IL CONTRATTO A PROGETTO DOPO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO e il D.L. 76/2013

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1 DOPO LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO e il D.L. 76/2013 Articoli 61 69, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Art. 1, co da 23 a 25, Legge 28 giugno 2012, n. 92 Min. Lav., circ. 11 dicembre 2012, n. 29 Min. Lav., circ. 20 febbraio 2013, n. 7 Min. Lav., Vademecum 22 aprile 2013 Min. Lav.,circ.29 agosto 2013, n. 35 1

2 Tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione stipulati a partire dal 18 luglio 2012 DEVONO ESSERE RICONDUCIBILI A UNO O PIÙ PROGETTI SPECIFICI DETERMINATI DAL COMMITTENTE E GESTITI AUTONOMAMENTE DAL COLLABORATORE. il "progetto" resta il primo e indispensabile requisito cui ricondurre i rapporti di co.co.co. firmati dal

3 Le novità del D.L. 76 convertito 1. Forma scritta: essendo stato eliminato l inciso ai fini della prova, essa costituisce ora elemento di legittimità del contratto a progetto (c.d. forma scritta ad substantiam) 2. Per la giurisprudenza e il Ministero, l assenza quantomeno della specificità del progetto si traduce nell assenza del progetto stesso 3

4 Le novità del D.L. 76 convertito FORMA SCRITTA L ispettore, in assenza di formalizzazione del progetto o di altri elementi idonei, provvederà a ricondurre la fattispecie nell'ambito del lavoro subordinato, senza ulteriori attività istruttorie, ferma la possibilità del committente/datore di lavoro di provare in sede giudiziaria l'effettiva sussistenza di un rapporto di natura autonoma (Min. lav., circ , n. 4; INPS, circ , n. 111). 4

5 CASI NEI QUALI NON OCCORRE IL PROGETTO: 1) agenzia e rappresentanza (art. 61, co. 1, D.Lgs. 276); 2) collaborazioni occasionali non superiori a 30 giorni anno o, per servizi di cura e assistenza alla persona, max 240 ore con stesso committente, salvo che compenso complessivamente percepito nell anno solare sia superiore a 5 mila euro (cd mini co.co.co); 3) professioni intellettuali che prevedano l'iscrizione in un albo per le sole co.co.co. il cui contenuto concreto è riconducibile ad attività intellettuali per il cui esercizio è necessaria iscrizione in appositi albi professionali; 4) rapporti di co.co.co. a favore delle società sportive dilettantistiche; 5) Componenti organi di amministrazione e controllo delle società e partecipanti a collegi e commissioni (art. 1, co. 3, D.Lgs. 276/2003); 6) coloro che percepiscono pensione di vecchiaia. 7) dal : attività di vendita diretta di beni e (disgiunte) di servizi realizzate attraverso CALL CENTER OUTBOUND" (escluse chiamate in entrata), purché venga erogato un corrispettivo economico non inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. 5

6 CONTRATTO A PROGETTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO COLLEGAMENTO A UN DETERMINATO RISULTATO FINALE Il progetto deve essere "funzionalmente collegato a un determinato risultato finale con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire. Il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile. 6

7 CONTRATTO A PROGETTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO COLLEGAMENTO A UN DETERMINATO RISULTATO FINALE Il risultato finale che si attende dalla attività del collaboratore è parte integrante del progetto ed elemento necessario ai fini della sua validità. Pertanto, il Legislatore subordina la stipula di contratti a progetto alla individuazione di un risultato compiuto, (es. sviluppo di uno specifico software e non l'attività ordinariamente necessaria ai fini della sua gestione; l'ideazione di una specifica scenografia per la rappresentazione di uno spettacolo teatrale e non mero allestimento del palco. 7

8 CONTRATTO A PROGETTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO NON COINCIDENZA CON OGGETTO SOCIALE DEL COMMITTENTE Il progetto "non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. Il progetto deve essere caratterizzato da autonomia di contenuti e obiettivi (es. in una azienda di software, creazione di un programma informatico avente particolari caratteristiche; in una attività di rilevazione dati per finalità statistiche, raccolta degli stessi per la realizzazione uno specifico obiettivo di ricerca). Occorre l identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell'oggetto sociale del committente. Esso non è genuino quando consiste in una "mera riproposizione dell'oggetto sociale" del committente (ad esempio "creazione software per la clientela"). 8

9 CONTRATTO A PROGETTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO COMPITI NON MERAMENTE ESECUTIVI E RIPETITIVI Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi (doppio requisito), che possono essere individuati dai contratti collettivi. I compiti meramente esecutivi sono caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore: al collaboratore non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività. I compiti meramente ripetitivi sono quelli per cui non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente: attività elementari, tali da non richiedere specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente (es. segretaria, addetto contabile, cameriere, barista ecc.). 9

10 CONTRATTO A PROGETTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO COMPITI NON MERAMENTE ESECUTIVI E RIPETITIVI La collaborazione a progetto è genuina nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati. Presunzione automatica di non genuinità in questi casi (elenco esemplificativo): addetti agenzie ippiche; addetti pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti vendite; custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; istruttori autoscuola; letturisti contatori; magazzinieri; facchini; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera in agricoltura; segreterie e terminalisti; addetti somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nei call center per servizi in bound. 10

