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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati N. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273-A CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTE DI LEGGE n. 82, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI STUCCHI, CAPARINI, GIBELLI, REGUZZONI Benefìci previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di handicap Presentata il 29 aprile 2008 n. 322, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BARBIERI, DUILIO, ALESSANDRI, CARLUCCI, LISI Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili Presentata il 29 aprile 2008 NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 12 maggio 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle propose di legge nn. 82-322-331-380-527-691-870-916-1279-1377-1448-1504-1995-2273. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati n. 331, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI SCHIRRU, SERENI, MOTTA, BRANDOLINI, ENZO CARRA, CO- DURELLI, CUOMO, DE POLI, FEDI, FONTANELLI, GATTI, GHIZ- ZONI, GRASSI, LOVELLI, MARCHI, MARGIOTTA, MIGLIOLI, NARDUCCI, QUARTIANI, RAMPI, SARUBBI, ZUNINO Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili Presentata il 29 aprile 2008 n. 380, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI VOLONTÈ, DELFINO Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili Presentata il 29 aprile 2008 n. 527, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI OSVALDO NAPOLI, CARLUCCI Modifica all articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da handicap grave Presentata il 29 aprile 2008 n. 691, d iniziativa del deputato PRESTIGIACOMO Modifica dell articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l ampliamento delle agevolazioni in materia di riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave Presentata il 30 aprile 2008

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati n. 870, d iniziativa del deputato CIOCCHETTI Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici aventi a carico familiari gravemente disabili Presentata l 8 maggio 2008 n. 916, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MARINELLO, CARLUCCI, VINCENZO ANTONIO FONTANA, MISURACA, PAGANO Modifiche all articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi e permessi per i familiari di soggetti con handicap grave Presentata l 8 maggio 2008 n. 1279, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GRIMOLDI, ALLASIA, REGUZZONI, SALVINI Benefìci previdenziali in favore dei genitori di figli affetti da grave disabilità Presentata il 10 giugno 2008 n. 1377, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI NACCARATO, MIOTTO Norme in materia previdenziale a favore di coloro che assistono un familiare gravemente disabile Presentata il 24 giugno 2008

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati n. 1448, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAPARINI, FEDRIGA, MUNERATO, BONINO, STUCCHI, REGUZZONI Benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari affetti da grave disabilità Presentata il 7 luglio 2008 n. 1504, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CAZZOLA, SAGLIA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, REGUZZONI Disposizioni concernenti il regime contributivo dei permessi retribuiti in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili Presentata il 17 luglio 2008 n. 1995, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI COMMERCIO, LOMBARDO Norme in materia previdenziale e di congedo parentale in favore di lavoratori e lavoratrici aventi a carico familiari gravemente disabili Presentata il 9 dicembre 2008 n. 2273, d iniziativa del deputato PISICCHIO Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili Presentata il 10 marzo 2009 (Relatore: DELFINO)

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI) Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 82 Stucchi e abbinate recante «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili»; considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «previdenza sociale» che il secondo comma dell articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; preso atto, altresì, che è stata tenuta in considerazione l osservazione formulata nel parere reso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione sul precedente testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, esprime PARERE FAVOREVOLE PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE) La V Commissione, esaminato l ulteriore nuovo testo unificato della proposta di legge recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, nonché delle valutazioni di quest ultima, in base alle quali: la quantificazione degli oneri derivanti dal complesso delle disposizioni, valutati in 85,2 milioni di euro per l anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l anno 2011 e 148,5 milioni di euro per l anno 2012, elaborata dall INPS, e indicata esplicitamente dall articolo 4, comma 1, non appare congrua dal momento che la stessa non tiene conto di tutti i profili finanziari connessi all attuazione dell articolo 2; in particolare, la relazione tecnica non considera gli oneri connessi ad eventuali integrazioni al minimo dei trattamenti pensionistici derivanti dal livello dei trattamenti da riconoscere a coloro che accederebbero al pensionamento anticipato; va chiarito per quali ragioni la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri, ha assunto un ipotesi di anzianità contributiva

