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ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E Centro Regionale di Programmazione 00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione DETERMINAZIONE N. 1337 REP. N. 97 Oggetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007/2013 - Asse VI Competitività LdA 6.2.2a. L.R. n.1/2009, art. 4, comma 4 - Fondo di Garanzia, in attuazione della D.G.R. n. 35/36 del 16.12.2009 e s.m.i.: adozione del metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI operanti in Sardegna, ai sensi della Comunicazione della Commissione dell Unione Europea n. 4505 del 06.07.2010. lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; la L.R. n. 33 del 01.08.1975; la L.R. n. 1 del 07.01.1977; la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la Disciplina del Personale regionale e dell Organizzazione degli Uffici della Regione ; la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna ; la L.R. n. 1 del 14.05.2009, recante Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009) e s.m.i., che all art. 4, comma 4, prevede la costituzione di un Fondo di garanzia, al fine di agevolare l accesso al credito da parte delle imprese operanti in Sardegna; 1/9

la L.R. n. 6 del 15.03.2012 recante Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012), la L. R. n. 7 del 15.03.2012, concernente il Bilancio di previsione per l anno 2012 e Bilancio pluriennale per gli anni 2012/2014 ; il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d importanza minore de minimis ; il Regolamento (CE) n. 800/2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E serie L n. 214 del 9.08.2008; in particolare, l art. 5 inerente la trasparenza degli aiuti ; la Decisione della Commissione dell Unione Europea del 13.07.2007 n. C(2007) 3329 che, a norma dell art. 28 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013; il Programma Operativo Regionale Sardegna FESR 2007/2013, Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 5728 del 20.11.2007, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con la Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007 e, successivamente, modificato con Decisione comunitaria C(2011) 9063 del 8.12.2011 e Decisione C (2012) 9845 del 19.12.2012; in particolare l Asse VI Competitività del P.O. FESR Sardegna 2007/2013 e la Linea di Attività 6.2.2a che prevede la costituzione di un Fondo di garanzia per sostenere gli investimenti innovativi necessari ad espandere la base produttiva e la diversificazione produttiva delle imprese; che l Autorità di Gestione del P.O. FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle disposizioni del medesimo P.O., è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 2/9

Programmazione Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio nella persona del Direttore Generale; VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/36 del 16.12.2009, con la quale è stata disposta la costituzione di un Fondo di garanzia, presso la Società Finanziaria Regione Sardegna - SFIRS SpA; l Atto di Affidamento alla SFIRS SpA, in qualità di Soggetto Gestore del Fondo di garanzia, cui è stata data esecuzione con la Determinazione n. 9151/741 del 21.12.2009; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30.03.2010, con la quale sono state approvate le Direttive di attuazione del Fondo di garanzia per le PMI operanti in Sardegna; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/33 del 27.04.2010, con la quale sono state approvate le modifiche alle suddette Direttive; le proprie Determinazioni n. 3936/735 del 01.06.2010 e n. 4217/764 del 10.06.2010, con le quali sono stati approvati il Piano di gestione, il Regolamento del Fondo e gli schemi dell Avviso di presentazione delle domande e della relativa modulistica; la Determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010, con la quale si sono approvate le modifiche al Regolamento, in accoglimento di alcune osservazioni in ordine alla procedura, così come rappresentate dal Forum del Credito istituito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/3 del 30.03.2010; la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 23.9.2011, con la quale sono state approvate alcune modifiche alle Direttive di attuazione del sopramenzionato Fondo di garanzia, al fine di consentire una semplificazione delle procedure operative, anche a seguito delle segnalazioni del Forum del Credito ; 3/9

la Determinazione n. 8786/1237 del 18.10.2011, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/2 del 23.9.2011; la Determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012, con la quale sono state approvate ulteriori integrazioni al Regolamento del Fondo, in ragione delle modifiche apportate alle Direttive di attuazione del suddetto Fondo che opera attraverso la garanzia ai finanziamenti erogati dagli intermediari finanziari e Consorzi fidi; la Comunicazione della Commissione dell Unione Europea n. 4505 del 06.07.2010 - Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia, con la quale è stato approvato il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI; che il sopramenzionato metodo di calcolo può essere applicato a garanzie, non superiori a euro 2,5 milioni per singolo debitore all interno del regime, fornite a fronte di prestiti per investimenti e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura di prestiti per il capitale circolante; che l art. 7 delle Direttive di attuazione del Fondo prevede il rilascio di garanzie fino ad un importo massimo di euro 2,5 milioni, nell ipotesi in cui la realizzazione dell intervento escluda l esistenza di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione della Commissione dell Unione Europea 2008/C155/02; che la Comunicazione della Commissione dell Unione Europea 2008/C155/02 fornisce agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza, affinché una garanzia statale non si configuri come Aiuto di Stato, ai sensi dell art. 87, paragrafo 1, del Trattato, predeterminando, per una data impresa, il premio minimo che deve essere applicato; CONSIDERATO inoltre che la suddetta Comunicazione ha approvato il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI italiane; della nota del Soggetto Gestore, prot. 110 del 7.01.2013, con la quale è stato trasmesso al Centro Regionale di Programmazione il metodo di calcolo ed i 4/9

