ALLEGATO C avviso pubblico selezione organizzazione volontariato CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA QUARTIERE NAVILE E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA O PER INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, in esecuzione della determinazione dirigenziale P.G. n..../2015 TRA il Comune di Bologna - Quartiere Navile (C.F. 01232710374), di seguito denominato Quartiere rappresentato dal Direttore Dott. Andrea Cuzzani, che interviene ai sensi dell art. 107 comma 3, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 44 dello Statuto Comunale, E L organizzazione di Volontariato... di seguito denominata Organizzazione, C.F.... con sede legale in Via..., per la quale interviene il Sig.... in qualità di... Premesso: - che l'art. 7 della L. 266/91 prevede la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato; - che in conformità alla legge n. 266/91, l'art. 13 della legge Regionale dell'emilia Romagna n. 12/2005 prevede la possibilità per la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni di attività, Pagina 1 di 10
anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 Principi generali - Oggetto Il Quartiere Navile, volendo garantire supporto ad attività di pubblica utilità o interventi a carattere sociale dallo stesso posti in essere, attiva con l'organizzazione forme di collaborazione. Lo svolgimento delle attività avviene nel rispetto della normativa vigente senza che in alcun modo l attività stessa possa configurarsi come sostituzione di personale comunale o di prestazioni fornite da soggetti imprenditoriali. Le attività e gli interventi sviluppati dall'organizzazione attraverso i propri volontari sono configurabili principalmente ed indicativamente, nelle seguenti tipologie: * INTERVENTI VARI DI UTILITA PUBBLICA E A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DEL QUARTIERE : 1) interventi di piccola manutenzione (realizzazione, riparazione, sistemazione e movimentazione di arredi e materiale vario, imbiancatura locali ecc.) in locali e aree di Quartiere; 2) acquisti di materiale, concordati con il Quartiere, occorrente alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto a); 3) attività di guardiania (custodia e sorveglianza) e riordino in sale, locali e aree di Quartiere ed in occasione di manifestazioni; 4) eventuali ulteriori attività da concordare con il Quartiere in casi particolari; * INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI IN CARICO AL QUARTIERE: 1) attività individuali per anziani assistiti a domicilio (assistenza alla conduzione del ménage familiare, informazione e gestione delle pratiche, accompagnamenti, Pagina 2 di 10
segnalazione ai servizi sociali, ausilio nella gestione delle attività domestiche); 2) attività individuali per anziani ricoverati in struttura ospedaliera o residenziale (sostegno morale ed aiuto materiale); 3) supporto alle attività di socializzazione promosse dal Quartiere; * INTERVENTI A SUPPORTO DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA CON MINORI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI E/O EDUCATIVI 1) attività di accompagnamento di minori; 2) attività di trasporto di minori: Le attività di cui sopra potranno svolgersi sia nell ambito del territorio del Quartiere che fuori dal Quartiere. Il Quartiere si riserva di attivare, fra quelle sopra indicate, le attività che riterrà opportune. Art. 2 Obblighi dell Organizzazione L'Organizzazione s'impegna: - ad utilizzare i propri soci volontari ed i referenti che verranno individuati; questi ultimi facilitano ogni comunicazione e la realizzazione delle attività concordate; - a garantire che le attività programmate siano organizzate e rese con continuità, nonché a comunicare immediatamente ai competenti uffici del Quartiere le interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, oltre che a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari ed i motivi delle stesse; - a mettere a disposizione volontari in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste, o, in caso contrario, programmare specifici incontri formativi; - a presentare al termine della convenzione una relazione sulla realizzazione delle Pagina 3 di 10
