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DELIBERAZIONE 19 DICEMBRE 2013 614/2013/R/EFR AGGIORNAMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA RESTITUZIONE DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL CASO DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI CHE ACCEDONO ALLO SCAMBIO SUL POSTO L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 19 dicembre 2013 VISTI: la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001; la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell 11 febbraio 2004; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239; la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07); la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03); il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07); il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito: decreto legislativo 66/10); il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005 (di seguito: decreto interministeriale 28 luglio 2005); il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto interministeriale 6 febbraio 2006); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007 (di seguito: decreto interministeriale 19 febbraio 2007); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008; 1

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010 (di seguito: decreto interministeriale 6 agosto 2010); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012); il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012); la deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr); il documento per la consultazione dell Autorità 31 ottobre 2013, 488/2012/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 488/2012/R/eel) e le osservazioni pervenute. CONSIDERATO CHE: il servizio di scambio sul posto è un istituto regolatorio che consente di compensare le partite di energia elettrica immessa in rete in un ora con quella prelevata dalla rete in un ora diversa da quella in cui avviene l immissione; tale compensazione, di fatto, comporta la presenza di un incentivo implicito intrinseco nello scambio sul posto; lo scambio sul posto attualmente può essere applicato, in alternativa al regime di vendita dell energia elettrica immessa in rete, nel caso di: a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw, come previsto dal decreto legislativo 387/03; b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, come previsto dalla legge 244/07 (la soglia di 200 kw non trova applicazione nel caso del Ministero della Difesa, come previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 66/10); c) impianti cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw, come previsto dal decreto legislativo 20/07; lo scambio sul posto non può essere applicato nel caso di impianti che beneficiano delle tariffe fisse onnicomprensive, in quanto incompatibile, né nel caso di impianti che beneficiano degli strumenti incentivanti previsti dai decreti interministeriali 5 e 6 luglio 2012, come previsto dai medesimi decreti; attualmente il servizio di scambio sul posto è erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE); le condizioni per l erogazione, vigenti dall anno 2013, sono definite dalla deliberazione 570/2012/R/efr. Le condizioni per l erogazione del servizio di scambio sul posto prevedono che il GSE eroghi il contributo in conto scambio finalizzato: 2

a) alla compensazione economica tra il valore associato all energia elettrica immessa in rete e il valore associato all energia elettrica prelevata. Nel caso in cui il valore dell energia elettrica immessa sia superiore a quello dell energia elettrica prelevata, tale maggior valore, a scelta dell utente dello scambio, viene liquidato o viene riportato a credito negli anni solari successivi senza scadenza. Nel caso in cui tale maggior valore sia liquidato, esso si configura come corrispettivo ulteriore e diverso dal corrispettivo relativo allo scambio sul posto; b) alla restituzione, per una quantità di energia elettrica prelevata al più pari a quella immessa (energia elettrica scambiata), della parte variabile, espressa in c /kwh, dei corrispettivi relativi all utilizzo della rete (trasmissione, distribuzione e dispacciamento) e: - nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, delle componenti tariffarie A e UC prevedendo un limite massimo che, per l anno 2013, trova applicazione per i soli impianti di potenza superiore a 20 kw; - nel caso degli impianti cogenerativi ad alto rendimento, delle componenti tariffarie UC 3 e UC 6, afferenti l utilizzo delle reti. La somma della parte variabile dei predetti corrispettivi e componenti tariffarie costituisce il corrispettivo unitario di scambio forfetario (CU Sf ); il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c /kwh, è pari alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti, comprensivo delle componenti UC 3 e UC 6 (CU Sf reti ) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle componenti tariffarie A e alle altre componenti UC (CU Sf ogs ); il riconoscimento della parte economica di cui alla precedente lettera a) deriva dalla valorizzazione dell energia elettrica immessa in rete, mentre la restituzione dei corrispettivi tariffari di cui alla precedente lettera b) rappresenta il vero e proprio incentivo intrinseco nello scambio sul posto (che si somma all incentivo implicito riconosciuto all autoproduzione). È come se l energia elettrica immessa in rete e successivamente ri-prelevata fosse stata prodotta e autoconsumata istantaneamente senza utilizzare la rete (mentre nella realtà tale rete è stata utilizzata). I costi non sostenuti dai soggetti che richiedono lo scambio sul posto rimangono in capo a tutti gli altri clienti finali; lo scambio sul posto è quindi un istituto che, pur comportando incentivi impliciti, si pone come forma di maggior tutela per i clienti finali che installano impianti di produzione di piccola taglia con la finalità prevalente di soddisfare i propri consumi; la deliberazione 570/2012/R/efr ha introdotto un limite massimo per il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema CU Sf ogs che attualmente trova applicazione per i soli impianti di potenza superiore a 20 kw; più in dettaglio, il limite massimo del corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema CU Sf ogs è pari alla differenza, se positiva, tra il valore di cui alla tabella 1 dell Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr (vigente per l anno 2013) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale CU Sf reti relativo alle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC 3 e UC 6. Qualora tale differenza sia negativa, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CU Sf ogs risulta essere pari a zero; 3

