LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27



Documenti analoghi
*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dello sviluppo economico. di concerto con

di concerto con VISTA la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante "Disciplina della subfornitura nelle attività produttive"

CIRCOLARE n. 21/2012

SANZIONI PER TARDIVO PAGAMENTO DELLE FORNITURE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari

NOTA * * * IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI. di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Reg. Imprese di TARANTO n REA n info@studioformat.it sito web:

Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari (art. 62 DL n. 1/2012, Decreto att. Min. politiche Agricole)

La disciplina dei contratti di cessione di prodotti agroalimentari

DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

G.U. n. 274, del 23 novembre scorso Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

Circolare N.114 del 26 Luglio Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Approfondimenti sull art. 62 e ripercussioni sui processi di relazione lungo la filiera

Informativa per la clientela

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI CONCERNENTI LA CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

Tempi certi per il pagamento dei prodotti agricoli

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

ART. 62 DL 1/2012 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli

Ministero dello Sviluppo Economico

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio Visti:

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

Posta Elettronica Certificata obbligo e opportunità per le Imprese e la PA

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

INFORMATIVA DELL INIZIATIVA CARTA ROMA

1. Iter procedurale per la concessione della CIG in deroga

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

DETERMINAZIONE. Tit del 5/09/2014

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

Roma, 19 novembre 2014

Pesaro, lì 29 marzo CIRCOLARE n. 06/ La prova delle cessioni Intraue; 2- L obbligo della PEC per le ditte individuali;

Il Ministro dello Sviluppo Economico

AVVOCATO LORENZO BIANCHI

Comune di San Michele Salentino

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

Autorità Nazionale Anticorruzione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA. Appendice al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n.

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 4

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. 9/2015 Gennaio/9/2015 (*) Napoli 23 Gennaio 2015

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

TPER SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ

Comune di Bassano del Grappa

Legge 30 aprile 1999, n " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "

Il Ministro delle Attività Produttive

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

pubblicata sul sito in data 21 dicembre 2005

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

Oggetto Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi 1.

ATTIVITÀ DI VENDITA DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (SCIA)

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo. Regolamento

Circolare N.24 del 07 Febbraio Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

SETA SPA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITÀ Approvato dal Consiglio di Amministrazione del

Istruzioni modulistica Elenco associazioni professionali

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

COMUNE DI LAZISE - PROVINCIA DI VERONA - REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

COMUNE DI SARROCH. Provincia di Cagliari

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI - DELIBERAZIONE

Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

MITTEL S.p.A. PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE all I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) CONFERMA PER L ANNO 2014.

Federico Minio Puntoced s.a.s. Dottore Commercialista di Cambi Laura & c.

Standard di qualità commerciale della vendita. Reclami ed indennizzi automatici. Gestione del rapporto con lo Sportello per il Consumatore.

Note per art.62 - D.L.1/2012 (agroalimentare)

IL MOMENTO LEGALE DI AVVIO DELLE ATTIVITA SOGGETTE A S.C.I.A. La prestazione di un servizio anche di natura intellettuale e/o professionale dietro

(VEDI ART. 29 DEL REGOLAMENTO SULL ATTIVITA CONTRATTUALE CC. N. 20/2011)

Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari Art. 62 D.L. 1/ bozza di DM attuativo.

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

n. civico, edificio, scala, interno

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Il Ministro dell economia e delle finanze

! 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GE- NERALI DI VENDITA

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

S E A V OGGETTO: FT. ELETTRONICA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

P r o d u t tive. Circolare n.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Transcript:

Forlì, 04 aprile 2013 Prot. n. 56/2013 LA DISCIPLINA DETTATA DALL ART. 62 DELLA L. 24/03/2012 N. 27 AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 n. 27 si applicano alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avvenga nel territorio dello stato. Definizione di prodotti agricoli: i prodotti elencati nell allegato I di cui all art. 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell Unione europea. Definizione di prodotti alimentari: i prodotti di cui all art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002. CESSIONI ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA Le disposizioni di cui all art. 62 della legge 24/03/2012 non trovano applicazione nelle seguenti ipotesi: cessioni di prodotti agricoli e alimentari che intercorrono fra imprenditori agricoli (causa di esclusione introdotta dall art. 36 comma 6 bis del D.l. n. 179/2012, con decorrenza dal 19/12/2012). La definizione di imprenditore agricolo è offerta dall art. 1 del D.lgs 228/2001 e comprende: - i soggetti che esercito le attività di cui all art. 2135 c.c.. - le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Si ricorda che affinché la causa di esclusione di cui al presente punto possa trovare applicazione è necessario che entrambi i soggetti dell operazioni rispettino i requisiti di cui sopra. cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate nei confronti di soggetti privati (non operanti in regime di impresa) 1

cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, in cui la consegna sia contestuale al pagamento del prezzo. conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102, se il soggetto conferente risulta socio della organizzazione medesima. Nelle ipotesi sopra elencate non trovano applicazione le disposizioni dettate dall art. 62 della L. n. 27 del 24/03/2012, ma le cessioni di prodotti agricoli e alimentari saranno comunque assoggettate alle disposizioni generali sui ritardi di pagamento, dettate dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs 192/2012. GLI OBBLIGHI IMPOSTI DALL ART. 62 E LE RELATIVE SANZIONI Con l introduzione dell art. 62 della L. n. 27 del 24/03/2013 le compravendite di prodotti agricoli e alimentari devono rispettare i seguenti requisiti: La forma e gli elementi essenziali del contratto (Art. 62, comma 1) I contratti aventi ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari devono essere stipulati in forma scritta e devo contenere i seguenti elementi: durata, quantità, caratteristiche prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento. Gli elementi essenziali in forma scritta sopramenzionati possono essere contenuti anche nei seguenti documenti : - Documenti di trasporto. - Fattura immediata. - Ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna. Nel caso in cui gli elementi essenziali del contratto siano riportati nel DDT o nella fattura immediata questi documenti devono contenere la seguente dicitura: Assolve gli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.. Sanzioni: il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente punto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 516 Euro a un massimo di 20.000 Euro, in ragione del valore dei beni oggetto della cessione. I termini di pagamento (Art. 62, comma 3) Il pagamento del prezzo relativo alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari deve essere effettuato entro i seguenti termini: - Prodotti deteriorabili (durabilità del prodotto inferiore a 60 gg): il pagamento del prezzo deve avvenire entro 30 giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte dell acquirente. 2

- Prodotti non deteriorabili (durabilità del prodotto superiore a 60 gg): il pagamento del prezzo deve avvenire entro 60 giorni decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura da parte dell acquirente. I termini per eseguire il pagamento del prezzo decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte dell acquirente; pertanto, al fine di dare certezza a tale data, è necessario che le fatture siano consegnate a mano e firmate per ricevuta, oppure inviate a mezzo fax, pec, raccomandata a.r. o tramite fatturazione elettronica. Si ricorda, infatti, che nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricezione della fattura i termini di pagamento decorrono dalla data di consegna della merce. Per facilitare il rispetto dei termini di pagamento sopra elencati si forniscono delle linee guida per ciascuna tipologia di attività al fine di distinguere i prodotti deteriorabili dai prodotti non deteriorabili. Attività agricole- ortofrutta: - Prodotti non deteriorabili: grano, cereali, olio, marmellata. - Prodotti deteriorabili: frutta, ortofrutta, e ortaggi. Allevamento: - Prodotti non deteriorabili: animali vivi anche se destinati al macello, mangimi per animali. - prodotti deteriorabili: carne macellata e pesce anche se surgelati, uova, mozzarella, latte Vivaismo: - Prodotti non deteriorabili: piante in vaso comprese quelle di breve durata (stelle di Natale) - Prodotti deteriorabili: piante mangerecce (timo, salvia, rosmarino ecc ). Sanzioni: il mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 500 Euro a un massimo di 500.000 Euro in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Come chiarito da rappresentanti del Ministero, anche se in via non ufficiale, in questa ipotesi non opera il principio della responsabilità solidale delle parti e le sanzioni troveranno applicazione solo in capo al soggetto responsabile del ritardo nel pagamento (soggetto acquirente). Interessi di mora: dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento stabilito dall art. 62 (30 o 60 gg decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura) decorrono automaticamente gli interessi di mora. Il venditore ha la facoltà di richiedere il pagamento degli interessi di mora, non un obbligo. Infatti, non è prevista alcuna sanzione per il loro mancato pagamento. Ai fini civilistici è comunque opportuno iscrivere gli interessi a bilancio, per poi provvedere alla loro svalutazione, una volta comunicato al cliente per iscritto che non si intende 3