attività; L'Organizzazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e che queste siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. In particolare l Organizzazione garantisce che i propri volontari svolgano gli interventi con rispetto e cortesia, mantenendo la riservatezza circa le informazioni sugli utenti di cui siano venuti a conoscenza. Inoltre i volontari devono rendersi riconoscibili portando in maniera visibile un apposito tesserino. L'Organizzazione attesta e garantisce che i progetti e i programmi svolti a favore del Quartiere sono effettuati da personale in attività di volontariato. L'Organizzazione attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bologna, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questo, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Art. 3 Obblighi del Quartiere Per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione il Quartiere consente all'organizzazione l'utilizzo di quattro locali siti al piano sotterraneo del Centro Civico L. Borgatti di via Marco Polo 51 (stanze nn. 2/b 3 4-8) ad esclusivo uso magazzino senza stazionamento di persone. L Organizzazione si impegna affinché l'uso dei locali suddetti avvenga in orari compatibili con l ordinario svolgimento delle attività del centro civico, anche con la possibilità che tali attività avvengano in orari di assenza di pubblico e di personale comunale. Pagina 4 di 10
Il Quartiere si obbliga: - a provvedere al rimborso delle spese di cui all art. 8 della presente convenzione, - a verificare periodicamente la qualità e regolarità dell attività ed i risultati degli interventi effettuati, anche attraverso incontri periodici con i Referenti dell Organizzazione e/o visite domiciliari e o colloqui con gli utenti. Il Quartiere è tenuto a comunicare tempestivamente ai Referenti dell'organizzazione ogni evento che possa influire sulla validità della presente convenzione. Art. 4 Sicurezza sui luoghi di lavoro L Organizzazione è unica responsabile e si impegna al rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii) al fine di eliminare tutti i possibili rischi, compresi quelli interferenziali, che possano avere ricadute sul personale comunale durante lo svolgimento delle proprie attività. Inoltre si impegna a mettere in campo tutte quelle attività volte ad attuare tutti gli interventi e le misure di prevenzione e protezione, a tutela del personale comunale e del pubblico, qualora si rendessero necessari. L'Organizzazione, sempre con riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. provvederà a: - formare ed informare i volontari sui rischi specifici inerenti alle attività da svolgere; - dotare (se necessario) i volontari di dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo; - trasmettere al Quartiere la comunicazione dell avvenuta formazione in materia di sicurezza, e le disposizioni trasmesse ai volontari. Il Quartiere s'impegna, in ottemperanza al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. a promuovere la necessaria collaborazione in materia di sicurezza. Il Quartiere provvede all atto della sottoscrizione della convenzione a presentare la Pagina 5 di 10
documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Art. 5 Assicurazioni e responsabilità L Organizzazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da Assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento dell attività oggetto della presente convenzione e per la responsabilità civile verso terzi, incluso il Comune di Bologna, secondo quanto stabilito dall art. 4 della L. 11/8/91 n. 266. Copia della suddetta polizza viene consegnata al Quartiere alla sottoscrizione della presente convenzione. L'Organizzazione si assume ogni e qualsiasi responsabilità inerente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione ed esonera il Quartiere da ogni responsabilità per danni causati alle persone e alle cose che dovessero verificarsi nello svolgimento delle attività, rinunciando così ad ogni diritto di rivalsa economica. Art. 6 Durata della convenzione La presente convenzione decorre dal 1 Aprile 2015 fino al 31 Marzo 2016. Il Quartiere si riserva la facoltà, prima della scadenza della presente convenzione, di chiedere all Organizzazione una proroga della medesima, alle stesse condizioni per un periodo non superiore a tre mesi. L Organizzazione s'impegna sin d ora ad accettare tale proroga. Art. 7 Recesso della convenzione Il Quartiere può recedere dalla presente convenzione senza alcun onere nel caso di sopravvenuta inopportunità nella prosecuzione del rapporto o non convenienza in relazione ai fini pubblici o per altri motivi giustificati, previa comunicazione scritta da rendere con preavviso di 1 mese. L'Organizzazione può recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 2 mesi, scritto e motivato, notificato al Quartiere con raccomandata A.R. Pagina 6 di 10
