L Email Marketing e la legge Norme, orientamenti e prospettive Cosa è indispensabile sapere per gestire i rischi legali con consapevolezza 1 EmailPower 2011 6 ottobre 2011 Milano Marco Maglio avvocato Presidente del Giurì per l autodisciplina nella comunicazione diretta
La privacy nasce il 15 dicembre 1890 2
La posta elettronica Nasce nel 1971 quando Ray Tomlinson della BBN inventa un programma email per inviare messaggi attraverso una rete distribuita 3
Cos è la posta elettronica secondo la legge La definizione legale di posta elettronica è la seguente: Posta elettronica sono i messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza. (art. 2 della direttiva 2002/58/CE) 4
L email marketing e la legge In breve, questo concetto di posta elettronica comprende qualunque messaggio inviato mediante comunicazioni elettroniche, che non richieda la partecipazione simultanea del mittente e del ricevente. Questa definizione è ampia ed ha il pregio di essere tecnologicamente neutra e si applica a posta elettronica classica, sms, mms, messaggi nelle segreterie telefoniche, sistemi di messaggeria vocale nella telefonia mobile, comunicazioni tramite internet dirette ad un indirizzo IP. 5
L E-Mail Marketing e le leggi Quando si realizza una campagna di email marketing occorre tenere conto di due aspetti da un punto di vista legale A) i dati personali trattati per inviare il messaggio 6 B) il contenuto del messaggio inviato
i dati personali Per quanto riguarda i dati personali trattati occorre valutare: 1) che dati vengono trattati per inviare il messaggio 7 2) da dove provengono questi dati 3) se inviando il messaggio si chiede all interessato di rispondere fornendo a sua volta altri dati
Le regole base Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 maggio 2003 1. è necessario il consenso informato del destinatario 2. il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e- mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software 3. il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell opt-in 8
Le regole base 4. non è ammesso l invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere 5. chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy 6. chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all invio di materiale pubblicitario 9
Le regole base I cinque provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del Febbraio 2009 1. Anche se gli indirizzi sono estratti dalle elenchi categorici o dai registri pubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio acquisire prima il consenso dei destinatari. 10 2. L'uso di sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali, anche quando si tratti di dati estratti da elenchi categorici o da albi, impone la preventiva acquisizione del consenso da parte dei destinatari
L eccezione: il soft opt-out La norma di riferimento è il Codice in materia di dati personali (Dlgs. 196/2003) ed in particolare l art. 130 quarto comma: se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. 11
Il contenuto del messaggio Ogni attività di promozione che utilizzi strumenti di comunicazione a distanza deve rispettare le norme che vietano la pubblicità ingannevole e le prassi commerciali sleali. Oggi questa materia è regolata dal D.lgs 206/2005 il cosiddetto Codice del Consumo. 12 L Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato vigila per il rispetto di questa normativa.
Il contenuto del messaggio Se si promuovono attraverso campagne di email marketing manifestazioni a premi per far conoscere un marchio o favorire le vendite di un prodotto o servizio occorre rispettare il DPR. N. 430/2001 13 che disciplina A) i concorsi a premi B) le operazioni a premi
Gli scenari futuri L Unione Europea vuole riscrivere le regole per il trattamento dei dati personali, in particolare, attraverso internet. A novembre 2010 è stato pubblicato il Libro Bianco. 14 Entro la fine del 2011 verrà approvata la direttiva che riforma quella attualmente in vigore (EU/95/46 e 02/) fonte delle norme di data protection dei vari paesi europei.
Gli scenari futuri Gli otto punti in discussione 1. La legge applicabile in caso di trattamenti extra UE 2. Nuova disciplina del profiling 3. Introdurre il principio di proprietà del dato personale 4. Allargamento della categoria dei dati sensibili 5. Eliminazione del principio del bilanciamento di interessi 6. Obbligo di indicare la fonte dei dati utilizzati 7. Adozione di un rigido criterio di opt in per tutti i canali 8. Disciplina del diritto all'oblio 15
Post scriptum La conclusione è che 16
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