Lavoro a progetto. I due volti della Riforma: (i) liberalizzazione e (ii) «contrasto degli usi elusivi, impropri e strumentali»

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Transcript:

2 I due volti della Riforma: Lavoro a progetto (i) liberalizzazione e (ii) «contrasto degli usi elusivi, impropri e strumentali» Le origini dei due volti 1 3 4 Le Disposizioni generali della legge n. 92 (art. 1 commi 1-6) I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prima della Riforma. a progetto «contrastando usi elusivi di obblighi contributivi e fiscali degli istituti contrattuali esistenti» «contrastando l'uso improprio e strumentale degli elementi di flessibilita' progressivamente introdotti nell'ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali» La collaborazione coordinata e continuativa nasce negli anni 70 e viene progressivamente attratta nella para-subordinazione sempre più assimilata alla subordinazione. Dalla «consulenza» al «programma/ progetto» il contratto «dominante» o «comune» Monitoraggio 1

5 6 Le novità della Riforma.1 Le novità della Riforma.2 Abolizione dell ipotesi del «programma di lavoro» (punto «f» del comma 23 dell art. 1 legge n. 92) Conseguenza: non è più possibile affidare al collaboratore a progetto un segmento dell attività aziendale o una funzione stabile della stessa Stretta sulla definizione di «progetto» Il progetto deve essere «funzionalmente collegato ad un risultato finale» (punto «b» del comma 23 dell art. 1 della legge 92) 7 8 Le novità della Riforma.3 Conseguenze della mancanza del progetto Il progetto: non può riproporre l oggetto sociale e non può riguardare compiti esecutivi e ripetitivi (nuovi principi inseriti nel comma 2 dell art. 69 del d. lgs. n. 276/2003 legge Biagi) L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 24 dell art. 1 della legge 92, che «interpreta» l art. 69, comma 1 del d. lgs. n. 276/2003 legge Biagi). Non viene praticamente ammessa la «prova contraria» 2

9 10 Previsioni particolari Sintesi: La tipologia del contratto a progetto diventa, in definitiva, eccezionale. Di fatto, è circoscritta alle opere accessorie e specializzate. Diventa quasi un «contratto d opera». La comparazione con i dipendenti «Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». 11 12 Previsioni particolari Il corrispettivo Previsioni particolari Il recesso (nuovo comma 2 dell art. 67 del d. lgs. n. 276/2003 legge Biagi) - Proporzionato alla quantità e qualità del lavoro - Minimi dei contratti collettivi «per ciascun settore di attività» - Minimi dei contratti collettivi per lavoratori subordinati impegnati in «mansioni equiparabili» Possibilità di recesso del committente per giusta causa o inidoneità (1) Abolita, di fatto, la libera recedibilità del committente prima della scadenza (i) Il committente può recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibili la realizzazione del progetto 3

13 14 Modifiche apportate dal D.L. 83/2012 MODIFICHE DECRETO SVILUPPO 83/2012 Per i call center cosiddetti outbound il D.L. ammette la possibilità di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo sulla base del corrispettivo definito dal CCNL di riferimento. Per gli iscritti alla sola Gestione separata INPS, il D.L. prevede che l aliquota contributiva si mantenga ferma per tutto il 2013 al 27%, salirà poi al 28% nel 2014, (al 30% nel 2015, al 31% nel 2016, al 32% nel 2017, e al 33% a partire dal 2018). Per gli iscritti anche ad altre forme pensionistiche l aliquota sarà al 20% nel 2013, al 21% nel 2014, al 22% nel 2015, e al 24% a decorrere dal 2016. Decorrenza La disciplina dei commi 23 e 24 (e cioè le modifiche alla Legge Biagi d. lgs. n. 276/2003, artt. 61 e segg.) si applica ai contratti di collaborazione stipulati dal 18 luglio 2012 16 Il concetto di «Partita IVA» - Concetto «fiscale (produttore di beni o servizi) - Tipologie contrattuali: contratto d opera (art. 2222 c.c.) Partita IVA contratto d opera professionale-intellettuale (art. 2229 c.c.) 15 4

17 18 L intervento del Riformatore MODIFICHE DECRETO SVILUPPO 83/2012 1. Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi; b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi; c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Quando non si applica la presunzione La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti: a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attivita'; b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (v-. Circolare INPS n. 21 del 9 febbraio 2012) c) nel caso di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivita' professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attivita' si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali. 19 20 Le conseguenze della «presunzione» Paradossalmente: - i contratti a progetto diventano quasi un «contratto d opera» - i contratti con «partite IVA» di elevata professionalità e elevata retribuzione sono in qualche modo «recuperati» P. IVA CCC PROGETTO LAVORO SUBORDINATO A TERMINE LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO 5

21 22 Entrata in vigore Le nuove norme: si applicano ai rapporti instaurati dal 18 luglio 2012 per i rapporti in corso si applicano dal 18 luglio 2013 «per consentire gli opportuni adeguamenti» Contratti di servizio, appalto, fornitura. 6