CO.CO.PRO - la nuova disciplina I requisiti del progetto Collegamento a un determinato risultato finale
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1 CO.CO.PRO - la nuova disciplina La riforma del lavoro ha profondamente modificato la disciplina dei co.co.pro. di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), introducendo alcune restrizioni volte a contrastare un utilizzo non corretto dell istituto. Tale obiettivo è perseguito prevedendo disincentivi, tanto normativi quanto contributivi; infatti, diversi sono le novità inserite in merito, tra i quali: il requisito del progetto; il corrispettivo dovuto al collaboratore; i profili di carattere più specificatamente sanzionatorio. I requisiti del progetto Partendo dai requisiti indispensabili, la nuova disciplina dell istituto premette che il progetto resti l elemento fondamentale a cui ricondurre i rapporti di co.co.co. sottoscritti successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro). Collegamento a un determinato risultato finale Il primo requisito prevede, oltre al fatto che il progetto debba essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale, la necessità di indicare la descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che s intenda conseguire. In passato si richiedeva la semplice indicazione del progetto, adesso la stipula dei rapporti di co.co.pro. è legata all individuazione di un risultato compiuto, inteso quale modificazione della realtà materiale che il collaboratore s impegna a realizzare in un determinato arco temporale (es. sviluppo di uno specifico software e non l attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione). Non coincidenza con l oggetto sociale del committente Il secondo requisito afferma che il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell oggetto sociale del committente ; pertanto, è necessaria la specificità del progetto, cosi come chiarito, tra l altro, dalla prevalente giurisprudenza.
2 Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi Il novellato art. 61, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento all impossibilità di ricondurre il progetto allo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, il Legislatore vuole fare capire che dal contenuto del contratto, ossia dalle modalità di svolgimento della prestazione, non emergano i caratteri della routinarietà o elementarietà. I compiti meramente esecutivi sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. Mentre per compiti meramente ripetitivi s intende quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. E possibile riconoscere una vera collaborazione a progetto solo se al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. I soggetti esclusi dalle co.co.pro. Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 29/2012, individua un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti - delle attività lavorative che non possono essere inquadrate come rapporti di co.co.pro, ossia: addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie;compiti non meramente esecutivi o ripetitivi autisti e autotrasporto; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori;
3 muratori e qualifiche operaie dell edilizia; piloti e assistenza di volo; prestatori di manodopera nel settore agricolo; addetti alle attività di segretaria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell ambito di call center per servizi c.d. in bound. Con riferimento alle suddette figure lavorative elencate, essendo difficilmente riconducibili ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato, il personale ispettivo procederà a ricondurli nell ambito di lavoro subordinato. Il corrispettivo Interessanti sono le novità in tema di compenso del collaboratore a progetto. Premesso che il compenso, come in passato, deve essere proporzionato alla quantità e qualità dell attività svolta, la novellata disciplina (art. 63, c. 1 del D.Lgs. n. 276/2003) dispone che lo stesso non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività [ ] in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dai datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. Laddove non vi sia una contrattazione collettiva specifica, il singolo committente dovrà garantire che il compenso non sia inferiore a parità di estensione temporale dell attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto. Il profilo sanzionatorio Sul versante sanzionatorio, invece, in caso di mancata individuazione del progetto è prevista la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato. E possibile ritenere assente il progetto qualora lo stesso sia carente dei requisiti essenziali su indicati (collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell ambito dell oggetto sociale del committente, non coincidenza con l oggetto sociale del committente, svolgimento dei compiti non meramente esecutivi o ripetitivi).
4 Presunzione di subordinazione Nel caso in cui il collaboratore a progetto esegua le prestazioni in maniera non autonoma, bensì con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, suscettibile di prova contraria da parte del committente, il quale potrà quindi dimostrare in giudizio la genuinità della collaborazione. In tal caso, il personale ispettivo deve accertarsi che il collaboratore svolga in maniera prevalente e con carattere di continuità le proprie attività con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell impresa committente. La presunzione non opera invece per le prestazioni di elevata professionalità meglio declinate dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale mediante specifiche clausole. Sostegno al reddito per i co.co.pro. La Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) all art. 2, c. 51 a 56 ha riconosciuto dal 1 gennaio 2013, una indennità ai co.co.pro. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l INPS, purché soddisfino in via congiunta una serie di requisiti, in quanto esclusi dall ambito di applicazione dell ASPL (Assicurazione Sociale per l Impiego). Tuttavia, per fruire dell indennità è necessario che: il collaboratore abbia operato, nell anno precedente, in regime di mono - committenza; abbia conseguito l anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore a , annualmente rivalutato sulla base della variazione dell indice Istat; con riguardo all anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata INPS almeno una mensilità; abbia avuto un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell anno precedente; risultino accreditate nell anno precedente almeno quattro mensilità presso la Gestione separata INPS. L importo e pari al 5% del minimale annuo di reddito su cui si pagano i contributi di cui all art. 1, c. 3, L. n. 233/1999, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.
5 Tale somma e liquidata in un'unica soluzione, se di importo pari o inferiore a euro, ovvero in importi mensili di importo pari o inferiore a euro se superiore. Tuttavia, per il triennio : a) il requisito minimo di almeno quattro mensilità di contribuzione nell anno precedente alla Gestione separata INPS, ai fini della fruizione dell indennità è ridotto a tre mesi; b) l indennità viene elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito richiamato in precedenza; c) vengono integrate le risorse finanziarie a copertura della concessione dell indennità nella misura di 60milioni annui di euro per il citato triennio. Aumento dell aliquota contributiva E bene ricordare, inoltre, che l incremento graduale - a partire dal 2014 (e non più dal 2013) - dell aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata dell INPS è passata dal 27% al 33% nel 2018, equiparandola cosi ai lavoratori subordinati. In pratica, è stato ritardato di un anno l aumento contributivo; ciò significa che per quest anno i lavoratori autonomi verseranno ancora il 27%, ed il 28% (anziché il 29%) nel Viceversa, viene anticipato di un anno l incremento delle aliquote per chi e già iscritto ad altra previdenza obbligatoria. Infatti, per tali soggetti l aliquota contributiva si attesterà, nel 2018, al 24%, nel seguente modo: % % % % % % Come sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito, Vi porgo cordiali saluti Torino, febbraio 2013 PLATANIA Maurizio
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