possono essere compiuti, con i risultati raggiunti dal ricorrente, soltanto da una persona perfettamente allenata. A ciò aggiungasi, inoltre, che, se si esclude il parametro relativo alla composizione corporea, il ricorrente in sede di accertamento sanitario ha risultato avere il possesso di tutti gli altri requisiti fisici di cui all art. 14, comma 4, del bando di concorso. Pertanto, la Commissione medica, considerato il quadro complessivo, fisico e sanitario di parte ricorrente, avrebbe dovuto, in applicazione proprio dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza, procedere quantomeno alla ripetizione dell esame bio - impedenziometrico.

8 Tale esame andava ripetuto anche alla luce del fatto che lo scostamento dal parametro percentuale di massa grassa previsto dal bando e dalle direttive tecniche in attuazione del DPR 207/2015 è risultato davvero minimo. Né si può sostenere in senso contrario che la ripetizione dell esame bio - impedenziometrico sarebbe stata impedita dal disposto dell art. 14, comma 4 del bando di concorso, secondo cui il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. La norma concorsuale è infatti riferita al giudizio e, dunque, al giudizio finale espresso dalla Commissione per gli accertamenti sanitari e non già ai singoli accertamenti sanitari compiuti dalla stessa al fine di formulare la valutazione definitiva di ogni candidato. Anche per questo motivo il giudizio di inidoneità fondato sul singolo accertamento sanitario è da ritenere illegittimo ed in quanto tale va annullato. L azione della Pubblica Amministrazione deve essere soggetta alla legge (principio di legalità) e ossequiosa dei principi di buona amministrazione (andamento ed imparzialità) nonché quelli di economicità, efficienza, efficacia, miglior contemperamento degli interessi e minor danno per i destinatari dell azione amministrativa. Soprattutto nel raffronto con il rispetto di questi ultimi, si evidenzia la sproporzione, l iniquità, l ingiustizia nonché l illogicità del provvedimento impugnato. L eccesso di potere per: difetto di istruttoria si appalesa laddove si è escluso il ricorrente in contrasto con quanto in precedenza, invece determinato nel momento dell immissione nei ruoli VFP1; sviamento di potere, cioè quella condizione in cui l attività amministrativa non si configura tanto illegittima quanto finalizzata a curare un interesse diverso da quello previsto nell ordinamento giuridico; ingiustizia grave e manifesta, laddove si evidenzi la violazione di proporzione ragionevole ed equa nella identificazione degli interessi da perseguire in rapporto alle diposizioni normative;

9 illogicità manifesta, laddove l esercizio del potere attribuita all autorità amministrativa non produca l effetto e/o l atto per il quale tale potere era attribuito; Nel caso in specie, il dovere di eseguire l accertamento dell idoneità del personale sarebbe dovuto avvenire nell osservanza piena dei principi di cui all art. 97 Cost.. Dunque efficienza, efficacia ed economicità; nel caso de quo, invece, l azione dell Amministrazione si pone in totale antitesi a tali principi ispiratori. Per tutti tali motivi il giudizio di inidoneità del Sig. Li Causi va annullato ed il candidato soggetto a nuovo riesame. IN VIA CAUTELARE E PROVVISORIA, IN ATTESA DELLA UDIENZA DI SOSPENSIVA SI CHIEDEVA LA EMANAZIONE DI MISURE CAUTELARI Si rappresentava in particolare la ricorrenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora. Fondato il primo motivo di ricorso nella misura in cui il provvedimento impugnato è stato adottato in palese violazione di legge e con eccesso di potere. Quanto al periculum in mora si è ritenuto sussistere in re ipsa come senza dubbio si è appalesata la sussistenza del pregiudizio grave e/o irreparabile rispetto alla posizione giuridica del ricorrente. Il trascorrere dei giorni avrebbe potuto, infatti, nuocere gravemente al ricorrente, il poteva avere contestato la irripetibilità delle operazioni concorsuali e la violazione della par condicio dei concorrenti, avendo lo stesso utilizzato il tempo trascorso per perdere peso. Nel ravvisare il periculum in mora in capo al ricorrente si richiedeva l immediata sospensione del provvedimento impugnato e l ammissione del ricorrente alle successive fasi concorsuali dalle quali era stato escluso con il giudizio di inidoneità psico fisica. Al contempo si faceva richiesta, in quanto ritenuta opportuna, di apposita verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare e/o ripetere l esame bio - impendenziometrico del ricorrente, con l assistenza di consulenti medici di parte, presso la struttura attrezzata per questo tipo di attività certificatoria (Cfr. TAR Lazio, Sezione Prima Bis, Decreto Presidenziale n. 3460 del 27 giugno 2016, Ricorso n. 7131/2016 di R.G.).

