Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012



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Studio Legale MM & PARTNERS Viale Majno n 7 Milano Avv. Maria Sorbini m.sorbini@mmjus.it Tel. 02/76280777 02/76280776 Fax. 02/76407336 Articolo 62 Decreto legge 24.1. 2012

INDICE: 1. QUADRO NORMATIVO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE 3. FORMA SCRITTA 4. TERMINI DI PAGAMENTO 5. DISCIPLINA GENERALE SUI TERMINI DI PAGAMENTO 6. IL CONTRASTO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

INDICE: 7. INTERESSI DI MORA 8. LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO NUMERO 7195 DEL 17 LUGLIO 2013 9. AMBITO DI APPLICABILITA DI PRODOTTI AGRICOLI AGROALIMENTARI E ALIMENTARI 10. CONCLUSIONI

QUADRO NORMATIVO Dal 24.10.2012 i contratti della filiera agroalimentare sono disciplinati dall'art. 62, D.L. 24.1. 2012, n. 1, conv. con modif. dalla L. 24.3.2012, n. 27, recentemente novellato e oggetto di interpretazione autentica da parte degli artt. 36, co. 6-bis e 36-bis, D.L. 18.10.2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17.12.2012, n. 221. Unitamente al Regolamento di attuazione approvato il 19.10.2012, con Decreto interministeriale n. 199 del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico, l'art. 62 introduce una disciplina speciale, ispirata alla volontà di riequilibrare le relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare.

QUADRO NORMATIVO Si prevede: - l'obbligo di forma scritta per i contratti e di indicazione di alcuni elementi essenziali, quali le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento (art. 62, co. 1, D.L. 1/2012; art. 3, D.M. 199/2012); - il divieto di pratiche commerciali sleali, cioè dei comportamenti individuati dal co. 2 dell'art. 62, D.L. 1/2012 e dall'art. 4, D.M. 199/2012, di abuso della maggiore forza commerciale che conducano a condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

QUADRO NORMATIVO - termini tassativi per il pagamento delle forniture: 30 o 60 giorni, a seconda che la merce sia o meno deteriorabile, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (art. 62, co. 3, D.L. 1/2012; art. 5, D.M. 199/2012); - l'irrogazione, da parte dell'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, di sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione delle suddette norme (art. 62, co. 5-9, D.L. 1/2012; art. 7, D.M. 199/2012).

AMBITO DI APPLICAZIONE La norma si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari. Vediamo cosa si intende per "prodotto agricolo", "prodotto alimentare " e "cessione". I prodotti agricoli ed alimentari sono individuati dall'art. 2, co. 1, D.M. 199/2012 con un rinvio alla nomenclatura comunitaria: per i prodotti agricoli (ad esempio, latte, frutta, cereali), all'allegato I dell'art. 38, co. 3, del Trattato istitutivo dell'unione europea (già Trattato che istituisce la Comunità europea); per i prodotti alimentari, all'art. 2 del Regolamento Ce del Parlamento europeo e del Consiglio 178/2002, che comprende nella nozione qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito da esseri umani.

AMBITO DI APPLICAZIONE Quanto alle cessioni interessate dalla nuova disciplina, vi rientra la generalità di esse, ad eccezione: delle cessioni la cui consegna avviene nel territorio italiano (art. 1, co. 1, D.M. 199/2012). Sono quindi interessate, in prima approssimazione, le sole operazioni della filiera nazionale. In realtà, però, la locuzione "consegna nel territorio della Repubblica italiana" consente di comprendere nell'ambito di applicazione dell'art. 62 le esportazioni con applicazione della clausola ex works (anche detta "franco fabbrica"), in cui il venditore si limita a mettere a disposizione le merci nei suoi locali (quindi in Italia), mentre è l'acquirente estero che provvede all'operazione doganale di esportazione;

AMBITO DI APPLICAZIONE delle cessioni nei confronti di consumatori finali (art. 62, co. 1, D.L. 1/2012); delle cessioni istantanee, cioè con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (art. 1, co. 4, D.M. 199/2012); dei conferimenti effettuati dall'imprenditore agricolo ad organismi di cui è socio o a cui è associato quali, ad esempio, i conferimenti alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori effettuati dall'imprenditore agricolo-socio (art. 1, co. 3, D.M. 199/2012); in generale, di tutte le cessioni fra imprenditori agricoli (art. 36, co. 6-bis, D.L. 179/2012).

