Forlì, 04 aprile 2013 Prot. n. 56/2013 LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 si applicano alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga nel territorio dello stato. Definizione di prodotti agricoli: i prodotti elencati nell allegato I di cui all art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. Definizione di prodotti alimentari: i prodotti di cui all art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. CESSIONI ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 non trovano applicazione nelle seguenti ipotesi: cessioni di prodotti agricoli e alimentari che intercorrono fra imprenditori agricoli (causa di esclusione introdotta dall art. 36 comma 6 bis del D.l. n. 179/2012, con decorrenza dal 19/12/2012). La definizione di imprenditore agricolo è offerta dall art. 1 del D.lgs 228/2001 e comprende: - i soggetti che esercito le attività di cui all art. 2135 c.c.. - le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Si ricorda che affinché la causa di esclusione di cui al presente punto possa trovare applicazione è necessario che entrambi i soggetti dell operazioni rispettino i requisiti di cui sopra. cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate nei confronti di soggetti privati (non operanti in regime di impresa) 1
cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, in cui la consegna sia contestuale al pagamento del prezzo. conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se il soggetto conferente risulta socio della organizzazione medesima. Nelle ipotesi sopra elencate non trovano applicazione le disposizioni dettate dall art. 62 della L. n. 27 del 24/03/2012, ma le cessioni di prodotti agricoli e alimentari saranno comunque assoggettate alle disposizioni generali sui ritardi di pagamento, dettate dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012. GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALL ART. 62 E LE RELATIVE SANZIONI Con l introduzione dell art. 62 della L. n. 27 del 24/03/2013 le compravendite di prodotti agricoli e alimentari devono rispettare i seguenti requisiti: La forma e gli elementi essenziali del contratto (Art. 62, comma 1) I contratti aventi ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta e devo contenere i seguenti elementi: durata, quantità, caratteristiche prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Gli elementi essenziali in forma scritta sopramenzionati possono essere contenuti anche nei seguenti documenti : - Documenti di trasporto. - Fattura immediata. - Ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna. Nel caso in cui gli elementi essenziali del contratto siano riportati nel DDT o nella fattura immediata questi documenti devono contenere la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.. Sanzioni: il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 516 Euro a un massimo di 20.000 Euro, in ragione del valore dei beni oggetto della cessione. I termini di pagamento (Art. 62, comma 3) Il pagamento del prezzo relativo alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato entro i seguenti termini: - Prodotti deteriorabili (durabilità del prodotto inferiore a 60 gg): il pagamento del prezzo deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte dell acquirente. 2
- Prodotti non deteriorabili (durabilità del prodotto superiore a 60 gg): il pagamento del prezzo deve avvenire entro 60 giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte dell acquirente. I termini per eseguire il pagamento del prezzo decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte dell acquirente; pertanto, al fine di dare certezza a tale data, è necessario che le fatture siano consegnate a mano e firmate per ricevuta, oppure inviate a mezzo fax, pec, raccomandata a.r. o tramite fatturazione elettronica. Si ricorda, infatti, che nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricezione della fattura i termini di pagamento decorrono dalla data di consegna della merce. Per facilitare il rispetto dei termini di pagamento sopra elencati si forniscono delle linee guida per ciascuna tipologia di attività al fine di distinguere i prodotti deteriorabili dai prodotti non deteriorabili. Attività agricole- ortofrutta: - Prodotti non deteriorabili: grano, cereali, olio, marmellata. - Prodotti deteriorabili: frutta, ortofrutta, e ortaggi. Allevamento: - Prodotti non deteriorabili: animali vivi anche se destinati al macello, mangimi per animali. - prodotti deteriorabili: carne macellata e pesce anche se surgelati, uova, mozzarella, latte Vivaismo: - Prodotti non deteriorabili: piante in vaso comprese quelle di breve durata (stelle di Natale) - Prodotti deteriorabili: piante mangerecce (timo, salvia, rosmarino ecc ). Sanzioni: il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 500 Euro a un massimo di 500.000 Euro in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Come chiarito da rappresentanti del Ministero, anche se in via non ufficiale, in