COMUNE DI CARLINO Provincia di Udine



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COMUNE DI CARLINO Provincia di Udine Regolamento comunale delle procedure e delle competenze per l esercizio delle funzioni di polizia amministrativa Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 1989, ravvisata immune da vizi dal Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 25.5.89 con n. 30881/45136. Carlino, li 18.02.1998 IL SINDACO Renzo Girardello IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Ottavio Cosentini

Sommario ART. 1 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 - COMPETENZE DEL SINDACO E DEI LORO DELEGATI... 3 ART. 3 - UFFICIO COMPETENZE A RICEVERE LE ISTANZE... 3 ART. 4 - NORME DI BASE... 3 ART. 5 - DOMANDE INCOMPLETE - PROTOCOLLO... 3 ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE... 4 ART. 7 - PROVVEDIMENTI DEMANDATI ALL AUTONOMA COMPETENZA DEL SINDACO SENZA CHE SIA NECESSARIO ALCUN PREVENTIVO PARERE DI ORGANI COMUNALI... 5 ART. 8 - PROVVEDIMENTI PER I QUALI NECESSITA IL PREVENTIVO PARERE DELLA COMMISSIONE COMUNALE... 6 ART. 9 - PROVVEDIMENTI PER I QUALI SI PRESCRIVE IL PREVENTIVO PARERE DELLA GIUNTA MUNICIPALE... 7 ART. 10 - PROVVEDIMENTI RISERVATI ALL ESCLUSA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE... 8 ART. 11 - VALIDITÀ E VINCOLATIVITÀ DEI PARERI DAGLI ORGANI COMUNALI CASI IN CUI I PREVENTIVI PARERI NON SONO NECESSARI... 8 ART. 12 - SOSPENSIONI, ANNULLAMENTO E REVOCA DELLE LICENZE E AUTORIZZAZIONI... 8 ART. 13 - DURATA DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI... 9 ART. 14 - LICENZE TEMPORANEE... 10 ART. 15 - LICENZE PER ESERCIZI PUBBLICI STAGIONALI... 10 ART. 18 - ISCRIZIONI NEL REGISTRO DEI MESTIERI GIROVAGHI... 10 ART. 19 - RILASCIO DI DUPLICATI... 10 ART. 20 - ENTRATA IN VIGORE DAL PRESENTE REGOLAMENTO... 11

Art. 1 - Finalità del regolamento Ai sensi del secondo comma dell art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616 richiamato dal D.P.R. n. 469 del 15.01.1997, il presente Regolamento determina le procedure da eseguire all interno del Comune e le competenze degli organi comunali, l espletamento delle funzioni di polizia amministrativa attribuita ai comuni del primo comma del citato art. 19 D.P.R. n. 515: Art. 2 - Competenze del sindaco e dei loro delegati Al Sindaco nella sua qualità di Capo dell amministrazione comunale, e demandata L emissione dei provvedimenti conclusi inerenti alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune dall art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (rilasciato delle licenze e delle autorizzazioni, diniego, sospensione revoca e annullamento delle stesse). Al Sindaco è data facoltà di delegare in tutto o in parte l esercizio dei poteri a lui demandati, in ordine alle funzioni attribuite alla competenza del comune dell art. 19 del D.P.R. n. 615, ad un assessore. Art. 3 - Ufficio competenze a ricevere le istanze Le istanze per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze di polizia, gli avvisi e le dichiarazioni, per le funzioni attribuite al Comune, corredate dai documenti o dalle dichiarazioni necessarie a comprovare il possesso, nel richiedente, dei requisiti personali e l adempimento delle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, devono essere indirizzate al Sindaco. Art. 4 - Norme di base Per l espletamento delle funzioni attribuite al Comune, saranno osservate le vigenti norme del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzioni approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, nonché tutte le altre norme previste da leggi speciali. Saranno inoltre osservate tutte le direttive ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate: Art. 5 - Domande incomplete - Protocollo Gli impiegati comunali addetti all ufficio sono tenuti a far rilevare le carenze e le deficienze eventualmente riscontrate nelle pratiche ed a fornire ai presentatori utili ragguagli affinché possano provvedere, con sollecitudine, alle integrazioni prescritte, di norma, non devono essere ricevute