la finalità del limite massimo è quella di evitare che, nell ambito dello scambio sul posto, continuino ad essere restituiti gli oneri generali di sistema nel caso di iniziative per cui i ricavi medi totali (al netto dell effetto dello scambio sul posto) già superano i costi medi totali di produzione comprensivi di un adeguata remunerazione del capitale investito, ferma restando la restituzione della parte variabile dei corrispettivi relativi all utilizzo della rete (trasmissione, distribuzione e dispacciamento) intrinseca allo scambio sul posto stesso; la deliberazione 570/2012/R/efr ha previsto che, a seguito di analisi relative ai costi medi di investimento e di esercizio nonché ai ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, l Autorità aggiorni per gli anni successivi all anno 2013 il limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema (CU Sf ogs ) nel caso di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, anche tenendo conto dell impatto complessivo degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche; e che tale limite massimo possa essere eventualmente azzerato ed esteso anche agli impianti di potenza fino a 20 kw; la finalità del presente provvedimento si concretizza, pertanto, tramite l aggiornamento, con effetti a partire dal 2014, dei valori di cui alla tabella 1 dell Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr. Nel seguito, per semplicità, con il termite limite massimo si intende il valore di cui alla medesima tabella 1; con il documento per la consultazione 488/2013/R/efr l Autorità ha posto in consultazione gli orientamenti per dare seguito a quanto previsto dai precedenti alinea. CONSIDERATO CHE: ai fini dell aggiornamento dei valori del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nell ambito dello scambio sul posto, l Autorità ha richiesto al Dipartimento Energia del Politecnico di Milano l elaborazione di uno studio in merito: a) all analisi dei costi medi di investimento, di esercizio e di combustibile (qualora presenti) per le diverse tipologie di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kw; b) all analisi dell evoluzione dei costi di cui al precedente punto negli ultimi sette anni (qualora vi siano state variazioni significative) e dell andamento atteso per i prossimi anni, con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici. Il Rapporto sviluppato dal Politecnico di Milano (di seguito: Rapporto 2013 del Politecnico) ha costituito il punto di partenza per il documento per la consultazione 488/2013/R/efr; l analisi condotta dall Autorità sulla base dei dati del Rapporto 2013 del Politecnico è finalizzata a verificare se, per gli utenti dello scambio, il ricavo medio totale relativo alla somma dell incentivo eventualmente percepito e del ricavo di vendita dell energia elettrica (di seguito: ricavo totale) è superiore o meno al costo medio totale di produzione; ai fini dell analisi di cui al precedente alinea sono state adottate le seguenti ipotesi: a) nel caso degli impianti fotovoltaici, ai fini del confronto tra ricavi totali e costo totale di produzione sono stati considerati gli incentivi previsti dai diversi decreti interministeriali e i costi di produzione relativi agli impianti che sono 4

