Esame avvocato, plagio, annullamento prove

Documenti analoghi
N /2016 REG.PROV.CAU. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

contro nei confronti di per la riforma

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Created by Simpo PDF Creator Pro (unregistered version) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Terza) SENTENZA.

IL TAR MARCHE DICE DI SI MA LA LEGGE DI STABILITÀ 2014 AVEVA DETTO DI NO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Sentenza n del 15 giugno 2012 Consiglio di Stato

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n /2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -

Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, , n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI

contro nei confronti di per la riforma

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

N /2012REG.PROV.COLL. N /2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N /2014 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

N. 825/2010 Reg. Dec. N Reg. Ric. ANNO 2009 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

contro nei confronti di e con l'intervento di

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale (Omissis)del (Omissis), proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

ha pronunciato la presente


- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997


N /2007 REG.SEN. N /1999 REG.RIC.

per l'esecuzione del giudicato

Scritto da Valentina Magnano Martedì 17 Maggio :47 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio :53

N /2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n. 3887/2012 del 03/07/2012

S E N T E N Z A. presentato da. ANDI-SISOPD Associazione Nazionale Dentisti Italiani Società

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato n del 14/11/2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) SENTENZA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha pronunciato la presente ORDINANZA n. 29 del

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

contro per l'ottemperanza

Consiglio di Stato Adunanza plenaria 22/04/2013 n. 8

Comune di Vieste Provincia di Foggia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA

ha pronunciato la presente

N /2016REG.PROV.COLL. N /2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

N /2012 REG.RIC. 1/2012/ /Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA

N /2014 REG.PROV.CAU. N /2014 REG.RIC. N /2014 REG.RIC. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il Consiglio di Stato

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

Consiglio di Stato n del 05/12/2013

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede D E C I S I O N E

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Consiglio di Stato n del 09/03/2015

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

contro nei confronti di per la riforma

Transcript:

Esame avvocato, plagio, annullamento prove Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa Non va annullato il compito che riporta brani presi da testi dei quali non era ammessa la consultazione in sede di esame se questi coincidono testualmente con alcuni passaggi di una sentenza delle SS.UU., e sono senz altro suscettibili di costituire oggetto di massime riportate nei codici annotati con giurisprudenza ammessi alle prove d esame, con conseguente carenza di prova della copiatura contestata N. 05874/2010 REG.ORD.SOSP. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA 1 di 5

sul ricorso numero di registro generale 9969 del 2010, proposto da:*** contro*** per la riforma dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00765/2010, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (SESSIONE 2009) - MCP Visto l art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di..; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; 2 di 5

Viste le memorie difensive; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 il Cons. **************** e udito per le parti l avv. ******************* in sostituzione di ******************; rilevato che i brani asseritamente copiati da testi, dei quali non era ammessa la consultazione in sede di esame, coincidono testualmente con alcuni passaggi della sentenza Sez. Un. Pen. 22 gennaio 2009, n. 22676, e sono senz altro suscettibili di costituire oggetto di massime riportate nei codici annotati con giurisprudenza ammessi alle prove d esame, con conseguente carenza di prova della copiatura contestata all odierno appellato; ritenuta pertanto l infondatezza dell appello cautelare; ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all art. 92, comma 2, c.p.c. per dichiarare le spese del presente grado cautelare interamente compensate fra le parti; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, 3 di 5

Respinge l'appello cautelare (Ricorso numero: 9969/2010). Dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate fra le parti. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati: **************, Presidente *************, Consigliere Sandro Aureli, Consigliere Bernhard Lageder, ***********, Estensore ****************, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 4 di 5

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/12/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.diritto.it/esame-avvocato-plagio-annullamento-prove/ 5 di 5