REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI

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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DELL ARTICOLO 40 DELLA L.R. 39/2000 LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, in attuazione della Legge Regionale 21 marzo 2000, n 39 (Legge Forestale della Toscana) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina quanto previsto dall articolo 40 della citata legge, in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n 48/R, e s.m.e.i.; 2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della delibera di approvazione. 3. Il presente Regolamento si applica all intero territorio comunale. Art. 2 Presentazione della dichiarazione d inizio lavori 1. La dichiarazione d inizio lavori deve essere presentata dall avente titolo. La titolarità dovrà essere debitamente documentata, anche con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. 2. La presentazione della dichiarazione d inizio lavori è consentita per le opere specificatamente elencate dall articolo 100 del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n 48/R e s.m.e.i.. Art. 3 Documentazione da allegare alla dichiarazione d inizio lavori 1. La documentazione da allegare alla dichiarazione d inizio lavori è quella specificatamente elencata nel modello di presentazione, in distribuzione presso l Ufficio Tecnico Comunale e pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di Barga. Art. 4 Presentazione della domanda di autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata in bollo, dall avente titolo. 2. La titolarità dovrà essere debitamente documentata, anche con dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà. 3. Qualora le opere siano soggette ad autorizzazione paesaggistica o a permesso di costruire, la domanda deve essere presentata contestualmente alle stesse. Art. 5 Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione 1. La documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione è quella specificatamente elencata nel modello di presentazione, in distribuzione presso l Ufficio Tecnico Comunale e pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di Barga. 1

Art. 6 Opere liberamente eseguibili 1. Le opere liberamente eseguibili, sono quelle specificatamente elencate dall articolo 98 e 99 del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n 48/R e s.m.e i.; Art. 7 Procedimento amministrativo / modulistica / competenza 7.1 Competenza 1. La competenza per l espletamento delle procedure di cui all articolo 40 della L.R. 39/2000 sono attribuite all Ufficio Tecnico Comunale, che rimane aperto al pubblico il martedì ed il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 2. Le dichiarazioni d inizio lavori e le richieste di autorizzazione debbono essere presentate all Ufficio Protocollo del Comune, che rimane aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 7.2 Procedura per la dichiarazione d inizio lavori 1. Entro 15 giorni dalla presentazione, l Ufficio Tecnico Comunale comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento. 2. Entro lo stesso termine il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione allegata e provvede a richiedere l eventuale documentazione mancante od una più approfondita documentazione. 3. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il richiedente si intenderà rinunciatario e sarà pertanto disposta l archiviazione della pratica. 4. Il procedimento riferito alla dichiarazione d inizio lavori si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dal ricevimento della stessa o dal ricevimento della documentazione integrativa completa, fatta salva l adozione entro tale termine di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. 5. Entro detto termine possono comunque essere comunicate prescrizioni vincolanti per l esecuzione dei lavori. 6. I lavori possono essere iniziati trascorsi 20 (venti) giorni dalla data di deposito della dichiarazione d inizio lavori. 7. Nel caso in cui i dati contenuti nella dichiarazione d inizio lavori siano asseverati da un tecnico abilitato secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti, i lavori sono eseguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del Comune. 8. I lavori e le attività soggette a dichiarazione d inizio lavori sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa. 9. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., presentata la Domanda Unica al SUAP unitamente alla dichiarazione d inizio lavori per il vincolo idrogeologico, che viene 2

