le A.D.R.: la mediazione e la negoziazione assistita in condominio Corso D.M. 140/2014 Villa dei Cedri 19.09.2015



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le A.D.R.: la mediazione e la negoziazione assistita in condominio Corso D.M. 140/2014 Villa dei Cedri 19.09.2015

MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI D.lgs. 4 marzo 2010 n.28

La nuova mediazione ha subito un profondo cambiamento dal 21 settembre 2013, dalla sentenza 272/2012 della Corte Costituzionale. - D.Lgs. 28/2010 introduce la mediazione - Corte Cost. n. 272/2012 dichiara incostituzionale per eccesso di delega - D.L. 69/2013 reintroduce la mediazione obbligatoria per alcune materie con obbligo di assistenza di un avvocato è condizione di procedibilità della successiva causa giudiziale

La mediazione civile -La mediazione è l attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. -Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. -L organismo: la mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia. -Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. -L organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Tipi di Mediazione La mediazione può essere: facoltativa, cioè scelta dalle parti; demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione; obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione che diviene così condizione di procedibilità della causa giudiziale

La Mediazione Obbligatoria Mediazione è obbligatoria nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La Mediazione Obbligatoria In condominio Quali sono le controversie in materia di condominio? Art. 71 quater disp. att. c.c.: I. Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

La Mediazione Obbligatoria In condominio Quali sono le controversie in materia di condominio escluse dall obbligo di preventiva mediazione? -Procedimenti per ingiunzione; -Procedimenti cautelari (es: ricorso ex art. 700 cpc per consegna documenti) -Procedimenti possessori -Sfratti (es: portiere dello stabile) -Accertamenti tecnici preventivi -Procedimenti in camera di consiglio (es: nomina/revoca giudiziale amm.re) - E risarcimento del danno?

Provvedimento Tribunale di Verona su eccezione di improcedibilità per mancato esperimento di mediazione in una causa di risarcimento danno da infiltrazioni nei box provenienti da parte comune

Procedimento di mediazione La mediazione si introduce con una semplice domanda all organismo, contenente l indicazione dell organismo investito, delle parti, dell oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti possono scegliere liberamente l organismo, purché competente per territorio. Le parti devono farsi rappresentare da un avvocato. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Durata della mediazione Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di 3 mesi Mediazione durante il processo Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione. Esito della mediazione L accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno

Proposta del mediatore Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell organismo lo prevede. Proposta del mediatore e successivo processo Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

RISERVATEZZA Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo.

SPESE NELLA MEDIAZIONE Le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della Giustizia per gli organismi di mediazione pubblici. Gli organismi di mediazione privati possono stabilire liberamente gli importi, ma le tariffe devono essere approvate dal Ministro della Giustizia. Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro

PER LE MEDIAZIONI IN MATERIE OBBLIGATORIE E NECESSARIA L ASSISTENZA DI UN AVVOCATO La parte che intende avviare la mediazione in materia obbligatoria (es: condominio) deve rivolgersi ad un avvocato

LA DOMANDA DI MEDIAZIONE per avviare il procedimento l'avvocato presenta la domanda di mediazione presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la Controversia, anche mediante procedura on-line dove possibile La domanda, normalmente è composta da 8/9 pagine

LA PROCEDURA il responsabile dell'organismo di mediazione fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda al primo incontro ed agli incontri successivi, fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione

Fonte http://www.recuperocreditistaf.it/mediazione

LA VALUTAZIONE AL PRIMO INCONTRO il mediatore al primo incontro spiega iter e funzione della mediazione ed invita le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. l'esito di questa valutazione condiziona l'iter seguente

VALUTAZIONE POSITIVA L ITER CONTINUA ED E DUVUTA L INTERA INDENNITA DI MEDIAZIONE il mediatore prosegue la procedura, eventualmente fissando altri incontri e si adopera perché le parti arrivino a definire la controversia con un accordo amichevole. Il mediatore ascolta le parti anche in sessioni disgiunte e private e poi in sessione congiunta SE C E L ACCORDO L ITER SI CHIUDE il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo SE NON C E L ACCORDO LA PROPOSTA il mediatore può tentare di comporre il contrasto tra le parti formulando una propria proposta di conciliazione inoltre, il mediatore formula una proposta di conciliazione in qualsiasi momento del procedimento se le parti gliene fanno concorde richiesta -ogni volta che il mediatore formula una proposta di mediazione di propria iniziativa o su richiesta comune delle parti i soggetti coinvolti nel procedimento sono chiamati ad esprimersi sulla sua proposta

PROPOSTA ACCETTATA L ITER SI CHIUDE il mediatore forma processo verbale e l'accordo costituisce titolo esecutivo o può essere omologato dal Tribunale PROPOSTA RIFIUTATA OK AL PROCESSO in caso di mancato accordo anche in esito alla proposta conciliativa, il mediatore redige il verbale ed è possibile iniziare o proseguire il processo perché è così soddisfatta la condizione di procedibilità

MEDIAZIONE E ASSEMBLEA: QUALI QUORUM? ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA: L art. 71 quater prevede anche che la proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Art. 1136, II comma, c.c. = Maggioranza intervenuti in assemblea rappresentanti almeno 500millesimi

