Contratto internazionale di Agenzia



Documenti analoghi
Il contratto di agenzia in Europa

CONTRATTO DI AGENZIA...., nato a..., il... nella qualità di... (indicare se titolare o legale rappresentante. Se

Contratto tipo di Agenzia

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

LETTERA D INCARICO D AGENZIA. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in. (di seguito denominata PREPONENTE) o

Lettera di Incarico d Agenzia

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER LO SVOLGIMENTO DI UN SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO DI TIPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

SCRITTURA PRIVATA * * * * * * * * Fra. La, con sede in () via, n., P.IVA, in persona del legale rappresentante protempore

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

Spazi pubblicitari - condizioni generali di vendita 1

CONTRATTO DI CONSULENZA

IL CONTRATTO DI AGENZIA IN GERMANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLA NEWSLETTER SEMESTRALE EDITA DAL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DELLA PROVINCIA DA SVOLGERSI NEL

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI PROCCACCIATORE D AFFARI

Studio Legale Robazza & Associati

CONTRATTO DI AGENZIA. Tra

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO D AFFARI

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Contratto di collaborazione professionale non subordinata di tipo a progetto

CONTRATTO DI NON-ELUSIONE ED INTERMEDIAZIONE. Tra

MANDATO DI LOCAZIONE TRANSITORIA A SCOPO TURISTICO

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

CODICE CIVILE PER L AGENTE DI COMMERCIO aggiornato al 01 GIUGNO 2001

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

SCHEMA CONTRATTO PER LA FORNITURA/SERVIZIO DI

CONTRATTO TIPO DI CESSIONE DI DIRITTI DI PRIORITA SU BREVETTO

La disciplina del contratto di agenzia

MANDATO DI AGENZIA. 2). ZONA, SUE EVENTUALI VARIAZIONI E OBBLIGO DI NON CONCORRENZA. Il presente mandato viene conferito per la seguente zona:

Condizioni generali di vendita Art. 1 Oggetto del contratto Art. 2 Ricevimento dell ordine Art. 3 Esecuzione del contratto e tempi di consegna

Comune di Villa di Tirano

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

CONTRATTO TIPO CONFERIMENTO D INCARICO AL MEDIATORE DA PARTE DEL VENDITORE

CONTRATTO DI PRESTAZIONE IN REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

AREA VIII DISCIPLINA DEL MERCATO SERVIZIO CONTRATTUALISTICA E CONCORRENZA

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA

ALLEGATO ALLA D.G. N. 120 DEL 14/10/2011. COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (Provincia di Bologna)

Deliberazione N.: 615 del: 23/06/2015

Date : 14 th May 2014 No : 112/14

LA LEGGE SUL FRANCHISING. Confronto tra la raccolta di usi e la nuova legge

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI REP. N CONTRATTO D OPERA SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE PER COLLABORAZIONE

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

SCRITTURA PRIVATA. Premesso. - che con delibera n. del dell Ufficio di Presidenza del Consiglio

!"#$%&!"!"'())***+ C A P I T O L A T O AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ED ATTREZZATURE DI LAVORO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE

Condizioni derivati DEGIRO

SCHEMA DI CONTRATTO Per

ALLEGATO 6 FACSIMILE CAUZIONE DEFINITIVA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PISTE DA FONDO CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Allegato A CONVENZIONE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Città di Manfredonia Provincia di Foggia

Direzione Regionale. il Comune di, con sede in, Via C.F., legalmente rappresentato da, nella sua qualità di, giusta delibera n. del.

tra con sede legale in n. con sede legale in - impianto, l impianto ubicato nel Comune di, autorizzato

R E G G I O E M I L I A PROTOCOLLO DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE DI SERVIZI

INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI per aperture di credito in conto corrente

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

INDICE SOMMARIO. Abbreviazione delle principali riviste...