stati realizzati nei diversi anni. In particolare, ai fini del confronto si è fatto riferimento ai valori minimi, massimi e medi dei diversi incentivi; b) nel caso degli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, ai fini del confronto tra ricavi totali e costo totale di produzione sono stati considerati un prezzo medio del Certificato Verde pari a 82 /MWh e i costi di produzione relativi alle soluzioni impiantistiche meno recenti riportati nel Rapporto 2013 del Politecnico; c) il valore del WACC ai fini della remunerazione del capitale investito è stato assunto per tutti gli impianti pari all 8%. Tale valore risulta essere in linea con i valori relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati negli ultimi anni e già utilizzati dall Autorità; d) nel caso degli impianti fotovoltaici, ai fini della determinazione del ricavo di vendita dell energia elettrica immessa in rete è stato utilizzato il valore del prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell anno 2012, pari a 83 /MWh; e) nel caso degli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, ai fini della determinazione del ricavo di vendita dell energia elettrica immessa in rete è stato utilizzato il valore del prezzo medio di mercato rilevato nell anno 2012, pari a 77 /MWh; dall analisi relativa al confronto tra i dati relativi al ricavo totale e i dati relativi al costo medio totale di produzione si è rilevato che: a) nel caso degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw, i costi medi totali di produzione sono mediamente superiori ai ricavi medi totali nel caso degli impianti realizzati fino all anno 2010, mentre per gli anni successivi i costi medi totali di produzione sono inferiori ai ricavi medi totali (ove sono previsti incentivi); b) nel caso degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw, i costi medi totali di produzione sono generalmente inferiori rispetto ai ricavi medi totali, indipendentemente dall anno solare in cui è stato realizzato l impianto di produzione; c) nel caso degli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, i costi medi totali di produzione sono sempre superiori ai ricavi medi totali; a partire dalle considerazioni evidenziate nei precedenti alinea, l Autorità, con il documento per la consultazione 488/2013/R/efr, ha ritenuto opportuno prevedere che: a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw, venga confermato quanto già attualmente previsto dalla deliberazione 570/2012/R/efr, cioè che il termine CU Sf ogs venga integralmente riconosciuto senza l applicazione di un limite massimo; e che, in alternativa, nel caso degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw che beneficiano del terzo o del quarto conto energia (per i quali, come evidenziato nel documento per la consultazione 488/2013/R/efr, mediamente i costi totali di produzione sono inferiori ai ricavi totali), trovi applicazione quanto indicato alla successiva lettera b), almeno nel caso di utenti dello scambio diversi dai clienti finali domestici; b) nel caso degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw che percepiscono gli incentivi per l energia elettrica prodotta, avendo osservato che mediamente i costi totali di produzione sono inferiori ai ricavi 5

totali, il limite massimo (qui e nel seguito inteso, per semplicità, come il valore di cui alla tabella 1 dell Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr) sia posto pari a zero e che, pertanto, non venga più riconosciuto il termine CU Sf ogs ; c) nel caso degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw che non percepiscono gli incentivi per l energia elettrica prodotta, il limite massimo sia pari alla differenza positiva tra: - il costo totale di produzione dell impianto di più recente realizzazione per il quale è disponibile tale costo (poiché gli impianti di nuova realizzazione, non avendo più diritto alle tariffe fisse onnicomprensive di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012, possono accedere allo scambio sul posto), pari a 174 /MWh, e - il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite; d) nel caso degli impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw che percepiscono gli incentivi per l energia elettrica prodotta, il limite massimo sia pari alla differenza positiva tra: - il costo totale di produzione medio degli impianti più recenti tra quelli che hanno avuto accesso allo scambio sul posto (infatti gli impianti di potenza fino a 200 kw diversi dagli impianti fotovoltaici entrati in esercizio dall 1 gennaio 2008 hanno avuto accesso quasi esclusivamente al ritiro a tariffa fissa omnicomprensiva ai sensi della legge 244/07 e del decreto interministeriale 18 dicembre 2008 e, quindi, non possono accedere allo scambio sul posto) per i quali è disponibile tale costo, pari a 234 /MWh per gli impianti eolici, 284 /MWh per gli impianti idroelettrici e 209 /MWh per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e - la somma del prezzo medio di mercato dell energia elettrica e del prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE registrati nell anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite; e) nel caso degli impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw che non percepiscono gli incentivi per l energia elettrica prodotta, il limite massimo sia pari alla differenza positiva tra: - il medesimo costo totale di produzione medio degli impianti di cui alla lettera d), per le medesime motivazioni lì riportate, pari a 234 /MWh per gli impianti eolici, 284 /MWh per gli impianti idroelettrici e 209 /MWh per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e - il prezzo medio di mercato dell energia elettrica nell anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite; f) nel caso di impianti diversi da quelli di cui sopra di potenza superiore a 20 kw e fino a 200 kw (impianti attualmente non presenti nell ambito dello scambio sul posto), il limite massimo sia posto pari a zero e che, pertanto, non venga riconosciuto il termine CU Sf ogs ; g) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 200 kw, il limite massimo sia sempre posto pari a zero e che, pertanto, non venga più riconosciuto il termine CU Sf ogs. 6