questa ipotesi non opera il principio della responsabilità solidale delle parti e le sanzioni troveranno applicazione solo in capo al soggetto responsabile del ritardo nel pagamento (soggetto acquirente). Interessi di mora: dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento stabilito dall art. 62 (30 o 60 gg decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) decorrono automaticamente gli interessi di mora. Il venditore ha la facoltà di richiedere il pagamento degli interessi di mora, non un obbligo. Infatti, non è prevista alcuna sanzione per il loro mancato pagamento. Ai fini civilistici è comunque opportuno iscrivere gli interessi a bilancio, per poi provvedere alla loro svalutazione, una volta comunicato al cliente per iscritto che non si intende 3
richiedere il pagamento. Divieto di pratiche commerciali sleali (Art. 62, comma 2) L art. 62 vieta qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese, ad esempio: - prevedere a carico di una parte servizi accessori alla fornitura senza che gli stessi abbiano una connessione oggettiva, logica con la cessione del prodotto. - qualsiasi patto che preveda l esclusione degli interessi di mora o escludano il risarcimento dei danni o il recupero crediti. - qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione. - qualsiasi patto che imponga al creditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura. Sanzioni: il mancato rispetto del divieto di pratiche sleali è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 516 Euro a un massimo di 3.000.000 Euro, in ragione del beneficio ricevuto dal soggetto che ha ricevuto beneficio dal divieto. L ATTIVITA DI VIGILANZA SULLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL ART. 62 DELLA L. n. 27 del 24/03/2013 Come stabilito dall art. 62 comma 8, l Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sulle disposizioni dettate dalla normativa in esame e per l applicazione delle relative sanzioni. Con delibera del 6 febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2013, l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari". Il citato regolamento, in vigore dal 24 marzo 2013, disciplina le procedure di controllo che verranno poste in essere dall Antitrust al fine di verificare il rispetto della disciplina dettata dall art. 62. Qui di seguito si riportano i punti maggiormente significativi: Il regolamento "si applica ai procedimenti dell'autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell art. 1 del decreto ministeriale di attuazione"; Fatta salva la possibilita' per l'autorita' di intervenire d'ufficio, ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia interesse puo' richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), l'intervento dell'autorita' 4
nei confronti di relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano, che risultino connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Le segnalazioni da parte di singole imprese non possono essere anonime. Ai sensi dell art. 4, comma 2, l istanza di intervento deve consentire una precisa identificazione: - dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta in presunta violazione dell'art. 62; - dell'operatore economico nei confronti del quale è stata attuata la condotta abusiva, specificandone la denominazione o ragione sociale, l attività economica svolta, l'indirizzo della sede legale, il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato; - della condotta commerciale oggetto dell'istanza, precisando in particolare: luogo e modalità di attuazione della condotta, prodotti oggetto di transazione, data di stipula e periodo di validità del contratto, condizioni contrattuali applicate, termini di pagamento e di fatturazione, nonché' eventuali interessi. non è stata apportata alcuna semplificazione al carico probatorio cui è soggetto l'istante nel caso in cui voglia ricorrere all Antitrust in presenza di una condotta in violazione dell'articolo 62; è stato previsto un termine per la conclusione del procedimento per l istruttoria della pratica da parte dell Atitrust: 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, estesi a 180 nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano sede all'estero. L'Antitrust può prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento; è stata, altresì, inserita una disciplina della partecipazione all'istruttoria dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria. Tali soggetti hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto sottoscritto contenente i propri dati identificativi e i recapiti, l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire, una adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può apportare all'istruttoria. Previa valutazione della regolarità e completezza della richiesta di partecipazione, il richiedente può essere autorizzato dal responsabile del procedimento ad accedere agli atti del procedimento e a presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri. 5