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati prossima a quella minima di vent anni, in quanto ciò potrebbe determinare una sottostima degli oneri; la stessa relazione tecnica dovrebbe considerare gli effetti fiscali indotti dall incremento delle aliquote: dalla mancata considerazione di tali effetti fiscali potrebbe, infatti, derivare una sovrastima delle maggiori entrate utilizzate a copertura; considerando che l effetto di accesso al pensionamento con requisiti ridotti decorre dall anno 2010, dovrebbero essere specificati i parametri in base ai quali nella relazione tecnica è stato assunto un profilo temporale di gradualità, nel corso del triennio 2010-2012, delle liquidazioni dei trattamenti pensionistici, posto che la grande maggioranza dei beneficiari dovrebbe accedere al pensionamento fin dal primo anno di applicazione della nuova normativa; l autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria sono formulate esclusivamente con riferimento al triennio 2010-2012, a fronte di oneri aventi carattere ultratriennale; la copertura finanziaria prevista dall articolo 4, comma 2, che prevede l incremento delle aliquote contributive a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti in via non esclusiva alla gestione di cui all articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non appare idonea, dal momento che le maggiori entrate, comunque, risulterebbero insufficienti, con riferimento all anno 2012, a compensare i maggiori oneri recati dal provvedimento, considerato che: l autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell articolo 4, anche qualora la quantificazione degli oneri dovesse ritenersi congrua, essendo formulata in termini di previsione di spesa, andrebbe corredata, come previsto dalla vigente normativa contabile, dalla relativa clausola di salvaguardia; come indicato nella relazione tecnica predisposta dal Governo, all attuazione delle disposizioni di cui all articolo 1 potrà provvedersi a valere sulle somme iscritte nei fondi unici di amministrazione, senza che tale utilizzo comporti il venir meno dei risparmi di spesa previsti dall articolo 72, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e che la disposizione determini aggravi di spesa per l INPDAP, in quanto le prestazioni saranno differite alla data di maturazione del requisito massimo di anzianità di servizio o, in alternativa, al compimento dell età di vecchiaia; le informazioni relative sia ai disabili sia ai lavoratori familiari conviventi dovrebbero essere già in possesso dell Istituto nazionale della previdenza sociale e, di conseguenza, non necessariamente l Istituto dovrebbe essere costretto a ricorrere ad ulteriore personale o a nuove strutture per l elaborazione di tali dati, potendo quindi svolgere le attività di cui all articolo 3 fatta salva la necessità di superare le criticità rilevate con riferimento all articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati l accoglimento del presente parere comporta la necessità di intervenire, a fini di coordinamento, su altre disposizioni del testo, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione: sopprimere l articolo 2; sopprimere l articolo 4. PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI) La XII Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 82 Stucchi, recante «Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili», esprime con la seguente osservazione: PARERE FAVOREVOLE all articolo 2, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «Nel caso di handicap congenito» siano aggiunte le seguenti: «o di handicap che si manifesta dalla nascita». PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo unificato della proposta di legge C. 82 e abbinate, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili;

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati considerato che il provvedimento, attribuendo benefìci pensionistici ai lavoratori che prestano assistenza e cura ai familiari disabili gravi, riguarda la materia «previdenza sociale», che rientra tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione; esprime PARERE FAVOREVOLE

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili. ART. 1. (Esonero anticipato dal servizio nel settore pubblico). 1. All articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La misura del trattamento economico temporaneo di cui al comma 3, primo periodo, è pari al settanta per cento del trattamento complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, anche per i dipendenti che si dedichino al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992». ART. 2. (Misure in favore dei lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato). 1. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all erogazione anticipata del trattamento pensionistico. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, a seguito del versamento e dell accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato. 2. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all interno del nucleo familiare. 3. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, come

Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località. ART. 3. (Modalità di riconoscimento dei benefìci). 1. Ai fini del riconoscimento del diritto all erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all articolo 2 presentano una apposita domanda all INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all originale: a) certificazioni attestanti l invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito, come definito all articolo 2, comma 1, della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte; b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al comma 1 dell articolo 2; c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al comma 3

Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati dell articolo 2 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale; d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito all articolo 2, comma 1; e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1 dell articolo 2. 2. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell articolo 2 della presente legge e dell articolo 72, comma 3-bis, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall articolo 1 della presente legge, si applica l articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. 3. Le disposizioni di cui all articolo 20 del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell articolo 2 della presente legge e dell articolo 72, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall articolo 1 della presente legge.

Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati ART. 4. (Copertura finanziaria). 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in 85,2 milioni di euro per l anno 2010, in 106,9 milioni di euro per l anno 2011 e in 148,5 milioni di euro per l anno 2012, si provvede mediante l utilizzo delle risorse contenute in un apposito Fondo, costituito presso l INPS. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato, per gli anni 2010, 2011 e 2012, nei limiti degli importi di cui al medesimo comma 1, con l aumento dal 17 per cento al 18 per cento dell aliquota contributiva a carico dei titolari di pensione e dei collaboratori e professionisti iscritti, in via non esclusiva, alla gestione di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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