CONSIDERATO CHE: con riferimento alla determinazione del limite massimo, il GSE ritiene più corretto che il confronto sia effettuato tra i costi di gestione (costi di combustibile, ove presenti, e costi operativi) e i soli ricavi relativi alla cessione dell energia elettrica nell ambito della convenzione in scambio sul posto; ciò poiché, diversamente, si dovrebbero considerare tutte le forme di incentivazione alle quali possono accedere gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ivi incluse le detrazioni fiscali, i titoli di efficienza energetica, gli incentivi in conto capitale; con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kw, la maggior parte dei soggetti interessati condivide quanto indicato dall Autorità nel documento per la consultazione 488/2013/R/efr; un soggetto interessato propone che per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kw e fino a 50 kw che non percepiscono gli incentivi per l energia elettrica prodotta si continui ad applicare il valore del limite massimo attualmente previsto dalla deliberazione 570/2012/R/efr; con riferimento agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kw: a) alcuni soggetti interessati ritengono opportuno che anche per questi impianti, qualora beneficino degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, si preveda che il limite massimo sia posto pari a zero, per tutti i clienti finali, inclusi i domestici; b) alcuni soggetti interessati propongono che per tali impianti, qualora beneficino degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, continuino ad essere restituiti gli oneri generali di sistema; c) un soggetto interessato ritiene opportuno che il limite massimo non sia posto pari a zero nel caso in cui l utente dello scambio sia una ESCo, considerando che una quota rilevante dei ricavi delle medesime ESCo deriva dal riconoscimento del corrispettivo unitario di scambio forfetario, di cui la parte relativa agli oneri generali di sistema risulta essere una quota rilevante; alcuni soggetti interessati non condividono quanto indicato dall Autorità nel documento per la consultazione 488/2013/R/efr, reputando che la riduzione ovvero l azzeramento del limite massimo relativo al corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema comporterà un notevole impatto per numerosi utenti dello scambio, che hanno investito nelle fonti rinnovabili realizzando gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sulla base di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle indicate nel documento per la consultazione 488/2013/R/efr, a fronte di un beneficio trascurabile relativo all impatto dello scambio sul posto nell ambito della totale componente tariffaria A 3 ; un associazione di produttori da fonti rinnovabili contesta: a) il Rapporto 2013 del Politecnico perché sarebbero state trascurate numerose voci di costo e perché le assunzioni alla base dei calcoli non sarebbero rappresentative dell effettivo funzionamento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; b) le ipotesi alla base del calcolo dei ricavi totali utilizzate dall Autorità nel documento per la consultazione 488/2013/R/efr che comporterebbero, in particolare per gli impianti fotovoltaici, una stima per eccesso dei medesimi ricavi pari a circa il 30%; 7

diversi soggetti interessati hanno segnalato la necessità di definire un quadro regolatorio per lo scambio sul posto certo e stabile, che non sia soggetto a continue modifiche e aggiornamenti; l ipotesi di utilizzare, ai fini della determinazione del ricavo di vendita dell energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici e per il conseguente calcolo del limite massimo applicabile ai medesimi impianti, il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell anno solare precedente quello di applicazione del limite massimo è analoga a quanto già attualmente previsto per il calcolo del contributo in conto scambio per gli impianti fotovoltaici che accedono allo scambio sul posto. In particolare, ai sensi delle Regole Tecniche: determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall anno 2013 ai sensi dell articolo 12 dell Allegato A alla delibera 570/2012/R/efr Edizione n. 1 redatte dal GSE e positivamente verificate dalla Direzione Mercati dell Autorità, nel caso degli impianti fotovoltaici, per i quali non si ha la disponibilità della rilevazione delle misure dell energia elettrica immessa su base oraria o per fasce ovvero una ricostruzione o una stima con i medesimi dettagli, ai fini della quantificazione del controvalore dell energia elettrica immessa si utilizza il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20. RITENUTO OPPORTUNO: aggiornare i valori del limite massimo per la restituzione degli oneri generali di sistema nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili che accedono allo scambio sul posto, dando con ciò seguito a quanto previsto dalla deliberazione 570/2012/R/efr; prevedere che, ai fini della determinazione del limite massimo e tenendo conto della finalità di tale limite, i costi di produzione medi complessivi siano confrontati con ricavi medi totali valutabili con chiarezza e semplicità, facendo cioè riferimento, per questi ultimi, ai prezzi di mercato dell energia elettrica e ai soli incentivi espliciti applicati all energia elettrica prodotta, come già indicato nel documento per la consultazione 488/2013/R/efr; non rivedere le ipotesi adottate nel Rapporto 2013 del Politecnico ai fini della determinazione del costo medio di produzione dell energia elettrica dalle singole fonti rinnovabili; ciò perché: come evidenziato nel rapporto stesso, i dati impiegati nelle analisi sono stati ottenuti da una dettagliata indagine della letteratura internazionale e nazionale esistente, per il tramite di interviste a tecnici con consolidata esperienza e, quando possibile, verificati con interviste a gestori di impianti; vista la rilevante variabilità dei costi di produzione dalle fonti rinnovabili, è necessario riferirsi a condizioni medie rappresentative dell insieme degli impianti e, pertanto, appare ragionevole basarsi su un rapporto presentato da un soggetto indipendente; prevedere che il termine CU Sf ogs, nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw, venga integralmente riconosciuto senza l applicazione di un limite massimo, così come già attualmente previsto dalla deliberazione 570/2012/R/efr, al fine di tutelare gli impianti di minore potenza generalmente installati in ambiti residenziali o in piccole imprese, indipendentemente dal regime incentivante al quale accedono tali impianti; 8