Deliberazione N.: 4 del: 21/01/2015

CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE. la Ditta... con sede in... via... n... in

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

CONTRATTO DI PUBBLICITÁ TRA

CONVENZIONE TRA PREMESSO CHE

CODICE CIVILE Titolo III Capo X Del contratto di agenzia

CONTRATTO DI AGENZIA CON ESCLUSIVA

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, FACOLTA' DI FARMACIA ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

Presso la sede dell Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania via V.Giuffrida n Catania

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI E DEGLI ASSISTENTI SOCIALI SPECIALISTI

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

FOGLIO INFORMATIVO N. 58/003 relativo al Deposito a Risparmio Vincolato a 2 Anni a 3 Anni a 5 Anni INFORMAZIONI SULLA BANCA

ALLEGATOA alla Dgr n. 582 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

Contratto di Assistenza e manutenzione del software applicativo e di fornitura di assistenza sistemistica della PANTAREI INFORMATICA S.r.l.

Convenzione per l utilizzo del personale dipendente ai sensi dell'art. 7 del CCRL e succ. mod. ed int.-

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

PROVINCIA DI BRINDISI

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO

ISTANZA DI MEDIAZIONE Ai sensi del D.lgs 28/10 FACOLTATIVA OBBLIGATORIA DELEGATA DAL GIUDICE CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Deliberazione N.: 304 del: 31/03/2015

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

SCHEMA DI CONTRATTO Per

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO TRA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO ESPERTO ON LINE CON IMPORTO PREPAGATO

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE. Da una parte... che sarà nel seguito di questo atto denominata parte promessa venditrice ;

Transcript:

Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti contrattuali 1.1 Il Fabbricante affida all'agente, che accetta, l incarico di promuovere la vendita dei prodotti indicati nell Allegato 1 (in seguito denominati "Prodotti contrattuali") nel territorio indicato nell Allegato 2 (in seguito denominato "il Territorio"). Art. 2: Compiti dell'agente 2.1 L'Agente si impegna a promuovere secondo le ragionevoli istruzioni impartitegli dal Fabbricante, la vendita dei Prodotti contrattuali nel Territorio. L'Agente si impegna in particolare a visitare con regolarità, con frequenza proporzionata alla loro importanza, i clienti attuali o potenziali del Territorio. 2.2 L'Agente trasmette al Fabbricante le richieste o gli ordini ricevuti, che quest'ultimo è libero di accettare o rifiutare. Egli non detiene alcun potere di stipulare contratti in nome e per conto del Fabbricante, né di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di terzi. 2.3 L Agente si obbliga a tener informato il Fabbricante delle condizioni di mercato, della concorrenza e comunque fornirgli tutte le notizie utili all aumento dei volumi delle vendite per ciò che riguarda la zona di competenza territoriale. 2.4 L Agente terrà informato il Fabbricante sulle leggi e sui regolamenti in vigore nel Territorio ai quali i Prodotti debbano conformarsi (es. norme in materia di etichettatura ecc.)

2.5 L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Fabbricante, se non previa specifica autorizzazione scritta di quest'ultimo. Art. 3: Indipendenza dell Agente 3.1 L agente svolge la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione. 3.2 L agente ha la più ampia libertà nella scelta di modi e tempi nello svolgimento del proprio incarico. Art. 4: Minimo degli affari 4.1 Le parti possono concordare, nell Allegato 4, obiettivi minimi garantiti e le conseguenze del loro mancato raggiungimento Art. 5: Obbligo di non concorrenza 5.1 L'Agente ha l obbligo, per tutta la durata del presente contratto, di astenersi dal rappresentare, fabbricare e distribuire, prodotti concorrenti con i Prodotti contrattuali. 5.2 L'Agente è libero, previo assenso del Fabbricante, di rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti (purché non nell'interesse di fabbricanti concorrenti). Art. 6: Star del credere 6.1 L Agente è tenuto ad accertarsi con la massima diligenza possibile della solvibilità dei clienti dei quali trasmette gli ordini. 6.2 L'Agente assume lo star del credere per insolvenza del compratore nella misura del 15% della perdita subita dal Fabbricante. Art. 7: Obblighi del Fabbricante 7.1 Il Fabbricante fornirà all Agente la necessaria documentazione relativa ai Prodotti contrattuali (depliants, materiale pubblicitario, listini prezzi ecc.) nonché le informazioni necessarie all Agente per poter adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto. Art. 8: Esclusiva 8.1 Il Fabbricante si impegna a non concedere nel Territorio a terzi il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti contrattuali. 8.2 Il Fabbricante resta comunque libero di trattare direttamente, senza l'intermediazione dell'agente, con i clienti