AMBITO DI APPLICAZIONE delle cessioni nei confronti di consumatori finali (art. 62, co. 1, D.L. 1/2012); delle cessioni istantanee, cioè con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (art. 1, co. 4, D.M. 199/2012); dei conferimenti effettuati dall'imprenditore agricolo ad organismi di cui è socio o a cui è associato quali, ad esempio, i conferimenti alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori effettuati dall'imprenditore agricolo-socio (art. 1, co. 3, D.M. 199/2012); in generale, di tutte le cessioni fra imprenditori agricoli (art. 36, co. 6-bis, D.L. 179/2012).

FORMA SCRITTA, CONTENUTO e SOTTOSCRIZIONE dei CONTRATTI: Come detto, l'art. 62, D.L. 1/2012 prevede che i contratti siano conclusi in forma scritta e che contengano l'indicazione della durata del prodotto, delle quantità e delle caratteristiche del prodotto venduto, del prezzo, delle modalità di consegna e di pagamento. Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti agroalimentari (art. 3, co. 1, D.M. 199/2012). In sostanza, anche una e-mail o un fax contenenti un ordine d'acquisto, il documento di trasporto o la fattura di vendita possono validamente integrare la forma scritta.

FORMA SCRITTA, CONTENUTO e SOTTOSCRIZIONE dei CONTRATTI: L'indicazione degli elementi essenziali del contratto può essere adempiuta anche con il rinvio, da parte del contratto di cessione o dei documenti considerati equivalenti, ai contratti quadro, accordi quadro, contratti di base, accordi interprofessionali menzionati dall'art. 2 dello stesso decreto, purché il rinvio riporti gli estremi ed il riferimento a tali contratti ed accordi. In ogni caso, quando il contratto di cessione è costituito dal documento di trasporto o dalla fattura, questi devono altresì riportare la dicitura "assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27". Nella versione originaria dell'art. 62, la forma scritta era prescritta a pena di nullità del contratto, rilevabile d'ufficio dal giudice.

FORMA SCRITTA, CONTENUTO e SOTTOSCRIZIONE dei CONTRATTI: Attualmente, in esito alla modifica operata dall'art. 36-bis, D.L. 179/2012, non si prevede più la nullità del contratto ma, a presidio dell'obbligo della forma scritta, è rimasta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 20.000 prevista dall'art. 62, co. 5, D.L. 1/2012. Infine, quanto alla sottoscrizione del contratto o dei documenti alternativi integrati (documento di trasporto e fattura), il co. 5 dell'art. 3 del Decreto attuativo ne prevede l'obbligatorietà per entrambi i contraenti, escludendola "solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto".

TERMINI di PAGAMENTO: Il co. 3 dell'art. 62 prevede un termine legale, inderogabile dalle parti, per il pagamento del corrispettivo: 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci, decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Per il corretto computo dei termini, occorre considerare che: prodotti deteriorabili sono tutti i tipi di latte, i prodotti agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza non superiore a 60 giorni, o quelli sfusi non sottoposti a trattamenti atti a prolungarne la durabilità per un periodo superiore a 60 giorni ed i prodotti a base di carne che presentano le caratteristiche fisico - chimiche previste dal co. 4 dell'art. 62; ai fini della decorrenza del termine (cd. dies a quo), si tiene conto anche dell'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;