confermare, nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kw, quanto indicato nel documento per la consultazione 488/2013/R/efr, non essendo emersi, durante il processo di consultazione, elementi sufficienti per modificare o affinare quanto già indicato nel medesimo documento per la consultazione; da ciò deriverebbe una riduzione del 15% dell impatto dello scambio sul posto (pari a circa 120 milioni di euro nell anno 2012) nell ambito della totale componente tariffaria A 3 ; prevedere la pubblicazione da parte della Direzione Mercati dell Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, dei valori dei limiti massimi per le diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, analogamente a quanto previsto dall articolo 7, comma 7.9, dell Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr in relazione ai valori del termine CU Sf. DELIBERA 1. All articolo 1, comma 1.1, dell Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti lettere: o) decreto interministeriale 28 luglio 2005 è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005; p) decreto interministeriale 6 febbraio 2006 è il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006; q) decreto interministeriale 19 febbraio 2007 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007; r) decreto interministeriale 6 agosto 2010 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010; s) decreto interministeriale 5 maggio 2011 è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011. 2. All articolo 7, comma 7.3, lettere e) ed f), dell Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, le parole alla tabella 1 sono sostituite dalle seguenti: agli articoli 14 e 15. 3. Dopo l articolo 14 dell Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr è inserito il seguente: Articolo 15 Disposizioni in merito al limite massimo previsto per i termini CU Sf ogs e CU Sf,m ogs nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kw a decorrere dal 2014 15.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall anno 2014 e nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kw. 9

15.2 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi per l energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari a zero. 15.3 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti fotovoltaici che non percepiscono gli incentivi per l energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 sono pari alla differenza positiva tra: a) 174 /MWh, e b) il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite. 15.4 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra: a) 234 /MWh, per gli impianti eolici, 284 /MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 /MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e b) la somma del prezzo medio di mercato dell energia elettrica e del prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE registrati nell anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite. 15.5 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che non beneficiano dei certificati verdi sono pari alla differenza positiva tra: a) 234 /MWh, per gli impianti eolici, 284 /MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 /MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse, e b) il prezzo medio di mercato dell energia elettrica rilevato nell anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite. 15.6 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di impianti diversi da quelli di cui ai commi 15.2, 15.3, 15.4 e 15.5 sono pari a zero. 15.7 I valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), nel caso di tutti gli impianti di potenza superiore a 200 kw sono pari a zero. 15.8 La Direzione Mercati dell Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, calcola e pubblica sul sito internet dell Autorità, i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), secondo quanto previsto dal presente articolo, riferiti all anno precedente. 15.9 L Autorità, sulla base dell analisi dei costi medi di investimento e di esercizio nonché dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto e tenendo conto dell impatto complessivo degli oneri 10

generali di sistema sulle bollette elettriche, ridefinisce e aggiorna periodicamente i valori per il calcolo del limite annuale e del limite mensile di cui al comma 7.3, lettere e) ed f), eventualmente estendendoli anche agli impianti di potenza fino a 20 kw.. 4. Viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati di verificare periodicamente i costi medi di investimento e di esercizio nonché i ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto, anche avvalendosi del supporto di università o enti di ricerca. 5. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. GSE. 6. La presente deliberazione e la deliberazione 570/2012/R/efr, così come modificata dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell Autorità www.autorita.energia.it. 19 dicembre 2013 IL PRESIDENTE Guido Bortoni 11