dall ufficio, tuttavia se il presentatore intende ugualmente presentarle l impiegato addetto è tenuto a riceverle. Su tutte le pratiche presentate personalmente l impiegato appone la dizione presentata oggi... seguita dalla sua firma e poi le invia al protocollo: Per le pratiche incomplete, prevenute a mezzo del servizio postale o presentate personalmente dagli interessati, L ufficio è tenuto, nel più breve tempo possibile, con la lettera raccomandata a firma del sindaco o dell assessore competente per materia, a chiedere l interessato l integrazione necessaria, assegnando eventualmente un termine per provvedere. Nel caso la pratica pervenuta non fosse di competenza comunale, l Ufficio è tenuto a trasmettere all organo competente con lettera d accompagnamento, copia della quale, per conoscenza sarà inviata all istante. Art. 6 - Istruttoria delle pratiche All istruttoria della pratica, dopo avere accertato la competenza ad emettere il provvedimento richiesto, tenuto presente che è compito del richiedente dimostrare il possesso dei requisiti oggettivi, provvede l Ufficio nel modo che segue: 1. accertamento del possesso da parete del richiedente dei requisiti morali previsti dall art. 11 e per la somministrazione di bevande superalcoliche anche dei requisiti previsti dal successivo art.92 del T.U.L.P.S. (mediante richiesta diretta del certificato generale del Casellario giudiziale ed eventualmente dei certificati dei carichi pendenti, ai sensi dell art. 10 della legge 4 gennaio 1958, n.15); 2. accertamento dell adempimento dell obbligo scolastico dei figli dell istante di cui all art. 12 del T.U.P.S. 3. accertamento che la località o lo stabile deve luogo l attività di cui è oggetto la richiesta, si presti ad essere convenientemente sorvegliata (art. 153 reg. P.S.) 4. accertamenti tesi a verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dal richiedente con la situazione di fatto: Per gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande: 1. accertamento della disponibilità di superficie globale stabilità dall apposito piano per il tipo di esercizio e per la zona in cui dovrà sorgere il nuovo esercizio; 2. accertamento che il nuovo esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande non sia in contrasto con le norme del piano di pubblici esercizi, con i regolamenti comunali e con le norme relative alla destinazione ed all uso dei vari edifici delle zone urbane;

Espletativi gli accertamenti predetti, l Ufficio predispone la pratica per l emissione dal provvedimento finale. Art. 7 - Provvedimenti demandati all autonoma competenza del Sindaco senza che sia necessario alcun preventivo parere di organi comunali per i seguenti provvedimenti non prescritto alcun parere di organi comunali, ad essi provvedendo autonomamente, con l osservanza delle leggi e disposizioni vigneti, il Sindaco o l assessore da lui delegato: 1. il rilascio della licenza di impianto e di esercizio dagli assessori e dei montacarichi ad uso privato; 2. rilascio delle licenze per l esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, portatore alpino e per l insegnamento dello sci; 3. ricezione dell avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico; 4. rilascio delle licenze temporanee per esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati, feste o altre funzioni straordinarie di persone; 5. rilascio delle licenze temporanee (occasionali o non annuali) per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, anomali, gabinetti ottici e altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all aperto; 6. rilascio delle licenze per sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti, nel caso in cui le sale siano ammesse ad altri esercizi pubblici; 7. rilascio delle licenze di agibilità per teatri e luoghi do pubblico spettacolo di cui all art.80 del T.U.L.P.S. 8. provvedimenti, già di competenza del Prefetto, ai sensi dell art.64, terzo comma del TULPS relativi a manifatture, fabbriche e depositi di materiale insalubri e pericolose; 9. rilascio delle licenze temporanee agli stranieri per l esercizio dei mestieri ambulatori indicati nell art.121 T.U.L.P.S.; 10.registrazione per l esercizio dei mestieri ambulanti (saltimbanco, cantante, suonatore, conduttore dei veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi); 11.rilascio della licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette e questue; 12.rilascio della licenza di iscrizioni per portieri e custodi;