10 CONCLUSIONI Si concludeva in ricorso con le seguenti domande: - in via istruttoria e se ritenuto opportuno, inaudita altera parte, disporsi ex art. 19 e 66 cod. proc. amm., la ripetizione dell esame bio - impendenziometrico del ricorrente al fine di verificare la percentuale di massa grassa presente nel corpo dello stesso da svolgersi presso idonea struttura e con l assistenza di consulenti medici di parte; - in via preliminare disporre ex art. 55 cod. proc. amm., la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ed ammettere parte ricorrente alle ulteriori fasi concorsuali compresa l ammissione con riserva al corso di formazione relativa 276 allievi VFP1 il cui inizio è previsto per il mese di aprile 2018. (doc. 10) nel merito, accertata l idoneità psico fisica del ricorrente, annullare il giudizio di inidoneità psico fisica, dichiararlo idoneo alla prova psico - fisica ed ammetterlo definitivamente allo svolgimento delle altre prove e/o fasi concorsuali compreso il corso di formazione. Si dichiarava, che il ricorso verte in materia di pubblico impiego (Polizia di Statoconcorso interno) e che non esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il nucleo familiare del ricorrente possiede reddito superiore inferiore a tre volte l importo previsto dall art. 76 del T.U. n. 115 del 2002, per un contributo unificato pari ad e 325,00. Si produceva la seguente documentazione: Giudizio di inidoneità contenuto nella Nota Ministeriale Codice ID 782270 del 25.01.2018; Bando di Concorso a 1148 allievi Agenti della Polizia di Stato Pubblicato sula GURI, 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, Parte Prima, n. 40 del 26 maggio 2017; Certificazione requisito VFPI in congedo per l ammissione a 76 posti lettera C) del Concorso; Domanda di partecipazione al concorso del Sig. Li Causi Pietro del 26.06.2017; Nota Ministeriale del 23 ottobre 2017 con ampliamento del numero dei posti disponibili da 76 a 276; Risultato della prova scritta sostenuta e superata dal Sig. Li Causi con estratto della graduatoria dei partecipanti relativo alla prima fase concorsuale; Nota Ministeriale n. 557/ST/283.602/565 con la quale è stata approvata la Direttiva Tecnica per l attuazione del Regolamento approvato con DPR n. 207/2015 in materia di

11 parametri fisici per l ammissione ai concorsi delle forze armate e di polizia; Esame bio impendenziometrico effettuato in data 6.11.2017 dalla Dr.ssa Giusi Tagliavia su parte ricorrente; Esame bio impendenziometrico effettuato in data 31 gennaio 2018 da parte ricorrente presso la struttura pubblica del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo a mezzo Prof. Silvio Buscemi; Comunicazione Sindacato Polizia in cui indica l inizio del corso di formazione dei partecipanti al concorso Lettera C) per il mese di Aprile 2018. ***** Il ricorso, depositato avanti al TAR Lazio-Roma veniva iscritto al numero di ruolo 2748/2018 ed assegnato alla Sezione Prima Quater; Chiamato all Udienza di Camera di Consiglio del 20/03/2018 e, con Ordinanza Collegiale n. 3460/2018, veniva disposta la verificazione medica presso il Policlinico Celio di Roma, fissando per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare l udienza in Camera di Consiglio del 29 maggio 2017. Parte ricorrente è stato poi sottoposto alla disposta verifica dei requisiti psico - fisici in data 16 aprile 2018 con la Commissione formata dal Policlinico Militare Celio, dopo un attento accertamento, ha dichiarato parte ricorrente idoneo al prosieguo dell iter concorsuale. Il relativo verbale veniva depositato nel fascicolo telematico n. 2748/2018 in data 09 maggio 2018. ***** Nelle more ed in data 3 aprile 2018 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria del concorso e, pertanto, il ricorrente era necessitato a proporre motivi aggiunti, notificati in data 08/05/2018, impugnando i seguenti atti: 1. Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 3 aprile 2018, Pubblicato sul B.U. del Personale del Ministero dell Interno Supplemento Straordinario n.1/19 del 3 aprile 2018, con approvazione della graduatoria provvisoria e contenente la dichiarazione provvisoria DEI VINCITORI DEL CONCORSO a 76 allievi Agenti, incrementati a 276 con Decreto del Capo della Polizia del 23 ottobre 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato sulla Gazzetta