parametri per la determinazione dell elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI operanti in Sardegna; RITENUTO di dover provvedere all applicazione del metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI operanti in Sardegna che accedono al sopraccitato Fondo, allegato alla presente Determinazione (Allegato A); l art. 47 della L.R. 2 Agosto 2006, n. 11 Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione; CONSIDERATO che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione assume ai sensi dell art. 46/bis della L.R.11/83 e dell art. 23 della L.R. 23/99, le funzioni, i compiti e le responsabilità dei Direttori Generali dei Servizi dell Amministrazione regionale; il D.P.G.R. n. 20 del 29.02.2012, con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è confermato nelle funzioni di Direttore del Centro Regionale di Programmazione DETERMINA ART. 1 ART. 2 ART. 3 Per la causale di cui alle premesse è adottata l applicazione del metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI operanti in Sardegna che accedono al Fondo di garanzia, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/36 del 16.12.2009 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti della Comunicazione della Commissione dell Unione Europea n. 4505 del 06.07.2010 - Aiuto di Stato n. 182/2010 - Italia. Il metodo di calcolo di cui al precedente articolo 1, comprensivo dei relativi parametri, è allegato alla presente Determinazione (Allegato A). L applicazione del suddetto metodo decorre dalla data di completamento degli adempimenti procedurali in capo all Amministrazione. 5/9

ART. 4 A seguito dell adozione del presente Provvedimento, il Soggetto Gestore è autorizzato a inviare a tutti i Soggetti Richiedenti, indicati nel Regolamento del Fondo stesso, una circolare esplicativa del nuovo metodo di calcolo applicato alla determinazione dell elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI operanti in Sardegna. ART. 5 La presente Determinazione, ed il relativo allegato che ne costituisce parte integrante ed essenziale, sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e su quello del Soggetto Gestore. ART. 6 La presente Determinazione sarà trasmessa all Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. Il direttore Gianluca Cadeddu (Firmato digitalmente) 6/9

ALLEGATO A METODO DI CALCOLO DELL ELEMENTO DI AIUTO NELLE GARANZIE A FAVORE DELLE PMI OPERANTI IN SARDEGNA L art.7 delle Direttive di attuazione del Fondo prevede il rilascio di garanzia fino ad un importo massimo di 2.5 milioni nell ipotesi di realizzazione dell intervento in condizioni che escludono l esistenza di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione 2008/C155/02 della Commissione. Con tale Comunicazione la Commissione ha inteso fornire alle PMI e agli Stati membri specifiche soglie di sicurezza che predeterminano, per una data impresa il premio minimo che deve essere applicato affinché una garanzia statale non si configuri come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato. Per i regimi di garanzia per le PMI, se l importo garantito non supera la soglia di 2,5 milioni per impresa nell ambito del regime, è ammesso il pagamento di un premio unico di garanzia annuo per tutti i mutuatari. L'elemento di aiuto deve pertanto essere quantificato per verificare se sia possibile ritenere l'aiuto compatibile a norma di un'esenzione specifica. Gli elementi di aiuto nei regimi di garanzia possono essere calcolati anche attraverso metodologie già ammesse dalla Commissione dopo la loro notifica, a norma di un regolamento adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, se la metodologia approvata è esplicitamente applicabile al tipo di garanzie e di operazioni in questione. Al riguardo, anche il Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, al considerando n. 15, prevede che, per valutare l'equivalente sovvenzione lordo contenuto in una garanzia, gli Stati membri possono anche utilizzare una metodologia accettata dalla Commissione dopo la notifica della stessa sulla base di un Regolamento della Commissione in materia di aiuti di Stato, se la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento. In merito, la Commissione, con Comunicazione n. 4505 del 06.07.2010, ha approvato il metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI. 7/9

Il metodo può essere applicato a garanzie, controgaranzie e cogaranzie, non superiori a euro 2,5 milioni per singolo debitore all interno del regime, fornite a fronte di prestiti per investimenti e, in ottemperanza alle norme de minimis, anche a garanzie concesse a copertura dei prestiti per il capitale circolante. Il metodo si basa su parametri (fattore di rischio e costi amministrativi) determinati empiricamente sulla base dei dati storici del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, poiché tali dati sono considerati rappresentativi dell intero panorama delle PMI italiane potenzialmente beneficiarie dei regimi pubblici di garanzia, anche diversi dal Fondo e gestiti, ad esempio, a livello locale dalle Regioni. Il metodo si fonda sulla determinazione di un teorico premio di mercato che viene confrontato con il premio effettivamente addebitato per individuare l'equivalente sovvenzione della garanzia ed è determinato nel modo seguente: I=D*Z*(Fr+C+R) Dove: I = premio teorico di mercato della garanzia; D = importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia; Z = percentuale di copertura della garanzia rispetto all importo del finanziamento D; Fr = fattore di rischio del regime (in percentuale); C = costi amministrativi (in percentuale); R = remunerazione delle risorse pubbliche investite nell ambito del regime di garanzia (in percentuale). Nel caso in cui la durata della garanzia sia superiore a 1 anno, i premi teorici determinati alle varie scadenze annuali devono essere attualizzati alla data di concessione della garanzia al vigente tasso di riferimento comunitario di cui alla Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GUUE C 14 del 19.1.2008). 8/9

In tal caso I = I t (1+i) -t Dove: i = tasso di riferimento fissato dalla Commissione; It = premio teorico annuo relativo all anno t calcolato secondo la formula di cui sopra in cui, in tal caso, D rappresenta il debito residuo del finanziamento garantito, calcolato convenzionalmente ipotizzando un piano di ammortamento a rate annuali costanti al tasso i; t =tempo espresso in anni. Il premio eventualmente da corrispondere al Fondo dovrà essere versato dall impresa beneficiaria nella modalità una tantum, ovvero in un'unica soluzione all atto della concessione della garanzia. 9/9