attivato come endoprocedimento (il tutto deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica). Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dal D.P.R. 160/2010 e dalla L.241/90 e s.m.e i.. 10. Eventuali atti/comunicazioni con cui sia adottato un provvedimento di diniego/sospensione o siano impartite prescrizioni vincolanti per l esecuzione dei lavori potranno essere inviati al Responsabile SUAP entro 20 giorni, salvo l eventuale periodo di interruzione dei termini di cui sopra, dalla data di presentazione della domanda e saranno eventualmente inserite all interno dell atto unico rilasciato dal SUAP ai sensi art.7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i.. 11. Si precisa che, nel caso in cui le opere siano soggette a rilascio di Parere da parte di Enti competenti in materia, questi dovranno essere acquisiti prima della presentazione della dichiarazione d inizio lavori ai sensi del vincolo idrogeologico. 7.3 Procedura per la domanda di autorizzazione di opere non soggette a permesso di costruire (S.C.I.A., C.I.L.A., C.I.L.) 1. Entro 15 giorni dalla presentazione, l Ufficio Tecnico Comunale comunica al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento. 2. Entro tale termine il Responsabile del Procedimento verifica la completezza della documentazione allegata e provvede a richiedere l eventuale documentazione mancante od una più approfondita documentazione. 3. Qualora la documentazione integrativa richiesta non pervenga entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, il richiedente si intenderà rinunciatario e sarà pertanto disposta l archiviazione della pratica. 4. L esame delle domande risultate formalmente complete si svolge secondo l ordine di presentazione. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda o della documentazione integrativa, il responsabile del procedimento cura l istruttoria e redige una relazione tecnica. 5. Il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione si conclude con il rilascio dell autorizzazione stessa da parte del Dirigente dell ufficio competente in materia di Vincolo Idrogeologico entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda o della documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia. 6. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione per il vincolo idrogeologico venga presentata unitamente alla S.C.I.A. ex L.R.65/2014, si applicano i disposti dell art. 147 della L.R.65/2014 e s.m.e i. e pertanto i lavori potranno avere inizio solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell avvenuta acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari. L atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogelogico è inviato al Responsabile Edilizia Privata entro 45 giorni, salvo l eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda. 7. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ordinario ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., presentata la Domanda Unica al SUAP unitamente alla domanda di autorizzazione per il vincolo idrogeologico, che viene attivato come endoprocedimento (il tutto deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica). Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dal D.P.R. 160/2010 e s.m.e i. e dalla L.241/90 e s.m.e i.. 3

8. L atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogelogico è inviato al Responsabile SUAP entro 30 giorni, salvo l eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda e sarà inserito all interno dell atto unico rilasciato dal SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i.. 7.4 - Procedura per domanda di autorizzazione di opere soggette a permesso di costruire 1. Per opportuna uniformità, la procedura per queste autorizzazioni è quella stabilita dall articolo 141 e dall articolo 142 della Legge Regionale 10 novembre 2014 n.65 e successive modificazioni ed integrazioni, precisando che: a. Ai sensi dell art.4 c.3 del presente Regolamento, la domanda di autorizzazione per il vincolo idrogeologico deve essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di costruire e viene attivata come endoprocedimento. In tal caso si applica l articolo 142 della L.R.65/2014 e le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dall art.142 della L.R.65/2014 e dalla L.241/90 e s.m.e i.. L atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogelogico è inviato al Responsabile Edilizia Privata entro 45 giorni, salvo l eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda. b. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ordinario ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., presentata la Domanda Unica al SUAP unitamente alla domanda di autorizzazione per il vincolo idrogeologico, che viene attivato come endoprocedimento (il tutto deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica). Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dal D.P.R. 160/2010 e s.m.e i. e dalla L.241/90 e s.m.e i.. L atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogelogico è inviato al Responsabile SUAP entro 30 giorni, salvo l eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda e sarà inserito all interno dell atto unico rilasciato dal SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i.. 7.5 - Modulistica 1. Per le dichiarazioni e le domande di autorizzazione dovrà essere utilizzata la modulistica specifica in distribuzione presso l Ufficio Tecnico Comunale e pubblicata sul sito web ufficiale del Comune di Barga, suscettibile di eventuale aggiornamento, assoggettato a determina dirigenziale. 4

Art. 8 Varianti 8.1 - Varianti soggette a semplice comunicazione 1. Le varianti preliminari o in corso d opera, relative ad opere di cui al Titolo III, Capo III del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n 48/R e s.m.e i., per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono soggette a semplice comunicazione a condizione che: a) non vi siano variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell autorizzazione originaria; b) non vi siano variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati. 2. La sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a e b deve essere appositamente certificata dal tecnico professionista. 3. Il deposito della comunicazione non incide sui termini di validità dell autorizzazione originaria. 4. Si precisa che le varianti preliminari o in corso d opera, in quanto tali ed ancorché soggette a semplice comunicazione, devono essere presentate prima dell esecuzione delle opere, la comunicazione equivale ad un atto di assenso prescritto dalla normativa sui vincoli (art.143 c.2 lettera a) LR 65/2014), da acquisire prima della realizzazione dell intervento e quindi il deposito dello stato finale di cui all art.143 c.3 della L.R.65/2014 può avvenire solo dopo l assolvimento di detti adempimenti. 8.2 Varianti soggette ad autorizzazione 1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d opera, relative ad opere di cui al Titolo III, Capo III del Regolamento Forestale della Toscana, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n 48/R e s.m.e i., per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono soggette a nuovo atto autorizzativo con le procedure stabilite al precedente articolo, punti 7.3 e 7.4. 2. La variante deve fare espresso riferimento all autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. 3. Le suddette autorizzazioni hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione. 5

