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Transcript:

INFORMAZIONE FISCALE OGGETTO: Invio dati spesi sanitarie al sistema tessera sanitaria (STS) L'art. 3 del D.lgs. 175/2014 ha previsto l'obbligo per i soggetti che erogano servizi di prestazioni sanitarie, di inviare al Sistema Tessera Sanitaria (c.d. STS) i relativi dati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, ai fini della predisposizione e compilazione del modello 730/Unico precompilato da parte dell'agenzia delle Entrate. L'art. 1 comma 949 lett. a) della L. 208/2015 ha esteso tale obbligo anche alle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari non accreditate. Con il Decreto MEF del 02.08.2016 e con il Provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 29.07.2016, sono state ridefinite le modalità di trasmissione e utilizzo dei dati ai fini del mod. 730/Unico precompilato applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2016, riproponendo le medesime modalità previste dal precedente Provvedimento del 31.07.2016, ma tenendo conto della nuova platea di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati sanitari. Con il successivo decreto del 1 settembre 2016, il MEF ha esteso l'obbligo di invio dei dati a nuove tipologie di soggetti, quali ad esempio infermieri, psicologi, parafarmacie, veterinari ecc In merito alla nuova categoria di soggetti interessati il Mef ha previsto che: sono confermate le modalità tecniche di utilizzo dei dati previste con il provvedimento del 29.07.2016; saranno stabilite con un apposito decreto le modalità operative per la trasmissione dei dati da parte dei nuovi soggetti; sono individuate le nuove tipologie di spesa interessate. INVIO DATI SPESE SANITARIE AL STS RICHIESTA CREDENZIALI ACCESSO AL STS Si ricorda fin da subito che per procedere all'invio dei dati delle prestazioni sanitarie è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso al STS. Le strutture sanitarie autorizzate (ancorché non accreditate) devono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze le credenziali di accesso entro il 30.09.2016, accedendo in un'area del sistema TS e inserendo i dati della struttura che dirige o che rappresenta. Una volta verificata la validità dei dati inseriti, il sistema TS invierà le credenziali per l'accesso al sistema TS all'indirizzo PEC. DATI DELLE SPESE SANITARIE A DISPOSIZIONE PER LA PRECOMPILATA Con il Provvedimento del 29.07.2016 l Agenzia delle Entrate ha previsto che a partire dall'anno d'imposta 2016, ai fini dell elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il STS dal 1 marzo di ciascun anno successivo al periodo d'imposta di riferimento, mette a disposizione dell Agenzia i dati consolidati relativi: alle spese sanitarie sostenute nell anno precedente (2016);

ai rimborsi effettuati nell anno precedente (2016) per prestazioni non erogate/parzialmente erogate, specificando la data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite. I dati forniti dal STS sono relativi alle ricevute di pagamento, alle fatture e agli scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell'anno d'imposta, e ai rimborsi erogati. Per ciascuna spesa/rimborso i dati disponibili sono: codice fiscale del contribuente / familiare a carico; codice fiscale/partita IVA, cognome e nome/denominazione del soggetto che ha emesso la fattura/ricevuta scontrino; data del documento fiscale attestante la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa/rimborso; data del rimborso. Le possibili tipologie di spesa sono le seguenti: ticket per l acquisto di farmaci e di prestazioni nell ambito del SSN acquisto di farmaci, anche omeopatici acquisto/affitto di dispositivi medici CE servizi sanitari erogati dalle farmacie (ad esempio, ecocardiogramma, spirometria, test per glicemia / colesterolo, misurazione della pressione sanguigna, ecc.) acquisto di farmaci per uso veterinario prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica (lo scorso anno interventi di chirurgia estetica ) visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazioni chirurgiche (escluse le prestazioni di chirurgia / medicina estetica); ricoveri ospedalieri, al netto del comfort spese agevolabili solo al ricorrere di specifiche condizioni (ad esempio, cure termali, protesi e assistenza integrativa, prestazioni di chirurgia / medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera) altre spese. ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ACCESSO E CONSULTAZIONE DEI DATI DA PARTE L Agenzia delle Entrate, dopo aver trasmesso al STS la lista dei codici fiscali dei soggetti per i quali predisporrà la dichiarazione precompilata e dei relativi familiari a carico (così come risultanti dalle CU), riceve dal sistema i totali di spesa ed i totali dei rimborsi in forma aggregata in base alla tipologia di spesa. Non sono trasmessi i dati per i quali il contribuente abbia manifestato l opposizione, con le modalità di seguito illustrate. L Agenzia determina l importo complessivo delle spese agevolabili da inserire nel mod. 730 / UNICO precompilato, suddividendole in: spese automaticamente agevolabili; spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni. Nel momento di accesso al mod. 730/UNICO precompilato, il contribuente ha la possibilità di visualizzare nell elenco dei dati relativi alla dichiarazione precompilata quelli relativi a se stesso ed ai familiari a carico (con esclusione di

