REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI Art. 1 Oggetto e finalità Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione dei seguenti impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico del Comune di Castiadas: - campo di calcio in loc. Annunziata; - palestra scolastica in loc. Olia Speciosa; - campo di calcio in loc. San Pietro; - altre strutture che venissero costruite o dei quali il Comune acquisisca la proprietà o comunque la disponibilità. L uso e la gestione devono perseguire lo scopo di diffondere e sviluppare la pratica sportiva nel territorio, coerentemente con le finalità sociali perseguite dal Comune. La gestione dovrà permettere una corretta utilizzazione degli spazi attrezzati, con l intento di consentire agli utenti lo svolgimento delle attività sportive nelle migliori condizioni possibili e secondo criteri di economicità, intesa come impiego razionale di risorse disponibili per ottenere il miglior rendimento del rapporto costi-benefici. La gestione dovrà garantire l uso più completo, aperto ed equo dell impianto, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità. Art. 2 Forme di gestione Le strutture sportive di cui all art. 1 possono essere gestite, previa deliberazione di Giunta Municipale, nei modi seguenti: a) direttamente dal Comune attraverso i propri uffici; b) concesse in gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e federazioni sportive nazionali; c) concesse in gestione ad altri soggetti, anche privati, nel caso di esito infruttuoso delle procedure per l affidamento a soggetti di cui alla lett. b). Art. 3 Gestione diretta Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente in economia dall'amministrazione comunale, le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta scritta all'amministrazione Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, unendo alla domanda un prospetto indicante la tipologia di attività da svolgere ed un calendario di massima delle stesse comprensive dei turni di allenamento. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite annualmente dal Comune. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario. Art. 4 Tipologia utilizzo Gli impianti possono essere dati in uso per a) manifestazioni sportive; b) allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee; c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli convegni congressi mostre, ecc.).

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il coesistente soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall Amministrazione Comunale a norma del successivo articolo 18. Art. 5 Durata delle concessioni La durata delle concessioni viene fissata in anni tre (1) a far data dalla stipula della convenzione. La concessione può essere fissata anche per periodi più brevi o a valenza stagionale. (1) Articolo così modificato con delibera del C.C. n. 42 del 27.09.2013, in vigore dal 27.09.2013; Art. 6 Modalità di affidamento della concessione La concessione degli impianti sportivi comunali è assegnata alle associazioni sportive iscritte all Albo Comunale degli organismi di volontariato operanti sul territorio, istituito ai sensi dell art. 30 dello statuto comunale che manifestino per iscritto tale interesse entro il 31 luglio di ogni anno. In caso ci siano più associazioni iscritte all albo comunale che manifestino interesse o nell ipotesi di cui all art. 2 lettera c), l affidamento della concessione avrà luogo con apposito avviso reso pubblico mediante affissione all Albo Pretorio ed inserzione sul sito internet del Comune. L avviso è subordinato alla preventiva deliberazione di Giunta Municipale che, a seconda della tipologia degli impianto, stabilisce il canone minimo che si intende percepire o l eventuale contributo economico massimo che si intende erogare a sostegno della gestione o la mera concessione in comodato a titolo gratuito. Nel caso non venga previsto alcun canone a favore dell Ente tra gli elementi di valutazione dell offerta non si terrà conto della convenienza economica. L affidamento della concessione è demandato al Responsabile competente in materia di Sport e Cultura sulla base di un verbale di valutazione delle offerte, redatto da parte di una commissione esaminatrice formata dal Direttore Generale (o Segretario Comunale), da un funzionari tecnico ed un funzionario amministrativo in servizio nell Ente. I criteri di massima in base al quale dovranno essere valutate le offerte tecniche sono i seguenti: - Attività organizzate (livello campionati cui partecipa il sodalizio e risultati agonistici ottenuti) punti 0-25 - Radicamento sul territorio (% iscritti residenti nel Comune sul totale) punti 0-20 - Attività di promozione dello sport rivolte ai giovani in età scolare punti 0-20 - Esperienza nel settore (anni di attività del sodalizio) punti 0-20 - Personale, anche volontario, di custodia impiegato punti 0-15 Art. 7 Interventi a carico delle parti La gestione degli impianti sportivi in concessione è affidata in esclusiva al concessionario. Il capitolato tecnico, parte integrante dell avviso pubblico di affidamento della concessione, approvato dal Responsabile del Servizio competente in materia di Sport e Cultura secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale, conterrà nel dettaglio gli obblighi a carico del concessionario con particolare riferimento a: - fascia oraria di apertura; - custodia durante gli orari delle attività in calendario; - pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti, dei beni mobili e delle aree verdi; - le spese per utenze di ogni genere e la fornitura di combustibili; - coperture assicurative per eventuali danni a beni e impianti. Sono a carico del Comune: - la manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature; - gli interventi straordinari sull impianto di illuminazione; - le altre spese non espressamente poste a carico del concessionario. Art. 8 2

