Circolare sulla Riforma del Lavoro

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1 S T U D I L E G A L I E T R I B U T A R I A S S O C I A T I STUDIO ASSOCIATO FRANCESCO GUIDI VIALE BRUNO BUOZZI, ROMA TEL FAX segreteria@gggtaxlegal.it GIACOMO CAVALLO GIULIANO GUIDI GUGLIELMO FRANSONI Circolare sulla Riforma del Lavoro di cui alla legge 92 del Roma, 31 luglio 2012 Gentile Cliente, come non Le sarà certamente sfuggito, dopo una lunga e non facile gestazione è stata approvata dal Governo, in via definitiva, la Riforma del Mercato del Lavoro, con la Legge 28 giugno 2012 n. 92 che è entrata in vigore a partire dal 18 luglio I temi trattati sono tanti e le novità sono significative, per cui certamente non potremo essere esaustivi in questa sede; inoltre l uso delle nuove norme, le interpretazioni che ne verranno date, le precisazioni ministeriali, la giurisprudenza che ne deriverà, daranno nel tempo più precisi connotati a questo lungo e freddo elenco di articoli e commi. In questa sede ci limiteremo a fornire alcuni chiarimenti sui temi trattati, in particolare all articolo 1, riguardo alle varie tipologie contrattuali. Negli altri commi e articoli della Riforma sono trattate numerose altre materie, sempre inerenti il lavoro, quali: - la disciplina dei Licenziamenti (individuali, collettivi etc.) - convalida delle dimissioni - rito speciale per le controversie in tema di licenziamenti - ammortizzatori sociali - agenzie di somministrazione lavoro - aumento aliquote contributive della Gestione Separata INPS - fondi di solidarietà - incentivi all occupazione per anziani e donne in aree svantaggiate - etc. Chiariamo preliminarmente che fra gli intendimenti-base della nuova normativa, si vuole sottolineare che il contratto ritenuto dominante è il lavoro subordinato a tempo indeterminato. R U S S O F R A N S O N I E A S S O C I A T I FIRENZE - CORSO ITALIA, TEL r.a. 4 linee - FAX MILANO - VIA CESARE BATTISTI, TEL FAX

2 Di seguito, alcuni flash, come detto, certamente senza la pretesa di essere completi e/o esaustivi, relativamente alle varie forme contrattuali: 1) Contratto a termine (o a tempo determinato, t.d.): Art. 1 commi quando si stipula un primo contratto a t.d. fra datore di lavoro e lavoratore (anche attraverso il contratto di somministrazione lavoro), per durata inferiore a 12 mesi, non è più necessario specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in base alle quali si sta assumendo un dipendente con il ricorso al rapporto a t.d.; il contratto potrà dunque essere acausale ; 2. il primo contratto a t.d. non potrà essere prorogato, e può riguardare qualsiasi mansione; 3. per gli eventuali successivi contratti a t.d. fra datore di lavoro e lavoratore, torna ad essere obbligatorio specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, in base alle quali si sta stipulando un rapporto a t.d.; 4. i CCNL di categoria potranno prevedere alcuni casi nei quali non saranno richieste le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo sopra specificate; 5. è stata inasprita la disciplina di contratti a t.d. che si susseguono nel tempo; a partire dai contratti a termine che cesseranno a far data dal : 1. nel caso di rapporto a t.d. di durata inferiore a 6 mesi ci dovrà essere una interruzione di almeno 60 giorni (e non più 10); 2. nel caso di rapporto a t.d. di durata superiori a 6 mesi ci dovrà essere una interruzione di almeno 90 giorni (e non più 20); 6. il rapporto di lavoro, anche in più periodi di t.d., oppure di contratto di somministrazione, non potrà in ogni caso superare la durata di 36 mesi di attività; oltre tale durata il contratto automaticamente si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 7. si considererà a tempo indeterminato il rapporto di lavoro a t.d: 1. di durata non superiore a 6 mesi, che è continuato oltre la sua naturale scadenza, per più di 30 giorni; 2. di durata non superiore a 12 mesi, che è continuato oltre la sua naturale scadenza per più di 50 giorni; 8. è stato introdotto a carico del datore di lavoro l onere di comunicare al Centro per l Impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine originariamente fissato e secondo modalità che saranno stabilite con apposito decreto, che il rapporto continuerà oltre tale termine, indicando altresì la durata della prosecuzione. 9. La Riforma in esame, all art. 2, cc , ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, dal , ai fini previdenziali, applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile; tale contributo addizionale non si applica: a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, nonché, per i periodi contributivi maturati dal - 2 -

