La rescissione del contratto cause: stato di pericolo (1447) stato di bisogno (1448) effetto: scioglimento del contratto, salvi i diritti dei terzi (1452) aspetti processuali: legittimazione delle sola parte pregiudicata prescrizione annuale (anche dell'eccezione) convalida: non consentita (solo possibile la riconduzione ad equità, 1450-51)
La fase esecutiva del contratto: l'adempimento I caratteri dell'adempimento coincidenza fra prestazioni pattuite e prestazioni eseguite conseguenza: - possibilità di rifiuto dell'adempimento parziale (1181) - possibilità di adempimento del terzo, salvo carattere personale prestazione (1180) - eccezione: prestazione in luogo dell'adempimento (1197) comportamento diligente richiesto al debitore (1176) conseguenza: - diverso atteggiarsi dell'onere di diligenza in ragione della natura della prestazione (attività professionale o non) - diverso atteggiarsi dell'onere probatorio in caso di inadempimento in ragione della natura della prestazione (obb. di mezzi, di risultato, aventi ad oggetto prestazioni di routine) atto dovuto (atto esecutivo di un obbligo assunto) conseguenza: effetto liberatorio del pagamento anche se eseguito dall'incapace (1191)
Le modalità dell'adempimento tempo e luogo: integrazione del contratto in caso di omissione (norme dispositive, 1182-83) termine dell'adempimento (1184): differisce dal termine quale elemento accidentale (che inerisce all'efficacia) si presume a favore del debitore (può adempiere anzitempo, ma non è tenuto a farlo se richiesto) decadenza dal termine (1186) pagamento al creditore apparente (effetto liberatorio, 1189): univocità delle circostanze e buona fede obblighi restitutori in capo al ricevente
La patologia funzionale del contratto: l'inadempimento cause: difetti attinenti l'esecuzione del programma contrattuale conseguenze: scioglimento del vincolo contrattuale successivamente alla sua valida costituzione tipologie: risoluzione I caratteri dell'inadempimento tipologie: mancato adempimento adempimento parziale () adempimento inesatto adempimento tardivo
Le conseguenze dell'inadempimento azione in giudizio per ottenere l'adempimento risoluzione del contratto (solo se l'inadempimento non ha scarsa importanza, 1455) risarcimento del danno (salvo che l'adempimento sia divenuto impossibile per causa non imputabile al debitore, 1218) risoluzione del contratto presupposto: inadempimento di non scarsa importanza modalità: risoluzione giudiziale o di diritto casi di r. di diritto: diffida ad adempiere (1454): diffida unita a fissazione di un termine clausola risolutiva espressa (1456) termine essenziale (1457)
rimedi a tutela della parte in caso di inadempimento costituzione in mora: incidenza sugli effetti dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore clausola risolutiva espressa: incidenza sull'importanza dell'inadempimento clausola penale: incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento e sulla propensione all'adempimento caparra confirmatoria:incidenza sulla quantificazione del danno da inadempimento e sulla propensione all'adempimento costituzione in mora mora del creditore: causa (1206): mancata cooperazione con il debitore effetti (1207): spostamento in capo al creditore del rischio dell'impossibilità liberatoria della prestazione dovuta dal debitore risarcimento danni derivanti dalla mancata cooperazione possibilità per il debitore di liberarsi dalla sua obbligazione (1210) forma: offerta formale (1208-09) o secondo gli usi (1214)
mora del debitore: causa: mancato adempimento effetti (1221): spostamento in capo al debitore del rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione da lui dovuta risarcimento danni derivanti dall'adempimento non tempestivo nelle obbligazioni pecuniarie (interessi moratori, 1224) forma (1219): intimazione o richiesta scritta, salvi i casi di cui all'art. 1219, c. 2 clausola risolutiva espressa (1456) funzione: esclusione della discrezionalità del giudice sull'entità dell'inadempimento per specifiche ipotesi consentire la risoluzione in ipotesi in cui l'inadempimento non sarebbe astrattamente rilevante ai fini della risoluzione effetto: risoluzione di diritto (se la parte dichiara di valersi della clausola)
clausola penale (1382 ss.) funzione: effetto: prevedere una sanzione civile in caso di inadempimento consentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere probatorio a riguardo (1382, c. 2) caparra confirmatoria (1385) funzione: effetto: sorgere di un'obbligazione avente ad oggetto una determinata prestazione (in genere pagamento di una somma in denaro) in caso di inadempimento possibilità del risarcimento dell'ulteriore maggior danno, se pattuito (penale orginarimente prevista, o successivamente rilevatasi, inferiore al danno) prevedere una sanzione civile in caso di inadempimento consentire la quantificazione preventiva del danno escludendo l'onere probatorio a riguardo acquisizione all'atto della stipula della somma (o dei beni fungibili) su cui rifarsi in caso di inadempimento acquisizione in proprietà della caparra in caso di inadempimento, salva la facoltà di rinunciarvi e domandare il risarcimento del danno (oltre che l'adempimento o la risoluzione)
Il risarcimento del danno in caso di inadempimento presupposti: inadempimento non dovuto a cause non imputabili al debitore onere probatorio: inversione (è il debitore a dover dimostrare l'esistenza di un'impossibilità assoluta ed oggettiva a lui non imputabile, dovuta ad es. da forza maggiore, caso fortuito, factum principis) conseguenze: risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento (1223, 1225, 1227) determinazione del danno: - limite del solo danno prevedibile, se inadempimento non doloso (1225) - danno emergente e lucro cessante
Responsabilità del debitore principio generale: garanzia patrimoniale generale del debitore (2740) limitazione pattizia: non possibile nei casi di cui all'art. 1229 operatività della garanzia: esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, con esclusione del principio di parità di trattamento dei creditori (eccetto procedure concorsuali) e salve le cause legittime di prelazione (pegno, ipoteca, privilegi) mezzi di conservazione della garanzia: azione revocatoria (2901 ss.) azione surrogatoria (2900) sequestro conservativo (2905 s.)
La risoluzione del contratto cause: sopravvenienze successive alla valida conclusione del contratto capaci di alterare l'originario programma negoziale oggetto dell'accordo fra le parti effetti: scioglimento del rapporto contrattuale retroattività dello scioglimento del vincolo (eccetto contratti a prestazioni periodiche o continuativa) obblighi restitutori relativi alle prestazioni già eseguite (prive di causa in conseguenza della retroattività della risoluzione) non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi (1458, c. 2) non è effetto delle risoluzione il risarcimento del danno (che costituisce dunque oggetto di domanda autonoma in giudizio) Singole causa di risoluzione inadempimento (vedi sopra) impossibilità sopravvenuta: - applicabile ai soli contratti sinallagmatici - se solo parziale: riduzione controprestazione /recesso (1464) - contratti traslativi: rilevanza del principio consensualistico (1465)
eccessiva onerosità sopravvenuta: - cause: avvenimenti straordinari ed imprevedibili - applicabile ai soli contratti ad esecuzione differita, periodica o continuata (solo in tal caso è possibile una sopravvenienza) - non applicabile ai contratti aleatori (rischio squilibrio insito nella causa) - possibilità di escludere la risoluzione mediante riconduzione del contratto (rispetto all'equilibrio originario)