Convenzione e consegna degli impianti Successivamente, all affidamento in concessione il Comune stipulerà apposita convenzione di gestione, conformemente alle prescrizioni del capitolato tecnico e allegando planimetria degli impianti concessi. Al momento della consegna e riconsegna dell impianto verrà redatto, in contraddittorio tra il Comune ed il Concessionario, un verbale che conterrà lo stato di consistenza della struttura, compreso i beni mobili e gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati ed effettuati. Il verbale è redatto da parte dell Ufficio Tecnico Comunale. Art. 9 Cauzione A garanzia degli obblighi assunti nell osservanza del presente regolamento, il Comune potrà richiedere al concessionario, in relazione alla natura delle attività da svolgere, di costituire alla stipula della convenzione deposito cauzionale mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primari istituti o da intermediari finanziari, costituente obbligazione autonoma di garanzia e munita della clausola del pagamento a semplice richiesta con l esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione sarà estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto controllo da parte degli organi comunali attestante il buono stato di conservazione dell impianto e l insussistenza di rilievi sulla gestione. L importo della cauzione sarà commisurato al valore di ogni singolo impianto dato in concessione, tenuto conto del verbale di consistenza di cui all art. 8. Art. 10 Risarcimento danni Chiunque ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti o spettatori, alle strutture ed alle attrezzature, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare, allenamenti, ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto. Art. 11 Assicurazione per responsabilità civile L'Amministrazione comunale, o chi ne abbia la concessione per la gestione, è comunque tenuta da attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque le persone ammesse nell'area delle attrezzature o dell'uso delle attrezzature. Detta polizza, da concordare con l'amministrazione per la sua struttura ed i suoi valori, sarà riconosciuta idonea ed accettata dall organo comunale competente prima della stipula della convenzione. In caso di gestione in concessione, l'amministrazione non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito degli impianti. Art. 12 Obblighi del Comune L Amministrazione Comunale si obbliga a produrre la documentazione autorizzativa iniziale prescritte dalle vigenti disposizioni normative. Qualora si rendessero necessari lavori per incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del concessionario, l Amministrazione darà corso alle procedure di legge per ottenere il risarcimento. 3

Nel caso di improrogabile necessità di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi con somma urgenza, onde evitare danni più gravi o la chiusura dell impianto, è fatto obbligo al gestore di darne immediata comunicazione al Comune al fine di essere sollevato da ogni responsabilità conseguente. Il Comune interverrà con la tempestività del caso provvedendo direttamente o autorizzando, previa relativa assunzione di impegno di spesa, il gestore ad eseguire i lavori ritenuti indispensabili dall Ufficio Tecnico Comunale. Art. 13 Obblighi e responsabilità del concessionario La gestione degli impianti non potrà essere effettuata per uso diverso da quello per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune. Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l impianto in modo corretto usando la massima diligenza, dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e di igiene, le disposizioni di legge e i regolamenti applicabili e compatibili con la natura dell impianto oggetto della concessione. Il concessionario è l unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi nell ambito della gestione del servizio. E inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato per propria colpa o negligenza, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall esercizio della concessione, sotto i profilo civile e penale. Art. 14 Migliorie Il concessionario potrà effettuare delle migliorie agli impianti, a proprio carico, previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo dell organo esecutivo. Il Comune potrà eventualmente decidere di concorrere in tutto o in parte al cofinanziamento degli interventi di miglioramento. Art. 15 Introiti commerciali Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all interno dell impianto, osservando tutte le prescrizioni e le leggi vigenti. Resta a carico del Concessionario l onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale. Nel caso di manifestazioni soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni ed il concessionario riscuota dei diritti, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di maggiorare il canone richiesto o ridurre il contributo concesso. Per le manifestazioni di particolare rilevanza sono possibili accordi una tantum tra organizzatori e concessionario per interventi occasionali. Art. 16 Orario di apertura e custodia Gli impianti dovranno funzionare tutto l anno. Il concessionario, prima dell inizio di ogni stagione agonistica o anno solare dovrà predisporre il calendario di apertura e l uso dell impianto. Il calendario di utilizzo dell impianto dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell Amministrazione Comunale prima di entrare in vigore. Gli impianti dovranno rimanere chiusi per il tempo occorrente ad eventuali lavori di manutenzione straordinaria. La custodia dell impianto durante gli orari di attività autorizzati spetta al concessionario il quale, dovrà comunicare all Ente il nominativo ed il recapito del personale o socio addetto a tale compito. 4

