AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA GIOVANNI CHIABÀ Via Cristofoli, 18 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL SERVIZIO MENSA AZIENDALE (approvato con deliberazione del C. di A. n. 81 del 14/10/2013) Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. L azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giovanni Chiabà, d ora innanzi più brevemente definita Azienda, assicura al proprio personale dipendente, il servizio mensa aziendale ai sensi dell art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 07.04.1999, modificato dall art. 4 del CCNL del 31.07.2009. 2. Il presente regolamento disciplina la fruizione del servizio mensa da parte del personale e collaboratori dell Azienda. Articolo 2 Normativa contrattuale 1. L art. 29 del CCNL integrativo del 07.04.1999, dispone: ART. 29 - Mensa 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. 2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell orario. 3. Il pasto va consumato al di fuori dell orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell orario e non deve essere superiore a 30 minuti. 4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile. 5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990. 2. L art. 4 del CCNL del 31/07/2009 dispone: 1. L art. 29, comma 1 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: 1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori. 1
2. L art. 29, comma 4 del CCNL integrativo del 20.9.2001, è così modificato: 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile. ART. 3 SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA MENSA AZIENDALE 1. Il diritto alla mensa compete ai dipendenti in attività con un orario di servizio superiore alle sei ore, che presti effettiva attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane per almeno 2 ore (orario spezzato e/o continuato), o il cui turno, sempre superiore alle sei ore, abbia inizio o termine nell arco dell orario di funzionamento del servizio mensa. 2. Possono usufruire del servizio mensa attivato all interno dell Azienda le seguenti categorie di persone: i dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l Azienda; il personale dipendente delle Ditte che hanno in appalto servizi presso l Azienda; i titolari di incarichi libero-professionali che esplichino la propria attività all interno dell Azienda; i Volontari del Servizio Civile Nazionale; i componenti delle Commissioni, Nuceli, ecc.; gli stagisti/tirocinanti; i lavoratori socialmente utili; 3. Le persone indicate nel presente articolo hanno diritto ad un solo pasto giornaliero. 4. Il diritto di Mensa è esercitato in base ai seguenti criteri: consumo del pasto nei giorni di effettiva presenza in servizio; Va pertanto escluso dal novero dei destinatari il personale che, in relazione alla propria articolazione oraria, risulta assente dal servizio per qualsiasi motivo. consumo del pasto al di fuori dell orario di lavoro. Il personale, previamente autorizzato, prima di accedere al servizio mensa è obbligato a procedere alla stimbratura in uscita ed alla successiva timbratura in entrata per tutto il tempo di assenza dal servizio impiegato per consumare il pasto, che non può essere superiore a 30 minuti. Articolo 4 ORARIO SERVIZIO MENSA 1. Il servizio di mensa Aziendale è aperto; Dal lunedì alla domenica: dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00, compatibilmente con l organizzazione della Ditta appaltatrice del servizio mensa; 2
Articolo 5 MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO MENSA 1. Il diritto di accesso al Servizio Mensa avviene con le seguenti modalità: Il personale dipendente deve accedere alla mensa al dì fuori dell orario di lavoro, pertanto il periodo di tempo necessario per il pasto non può essere monetizzato e non da diritto né a retribuzione né a recupero; Il diritto al pranzo nei giorni feriali e festivi, da consumarsi nei locali individuati come MENSA nella Struttura Aziendale; La pausa per la mensa non può essere superiore a 30 (trenta) minuti; Il personale per poter accedere alla mensa aziendale deve utilizzare il tesserino personale di identificazione, timbrare l uscita prima dell accesso alla mensa e successivamente l entrata per riprendere servizio, con appositi codici. La timbratura con i codici suddetti comporta l addebito automatico dell importo contrattualmente determinato per pasto, importo che verrà trattenuto in sede di liquidazione degli emolumenti mensili. La mancata timbratura della pausa mensa comporta l automatica riduzione di 30 (trenta) minuti. Il personale è tenuto ad effettuare la prenotazione del pasto entro le ore 09.00 del mattino, compilando e consegnando l apposito modulo alla cuoca in servizio presso i locali della cucina. I dipendenti che effettuano la prenotazione in ritardo e comunque previa tempestiva comunicazione, potranno accedere alla mensa solo se possibile. Il pasto prenotato e non consumato, non dà diritto al rimborso eccetto i casi di impossibilità al consumo dovuto ad imprevedibili motivi di servizio. Articolo 6 TARIFFE DI ACCESSO 1. Possono accedere alla mensa, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento: A. a tariffa contrattuale il personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato; i Volontari del Servizio Civile Nazionale; i lavoratori socialmente utili; B. a tariffa intera il personale dipendente delle Ditte che hanno in appalto servizi presso l Azienda; i titolari di incarichi libero-professionali che esplichino la propria attività all interno dell Azienda; i componenti delle Commissioni, nuclei, ecc.; gli stagisti/tirocinanti; 2. Le tariffe vengono determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla base di apposito contratto stipulato tra questa Azienda e la Ditta appaltatrice del servizio mensa. 