DEL CONTRIBUENTE quelli per i quali è stata manifestata l opposizione) così raggruppati: totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi, aggregati in base alla tipologia di spesa. Il totale di tali spese è riportato negli appositi campi del mod. 730 / UNICO precompilato, al netto dei relativi rimborsi; totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi, aggregati in base alle citate tipologie di spesa. Se il familiare è a carico di più contribuenti, le spese sono inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in proporzione alla percentuale di carico. I rimborsi delle spese sanitarie dovuti alla mancata erogazione (totale o parziale) della prestazione sanitaria ed erogati in un anno diverso da quello in cui è stato effettuato il relativo pagamento sono inseriti nel mod. 730 / UNICO precompilato nel quadro riservato ai redditi da assoggettare a tassazione separata. Se la spesa sanitaria oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella dichiarazione relativa all anno di sostenimento, spetta al contribuente/soggetto che presta l assistenza fiscale modificare la dichiarazione precompilata eliminando l importo del rimborso dai redditi da assoggettare a tassazione separata. Dal 15 aprile di ciascun anno il contribuente può verificare sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie/rimborsi anche con riferimento ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie/rimborsi per i quali è stata manifestata l opposizione. Tali informazioni di dettaglio sono visualizzabili soltanto dal contribuente. L Agenzia delle Entrate e gli altri soggetti (CAF / professionisti abilitati delegati) possono consultare solo i dati aggregati per tipologia di spesa. OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE Il contribuente può esercitare opposizione a rendere disponibili all'agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie/rimborsi effettuati nell anno precedente per l elaborazione del mod. 730 / UNICO precompilato: nel momento in cui la spesa viene certificata. In occasione di ogni singola spesa il soggetto può manifestare la propria opposizione con le seguenti modalità: scontrino parlante: non comunicando al soggetto che emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria; altri casi: chiedendo al medico o alla struttura l'annotazione dell'opposizione sul documento fiscale. Tale modalità è possibile per le spese sostenute a partire dal 27 settembre 2016 (60 giorno successivo alla data del Provvedimento). tramite il sito Internet del STS. L opposizione può essere effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dall 1.2 al 28.2 dell anno successivo a quello di riferimento (quindi 1.2 28.2.2017 per le spese sostenute nel 2016), accedendo al sito Internet del STS tramite la Tessera sanitaria TS-CNS oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall Agenzia delle Entrate. L opposizione comporta che la spesa ed il relativo rimborso risultanti nelle banche dati del STS non siano resi disponibili all Agenzia delle Entrate per l elaborazione

della dichiarazione precompilata. dandone comunicazione all Agenzia delle Entrate. Dall'1.10 dell anno di riferimento al 31.1 dell anno successivo, il contribuente può esercitare l opposizione a rendere disponibili all Agenzia delle Entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa comunicando all Agenzia: la/e tipologia/e di spesa da escludere; il proprio codice fiscale; gli altri dati anagrafici esposti nel modello (di seguito riportato); il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza. L opposizione comporta che la spesa della tipologia selezionata e i relativi rimborsi non siano resi disponibili all Agenzia delle Entrate per l elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effettuare la comunicazione è possibile: inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito dell'agenzia delle Entrate; telefonare al Centro di assistenza multicanale dell'agenzia delle Entrate ai numeri: 848.800.444-0696668907 (da cellulare) - +390696668933 (da estero); recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'agenzia delle Entrate e consegnare apposito modello di richiesta di opposizione. Al modello deve essere allegata copia del documento d identità. In caso di richiesta in forma libera è sufficiente indicare il tipo di documento d identità, il numero e la scadenza dello stesso. I NUOVI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI Con il Decreto del 1 settembre 2016, il MEF ha esteso (a decorrere dal 1 gennaio 2016) l'obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie al STS anche ai seguenti soggetti: esercizi commerciali che svolgono attività di distribuzione al pubblico di farmaci (c.d. parafarmacie); iscritti all'albo degli psicologi; iscritti all'albo degli infermieri; iscritti all'albo delle ostetriche; iscritti all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico; iscritti all'albo dei veterinari. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DM, il Ministero della salute o le Federazioni/Consigli nazionali degli Ordini professionali, renderanno disponibili al STS gli elenchi di tali soggetti. Le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione dei dati da parte dei nuovi soggetti, saranno stabiliti dal Mef con un apposito Decreto. Con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 15.09.2016 l'agenzia delle Entrate ha stabilito che: per quanto riguarda le modalità di utilizzo dei dati, ai fini della dichiarazione precompilata, si applicano le stesse disposizioni previste con il Provvedimento del 29.07.2016 (illustrate nella presente circolare); le tipologie di spesa interessate sono:

prestazioni erogate dai nuovi soggetti (sopra elencati), con l'esclusione dei veterinari; acquisto di farmaci, anche omoepatici; acquisto/affitto di dispositivi medici con marcatura CE; servizi sanitari erogati dalle parafarmacie; spese agevolabili solo a particolari condizioni; altre spese sanitarie. Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento Distinti saluti