STRALCIO D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

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STRALCIO D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Disciplina delle forme pensionistiche complementari a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. ART. 1. Ambito di applicazione. 1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. ART 2. Destinatari. 1. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite: a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali, oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva; 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere istituite: a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario garantito; ART 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; 3. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di <<fondo pensione>>, la quale non può essere utilizzata da altri soggetti. 4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale. ART 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio. 1. Fondi pensione sono costituiti: a) come soggetti giuridici, di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa; 3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo: ART. 5. Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo. 1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive. ART. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali.

1. Il fondo pensione non è abilitato all'assunzione diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante: a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1 b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del lavoro d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari ART. 7. Prestazioni. 1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi. 2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. 3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, lettera a). 4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può conseguire, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). 5. L'entità delle prestazioni è determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione definita di cui all'art. 2, comma 2. 6. Le fonti costitutive possono prevedere: a) la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al cinquanta per cento dell'importo maturato; b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma. ART. 8. Finanziamento. 1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art. 409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro, ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che determinano la misura dei contributi. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art. 13, comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora

prevedano l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR. 3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. ART. 9. Fondi pensione aperti. 1. I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma 2. ART. 10. Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione. 1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini di esercizio: a) il trasferimento presso altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività; b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art. 9; c) il riscatto della posizione individuale. 2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art. 9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività. 3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione. ART. 11. Vicende del fondo pensione. 1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'art. 10. 2. Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art. 4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. ART. 12. Contributo di solidarietà. 1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1deg. giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo. 1-bis. All'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: <<Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare>> (12/a).

ART. 13. Trattamento tributario di contributi e prestazioni. 1 2. L'importo complessivo dei contributi alla forma pensionistica complementare non può superare il dieci per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo. 3. Ai contributi versati dai soggetti indicati nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma 2, lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal citato art. 10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato al fondo pensione. 4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo unico di cui al comma 1 non è imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma 1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento. 5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e natura, il fondo pensione versa una imposta del quindici per cento. Il versamento è effettuato entro il giorno venti del mese successivo a quello di ricezione dei contributi stessi con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed i rimborsi dell'imposta, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a), del citato testo unico. Si applica il comma 3 del medesimo art. 16. 6-bis. Alle prestazioni erogate in forma di capitale si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato nel comma 1. 6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera a), ai destinatari di cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni, è dovuta nella misura dello 0,1 per cento (16). 7. Per le prestazioni erogate, nonché per i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), è attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo, risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta è scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma (14). 8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da ogni onere fiscale. ART. 14. Regime tributario dei fondi pensione. 1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche né all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta. ART. 15. Responsabilità degli organi del fondo. 1. Nei confronti dei componenti degli organi di cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile. 2. Nei confronti dei componenti degli organi di controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice civile. ART. 16. Vigilanza sui fondi pensione.

1. Al fine di esercitare l'attività di vigilanza sui fondi di cui al presente decreto legislativo è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposita commissione composta: ART. 17. Compiti della commissione di vigilanza. 1. Compete alla commissione di cui all'art. 16: a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6; b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione e sull'attività dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro, ART. 18. Norme finali. 1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1deg. luglio 1994. ART. 19. Entrata in vigore. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.