MEDIAZIONE E ASSEMBLEA: QUALI QUORUM? L ASSEMBLEA PUO ESSERE CHIAMATA AD ESPRIMERSI DUE VOLTE 1) ADESIONE ALLA MEDIAZIONE: L art. 71 quater disp. att. c.c. prevede che Al procedimento e' legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Tale norma va certamente coordinata con le novità introdotte in materia di mediazione in vigore dal 20 settembre 2013: l incontro di programmazione e l assistenza tecnica dell Avvocato. 2) ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA: L art. 71 quater prevede anche che la proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Art. 1136, II comma, c.c. Maggioranza intervenuti in assemblea rappresentanti almeno 500millesimi

La delibera assembleare può dare istruzioni all amministratore sull atteggiamento da avere in mediazione e sui poteri e i limiti entro cui conciliare la controversia. La stessa delibera, a rigor di logica, deve prevedere il conferimento dell incarico al difensore. Se la data del primo incontro o del termine per l accettazione della proposta conciliativa è stata fissata senza tenere conto dei termini ex art. 66 disp att. c.c. per la convocazione di assemblea, l Organismo differisce tali termini su istanza dell amministratore di condominio (art. 71 quater)

L'art. 71 disp. att. c.c. chiarisce, al primo comma, cosa debba intendersi per controversie "in materia di condominio" cui fa riferimento il citato d.lgs. n. 28/2010, offrendo una nozione ampia che ricomprende, oltre a tutto il capo II del titolo VII del libro III, anche gli artt. 61-72 delle disposizioni attuative del codice civile. Si tratta, quindi, di tutte le controversie relative sia agli artt. da 1117 a 1139 del codice civile, sia alle previsioni, in materia di condominio, disciplinate nelle disposizioni di attuazione dello stesso codice. All'interno delle controversie condominiali rientrano, pertanto, le vicende riguardanti le parti comuni, la destinazione d'uso delle stesse (considerata anche la conferma della previsione, post riforma, degli artt. 1117- ter e 1117-quater c.c. in tema, rispettivamente, di modificazioni e di tutela delle destinazioni d'uso). La disciplina della mediazione obbligatoria si intende pacificamente estesa sia al condominio minimo, sia a quello orizzontale che al supercondominio (tutte "articolazioni" previste nelle norme di cui agli artt. 1117 e ss. c.c.). Rientrano, inoltre, nell'alveo applicativo della mediazione in materia condominiale, tutte le controversie relative all'amministratore (artt. 1129-1133 c.c.), alle spese fatte dal condomino senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea (art. 1134 c.c.), all'assemblea dei condomini (artt. 1135-1137 c.c.), e al regolamento di condominio (art. 1138 c.c.), nonché le questioni inerenti l'impugnazione delle delibere condominiali (art. 1137 c.c.) e la responsabilità dell'amministratore. Vanno, inoltre, fatte rientrare nella mediazione obbligatoria, le questioni inerenti le disposizioni dettate dagli artt. 61 e 62 disp. att. c.c. in tema di scioglimento del condominio e dall'art. 63 disp. att. c.c. in materia di riscossione dei contributi condominiali. Tuttavia, è da sottolineare che, se da un lato, nella disciplina della mediazione rientrano le controversie in tema di riscossione dei contributi, va precisato, dall'altro che, a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, la mediazione non si applica "nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"; ciò significa che la disciplina della mediazione obbligatoria può scattare nei procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo, solo a seguito della pronuncia giudiziale sulla richiesta di sospensione. Da rilevare, infine, le disposizioni sull'amministratore (artt. 66 e 67, disp. att., c.c.), sulle tabelle millesimali (artt. 68 e 69, disp. att., c.c.), e sui regolamenti condominiali (artt. 70 e 72, disp. att., c.c.).

I compiti dell amministratore Caso A: Il condominio viene inviato alla mediazione -dall Organismo o dall avvocato di controparte arriva l invito a presentarsi; - normalmente non vi è il tempo per convocare l assemblea ex art.71 quater datt cc., -L amm.re informa l organismo il quale dispone il rinvio; -L amm.re convoca l assemblea e richiede la delibera per partecipare o meno alla mediazione; -L amm.re nomina l avvocato del condominio prescelto dall assemblea il quale predisporrà gli atti. -L avv. e l amm.re partecipano al incontro e comunicano la volontà dell assemblea. Caso B: Il condominio deve avviare una controversia condominiale-diritti reali-locazione. -l amministrazione convoca l assemblea e richiede il mandato ad agire; - viene nominato l avvocato; - l avvocato propone la domanda all organismo di mediazione. - incontro di mediazione e successivo iter a seconda del comportamento di controparte

IN CASO DI MANCATA ADESIONE NON GIUSTIFICATA Se l assemblea delibera di NON aderire alla mediazione senza giustificato motivo o non raggiunge il quorum previsto dall art. 1136 II comma, c.c., sono previste possibili conseguenze negative nel successivo eventuale giudizio: a) Il Giudice può trarre argomenti di prova contraria al condominio nel giudizio di merito; a) Con la sentenza conclusiva, qualora il condominio sia soccombente, il Giudice può condannare il condominio ANCHE al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al contributo unificato versato dall attore

