Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto LA FORMAZIONE CONTINUA Regolamento nazionale scaricabile ai link: http://www.chimici.it/cnc2014/fileadmin/user_upload/formazione/regolamento_per_la_formazione_professionale_continua_estratto_pubblicazione.pdf http://www.chimici.it/cnc/fileadmin/doc/avvisi/regolamento_cfp_definitiva_20131002.pdf 16/12/2015
Periodo di sperimentazione L art. 13 del "Regolamento per la Formazione Continua per i Chimici" approvato dal Consiglio Nazionale dei Chimici nella seduta del 19 e 20 luglio 2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 agosto 2014 stabilisce per il periodo dal 1 agosto 2014 al 31 dicembre 2017 come periodo di monitoraggio e sperimentazione Alla fine del quadriennio di osservazione, sulla base della relazione della Commissione di valutazione, il Consiglio dell Ordine dovrà valutare i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni
Come Iscriversi: COGEAPS: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot; http://formazione.chimici.it/chimici/listevento.public
Perdita Crediti 2015 e 2016 L anno formativo coincide con quello solare. In deroga a quanto previsto all'art. del Regolamento: per il periodo 1 agosto 2014 31 dicembre 2015 vengono detratti 25 crediti (CFP) per il periodo 1 gennaio 2016 31 dicembre 2016 vengono detratti 30 crediti (CFP)
Per conseguire CFP Si possono conseguire CFP: a) con accredito iniziale all atto dell iscrizione di 150 CFP b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non-formale, informale, e formale L attività formativa documentata da un Professionista Chimico dovrà essere svolta presso un soggetto autorizzato dal CNC ad erogare attività di formazione continua. Nel caso quindi che il soggetto non sia autorizzato dal CNC sarà la Commissione di valutazione dell Ordine ad attribuire autonomamente i crediti ma solo nella misura massima di 12 CFP. La verifica dell adempimento del dovere di formazione permanente (anche deontologico) è esercitata dal Consiglio dell Ordine Territoriale. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell obbligo formativo e lamancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Con la cessazione dell attività lavorativa cessa l obbligo dell assolvimento degli obblighi formativi
Tipi di Apprendimento Apprendimento formale : apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali della chimica nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio; Apprendimento non-formale : apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a corsi di formazione con didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale con i requisiti previsti; Apprendimento informale : apprendimento mediante studio individuale che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell esercizio della professione di Chimico nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;
La Relazione Ciascun Professionista Chimico può depositare al Consiglio dell Ordine una sintetica relazione sulla formazione eseguita con modalità diverse dalle attività proposte da soggetti accreditati, anche mediante autocertificazione Il professionista chimico che ha provveduto alla formazione continua attraverso l Apprendimento informale può ottenere un numero di crediti fino a 30 CFP l'anno. In questo caso al momento della predisposizione della relazione annuale il professionista chimico specifica le materie e gli argomenti oggetto dello studio individuale con i relativi CFP richiesti e maturati nell esercizio della professione che sottoporrà ad una verifica della Commissione di valutazione che avrà l'obbligo di verificare e certificare le risultanze di tale tipo di apprendimento scelto dal professionista chimico entro il 30 aprile nei modi ritenuti più opportuni per la specifica attività del professionista La relazione deve essere presentata al Consiglio dell'ordine entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento la relazione. L Ordine territoriale provvederà ad avviare il procedimento amministrativo nel rispetto dei principi della normativa vigente per i procedimenti delle pubbliche amministrazione cosi come individuate dall art.1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nota Bene Art.3 comma 9. Il Professionista Chimico ha la possibilità di vedersi riconosciuti ogni anno un massimo di 75 CFP. Non è indicata, nelle Norme Transitorie, nessuna deroga a tale regola per gli anni precedenti (come invece è indicata per la detrazione dei CFP) Quindi non ha senso cercare dichiarare più dei CFP maturabili in un anno Art 5 comma 3. Le attività di cui alla tabella 2 (Attività equiparate ad attività formative ma non ordinarie) possono contare per non più del 60% del totale dei CFP svolti annualmente dal Professionista Chimico. Quindi il 60% di 75 CFP= max 45 CFP/anno Art 5 comma 4. L attività formativa documentata da un Professionista Chimico dovrà essere svolta presso un soggetto accreditato ad erogare attività di formazione continua. Nel caso non siano rispettati tali requisiti sarà la Commissione di valutazione di cui all articolo 11 ad attribuire autonomamente i crediti nella misura massima di 12 CFP (per ogni corso, anche se di 100 ore).
Studio Personale Lo studio personale fatto dai colleghi per approfondire importanti aspetti della propria esperienza di lavoro dovrebbe servire anche ad ampliare le conoscenze degli altri iscritti, in uno spirito di collaborazione tra appartenenti ad una stessa categoria. Proponiamo quindi che queste attività di verifica vengano utilizzate anche come attività formative per gli altri. Per questo potremmo organizzare degli eventi formativi associati alla verifica organizzati dall'ordine o organizzati direttamente dal professionista o da un gruppo di professionisti che devono sottoporsi alla verifica in modo che se il professionista chiede il riconoscimento: da 1 a 5 CFP con lo studio personale dovrà presentare 1 relazione su un argomento della durata di almeno 30 minuti da 6 a 10 CFP deve presentare una relazione su un argomento di almeno 1h da 11 a 15 CFP deve presentare una relazione da 1h30' oppure 2 relazioni su 2 argomenti da 45' ciascuna anche in due differenti eventi da 16 a 20 CFP deve presentare due relazioni su 2 argomenti da 1h ciascuna anche in due differenti eventi da 21 a 25 CFP deve presentare 2 relazioni su 2 argomenti da 1h ciascuna ed una relazione da 30 anche in due o tre differenti eventi da 26 a 30 CFP deve presentare 3 relazioni su 3 argomenti da 1 h ciascuna anche in due o tre differenti eventi
documento Prot. 699/15/cnc/fta Proposta del CNC per CFP deontologici 2015 È intenzione del CNC inviare una mail a tutti gli iscritti nella quale comunicheranno che chi invierà una mail all indirizzo: deontologia2015@chimici.it riceverà il link per poter scaricare una copia del Codice Deontologico in vigore ed il link per partecipare ad un test di verifica della conoscenza del Codice stesso. Il test di verifica è composto da 20 domande con risposte a scelta multipla diverso per ogni iscritto, che sarà possibile ripetere fino ad un massimo di 4 volte, ma ogni volta il test sarà diverso dalla volta precedente. Il completamento del test, che avverrà rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle domande, farà maturare 2 CFP in materia di Ordinamento Professionale e Previdenziale e Deontologia ed andrà ad aggiungersi al CFP assegnato a tutti coloro che hanno provveduto a registrarsi sul portale della formazione all indirizzo http://formazione.chimici.it permettendo di completare l obbligo previsto all art. 3 comma 7 del Regolamento della formazione continua professionale.