Art.9 Opere o movimenti di terreno eseguiti in difformità o assenza di Autorizzazione o Dichiarazione. L Autorizzazione in sanatoria. 1. Nel caso di violazione delle disposizioni della Legge Forestale della Toscana e/o del Regolamento Forestale della Toscana, l ente titolare della funzione autorizzatoria (Il Dirigente dell ufficio competente in materia di vincolo idrogeologico) può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostituire il bosco nei casi di competenza comunale - e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque, secondo quanto disciplinato dall art.85 della Legge Forestale della Toscana. 2. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla Legge Forestale della Toscana e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria, ai sensi dell articolo 85 della Legge Forestale della Toscana. 3. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla Legge Forestale della Toscana, al Regolamento Forestale della Toscana e agli strumenti di pianificazione territoriale. 4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, quanto dovute, da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'articolo 44 della Legge Forestale della Toscana. 5. L'autorizzazione in sanatoria può contenere prescrizioni concernenti l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento. Il rilascio dell atto autorizzativo finale è subordinato all esecuzione degli interventi oggetto delle eventuali prescrizioni. 6. All autorizzazione in sanatoria si applicano per quanto compatibili le norme del presente regolamento relative all autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico. 7. Ove non ricorrano le condizioni per il rilascio dell autorizzazione in sanatoria trovano applicazione le disposizioni previste dalla L.R. 39/2000 e s.m.e.i. e del vigente Regolamento Forestale inerenti il procedimento sanzionatorio e/o il procedimento di ripristino. 8. La domanda di autorizzazione in sanatoria per il vincolo idrogeologico deve essere presentata contestualmente alla richiesta di sanatoria edilizia (attestazione di conformità o permesso di costruire in sanatoria) quando necessaria, ai sensi art.209 L.R.65/2014 e s.m.e i., come endoprocedimento. Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dall art.209 della L.R.65/2014 e s.m.e i., e dalla L.241/90 e s.m.e i.. L atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogelogico è inviato al Responsabile Edilizia Privata entro 45 giorni, salvo l eventuale periodo di interruzione dei termini (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti/Uffici competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda. 9. Qualora il procedimento rientri nella competenza del SUAP, deve essere attivato il procedimento ordinario ex art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., presentata la Domanda Unica al SUAP unitamente alla domanda di sanatoria per il vincolo idrogeologico, che viene attivato come endoprocedimento (il tutto deve essere trasmesso esclusivamente in modalità telematica). Le modalità e le tempistiche per le comunicazioni sono quelle stabilite dal D.P.R. 160/2010 e s.m.e i., e dalla L.241/90 e s.m.e i.. 6

L atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogelogico è inviato al Responsabile SUAP entro 30 giorni, salvo l eventuale periodo di interruzione dei termini, (per acquisizione di documentazione integrativa, ivi compresi eventuali pareri di Enti/Uffici competenti in materia), dalla data di presentazione della domanda e sarà inserito all interno dell atto unico rilasciato dal SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s.m.e i.. Art. 10 Rimboschimento compensativo 1. Nei casi in cui sia previsto il rimboschimento compensativo, come disciplinati dal comma 2 dell articolo 81 del Regolamento Forestale della Toscana, il progetto dovrà essere allegato alla richiesta di autorizzazione, completo della documentazione elencata al comma 3 dello stesso articolo 81. 2. Il Comune dovrà richiedere all ente competente ai sensi della Legge Forestale della Toscana apposito parere vincolante su tale progetto, prima dell emanazione dell autorizzazione definitiva. 1. La gestione complessiva del rimboschimento compensativo, è demandata all ente competente come individuato dall articolo 44 della Legge Forestale della Toscana, ivi compresa la costituzione delle apposite garanzie, il controllo, l eventuale potere sostitutivo nella realizzazione in caso di inerzia del beneficiario ed il recupero dei relativi oneri. 2. Nell atto autorizzativo il Comune espliciterà chiaramente tali obblighi, subordinando al rispetto di questi l inizio dei lavori. Art. 11 - Sanzioni amministrative 1. L applicazione delle sanzioni amministrative avverrà in applicazione della Legge 24 novembre 1981, n 689 e s.m.e.i. e della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n 81 e s.m.e.i.. 2. Le attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni e l applicazione delle sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge, al Regolamento Forestale della Toscana e del presente Regolamento sono disciplinate dal Titolo V della Legge Forestale della Toscana. Art. 12 Disposizioni finali 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rimanda al vigente Regolamento Forestale della Toscana ed alla Legge Forestale della Toscana. 7