3 al , di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative; c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 10. il contributo addizionale è restituito al datore di lavoro, nei limiti delle ultime 6 mensilità (e successivamente al decorso del periodo di prova) in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato; la restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. 2) Contratti di inserimento Art. 1, commi In pratica sono stati abrogati i contratti di inserimento di cui al D. Lgs , n. 276, artt. 54, 55, 56, 57, 58 e 59. In via transitoria, nei confronti delle assunzioni effettuate fino al continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. 3) Apprendistato: Art. 1 - commi a. durata minima del contratto: 6 mesi; fanno eccezioni i datori di lavoro con attività stagionale; b. il preavviso di recesso va inviato con i giorni di preavviso stabiliti dal CCNL per gli apprendisti; c. rapporto numerico fra lavoratori dipendenti e apprendisti: 1. fino al , potrà restare 1 a 1; 2. dal in avanti diventerà pari a 3 apprendisti ogni 2 lavoratori; d. per i datori di lavoro meno di 10 dipendenti, valgono le regole precedenti, fissate dai rispettivi CCNL; e. per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti, nuovi rapporti di apprendistato potranno essere istaurati solamente nel caso in cui l azienda avrà assunto almeno: 1. fino al 17 luglio 2015, almeno il 30% degli apprendisti avuti nei 3 anni precedenti. 2. Successivamente, almeno il 50% degli apprendisti avuti nei 3 anni precedenti. 4) Lavoro a tempo parziale Art. 1, comma 20 La Riforma in esame ha modificato l art. 3 del D.Lgs n. 61; in pratica è stata inserita, per il lavoratore, in alcune circostanze, la possibilità di chiedere l eliminazione delle clausole che prevedevano l elasticità e la flessibilità della prestazione part time; le circostanze previste sono: a) Lavoratore che sia studente b) che conviva con figli di età inferiore a 13 anni; - 3 -

4 c) che sia affetto da malattie oncologiche ne riducano la capacità lavorativa d) che abbia coniuge figli o genitori affetti da malattie oncologiche e) che conviva con familiari portatori di handicap. 5) Contratti di lavoro intermittente Art. 1, commi Riguarda le attività già regolate dagli artt. 34 e seguenti del D.Lgs 276/2003. Si tratta della tipologia di lavoro definita anche job on call oppure contratto a chiamata. Le novità: a) i contratti di lavoro intermittente in corso, che non rispondano alle nuove norme, cesseranno la loro validità a partire dal ; b) si può sottoscrivere un contratto di questo tipo anche con lavoratori che abbiano superato i 55 anni di età; c) si può sottoscrivere un contratto di questo tipo anche con lavoratori che non abbiano superato i 24 anni di età; ma tale rapporto non potrà in ogni caso proseguire oltre i 25 anni di età; d) il datore di lavoro, prima dell inizio della prestazione, deve comunicare la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro, mediante sms o fax o posta elettronica; l eventuale violazione è soggetta a sanzioni da 400 a 2.400; e) non è consentito svolgere lavoro intermittente durante periodi festivi, week-end, festività pasquali o natalizie. 6) CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO art. 1 commi 23-25; art. 2 c. 57) Riguarda le attività già regolate dagli artt. 61 e seguenti del D.Lgs 276/2003. a. Ancor più chiaramente rispetto alla precedente normativa, è richiesto che il contratto debba contenere la descrizione del progetto, con l individuazione specifica del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; il progetto non può consistere in una mera elencazione di attività ripetitive o nello svolgimento di compiti esecutivi; b. è stato anche chiarito che l art. 69 comma 1 del D.Lgs 276/2003, si deve interpretare (da sempre) nel senso che la mancanza di adeguato progetto determina la costituzione di rapporto di lavoro dsubordinato; c. i rapporti di lavoro a progetto saranno da considerare rapporti di lavoro dipendente, sin dalla costituzione, quando l attività del collaboratore viene svolta con modalità analoghe a quelle tipiche dei rapporti di lavoro dipendente; a titolo esemplificativo: orario di lavoro, straordinari, ferie o permessi, postazione di lavoro, numero telefonico interno, indirizzo mail aziendale, etc..; in caso di richiesta da parte del collaboratore o delle autorità cui è demandato il controllo, l onere della prova contraria spetta al Datore di Lavoro; d. il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e, in relazione a ciò, nonché alla particolare natura della prestazione e del - 4 -