13.ricezione delle dichiarazioni di commercio di cose antiche ed usate. In ogni caso, ai sensi dell art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, richiamato dal D.P.R. n. 459 del 15.01.1997, i provvedimenti, sopra indicati ai nn. 5), 6), 9), 10), 11) e devono essere adottati e consegnati al richiedente trasmettendone copia al Prefetto della Provincia. Gli stessi provvedimenti, dianzi detti, devono, obbligatoriamente, dal Sindaco essere sospesi, annullati o revocati a seguito di motivare (il fatto ed in diretto) richiesta dal Prefetto dalla Provincia. Per gli altri provvedimenti, sopra indicati ai nn. 1), 2), 3), 4), 7), 9) il Sindaco, autonomamente e nell interesse pubblico, provvede, senza che sia necessario acquisire alcun preventivo parere degli organi comunali, al rilascio, a negare, a sospendere e ad annullare i provvedimenti stessi. Art. 8 - Provvedimenti per i quali necessita il preventivo parere della Commissione Comunale E prescritto il preventivo parere, della Commissione comunale di cui agli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 425 integrata come prescritto dall art. 2 dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524 per il rilascio delle licenze annuali e stagionali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e precisamente: 1. per gli esercizi della ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto inferiore al 21% del volume e il latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari); 2. per gli esercizi di somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche e superalcolici di qualsiasi gradazione non ché di latte, generi di pasticcerie e gelaterie, di dolciumi e prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, ed esercizi similari); 3. per gli esercizi di cui alle precedenti lett. 1) e 2) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all esplicazione di attività di trattenimento e di svago (sala da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari); 4. per gli esercizi di somministrazione bevande esclusivamente analcoliche sino alla concorrenza della superficie globale prevista dal piano comunale degli esercizi pubblici; 5. per gli spacci annessi ai circoli cooperativi, degli enti a carattere nazionale ( le cui finalità siano state riconosciute dal Ministero dell interno) ed ai circoli privati, comunque denominati. Il Sindaco, al quale compete emettere i provvedimenti consultivi sulle istanze per le licenze e le autorizzazioni sopra elencate, è tenuto a comunicare il provvedimento al Prefetto della Provincia. Lo stesso sindaco è altrettanto tenuto ad emettere i provvedimenti di sospensione, di annullamento o di revoca delle licenze ed autorizzazioni, dinanzi dette, a seguito di motivata richiesta del Prefetto

Art. 9 - Provvedimenti per i quali si prescrive il preventivo parere della Giunta Municipale Per le licenze e le autorizzazioni sottoindicate, il Sindaco è tenuto a provvedere sulle singole istanze sentita la Giunta Municipale, esclusivamente competente a fornire il relativo parere: 1. licenza per rappresentazioni teatrali e cinematografiche; 2. licenza per accademie, feste da ballo, corse di cavalli ed altri simili spettacoli o intrattenimenti; 3. licenza per apertura ad esercizio di circoli e scuole da ballo; 4. licenze per sale pubbliche di audizione, di cui all art. 68 del T.U.L.P.S. 5. licenza per pubblici trattenimenti, esposizione di rarità, persone, animali gabinetti, ottici e altri oggetti di curiosità o per dare audizione all aperto di cui all art. 69 del T.U.L.P.S. 6. licenze per alberghi diurni; 7. licenze per sale pubbliche di biliardi e per altri giochi leciti non ammessi ed altri esercizi pubblici, perché in tal caso la competenza è stata devoluta al Sindaco (cfr. il n.6 del precedente art. 7); 8. licenze per stabilimenti di bagni marini, lacuali e fluviali, e per piscine natatorie; 9. licenza per esercizi di rimessa autoveicoli o di vetture e simili, nonché esercizi per noleggio di autoveicoli, vetture e simili, senza conducente; 10.licenze per l esercizio di arte tipografica e qualunque arte di stampa o riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari (con l esclusione dell arte fotografica che è rimasta attribuita alla competenza della Questura); 11.licenze relative all apertura di nuovi alberghi, locande e pensioni. Delle licenze indicate ai precedenti nn. Da 1) a 5), si intendono assoggettare al parere della Giunta Municipale soltanto quelle a carattere annuale o comunque continuativo; nei casi, invece, in cui le licenze ineriscono a singoli spettacoli, trattenimenti, esposizioni, ecc., ovvero a licenze temporanee sino ad un mese di attività ad esse provvede autonomamente il Sindaco, senza che sia necessario acquisire parere di altro organo comunale. Il Sindaco, cui è devoluta la competenza ad emettere il provvedimento finale, una volta acquisito il parere della giunta Municipale, è tenuto, per tutti i provvedimenti sopra elencati, ai sensi del quarto e quinto comma dell art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: 1. a comunicare al Prefetto della provincia il provvedimento emanato;

