ART. 1 - OGGETTO E FINE

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CONVENZIONE PER L ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAPRANICA PRENESTINA E ROCCA SANTO STEFANO L'anno duemiladiciotto il giorno...del mese di...,tra -il Comune di CASTEL SAN PIETRO ROMANO (RM) (CF 03255170585) di classe IV legalmente rappresentato dal Sindaco p.t., Gianpaolo Nardi; - il Comune di CAPRANICA PRENESTINA (CF 85003030583), di classe IV legalmente rappresentato dal Sindaco p.t. Francesco Colagrossi; - il Comune di ROCCA SANTO STEFANO, (CF 02871970584), di classe IV, legalmente rappresentato dal Sindaco p.t., Sandro Runieri si conviene e si stipula quanto segue; PREMESSO CHE: - ricorrono le condizioni di cui all art. 10 del D.P.R. 4-12-1997, n. 465 e dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000, al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni dell ufficio di segreteria comunale - detta forma associativa deve concretizzarsi con un accordo convenzionale nel quale siano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; - l Amministrazione Comunale di Castel San Pietro Romano, con delibera di C.C. n. del /04/2018, immediatamente eseguibile, l Amministrazione Comunale di Capranica Prenestina, con delibera di C.C. n. del /04/2018, immediatamente eseguibile, e l Amministrazione Comunale di Rocca Santo Stefano, con delibera di C.C. n. del /04/2018, immediatamente eseguibile, hanno deliberato di svolgere in forma associata il servizio di segreteria comunale ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall art.10 del D.P.R.,n.465 del 4.12.1997; ART. 1 - OGGETTO E FINE 1. Il Comune di Castel San Pietro Romano (Classe IV), provincia di Roma, il Comune di Capranica Prenestina (Classe IV), provincia di Roma, il Comune di Rocca Santo Stefano, (Classe IV), provincia di Roma, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. ART. 2 COMUNE CAPOCONVENZIONE 1. Il Comune di Castel San Pietro Romano assume la veste di Comune capo convenzione con conseguente attribuzione degli adempimenti connessi all esecuzione della presente convenzione. 2. Le parti danno comunque atto che la nomina e la revoca del Segretario comunale dovrà avvenire previa concertazione tra i Sindaci delle Amministrazioni convenzionate. ART. 3 NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 1. Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, d'intesa con i Comuni di Capranica Prenestina e Rocca Santo Stefano, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgs.267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art.15 del D.P.R.4/12/97 n.465. 2. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'agenzia Nazionale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n.150/99 e 164/2000 dell'agenzia Segretari Comunali.

3. In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv del D.P.R.465/97, sarà curata dall'ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Castel San Pietro Romano nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE 1. Con la presente convenzione i tre Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. ART. 5 ORARIO DI LAVORO 1. Il segretario comunale assicurerà una presenza di 12 ore settimanali in ciascun comune, e comunque proporzionalmente alla percentuale di compartecipazione al relativo costo, con presenza alternata nelle sedi convenzionate al fine di circoscrivere gli spostamenti tra una sede e l'altra. 2. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. ART. 6 STATO GIURIDICO DEL SEGRETARIO COMUNALE 1. Tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico economico del Segretario comunale, che saranno emanati o richiesti dai competenti organi, saranno trasmessi e faranno riferimento sempre al Comune di Castel San Pietro Romano che ne darà tempestiva comunicazione ai Comuni associati. 2. Il Sindaco Capo Convenzione provvede ad autorizzare i congedi ordinari nonché le richieste del Segretario concernenti aspettative per motivi di salute, maternità, sindacali e ad inoltrare alla Prefettura di Roma la richiesta di sostituzione qualora se ne ravvisi la necessità. 3. Il Sindaco del Comune di Castel San Pietro Romano provvede ad autorizzare i congedi ordinari e straordinari indicati nel precedente comma sentiti i Sindaci dei Comuni di Capranica Prenestina e Rocca Santo Stefano. 4. Il sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti i Sindaci di Capranica Prenestina e Rocca Santo Stefano provvederà altresì: - a richiedere alla competente ex Agenzia il segretario supplente, per i casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario; - ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi. ART. 7 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO 1. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione: 1) Comune di Castel San Pietro Romano 1/3; 2) Comune di Capranica Prenestina 1/3; 3) Comune di Rocca Santo Stefano 1/3. 2. Il Comune capo convenzione provvederà: - all'erogazione mensile delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale, nonché al versamento di ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali; - al pagamento delle spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare, nonché delle spese per corsi di aggiornamento e

riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. 3. I Comuni di Capranica Prenestina e Rocca Santo Stefano provvederanno con cadenza trimestrale a rimborsare al Comune di Castel San Pietro Romano la propria quota di competenze economiche, di contribuzioni previdenziali e di spese anticipate per l'intero dal comune capo-convenzione, sulla base dei prospetti elaborati dal Comune capo convenzione ed entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della relativa richiesta. 4. Stante la ridotta dimensione dei tre enti convenzionati, il Comune di Castel San Pietro Romano provvederà altresì all erogazione dell indennità di risultato, di cui all art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001 nel limite complessivo massimo ivi indicato, dovuta dai Comuni convenzionati previa acquisizione della relazione del competente nucleo di valutazione attestante il conseguimento degli obiettivi assegnati al Segretario Comunale, predeterminati da ciascun Comune secondo il proprio sistema di valutazione. 5. L eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate resteranno invece a carico dei singoli Comuni Convenzionati che provvederanno a quantificarle e a corrisponderle al Comune Capo Fila ai fini dell inserimento nella busta paga del Segretario Comunale per il conseguente pagamento. 6. Per le medesime motivazioni di cui al punto 4 i diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti, liquidati e pagati al segretario comunale trimestralmente dal Comune Capofila dietro trasferimento da parte dell Ente che le ha introitate, laddove sussistano i presupposti di legge. La suddetta modalità organizzativa consentirà di verificare che l erogazione avvenga entro i limiti fissati dal CCNL di riferimento affinché non venga superata globalmente la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge. 7. Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo. 8. Nel caso eccezionale in cui risulti necessario che il segretario comunale assicuri nella stessa giornata la presenza in entrambi i comuni, allo stesso sarà corrisposto, il rimborso delle spese di viaggio, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con parere prot. 7373 del 10 maggio 2011 ed in base al decreto del Presidente dell'unità di Missione dell'ex Agenzia dei Segretari comunali e provinciali, prot. n. 25402 del 17 maggio 2011 in base alla quantificazione stabilita dalle vigenti specifiche disposizioni di legge e regolamentari. 9. In tali casi il segretario è autorizzato all'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti delle amministrazioni comunali. 10. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Castel San Pietro Romano, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Capranica Prenestina e Rocca Santo Stefano. ART. 8 FORME DI CONSULTAZIONE 1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il

Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione. ART. 9 DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 1. La presente convezione acquista efficacia giuridica a seguito della presa d atto da parte del Ministero dell Interno Ex Agenzia autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari comunali e Provinciali Sezione regionale Lazio. 2. Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni cinque (5) a partire dalla suindicata presa d'atto. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. 3. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause: - Recesso unilaterale mediante atto deliberativo consiliare adottato da una delle Amministrazioni Comunali che avrà efficacia a far data dal 15 giorno successivo alla notifica all altro comune; - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali. 4. Il recesso unilaterale ovvero lo scioglimento consensuale avranno effetto dalla presa d'atto dell'ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali del Lazio. 5. Nelle ipotesi di cui sopra e, quindi nel caso di scioglimento della convenzione per recesso unilaterale o scioglimento consensuale il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. ART. 10 CLASSE DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione è classificata in classe IV^, (popolazione compresa sino ai 3.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale. ART.11 REGISTRAZIONE 1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi data vigente legge di registro. ART.12 NORME FINALI 1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d individuazione del segretario titolare, sarà inviata,in copia autentica, all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Lazio per i consequenziali provvedimenti. Letto,confermato e sottoscritto Per il COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO Il Sindaco Gianpaolo Nardi Per il COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

Il Sindaco sig. Francesco Colagrossi Per il COMUNE DI ROCCA SANTO STEFANO Sandro Runieri