11 CONTRATTO A PROGETTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO CORRISPETTIVO Deve essere proporzionato a quantità e qualità attività svolta. Non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività sulla base dei minimi applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai CCNL; Quindi, il compenso minimo va individuato dalla contrattazione collettiva. Se questa manca, riferimento a CCNL dipendenti. Riferimento è alle "retribuzioni minime (solo i minimi tabellari dei contratti collettivi di categoria e non tutto il complesso delle voci retributive eventualmente previste da tali contratti). Ispettori sono invitati alla prudenza sino all intervento della contrattazione collettiva che fisserà i compensi. 11

12 CONTRATTO A PROGETTO: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO Presunzione assoluta di subordinazione a tempo indeterminato: Mancata individuazione del progetto Mancato collegamento progetto a determinato risultato finale Autonoma identificabilità con oggetto sociale del committente Svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi Presunzione relativa di subordinazione a tempo indeterminato: Svolgimento mansioni con modalità analoghe a dipendenti; Per contro la presunzione opera se il collaboratore svolge attività "diverse" ma con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti (es. rispetto di orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo ecc.). Sono fatte salve (almeno in via teorica) le prestazioni di elevata professionalità individuate dai contratti collettivi. 12

13 CONTENUTO DEL CONTRATTO IL CONTRATTO DEVE INDICARE: a) durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire; c) corrispettivo e criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente sull'esecuzione, anche temporale, della prestazione, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo il generale obbligo di salute e sicurezza cui il datore è tenuto per tutte le prestazioni rese nei locali dell'impresa (art. 62 D.Lgs. 276/2003). 13

14 Certificazione Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto (art. 75 D.Lgs. 276/2003). 14

15 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE - 1 Subordinazione/Collaborazione: nessun vincolo gerarchico, che è anzi sicuro indice di subordinazione; sono ammesse possibili forme di coordinamento organizzativo al fine di raggiungere il risultato atteso Mansioni: il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale (art. 61, co. 1, D.Lgs , n. 276) Proprietà strumenti di lavoro: normalmente e preferibilmente di proprietà del collaboratore, salva la possibilità di fare ricorso a strumenti e macchinari di del committente 15

16 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 2 Svolgimento altra attività: se non è esplicitamente vietato da quanto dedotto nel contratto stipulato con il committente, il collaboratore può svolgere la propria attività a favore di più committenti (art. 64, co. 1, D.Lgs , n. 276). Divieto di concorrenza: il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi (art. 64, co. 2, D.Lgs , n. 276). 16

17 ASSENZE: LA MALATTIA La malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. Salva diversa previsione del contratto individuale, la sospensione non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può in ogni caso recedere dal contratto se la sospensione si protrae: 1) per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita, quando essa sia determinata, 2) ovvero sia superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile (art. 66, co. 1 e 2, D.Lgs. 276/2003). 17

18 ASSENZE: LA MATERNITA La gravidanza non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo da parte del committente. Salve disposizioni più favorevoli contenute nel contratto individuale, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni (art. 66, co. 1 e 3, D.Lgs , n. 276). 18

19 DIMISSIONI/RISOLUZIONE PER INIZIATIVA DEL LAVORATORE O COLLABORATORE (CONVALIDA) 1. Il collaboratore a progetto può recedere prima della scadenza del termine o prima che il progetto sia concluso in presenza di un fatto talmente grave da costituire giusta causa (art. 67, co. 2, D.Lgs , n. 276). 2. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto a progetto (art. 67, co. 2, D.Lgs , n. 276). 19

20 Recesso del committente per giusta causa Il committente può recedere prima della scadenza del termine o prima che il progetto sia concluso in presenza di un fatto talmente grave da costituire giusta causa (art. 67, co. 2, D.Lgs , n. 276). 20

21 Recesso del committente per giusta causa Nel caso in cui collaboratore e committente si siano obbligati a corrispondere una penale in caso di recesso anticipato rispetto alla scadenza del rapporto, ossia nel caso di recesso per inadempienza agli ordinari obblighi contrattuali, la penale non va pagata se l altro contraente recede per giusta causa, perché il collaboratore non adempiente ne avrebbe un guadagno non dovuto. Corte di Cassazione 1 ottobre 2013, n

22 RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO 1. La risoluzione consensuale del contratto a progetto è possibile in qualunque momento in base al libero accordo delle parti (previa convalida) 2. L accordo dovrebbe regolare anche gli aspetti economici, ovvero stabilire se debba essere corrisposto un compenso residuo e con che misura e modalità. 22

23 RISOLUZIONE AUTOMATICA 1. Il contratto a progetto si risolve automaticamente - anche prima della scadenza eventualmente ed originariamente prevista dalle parti al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l oggetto (art. 67, co. 1, D.Lgs , n. 276). 2. In caso di risoluzione anticipata per avvenuto compimento del progetto, peraltro, il compenso è dovuto per intero (Min. lav., circ , n. 1). 23

24 Altre cause di risoluzione del contratto Il committente può inoltre recedere: 1) prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto; 2) a causa della prolungata assenza per malattia da parte del collaboratore. 3) Il rapporto di estingue anche in caso di decesso del collaboratore. 24

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