Art. 17 Assegnazione di spazi sportivi Gli impianti possono essere assegnati, in via occasionale, dietro specifica richiesta indirizzata al concessionario ed all Amministrazione Comunale ai seguenti soggetti: - Società ed Associazioni partecipanti ai campionati organizzati dalle Federazioni sportive del CONI; - Gruppi amatoriali partecipanti ai campionati organizzati da Enti di promozione sportiva; - Associazioni sportive non partecipanti ad attività organizzate dalle Federazioni del CONI e dagli Enti di promozione sportiva; - Istituiti scolastici e relativi gruppi sportivi per attività non ricomprese nell orario ufficiale scolastico; - Privati cittadini. Le assegnazioni degli spazi hanno validità per la singola specifica iniziativa o manifestazione salvo diverse indicazioni temporali in sede di assegnazione e dovranno, sentito il concessionario, avere la preventiva approvazione dell Amministrazione Comunale che svolgerà funzione arbitrale nei casi in cui le richieste siano superiori alla capienza dell impianto o conflittuali tra loro, o per altre ragioni controverse. Art. 18 Manifestazione culturali L Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente gli impianti per lo svolgimento di manifestazioni culturali e sociali sia organizzate direttamente dalla stessa che da terzi con modalità ed orari da concordare, sentito il concessionario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. I terzi autorizzati dall Amministrazione Comunale ad organizzare manifestazioni culturali e sociali dovranno essere in possesso di regolare permesso SIAE, ove occorra, e in genere, in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle vigenti normative in materia e delle quali daranno regolare comunicazione e liberatoria. L Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, richiedere agli organizzatori delle manifestazioni una cauzione o polizza fidejussoria a garanzia del regolare svolgimento dell evento, per eventuali danni che potrebbero essere arrecati ai beni mobili ed immobili degli impianti. L uso degli impianti avverrà a titolo oneroso o gratuito in base alla tipologia dell iniziativa ed alle eventuali ricadute economiche, dirette ed indirette a favore del richiedente. Art. 19 Decadenza della concessione Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti: 1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario; 2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento; 3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento; 4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti; 5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi. Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi suindicati. Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto. In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali di competenza i quali adotteranno la procedura sopraccitata. In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti. 5

Art. 20 Revoca della Concessione L Amministrazione Comunale potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la concessione qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni tali da pregiudicare l esercizio delle attività e dei servizi oggetto del presente regolamento, sia in ordine a situazioni di carattere igienicosanitario, sia sotto il profilo della gestione. Nei casi di grave inadempienza, quale il mancato assolvimento dei lavori di manutenzione ordinaria, che verrà accertata dagli uffici comunali, si darà luogo alla risoluzione del contratto con la sola formalità della preliminare contestazione dell inadempienza, senza alcun genere di indennità e compenso per il concessionario e con salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa danni in conseguenza dell inadempimento. Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato al concessionario. Art. 21 Divieto di subconcessione E fatto divieto al concessionario di far subentrare nella concessione o a qualunque altro titolo persone o Enti di qualsiasi natura nella gestione degli impianti. La concessione si intende risolta di pieno diritto qualora il concessionario ceda ad altri a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la gestione dell impianto e delle attività connesse. In caso di inosservanza del divieto di subconcessione o di cessione a qualsiasi titolo, salva la facoltà dell Amministrazione Comunale per la risoluzione del contratto di concessione si darà corso anche ad azioni di risarcimento per l eventuale danno ulteriore. Art. 22 Contenzioso Per le controversie che dovessero sorgere nell interpretazione ed esecuzione del presente regolamento le parti potranno ricorrere alla procedura di conciliazione prevista dallo statutoregolamento della Camera Arbitrale di Conciliazione di Cagliari. Art. 23 Norme finali Tutte le spese relative a tasse, imposte e tributi in genere, le spese contrattuali e di registrazione conseguenti all affidamento in concessione ed alla stipula della convenzione sono a totale carico del concessionario. Ove non espressamente disciplinato, si applicano le norme che regolano le concessioni amministrative per quanto attiene l esecuzione dei provvedimenti dell autorità comunale nonché alle disposizioni del Codice Civile per quanto concerne i rapporti contrattuali scaturenti dalla convenzione di gestione. Art. 24 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione ed il giorno successivo alla sua affissione all Albo Pretorio Comunale. 6