12 Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed Esami" n. 40 del 26 maggio 2017, Parte Prima, 2. Con impugnazione di tutti gli atti pregressi, conseguenziali e/o connessi; Nei motivi aggiunti, oltre a riportare il ricorso introduttivo, si premetteva in fatto che il ricorrente, in adempimento dell Ordinanza Collegiale 3640/2018 innanzi richiamata, veniva convocato in data 16 aprile 2018, presso il Policlinico Celio di Roma, e sottoposto a verifica da collegio medico legale con la presenza altresì di un Medico Capo della Polizia di Stato. In tale sede la Commissione, come già richiamato, accertava che il Sig. Li Causi Pietro risulta idoneo al prosieguo dell iter concorsuale.. MOTIVI DI DIRITTO A SOSTEGNO DEI MOTIVI AGGIUNTI Nei motivi aggiunti si reiteravano i motivi di diritto del ricorso principale, atteso che l illegittimità della graduatoria provvisoria, e quindi la non collocazione utile del ricorrente nella stessa, era dovuta alla mancata possibilità, data al ricorrente, di continuare l iter concorsuale a causa del giudizio di non idoneità (impugnato col ricorso principale). Che, nelle more, venivano emanati gli atti, impugnati con motivi aggiunti, afferenti all approvazione della graduatoria provvisoria di merito del concorso pubblico in oggetto, che venivano impugnati in quanto il ricorrente, ritenendo di avere buon diritto all annullamento degli atti impugnati col ricorso introduttivo, aveva il consequenziale diritto alla partecipazione delle fasi successive e del concorso e, pertanto, a rientrare a pieno titolo nella graduatoria. L accoglimento del ricorso per motivi aggiunti veniva affidata al seguente motivo di diritto. 1. MOTIVO (ILLEGITTIMITA DERIVATA). DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DI FATTI; MOTIVAZIONE ERRATA; VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL ITER CONCORSUALE REGILATO DAL BANDO DI CONCORSO, DEL DPR 207/2015 ART. 3, COMMA 1-ALLEGATO A, E DELLA DIRETTIVA TECNICA ALLEGATA AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA N. 557/ST/283.602/565 DEL 11.03.2016-ERRONEITA NEGLI ACCERTAMENTI - DISPARITA DI TRATTAMENTO VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90.

13 La bioimpedenziometria, effettuata dalla Commissione Medica Concorsuale, in data 24/25 gennaio 2018 riporta un risultato di indice di massa grassa pari a PBF = 26,2%. Tale rilevazione risulta contraddetta dalla bioimpedenziometria del 06 novembre 2017 che riporta un risultato di indice di massa grassa pari a PBF = 23,8%. Rilevazione effettuata dalla Dr.ssa Giusi Tagliavia, Biologa nutrizionista. Mentre l esame bioimpedenziometrico effettuato in data 31 gennaio 2018 riporta un risultato di indice di massa grassa pari a PBF=20,1%. Esame eseguito presso il reparto di dietologia dell Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo con il Dr. Silvio Buscemi. Il provvedimento impugnato con ricorso principale e di conseguenza il mancato inserimento in graduatoria sono provvedimenti chiaramente viziati da difetto di istruttoria e travisamento di fatti non suscettibili di valutazione discrezionale. Raffrontando i suddetti risultati specialistici, non risulta accettabile la rilevata discrepanza, così netta, tra i valori riportati sulla missiva del 24/25 gennaio 2018 (26,2%) e quelli riportati sul certificato medico Dr.ssa Giusi Tagliavia (23,8%) del 6 novembre 2017 e sul certificato medico rilasciato dal Policlinico di Palermo in data 31 gennaio 2018 (20,1%) che ha eseguito una bioimpedenziometria con uno strumento simile a quello utilizzato dall Amministrazione. Nell ultimo caso il valore rientra abbondantemente in quello previsto nella Tabella A di cui dall art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015. Da quanto innanzi, in ragione della incompatibilità soprattutto tra i due ultimi risultati e della sicura rilevanza qualitativa della misurazione presso la Struttura Pubblica (Azienda Ospedaliero-Universitaria), emerge l inattendibilità della misurazione effettuata il 24/25 gennaio 2018, presso il centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Polizia Sato di Roma. Il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti, hanno determinato una erronea misurazione della massa grassa del ricorrente. La motivazione addotta alla non idoneità al servizio di Polizia è pertanto erronea; conseguentemente risultano violate anche le altre disposizioni di legge in epigrafe: bando di concorso, D.P.R. 207/2015 art. 3, comma 1 allegato A, e Direttiva Tecnica allegata al Decreto del capo

