Raccolta degli statuti e regolamenti in vigore nel Comune di Arezzo Statuto organico dell Istituto Thevenin di Arezzo aggiornamento: 1.6.1999
ISTITUTO THEVENIN AREZZO Statuto organico INDICE Capo I Origine e scopi dell Istituto Capo II Del consiglio di amministrazione Capo III Adunanze e attribuzioni del consiglio di amministrazione Capo IV Attribuzioni del presidente e del consiglio di amministrazione Capo V Avvertenze e norme generali di amministrazione Capo VI Disposizioni finali CAPO I ORIGINE E SCOPI DELL'ISTITUTO Art. 1 L'I.P.A.B. "Istituto Thèvenin - Opera Pia" con sede in Arezzo trae origine dal testamento olografo del dì 12 giugno 1885 depositato e pubblicato dal notaro Mario Funaioli di Arezzo, con cui la compianta Suor Francesca Maria Thèvenin, Superiora dei locali Asili Infantili Aliotti, destinava a tale scopo la universalità dei suoi beni, affidandone la esecuzione alle consorelle Figlie della Carità. L'Istituto fu eretto in Ente morale con R. Decreto 12 agosto 1890. Art. 2 L'Ente ha per scopo di provvedere anche gratuitamente, secondo i propri mezzi, in collaborazione con il Servizio Sociale, all'accoglienza, al mantenimento, all'istruzione morale e religiosa, nel rispetto della credenza religiosa degli ospiti, all'inserimento nella società e nel mondo del lavoro, di: a) Minori di età compresa tra 0 e 18 anni per le femmine e da 0 a 10 anni per i maschi, che non abbiano né genitori, né parenti in grado di educarli e di provvedere al loro sostentamento oppure che abbiano genitori che non siano idonei ad educarli e sostenerli sia moralmente che materialmente; b) Minori della stessa età di cui al punto A appartenenti a famiglie numerose in disagiate condizioni economiche; c) Ragazze nubili anche di età superiori a 18 anni, in attesa di un figlio e ciò al fine di garantire loro il diritto alla procreazione libera e consapevole; d) Ragazze-madri, anche di età superiore a 18 anni, al fine di permettere loro di allevare il proprio figlio nel pieno rispetto della libertà e della dignità personale, nonché dell'uguaglianza sostanziale.
Art. 3 Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni di cui all'art. 2 sia i cittadini italiani che quelli stranieri residenti e non residenti, nonché gli apolidi. Art. 4 Il numero dei giovani che potranno essere accolti nell'istituto gratuitamente non potrà essere superiore ad 1/3 dei posti. Nel caso in cui le richieste superino le disponibilità dell'istituto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a fare una graduatoria secondo le indicazioni dell'art. 2 e del regolamento di applicazione del presente Statuto. Negli altri casi si terrà conto dell'ordine di presentazione della domanda. Art. 5 L'ammontare della retta sarà stabilita dal regolamento di applicazione del presente statuto. Art. 6 Nell'Istituto sarà vietata ogni diversità di trattamento tra i giovani accolti gratuitamente e quelli a pagamento. Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione dovrà esaminare se sussistano i requisiti per l'accoglienza gratuita dei giovani nell'istituto. Qualora, dopo l'ammissione al soggiorno gratuito, per qualunque causa, venga accertato che l'ospite non aveva i requisiti per ottenere la gratuità, il Consiglio di Amministrazione dovrà richiedere a chi di diritto il pagamento delle rette. Art. 8 Gli ospiti di cui al punto A e B dell'art. 2 del presente Statuto, dovranno lasciare l'istituto al compimento del 18 anno di età, mentre quelli di cui ai punti C e D del suddetto articolo potranno rimanere nell'istituto per un tempo massimo di 4 anni. Il Consiglio di Amministrazione potrà, con propria delibera, aumentare i suddetti termini, quando ricorrano gravi motivi. Art. 9 Gli ospiti di cui all art. 2 lett. A, potranno lasciare l'istituto prima dei termini di cui all'art. 8, solo se avranno trovato una sistemazione dignitosa e idonea a migliorare la loro situazione.
Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione, per rendere più idoneo alle esigenze della Società il Servizio dell'istituto e con le autorizzazioni prescritte dalla Legge, potrà alienare singoli beni dell'istituto purché il ricavato venga immediatamente reinvestito a miglioramento ed incremento del patrimonio dell'istituto stesso, nel rispetto della legislazione vigente. Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la istituzione di corsi di Formazione Professionale, finalizzati a favorire l'inserimento degli ospiti di comprovata attitudine nel mondo del lavoro, determinando altresì i settori di intervento. Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione formerà un regolamento interno in cui verranno disciplinate le norme di comportamento a cui gli ospiti dovranno attenersi mediante sottoscrizione per accettazione delle disposizioni ivi contenute. Art. 13 Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare iniziative dirette all'organizzazione del tempo libero, con l'apporto determinante delle associazioni di volontariato. Art. 14 L'Istituto provvede al raggiungimento dei propri fini con le rendite del patrimonio, con le rette pagate per gli ospiti non accolti gratuitamente e con ogni altro introito corrente e non di natura straordinaria. CAPO II DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 15 L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, compreso il Presidente. Sono componenti di diritto la Superiora degli Asili Infantili Aliotti di Arezzo e la Responsabile Provinciale dei Servizi Socio-Sanitari delle Figlie della Carità. Degli altri consiglieri, tre sono nominati dal Sindaco, uno dalla Fraternita dei Laici. Il Presidente è eletto dallo stesso Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.
Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri, durano in carica quattro anni e possono sempre essere confermati senza interruzione. Le funzioni del Presidente e dei Consiglieri sono gratuite. Art. 16 In caso di assenza e di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano, e in caso di contemporanea nomina il più anziano di età. Art. 17 I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. Costituiscono altresì motivi di decadenza dalla carica: l'assunzione di funzioni e incarichi pubblici, l'esercizio di attività che si pongano comunque in conflitto di interessi con gli scopi dell'istituto, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Codice Civile. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza delle dette cause e ne fa oggetto di propria pronuncia. CAPO III ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 18 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo ogni mese ed in ogni caso nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi di legge; le altre ogni qualvolta lo richieda ogni bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due componenti del Consiglio stesso. Art. 19 Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni possono avvenire per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti le persone. Per la validità delle adunanze non è computato chi avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 20
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione. Art. 21 Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'istituto Thèvenin ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto e dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia i dipendenti, il tutto nel rispetto della legislazione vigente. Delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'istituzione. CAPO IV ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Art. 22 Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio: di sospendere per gravi motivi i dipendenti e di prendere in caso di urgenza, tutti i provvedimenti richiesti dalle varie situazioni contingenti, salvo riferire al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine. CAPO V AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE Art. 23 I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, ed in difetto, del membro anziano e del Segretario. Art. 24 La pianta organica, i modi di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento interno. Art. 25
Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola da un Istituto Bancario operante in città, scelto con procedure di evidenza pubblica. CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 26 Per le materie non contemplate nel presente statuto si osserveranno le disposizioni legislative e i regolamenti vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di assistenza e protezione della maternità e infanzia.