2. a sospendere, provocare o annullare le singole licenze o autorizzazioni già rilasciate, previa motivata richiesta del Prefetto della Provincia; 3. a notificare ai richiedenti, il provvedimento di diniego delle licenze ed autorizzazioni di polizia sopra elencate. Art. 10 - Provvedimenti riservati all esclusa competenza del Consiglio Comunale l emanazione e l approvazione dei regolamenti per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all art. 84 del T.U.L.P.S., già di competenza del Prefetto, sono riservati all esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Art. 11 - Validità e vincolatività dei pareri dagli organi comunali casi in cui i preventivi pareri non sono necessari Per il rilascio delle licenze e della autorizzazioni di vendita e consumo di alimentari e bevande, e per il trasferimento e l ampliamento degli esercizi esistenti, di cui alla legge14 ottobre 1974, n. 524, il Sindaco, conformemente a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti in materia, è tenuto ad acquisire i pareri dell Ufficio Sanitario e della Commissione Comunale di cui agli artt. 15e16 della legge 11 giugno 1971, n. 425 integrata come previsto dall art. 2 della citata legge n. 524 del1974 il parere dall ufficiale sanitario, in quanto di natura tecnica, è vincolato per il Sindaco. I pareri prescritti dal presente regolamento, demandati alla competenza della Giunta Municipale, obbligano il Sindaco ad emettere i provvedimenti conclusivi conformemente agli stessi pareri. Tuttavia, il Sindaco che ritenesse non fondato o non motivato, in fatto o in diritto, il parere espresso dall organo comunale, ovvero che in conseguenza dell acquisizione di nuovi elementi di giudizio ritenesse necessario un esame, ha facoltà di riproporre all organo competente il riesame dalla pratica. Il sindaco o l assessore delegato non è tenuto a chiedere ed acquisire i pareri predetti per il trasferimento della titolarità delle licenze ed autorizzazioni da uno ad altro soggetto e per il visto di rinnovo annuale. Art. 12 - Sospensioni, annullamento e revoca delle licenze e autorizzazioni per il risposto: 1. dell art. 100 del T.U.L.P.S., la licenza di un esercizio, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi discordi, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque,