14 della Polizia N. 557/ST/283.602/565 del 11/03/2016; L. 241/90, per aver ritenuto inidoneo un concorrente che, in realtà aveva i requisiti previsti dal bando di concorso. Al riguardo il Bando all art. 14 (accertamenti psico-fisici), comma 4, a fini dell idoneità stabilisce che la percentuale di massa grassa nell organismo, per i candidati di sesso maschile, deve oscillare tra il 7% ed il 22%. La disposizione dell art. 14, comma 4, deve essere integrata dall art. 6 della Direttiva Tecnica per l attuazione del Regolamento approvato con DPR n. 2017 del 17 dicembre 2015 in materia di parametri fisici per l ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di Polizia a Ordinamento Militare e Civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2. L art. 6 dispone, infatti, che ai sensi dell art. 3 del Regolamento, è ammissibile uno scostamento del 10% rispetto ai limiti dei valori dei parametri fisici riportati nella Tabella A al citato regolamento. In applicazione di tale normativa l idoneità psico - fisica dei concorrenti di sesso maschile deve essere valutata applicando il parametro dal 7% al 22% con una tolleranza del 10%, sia in eccesso che in difetto. Nel caso concreto: premesso che i parametri fisici previsti dalla normativa in argomento devono oscillare tra un valore minimo di 7% ed un valore massimo del 22% con una tolleranza del 10% per conseguire la richiesta idoneità i valori dovranno essere ricompresi tra il minimo di 6.3% e il massimo di 24.2%. Ora è accaduto che in sede di verificazione specialistica la commissione medica costituita presso il Policlinico Militare Celio di Roma, avrebbe rilevato un PBF=24,1% per cui perfettamente rientrante nei parametri previsti per il conseguimento dell idoneità psico-fisica normativamente richiesta per lo svolgimento dei servizi di Polizia. Di conseguenza non solo appare illegittimo il giudizio di inidoneità ed il mancato accesso del ricorrente alle altre fasi concorsuali ma è illegittimo anche il mancato inserimento dello stesso nella graduatoria provvisoria approvata con decreto del direttore centrale delle risorse umane ed oggetto di impugnazione con il presente ricorso per motivi aggiunti.

