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N. 00810/2013REG.PROV.COLL. N. 06123/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6123 del 2012, proposto da: Sandra Ponzini, rappresentata e difesa dall'avv. Erica Dumontel, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito n. 10; contro Marco Colosimo, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Dattilo e Paolo De Camelis, con domicilio eletto presso l avv. Paolo De Camelis in Roma, via Domenico Azuni n. 9; Matteo Monfasani, non costituito in questo grado del giudizio; Comune di Piacenza in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio; Ufficio centrale per le elezioni del Comune di Piacenza, anno 2012, in persona del legale rappresentante, non costituito in questo grado del giudizio; nei confronti di Stefano Perrucci, non costituito in questo grado del giudizio; per la riforma www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201206123/Provvedimenti/201300810_11.XML 1/6

della sentenza del Tribunale amministrativo dell Emilia Romagna, sede di Parma, n. 00266/2012, resa tra le parti, concernente verbale delle operazioni dell'ufficio centrale per le elezioni del Comune di Piacenza del 23 maggio 2012 a seguito del turno di ballottaggio e la proclamazione degli eletti Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marco Colosimo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Dumontel, Dattilo e De Camelis; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con ricorso al Tribunale amministrativo dell Emilia Romagna, sede di Parma, rubricato al n. 219/12, il sig. Marco Colosimo nella duplice qualità di cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Piacenza e di candidato nella lista Piacenza Viva, unitamente al sig. Matteo Monfasani in qualità di elettore, impugnavano l atto di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Piacenza a seguito delle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 6 e 7 maggio 2012 e 20 e 21 maggio 2012 per il turno di ballottaggio, unitamente ad ogni altro atto presupposto e connesso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere nonché violazione dell art. 73, comma 10 del d. lgs. n. 267 del 2000, assumendo che l arrotondamento del numero di seggi da assegnare alle liste collegate al candidato sindaco eletto sig. Dosi, dovesse essere effettuato per difetto. www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201206123/Provvedimenti/201300810_11.XML 2/6

Conseguentemente, secondo i ricorrenti, il seggio in questione andava attribuito alla lista Piacenza viva, collegata al candidato sindaco Andrea Paparo e, dunque, doveva risultare eletto consigliere il candidato Marco Colosimo, risultato maggior suffragato della lista con 114 preferenze. Con la sentenza in epigrafe, n. 266 in data 10 luglio 2012, il Tribunale amministrativo dell Emilia Romagna, sede di Parma, accoglieva il ricorso sulla base di quanto affermato da questo Consiglio di Stato con la sentenza della Quinta Sezione 21 maggio 2012, n. 2928, per l effetto annullando gli atti impugnati limitatamente alla nomina della signora Sandra Ponzini in luogo del signor Marco Colosimo. 2. Avverso la predetta sentenza la signora Sandra Ponzini propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 6123/12, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado. Si è costituito in giudizio il sig. Marco Colosimo chiedendo il rigetto dell appello. Le parti hanno scambiato memorie. La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell 11 dicembre 2012. 3. L appello è fondato. Il Collegio non ignora il contrasto giurisprudenziale formatosi in seno alla stessa Quinta Sezione del Consiglio di Stato in ordine all interpretazione dell art. 73, decimo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale: qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201206123/Provvedimenti/201300810_11.XML 3/6

abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8. Si discute infatti se qualora il calcolo del 60 per cento dei seggi porti ad un numero non intero, come nel caso di specie, il necessario arrotondamento debba avvenire per difetto, e quindi all unità inferiore, come ritenuto da C. di S., V, 21 maggio 2012, n. 2928, richiamata dal primo giudice, ovvero per eccesso, e quindi all unità superiore, come affermato da C. di S., V, 1 marzo 2012, n. 1197, e 18 aprile 2012, n. 2260. Il Collegio condivide l orientamento espresso dalle ultime due sentenze citate. Invero, appare decisivo il fatto che la norma della cui applicazione si discute usa la congiunzione almeno per indicare la percentuale minima dei seggi spettanti alla coalizione vincente. La norma infatti stabilisce che qualora la coalizione non abbia ottenuto almeno il 60 per cento dei seggi questa percentuale le deve essere comunque attribuita. La volontà del legislatore è quindi chiara nell attribuire alla coalizione collegata al candidato sindaco eletto non meno del 60 per cento dei consiglieri spettanti al comune, per evidenti motivi di governabilità, che il legislatore ha ritenuto prevalenti. Di conseguenza, l arrotondamento per difetto, preteso dall odierno appellato, si pone in contraddizione con la volontà espressa dal legislatore. www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201206123/Provvedimenti/201300810_11.XML 4/6

Deve essere poi sottolineato come le argomentazioni appena esposte, fondate sull esegesi del testo, prevalgano sulle apprezzabili considerazioni logiche svolte nel precedente cui si è uniformato il primo giudice. Afferma, in conclusione, il Collegio che l art. 73, decimo comma, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve essere interpretato nel senso che qualora la coalizione collegata al candidato sindaco eletto non raggiunga il 60 per cento dei voti debba comunque esserle attribuito il 60 per cento dei seggi, arrotondando il risultato all unità superiore quando il calcolo relativo non dia un numero intero. 4. L appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado. Le spese devono essere integralmente compensate, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali di cui si è dato conto in precedenza. P.Q.M. il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 6123/12, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata respinge il ricorso di primo grado. Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati: Marzio Branca, Presidente Francesco Caringella, Consigliere Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore Fabio Franconiero, Consigliere www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201206123/Provvedimenti/201300810_11.XML 5/6

Carlo Schilardi, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/02/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/consiglio di Stato/Sezione 5/2012/201206123/Provvedimenti/201300810_11.XML 6/6