costituisca pericolo per l ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, può essere sospesa; 2. dell art. 10 del T.U.L.P.S., le licenze e le autorizzazioni possono essere revocate o sospese, in qualsiasi momento, nei casi di abuso della persona autorizzata; 3. dell art. 11 del T.U.L.P.S., le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alla quali sono subordinate; possono ( facoltativamente ) essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell autorizzazione; 4. dall art. 8 della legge 1 giugno 1975, n. 525, sulla chiusura settimanale dei pubblici esercizi, le licenze devono essere revocate o sospese nel caso recideva nella violazione delle disposizioni che regolano la chiusura settimanale di pubblici uffici, esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande; 5. dall art. 6 della legge 14 giugno 1974, n. 524 la licenza è revocata, oltre che nei casi previsti dal T.U..L.P.S., quando ricorra una della fattispecie di cui all art.31 della legga 11 giugno 1971, n. 426 (mancata attivazione dell esercizio entro 6 mesi dal rilascio della licenza, cancellazione del titolare dal registro degli esercizi la somministrazione di alimenti e bevande di cui al Capo I della legge n. 426 del1971); 6. dell art. 140 del reg. d esecuzione del T.U.L.P.S., la licenza può essere sospesa per un periodo da tre giorni a tre mesi qualora non vengano osservate le disposizioni dello stesso regolamento (artt. 116 e seguenti), relativi a spettacoli, trattenimenti pubblici, corse di cavalli e possibili spettacoli; 7. dall art. 153 del regolamento d esecuzione del T.U.L.P.S., la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o l immobile non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate; 8. dell art167 del regolamento d esecuzione del T.U.L.P.S., la licenza o l autorizzazione può essere sospesa revocata, nei casi in cui l esercente, senza l assegno ovvero contro il divieto dell Autorità trasferisca o trasformi i locali dell esercizio ; 9. di altre leggi e disposizioni (regolamenti, piani commerciali, ordinanze), sono anche previste sospensioni e revoche delle licenze ed autorizzazioni nei casi di violazione di particolare prescrizioni. Alla sospensione, revoca o annullamento di speciali licenze e autorizzazioni di polizia amministrativa, attribuite alle competenze del Comune e precisamente di quelle indicate 6), 9), 10), 11) e 13) del precedente art. 6 e di quelle indicate ai precedenti artt. 7, 8 e 9, è tenuto a provvedere il Sindaco o l Assessore competente per materia. Art. 13 - Durata delle licenze e delle autorizzazioni Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia per pubblici hanno durata fino al31 gennaio dell anno successiva quello di rilascio.

Art. 14 - Licenze temporanee Le licenze temporanee per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all art.103 del T.U.L.P.S., hanno validità limitata ai soli giorni di fiera, festa, mercato o altre riunioni straordinarie di persone e possono essere rilasciate per il disposto dell art.28 de D.M. 28 aprile 1976 esclusivamente a chi è iscritto nel registro degli esercenti l attività di somministrazione alimenti e bevande. Per il rilascio di altre licenze e autorizzazioni relative a trattamenti o spettacoli e all esercizio di attività temporanee, si applicano le norme singolarmente previste. Art. 15 - Licenze per esercizi pubblici stagionali Licenze stagionali sono quelle che autorizzano lo svolgimento dell attività per un periodo di tempo non inferiore a 122 giorni e non superiore a 180. Il rilascio delle licenze per gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande a carattere stagionale, per il Sindaco o l Assessore competente per materia, accertata la legittimità della richiesta, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e sentiti eventualmente i pareri del caso, rilascia le copia in bollo della domanda con annotazione Presso atto prescrivendo, ove occorre, particolari condizioni. Art. 18 - iscrizioni nel registro dei mestieri girovaghi Coloro che fanno domanda in competente bollo per l iscrizione del registro degli esercenti girovaghi (ambulanti) di cui all art. 121 del T.U.L.P.S., devono essere residenti nel territorio del Comune. Accertata la regolarità della richiesta ed il possesso dei morali del richiedente, di cui agli art. 11 e 12 del T.U.L.P.S., il Sindaco o l Assessore competente per la materia, rilascia il certificato di iscrizione nel registro. Art. 19 - Rilascio di duplicati in caso di smarrimento di una licenza, autorizzazione o altre atto amministrativo il titolare è tenuta a fare la denuncia all Autorità di P.S. o al comando dei carabinieri, presentando agli uffici comunali copia della predetta denuncia allegata ad apposita domanda, il Sindaco a l Assessore competente per materia rilascia copia autentica, in competente bollo, del titolare smarrito; la copia e idoneità che costituisce a tutti gli effetti l originale smarrito.

Nel caso il titolo smarrito venisse ritrovato, il titolare è tenuto a restituire all Ufficio comunale la copia autentica rilasciatagli. Art. 20 - Entrata in vigore dal presente regolamento Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta approvazione dell autorità. Ai sensi dell art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamato dal D.P.R. 469 del15.01.1987, dopo la scadenza della seconda pubblicazione, copia del presente regolamento sarà trasmessa al Presidente della Giunta regionale per li successivo incontro al Commissario del Governo.