LA MEDIAZIONE FUNZIONA? ALCUNE STATISTICHE

10,7%

24,4% di accordi raggiunti Con aderente comparso 40,5% l aderente compare Fonte Ministero Giustizia: relazione per anno 2014

25% PERCENTUALE DI MEDIAZIONI POSITIVE CON ADERENTE COMPARSO IN MATERIA DI CONDOMINIO

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA E stata introdotta con il decreto 132/2014 ed è una procedura per la risoluzione delle controversie NON in sede giudiziaria. La figura centrale è l AVVOCATO che diventa un NEGOZIATORE nella risoluzione dei conflitti. ASSENZA DI MEDIATORE O ALTRO SOGGETTO TERZO E IMPARZIALE In via generale si basa su una convenzione la cui firma delle parti viene poi autenticata dagli avvocati e l ACCORDO diventa titolo esecutivo. Secondo il legislatore è rivolto alle liti non ancora formalizzate in Tribunale. Può riguardare qualunque controversia sui diritti disponibili ATTENZIONE PERO Le liti condominiali non sono escluse, quindi problema di coordinamento con la MEDIAZIONE.

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA MATERIE IN CUI LA NEGOZIAZIONE E OBBLIGATORIA AL DI FUORI DEI CASI PER CUI E GIA PREVISTA LA MEDIAZIONE Risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti Domanda di pagamento di somme a qualsiasi titolo inferiore a 50.000 euro Es: risarcimento danno (da infiltrazioni, da caduta dalle scale ecc) Es: pagamento di spettanze/anticipazioni dell amministratore

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA Non si applica qualora si ricorra a : Decreti ingiuntivi Ricorsi per ATP ex art. 696bis cpc (scopo conciliativo) Nei casi in cui la parte può stare in giudizio personalmente

LA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA Invito alla negoziazione Entro 30 giorni l invitato a mezzo avvocato comunica a controparte se aderisce o meno; In caso positivo gli avvocati e le parti sottoscrivono la convenzione di negoziazione Fase delle trattative: Durata da uno a tre mesi +1 se richiesto congiuntamente dalle parti Sottoscrizione di accordo (titolo esecutivo) o certificazione di mancato accordo -In realtà pare che la negoziazione sia un gentlement agreement a non farsi causa durante il periodo delle trattative

Esempio di invito alla negoziazione assistita Deve contenere: - l oggetto della controversia - Le ragioni a supporto - l avvertimento circa le conseguenze negative in caso di mancata partecipazione (spese del giudizio di merito e risarcimento danno provv.esecutorietà). - la certificazione da parte dell avvocato della autenticità della firma della parte

La negoziazione degli avvocati in uno schema riassuntivo pubblicato da Italia Oggi (8 settembre 2014)

I COMPITI DELL AMMINISTRATORE Riceve la notifica dell invito alla negoziazione Convoca assemblea per scegliere se aderire o meno e scegliere avvocato Sottoscrive la dichiarazione di adesione Viene informato da avvocato sull esito delle trattative Se le trattative sono positive convoca nuova assemblea per deliberare sull approvazione dell accordo Sottoscrive l accordo unitamente all avvocato

CONSEGUENZE DELLA MANCATA ADESIONE Possibile condanna alle spese di lite Possibile condanna ex art. 96 cpc nel successivo giudizio oltre alla condanna principale Possibile concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642, I comma, cpc nel successivo giudizio

DIFFERENZE CON LA MEDIAZIONE Manca un soggetto terzo e imparziale E obbligatoria solo per danni da circolazione di veicoli e natanti e per richieste di pagamento a qualsiasi titolo fino a 50.000 euro; Le conseguenze in caso di mancata adesione sono diverse Durata minima 1 mese, massima 3 mesi +1 se richiesto Non vi è un tariffario Non vi sono incentivi fiscali La legge non prevede quorum per l assemblea che delibera

la mediazione workshop case study

Il caso L impresa ALFA ha costruito il condominio IL GIRASOLE senza aver provveduto al tombinamento del fosso che lambisce il giardino condominiale come invece da convenzione con il Comune L impresa ALFA è ancora condomina in quanto non ha ancora venduto tutte le unità L assemblea del Condominio IL GIRASOLE, assente ALFA, delibera di eseguire le opere di tombinamento ripartendo la spesa esclusivamente in capo ad ALFA ALFA IMPUGNA E AVVIA LA MEDIAZIONE

WORKSHOP ANALISI DELLA VALIDITA DELLA DELIBERA E DEL RISCHIO DI CAUSA e DI MANCATA ADESIONE VALUTAZIONE COSTI/BENEFICI DI ADESIONE ALLA MEDIAZIONE SCELTA DELLA STRATEGIA. ADERIRE O ALTRO? EVENTUALE LINEE GUIDA PER CONCILIARE DA TRASFERIRE ALL AVVOCATO CHE DIFENDE IL CONDOMINIO. QUORUM

Grazie per l attenzione