richiedere il pagamento. Divieto di pratiche commerciali sleali (Art. 62, comma 2) L art. 62 vieta qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, ivi comprese, ad esempio: - prevedere a carico di una parte servizi accessori alla fornitura senza che gli stessi abbiano una connessione oggettiva, logica con la cessione del prodotto. - qualsiasi patto che preveda l esclusione degli interessi di mora o escludano il risarcimento dei danni o il recupero crediti. - qualsiasi patto che preveda prezzi particolarmente iniqui o palesemente al di sotto dei costi di produzione. - qualsiasi patto che imponga al creditore un termine minimo prima di poter emettere la fattura. Sanzioni: il mancato rispetto del divieto di pratiche sleali è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che può variare da un minimo di 516 Euro a un massimo di 3.000.000 Euro, in ragione del beneficio ricevuto dal soggetto che ha ricevuto beneficio dal divieto. L ATTIVITA DI VIGILANZA SULLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL ART. 62 DELLA L. n. 27 del 24/03/2013 Come stabilito dall art. 62 comma 8, l Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sulle disposizioni dettate dalla normativa in esame e per l applicazione delle relative sanzioni. Con delibera del 6 febbraio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2013, l' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha approvato il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari". Il citato regolamento, in vigore dal 24 marzo 2013, disciplina le procedure di controllo che verranno poste in essere dall Antitrust al fine di verificare il rispetto della disciplina dettata dall art. 62. Qui di seguito si riportano i punti maggiormente significativi: Il regolamento "si applica ai procedimenti dell'autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell art. 1 del decreto ministeriale di attuazione"; Fatta salva la possibilita' per l'autorita' di intervenire d'ufficio, ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia interesse puo' richiedere, attraverso comunicazione in formato cartaceo o elettronico (PEC), l'intervento dell'autorita' 4

nei confronti di relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, la cui consegna avvenga nel territorio italiano, che risultino connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Le segnalazioni da parte di singole imprese non possono essere anonime. Ai sensi dell art. 4, comma 2, l istanza di intervento deve consentire una precisa identificazione: - dell'operatore economico che ha posto in essere la condotta in presunta violazione dell'art. 62; - dell'operatore economico nei confronti del quale è stata attuata la condotta abusiva, specificandone la denominazione o ragione sociale, l attività economica svolta, l'indirizzo della sede legale, il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato; - della condotta commerciale oggetto dell'istanza, precisando in particolare: luogo e modalità di attuazione della condotta, prodotti oggetto di transazione, data di stipula e periodo di validità del contratto, condizioni contrattuali applicate, termini di pagamento e di fatturazione, nonché' eventuali interessi. non è stata apportata alcuna semplificazione al carico probatorio cui è soggetto l'istante nel caso in cui voglia ricorrere all Antitrust in presenza di una condotta in violazione dell'articolo 62; è stato previsto un termine per la conclusione del procedimento per l istruttoria della pratica da parte dell Atitrust: 120 giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, estesi a 180 nel caso in cui una o entrambe le parti abbiano sede all'estero. L'Antitrust può prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, nonché in caso di estensione soggettiva od oggettiva del procedimento; è stata, altresì, inserita una disciplina della partecipazione all'istruttoria dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati cui può derivare un pregiudizio dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria. Tali soggetti hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, inoltrando apposito atto sottoscritto contenente i propri dati identificativi e i recapiti, l'indicazione del procedimento nel quale si intende intervenire, una adeguata motivazione circa lo specifico interesse ad intervenire, anche con riferimento al contributo che il richiedente può apportare all'istruttoria. Previa valutazione della regolarità e completezza della richiesta di partecipazione, il richiedente può essere autorizzato dal responsabile del procedimento ad accedere agli atti del procedimento e a presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri. 5