Il Quartiere può, in qualsiasi momento, previa diffida, risolvere il rapporto per inadempienza agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto. Art. 8 Rimborsi a carico del Quartiere Le spese ammesse a rimborso sono quelle previste dall art. 13 comma 3 lettera d) della L. R. n. 12/2005 e ss.mm.ii. a cui si fa rinvio. L importo massimo rimborsabile è di Euro 20.000,00 comprensivo degli oneri fiscali (di cui Euro 1.300,00. per interventi vari di pubblica utilità e a supporto delle iniziative di Quartiere, Euro 18.200,00 per interventi a favore degli anziani in carico al Quartiere ed Euro 500,00 per interventi a supporto di nuclei familiari in difficoltà con minori in carico ai servizi sociali e/o educativi). L Organizzazione fornisce mensilmente al Quartiere una scheda riassuntiva dei progetti e degli interventi/attività effettivamente realizzate e prestate dai volontari, nonché la documentazione delle spese sostenute per le quali chiede il rimborso (scontrini, fatture, note, spese di viaggio e trasferte, spese per indumenti da utilizzare nell'attività di volontariato ecc). Nell ambito degli oneri ammessi a rimborso è da ricomprendere la copertura assicurativa riferita al numero di volontari che collaborano alla realizzazione delle iniziative contenute nella presente convenzione e che pertanto tale copertura assicurativa dovrà essere obbligatoriamente presentata al Quartiere. Inoltre nell ammontare delle spese ammesse a rimborso può essere ricompresa una percentuale pari al 5% delle spese generali come da ultimo Bilancio approvato; tali spese dovranno essere rese con specifica autodichiarazione ai sensi di legge da parte dell'organizzazione da presentare al Quartiere. Nelle spese generali possono essere ricomprese oneri organizzativi, oneri gestionali, contributi, incarichi vari, promozione e pubblicità, altri servizi, utenze, spese bancarie e oneri finanziari. Le eventuali spese non documentabili saranno rimborsate solo su apposita Pagina 7 di 10
presentazione di dichiarazione sottoscritta dal Presidente dell Associazione. L importo di dette spese dovrà comunque essere entro il limite del 3% della spesa globale da rimborsare. Le note dovranno essere compilate mensilmente secondo le leggi vigenti ed essere intestate e inviate a: Comune di Bologna Quartiere Navile Via Saliceto 5-40128 Bologna dovranno, inoltre, essere corredate da una copia per uso amministrativo interno. Sono a carico dell'organizzazione le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento come accrediti in conto corrente bancari o postali. Ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 ed in considerazione della particolare natura ed oggetto della presente convenzione, le parti concordano un termine di pagamento da parte del Quartiere non superiore ai 60 gg. dal ricevimento delle note di rimborso. Eventuali interessi di mora sono fissati ai sensi dell art. 1284 c.c. per il tasso legale, se inferiore a quello ancorato al tasso BCE tempo per tempo vigente. Onde poter procedere al pagamento l'amministrazione dovrà essere in possesso del Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. L'Organizzazione non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi. Art.9 - Trattamento dei dati personali Nel rispetto del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, l Organizzazione ha l obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l attività, di non divulgarli in alcun modo, Pagina 8 di 10
né di farne oggetto di comunicazione senza l espressa autorizzazione del Quartiere. Nello specifico il Quartiere designa l Organizzazione responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui il primo è titolare, ai soli fini dell adempimento della presente convenzione, ai sensi dell art. 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. L Organizzazione si impegna a procedere al trattamento dei dati di cui l Amministrazione è titolare nell osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali. L Amministrazione, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 196/03. L Amministrazione è tenuta ad inoltrare al responsabile specificazione analitica dei compiti e delle istruzioni per il trattamento, che l Organizzazione si impegna a rispettare. Art. 10 Imposta di bollo e registrazioni La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro - salvo in caso d uso - ai sensi dell'art. 8 - comma uno della Legge 266/91. Art. 11 Foro competente Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Bologna. Art. 12 Osservanza delle disposizioni di legge Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e le altre leggi che disciplinano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura stessa dell atto. Letto, approvato e sottoscritto. Pagina 9 di 10
Bologna, lì PER IL QUARTIERE Il Direttore PER L'ORGANIZZAZIONE Il Presidente Pagina 10 di 10