TERMINI di PAGAMENTO: la data di ricevimento viene certificata dalla consegna a mano, l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la posta elettronica certificata (Pec) o l'impiego del sistema Edi o equivalente (art. 5, co. 3, D.M. 199/2012). In mancanza di certezza sulla data di ricevimento, si presume, salvo prova contraria, che la fattura sia stata ricevuta nella data di consegna dei prodotti agricoli, come rilevabile sul documento di trasporto (art. 5, co. 4, D.M. 199/2012); quando i prodotti ceduti hanno termini di pagamento differenti deve essere emessa una fattura per ognuna scadenza; si considera pratica commerciale sleale la previsione nel contratto di una clausola che imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote

TERMINI di PAGAMENTO: nello stesso mese, in cui la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese (art. 4, co. 3, D.M. 199/2012); i termini di pagamento non si applicano: ai prodotti alcolici cui, in forza di espressa eccezione prevista dall'art. 5, co. 5, D.M. 199/2012, continua ad applicarsi il termine di 60 giorni dalla consegna o ritiro, previsto dall'art. 22, L. 18.2.1999, n. 28; alle operazioni commerciali che, pur aventi ad oggetto prodotti agroalimentari, non sono considerate cessioni, nella nozione sopra esposta (ad esempio, le cessioni tra imprenditori agricoli). Dette operazioni scontano, invece, i termini previsti dalla disciplina generale sui termini di pagamenti recata dal D.Lgs. 9.11.2012, n. 192.

DISCIPLINA GENERALE sui TERMINI di PAGAMENTO: Il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192, recante modifiche al D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, ha ad oggetto il recepimento della Direttiva 2011/7/Ue relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Secondo tale normativa, operativa dall'1.1.2013, il termine generale di pagamento è posto in 30 giorni ma - diversamente da quanto previsto dall'art. 62, D.L. 1/2012 - è derogabile dalle parti (purché una delle parti non sia una pubblica Amministrazione), che possono accordarsi, per iscritto ed in termini che non risultino gravemente iniqui per il creditore, su un diverso termine nonché su un differente tasso degli interessi di mora.

DISCIPLINA GENERALE sui TERMINI di PAGAMENTO: Il D.Lgs. 192/2012 ha portata generale, pertanto ci si è chiesti se alle transazioni commerciali della filiera agroalimentare trovi applicazione tale disciplina generale oppure quella previgente recata dall'art. 62, D.L. 1/2012.

IL CONTRASTO TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE In una Nota del 27.3.2013, il Ministero dello Sviluppo economico ha affermato che "sia in applicazione del generale criterio della successione delle leggi nel tempo, sia in applicazione del criterio di prevalenza del diritto europeo su norme nazionali incompatibili, si può ragionevolmente ritenere che la disciplina in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in materia di cessione dei prodotti agricoli e alimentari di cui all'art. 62 in questione, sia stata tacitamente abrogata da quella successiva più generale, di derivazione europea, introdotta dal decreto legislativo n. 192/2012 (...)".

IL CONTRASTO TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE In senso opposto, si è espresso - si ritiene in via definitiva - il Ministero delle Politiche agricole, con Nota 2.4.2013, n. 3470, rilevando che l'art. 62 non risulta inciso dall'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2012, per i seguenti motivi: il rapporto di specialità rispetto alla disciplina di carattere generale recata dal D.Lgs. 192/2012. Il criterio della specialità - afferma il Ministero, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità (Cass. 24224/2011 e 4900/2012) - si pone quale limite alla applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo, risultando la normativa speciale insuscettibile

IL CONTRASTO TRA MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE di essere abrogata tacitamente o implicitamente da una norma generale; la mancata violazione del diritto comunitario, stante il fatto che la stessa Direttiva 2011/7/Ue fa salva la possibilità per gli Stati membri di mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla direttiva. Può dunque concludersi che i ritardi di pagamento nelle relazioni commerciali della filiera agroalimentare siano tuttora disciplinati dall'art. 62, D.L. 1/2012 e relative disposizioni attuative.

INTERESSI di MORA In caso di mancato pagamento alla scadenza dei suddetti termini, scattano, automaticamente (cioè senza che sia necessario un atto di costituzione in mora o altro sollecito di pagamento) e senza possibilità di accordo contrario, gli interessi di mora, calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato dall'art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/2002 e maggiorandolo di ulteriori due punti percentuali. Sotto il profilo fiscale, gli interessi di mora rilevano soltanto se e quando (principio di cassa) vengono effettivamente corrisposti (art. 109, co. 7, D.P.R. 917/1986).

LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO NUMERO 7195 DEL 17 LUGLIO 2013 Il TAR ha accolto la tesi del Ministero delle Politiche Agricole il quale, dopo aver valutato il carattere di norma speciale dell art. 62 (relativo ai prodotti agricoli e agroalimentari) rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 192/2012 (relativo a tutte le transazioni commerciali), aveva sostenuto che la prima fosse ancora vigente nonostante la seconda fosse successiva. Del resto anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite il Dipartimento degli Affari Legislativi, aveva inteso chiudere la querelle interpretativa tra i due ministeri con una lettera inviata ad entrambi, prima della chiusura estiva delle Camere, con la quale nel ribadire la validità dei termini di pagamento previsti dall art. 62, ha invitato i due ministeri a dettare disposizioni precise per la corretta interpretazione della norma.

AMBITO DI APPLICABILITÀ: PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ALIMENTARI. Oltre a tale aspetto, la sentenza del TAR ha altresì precisato l ambito di applicazione dell art. 62 partendo dalla evidente constatazione, illustrata nel ricorso, che mentre il testo dell art. 62 ed il relativo decreto attuativo si riferiscono alla cessione dei prodotti agricoli e alimentari la rubrica, ossia il titoletto che chiarisce il contenuto dell art. 62, reca la formula cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari. Il TAR-Lazio, pur rigettando il ricorso proposto dalla società Chefaro Pharma Italia s.r.l., ha comunque affermato un interpretazione favorevole all azienda ricorrente in quanto ha sostenuto che l art. 62 si applica esclusivamente ai soli prodotti agricoli e agroalimentari

AMBITO DI APPLICABILITÀ: PRODOTTI AGRICOLI, AGROALIMENTARI E ALIMENTARI. intendendo questi ultimi come prodotti alimentari di provenienza agricola e non come l insieme dei prodotti alimentari che costituisce una categoria ben più ampia. Secondo il TAR, i riferimenti ai prodotti alimentari contenuti nella disciplina devono essere considerati come imprecisioni lessicali non in grado di estendere in concreto l ambito di applicazione della norma che deve ritenersi limitato ai soli prodotti agricoli ed agroalimentari tra i quali non rientrano gli integratori alimentari, ai quali pertanto l articolo 62 non si applicherebbe.

CONCLUSIONI Ad oggi vi sono due letture dell art. 62 da tenere presente per integratori alimentari: A. Il regime previsto dall articolo 62 del Dl 1 del 2012, convertito dalla legge 27 del 2012, interessa le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari con consegna in Italia. Le nuove regole interessano i prodotti indicati nell allegato 1 dell articolo 38 del Trattato Ue (espressamente richiamato dall'art. 2, co. 1, D.M. 199/2012 attuativo dell art. 62), vale a dire i beni elencati dalla Tabella A, parte I, allegata al Dpr 633 del 1972, compresi gli alimenti per animali, ed i prodotti che possono essere ingeriti da un essere umano. Gli integratori alimentari sono compresi tra questi, e sono soggetti alla disciplina in oggetto.

CONCLUSIONI B. la sentenza del Tar ha sostenuto che l art. 62 si applica esclusivamente ai soli prodotti agricoli e agroalimentari intendendo questi ultimi come prodotti alimentari di provenienza agricola e non come l insieme dei prodotti alimentari che costituisce una categoria ben più ampia. Tra i prodotti agricoli ed agroalimentari non rientrano gli integratori alimentari, ai quali pertanto l articolo 62 non si applicherebbe La sentenza del TAR non comporta l immediata disapplicazione dell art. 62 agli integratori alimentari. E solo un presupposto per un auspicato intervento legislativo. Dunque ad oggi si deve ritenere che l art. 62 si applica ancora al settore degli integratori alimentari.