5 contratto che la regola, non dovrà essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai CCNL del settore specifico o, in mancanza, di quello più vicino alla attività del Datore di Lavoro; e. aliquota contributiva: è previsto l aumento della aliquota contributiva INPS in misura crescente dal 2013 al 2018, con le seguenti modalità: anno iscritti ad altre gestioni pensionistiche non iscritti ad altre gestioni pensionistiche % 26% % 26% % 27% % 28% % 29% % 30% % 31% % 32% % 33% f. Recesso: i. il contratto si risolve, in via naturale, al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto; ii. le parti possono recedere prima della scadenza del termine, per giusta causa; iii. il committente può recedere prima della scadenza del termine, qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore, tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; iv. il collaboratore potrà recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. 7) LAVORO CON PARTITA IVA Art. 1 commi a. è stata stabilita la presunzione che non si tratti di un rapporto professionale autonomo, ma di un rapporto di Cococo, nei casi in cui fossero vere contemporaneamente 2 delle 3 seguenti ipotesi: i. durata della collaborazione superiore a 8 mesi su 12 continuativi; ii. il corrispettivo percepito da un solo rapporto (allargato ad ogni cliente facente parte di quel gruppo di interesse) sia superiore all 80% del reddito totale del lavoratore autonomo; iii. Il collaboratore disponga di una postazione fissa all interno della struttura del committente. b. La detta presunzione non opererà nei seguenti casi: i. quando per svolgere la prestazione lavorativa, il lavoratore autonomo utilizzi competenze teoriche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, oppure utilizzi capacità - 5 -

6 tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività analoghe; ii. quando l attività viene svolta da soggetto titolare di un reddito da lavoro autonomo non inferiore al 125% del livello minimo imponibile stabilito per i contributi INPS; in pratica, per il 2012, il limite INPS è pari a e quindi il reddito da lavoro autonomo del percipiente non dovrà essere inferiore a /anno; iii. quando si tratta di per l esercizio delle quali è prevista l iscrizione ad un ordine professionale (o Albo, Elenco, ruoli, etc.) chi svolge l attività c. la detta presunzione opererà per i rapporti posti in essere a partire dal 18 luglio 2012; per i rapporti in essere, decorrerà a partire dal ) ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO Art. 1, commi La Riforma in esame inserisce accorgimenti anti elusivi: a) gli associati lavoratori in una determinata attività, non possono essere in numero superiore a 3, tranne il caso in cui gli associati siano parenti o affini; b) il rapporto di considererà di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei seguenti casi: a. quando all associato di lavoro non viene consegnato il rendiconto previsto all art c.c. b. quando non esista una concreta partecipazione dell associato di lavoro, agli utili dell impresa o dell affare svolto. c) Non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra, i rapporti che siano stati certificati dagli appositi Enti (Enti bilaterali territorialmente competenti, Direzioni Provinciali del lavoro, Province, Università, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro, consiglio provinciale dei consulenti del lavoro) ai sensi degli artt. 75 e segg. del D. Lgs 276/ ) LAVORO ACCESSORIO Art. 1, cc Riguarda le attività già regolate dagli artt. 70 e seguenti del D.Lgs 276/2003. Anche in questo caso la Riforma impone limiti più stretti. Si tratta delle prestazioni da regolare attraverso l acquisto di carnet di buoni presso le tabaccherie. a. Si tratta di attività lavorative di natura meramente occasionale, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei compensi percepiti da vari committenti, a compensi superiori a 5.000,00 nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente; b. fermo restando il limite complessivo in 12 mesi continuativi, di 5.000,00, nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000,00, rivalutati annualmente; c. le casalinghe non posso svolgere questa attività; - 6 -

7 d. ulteriori limitazioni per gli imprenditori agricoli: non possono svolgere queste attività, a favore di produttori agricoli con volume d affari annuo non superiore a 7.000,00, soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; e. i compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; f. i buoni saranno orari, numerati progressivamente e datati; g. la percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto interministeriale, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata dell'inps; h. entro il sarà possibile utilizzare, secondo la previgente disciplina, i carnet di buoni già richiesti alla data del ; i. sono soppresse le disposizioni che attualmente consentono alle imprese familiari di ricorrere al lavoro accessorio per un importo fino a ,00 e che consentono tali prestazioni da parte di lavoratori part time e di percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito; j. con altro provvedimento saranno adeguate le aliquote contributive. 6) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO - Art. 1, cc Al momento nulla è cambiato: entro il , il Governo e le Regioni concluderanno in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. In conclusione Vi significhiamo di essere a Vs disposizione per l approfondimento di eventuali tematiche particolari. Cordiali saluti Studio Associato Francesco Guidi Settore paghe - 7 -

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