presenti nel Territorio: su tali affari spetterà all'agente la provvigione di cui all'articolo 10. 8.3 Il Fabbricante si riserva di trattare direttamente, senza che spetti all'agente alcuna provvigione, con i clienti riservati indicati nell Allegato 3. Art. 9: Subagenti 9.1 L Agente dovrà svolgere la sua attività senza ricorrere a subagenti Art. 10: Provvigioni dell Agente 10.1 L agente avrà diritto, come compenso per l opera prestata, ad una provvigione pari all 8% su tutte le vendite concluse nel Territorio di sua competenza. Esse vanno calcolate sul prezzo di vendita fatturato dedotti eventuali sconti. Sono escluse tutte le spese accessorie quali trasporto, imballaggio e oneri di qualsiasi tipo. 10.2 Non competerà all Agente alcuna provvigione o indennizzo sugli ordini non accettati dal Fabbricante. 10.3 L'Agente ha diritto alla provvigione su tutte le vendite di Prodotti contrattuali concluse dal Fabbricante nel corso del contratto con clienti stabiliti nel Territorio (ad eccezione dei clienti riservati di cui all'allegato 3). 10.4 La provvigione verrà liquidata alla fine di ogni trimestre, al lordo delle trattenute e dei contributi posti direttamente a carico dell Agente dalla legge o da altre disposizioni obbligatorie. 10.5 La provvigione spetterà all Agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al Fabbricante. Art. 11: Durata e scioglimento del contratto 11.1 Il presente contratto si intende costituito a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno della firma. 11.2 Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di sei mesi, che dovrà essere comunicato alla controparte per iscritto con un mezzo di trasmissione che assicuri la prova e la data di ricevimento della comunicazione (ad es. lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere). 12. Risoluzione anticipata del contratto 12.1 Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato, senza preavviso, mediante comunicazione alla controparte da effettuarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o corriere), in presenza di un inadempimento contrattuale che costituisca giusta causa di recesso (secondo

quanto previsto all art. 12.2) o in presenza di circostanze eccezionali che giustifichino la risoluzione anticipata (secondo quanto stabilito all'art. 12.3). 12.2 E' considerata giusta causa di recesso qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale su una base di fiducia reciproca. 12.3 Costituiscono circostanze eccezionali che giustificano il recesso senza preavviso: fallimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una delle parti; morte o sopravvenuta incapacità dell'agente; condanne civili o penali dell'agente o altre circostanze che possano pregiudicarne il buon nome o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività. Art. 13: Indennità di clientela 13.1 In caso di risoluzione del rapporto, verrà riconosciuta all Agente un indennità di clientela, se e nella misura in cui tale pagamento sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso. Art. 14: Clausola di Conciliazione e Arbitrato - Legge applicabile 14.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto verranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione presso la Corte Internazionale dell Adriatico e dello Ionio e risolte secondo le disposizioni sulla conciliazione contenute nel Regolamento di procedura da questa adottato, che le parti espressamente dichiarano di accettare e che sarà considerato parte integrante del contratto per richiamo della presente clausola. 14.2 Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta in via definitiva con un arbitrato, secondo le norme contenute nel Regolamento di procedura della Corte Internazionale dell Adriatico e dello Ionio, che le parti espressamente dichiarano di accettare e che sarà considerato parte integrante del contratto per richiamo della presente clausola. 14.3 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato ai sensi dell art. 6, comma 3, del Regolamento di procedura della Corte medesima. 14.4 La lingua da impiegarsi nel procedimento arbitrale sarà la lingua italiana.

14.5 Gli arbitri applicheranno le disposizioni del presente contratto ed i principi di diritto generalmente riconosciuti nel commercio internazionale come applicabili ai contratti internazionali di agenzia con esclusione dei diritti nazionali. Allegato 1: Prodotti contrattuali Allegato 2: Territorio contrattuale Allegato 3: Clienti riservati Allegato 4: Minimo degli affari Stipulato a., il.. Il Fabbricante.. L'Agente.