3. Il personale di cui alla lettera A) del presente articolo è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto, mediante trattenuta mensile effettuata sullo stipendio. 4. Le persone di cui alla lettera B) del presente articolo provvedono al pagamento del pranzo direttamente presso il punto Mensa Aziendale. 3
Articolo 7 COMPOSIZIONE DEL PASTO 1. Ciascun pasto fornito dalla mensa aziendale dell A.S.P. sarà composto da: un primo piatto un secondo piatto un contorno pane o grissini ½ litro di acqua minerale frutta o dessert 2. E facoltà del dipendente scegliere composizioni diverse dal pasto completo fornito, per le quali la ditta appaltatrice del servizio mensa offre prezzi diversificati; 3. I piatti saranno confezionati nel rispetto degli standard merceologici e secondo le grammature stabilite dalle tabelle dietetiche in vigore presso l Azienda e compresi nel capitolato speciale d appalto del servizio mensa e saranno suscettibili di variazioni e di integrazioni in relazione alla stagionalità, gradi di accettazione da parte dell utenza e applicazione delle più avanzate indicazioni scientifiche in campo nutrizionale. 4. La composizione del pasto può variare, su specifica richiesta, per coloro che necessitano di diete speciali con regolare prescrizione del medico specialista o in ragione di particolari esigenze etiche e religiose. Articolo 8 DOVERI DEI BENEFICIARI 1. Nel rispetto delle norme di civile convivenza, viene disposto quanto segue: E fatto divieto di: asportare dalla mensa ogni e qualsiasi genere alimentare; consumare il pasto fornito in orario di servizio e in luogo diverso dalla sala mensa o altri locali non autorizzati; non è previsto sostare nella sala mensa dopo aver terminato la consumazione del pasto, al fine di consentire un rapido svolgimento del servizio; è vietato fumare negli ambienti mensa: ai trasgressori sarà applicata la sanzione prevista della Legge 16 Gennaio 2003 art.51 Tutela della salute dei non fumatori ; consumare il pasto senza il pagamento del prezzo stabilito; l'utente è tenuto ed osservare un atteggiamento corretto nei confronti del personale addetto al servizio e nei confronti degli altri commensali; 2. Il mancato rispetto di tali doveri e dei criteri indicati al precedente articolo 4, costituisce infrazione disciplinare. Articolo 9 CONTROLLI 1. L accesso alla mensa ed il rispetto del presente regolamento potranno essere controllati e verificati in qualsiasi momento dalla Direzione Generale tramite gli addetti competenti, (Direttore dell Area Sanitaria Socioassistenziale, Ufficio Personale) ai quali l utente sarà tenuto a fornire ogni chiarimento richiesto. 2. L ufficio personale effettuerà controlli incrociati a campione con cadenza mensile sulle timbrature e sulla ricorrenza delle condizioni previste per l utilizzo del servizio. 3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati, si rivelasse una fruizione non corretta del servizio, l ufficio personale ne darà comunicazione al Direttore Generale dell Azienda per l adozione dei provvedimenti del caso. Il Direttore Generale potrà inoltre disporre la trattenuta stipendiale per il costo intero del pasto e la trattenuta d ufficio, in caso di mancata timbratura, dei 30 (trenta) minuti previsti obbligatoriamente per la pausa. 4
Articolo 10 INFORMAZIONE 1. E compito dell amministrazione dell Azienda dare corretta e piena informazione ai dipendenti su quanto previsto dal presente regolamento. Articolo 11 CASI NON REGOLAMENTATI 1. Eventuali casi eccezionali non previsti dal presente Regolamento, saranno sottoposti all esame del Consiglio d'amministrazione che adotterà le dovute deliberazioni. 2. Ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento dovrà parimenti essere approvata dai diversi organi dell Azienda in base alle competenze di ciascuno di essi. Articolo 12 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Date: 11/06/2013 prima bozza di regolamento Date 29/08/2013 bozza definitiva di regolamento Le OO.SS. C.G.I.L. FP C.I.S.L. FPS U.I.L. F.P.L f.to Alpini Claudio f.to Renata Della Ricca non sottoscritto Le RSU Aziendali: f.to Bragagnini Irene FPS CISL f.to Deperini Germana FP CGIL f.to Regattin Sandra FPS CISL f.to Tavian Cristina FP CGIL La delegazione di parte pubblica: Il Presidente Il Direttore Generale Il Direttore di Area f.to Daniela Corso f.to Guglielmina Comuzzi f.to Valerio Luigi Pastorutti 5