15 ISTANZA CAUTELARE E DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI Veniva proposta istanza cautelare per la prosecuzione con riserva nell iter concorsuale e l immediato inserimento IN GRADUATORIA AL FINE DI ACCEDERE AL PRIMO CORSO UTILE DI FORMAZIONE dalle quali è già stato escluso, il cui inizio risultava fissato per LA PRIMA DECADE DEL MESE DI GIUGNO C.A.. Al contempo si inoltrava richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami. Ma vi è di più dato che già in data con Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 14 maggio 2018, Pubblicato sul B.U. del Personale del Ministero dell Interno Supplemento Straordinario n.1/27 del 18 maggio 2018 con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami del 18 maggio 2018, ha trovato approvazione la graduatoria definitiva del concorso; Ciò ha costretto parte ricorrente a proporre nuovi motivi aggiunti con ricorso notificato in data 18 maggio 2018. Con i motivi aggiunti si domanda l annullamento della graduatoria definitiva dei concorrenti dichiarati vincitori di concorso con la reiterata richiesta di annullamento previa sospensione ed inserimento nella graduatoria definitiva, del Decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del 14 maggio 2018, Pubblicato sul B.U. del Personale del Ministero dell Interno Supplemento Straordinario n.1/27 del 18 maggio 2018, sopra citato. Anche in questo caso sono stati reiterati i motivi di diritto del ricorso principale, dei primi motivi aggiunti atteso che l illegittimità della graduatoria definitiva e non più provvisoria con la conseguenziale non collocazione utile del ricorrente nella stessa, era dovuta alla mancata possibilità, data al ricorrente, di continuare l iter concorsuale a causa del giudizio di non idoneità (impugnato col ricorso principale ed i primi motivi aggiunti).

16 L accoglimento del ricorso dei motivi aggiunti proposti con ricorso del 18 maggio 2018 viene affidata agli stessi motivi di diritto del ricorso principale e dei motivi aggiunti proposti con ricorso del 8 maggio 2018: 1. MOTIVO (ILLEGITTIMITA DERIVATA). DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DI FATTI; MOTIVAZIONE ERRATA; VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELL ITER CONCORSUALE DI CUI AL BANDO DI CONCORSO, DEL DPR 207/2015 ART. 3, COMMA 1-ALLEGATO A, E DELLA DIRETTIVA TECNICA ALLEGATA AL DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA N. 557/ST/283.602/565 DEL 11.03.2016-ERRONEITA NEGLI ACCERTAMENTI - DISPARITA DI TRATTAMENTO VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90. Anche con i motivi aggiunti proposti con ricorso del 18 maggio 2018 veniva riproposta l istanza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri concorrenti mediante i pubblici proclami. All udienza in Camera di Consiglio del 29/05/2018, il TAR adito, con Ordinanza Collegiale n. 3205/2018, pubblicata e comunicata via pec il 30/05/2018, in accoglimento dell istanza cautelare ha disposto l ammissione con riserva di parte ricorrente al prosieguo dell iter concorsuale. Al contempo è stato ritenuto necessario disporre l integrazione del contraddittorio, avendo parte ricorrente notificato i motivi aggiunti solo ad alcune delle parti controinteressate mentre in merito alle modalità di integrazione del contradditorio ha ritenuto sussistere i presupposti per la notifica per pubblici proclami, in relazione all elevato numero di contraddittori necessari, attraverso la pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti, di una copia dell Ordinanza Cautelare, nonché dell elenco nominativo di dei candidati collocati nella finale graduatoria di merito, operazione da compiere entro il termine perentorio di 20 gg. dalla comunicazione della decisione con l ulteriore termine perentorio di 10 gg. dal completamento delle formalità di notificazione per pubblici proclami, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell incombente in questione.. Il TAR Lazio sempre con l Ordinanza Cautelare n. 3205/2018 ha fissato la trattazione del ricorso per la pubblica udienza del 22 gennaio 2019.

17 ***** Il presente atto, in conformità dell Ordinanza Collegiale sopra richiamata, contiene il sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, antescritti, nonché, di seguito, l elenco nominativo dei controinteressati dichiarati vincitori del concorso in questione. ELENCO NOMINATIVI %

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23 FINE ELENCO CONTROINTERESSATI Il presente atto è stato redatto in forma digitale e firmato Digitalmente dagli avvocati Renato Re e Salvatore Como. Unitamente al presente atto viene inviata all Amministrazione copia digitale dell Ordinanza Collegiale n. 3205/2018 resa dal TAR Lazio, Sezione Prima Quater, che si dichiara essere conforme all originale informatico estratto dal fascicolo telematico n. 2748/2018 del Tar Lazio Roma, Sezione Prima Quater.

24 Voglia l Amministrazione provveduto alla notifica per pubblici proclami certificare l avvenuta pubblicazione sul sito web della Polizia di Stato oltre che dell Ordinanza Cautelare n. 3205/2018 anche del superiore atto. Palermo, li 5 giugno 2018 Avv. Renato Re Avv. Salvatore Como