Comune di Roccarainola

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

Comune di Casatisma Provincia di Pavia

COMUNE DI TAINO REGOLAMENTO

C O M U N E OSTRA VETERE

per la concessione di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA COMMERCIALE

Comune di Vanzago Città Metropolitana di Milano

1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Comune di San Salvatore Telesino Provincia di Benevento. Regolamento per la concessione di dilazione di pagamento per imposte e tributi comunali

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO. (Provincia di LODI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n... del.

COMUNE DI GIARDINI NAXOS Area Metropolitana di Messina

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA

Comune di Monteleone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI E DELLE COMPENSAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI A DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI / ENTRATE COMUNALI

C O M U N E D I D R A P I A. (Prov. di Vibo Valentia) Corso Umberto I, DRAPIA (VV) U F F I C I O T R I B U T I. Tel. 0963/67094 Fax 0963/67293

********************************

REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI

CITTA DI ALCAMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Comune di Pico. Provincia di Frosinone

COMUNE DI BISIGNANO. (Provincia di Cosenza) REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI. Approvato dal Consiglio Comunale

REGOLAMENTO COMUNALE DI COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE TRIBUTI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO

REGOLAMENTO COMUNALE SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO E SULLA RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI LOCALI.

COMUNE di BÉE. Provincia del Verbano Cusio Ossola REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE IL PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI DOVUTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO

COMUNE DI SARACENA. (Provincia di COSENZA)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI FOSSOMBRONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E DI ALTRA NATURA

COMUNE DI FARA SAN MARTINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI E DEBITI DI NATURA NON TRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

Deliberazione di Consiglio Comunale

RATEIZZAZIONE e COMPENSAZIONE ENTRATE COMUNALI

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLECROCE Provincia di Campobasso REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI E/O DILAZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI

COMUNE DI CALTAGIRONE AREA II^ - SERVIZIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI LOCALI E LA COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ORIGINALE Reg. Gen. n. 47 del. Città di Locri. Prov. di Reggio Calabria DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47

Comune di Galliate (No) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILE ALLE ENTRATE COMUNALI DI NATURA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI INDICE


CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Deliberazione del Consiglio Comunale

DIRETTIVE PER LA RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE ENTRATE (Delibera della Giunta Comunale n. 36 del 08/03/2013)

UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO VIA PAPARO, ISCA MARINA (CZ) - TEL. FAX C.F

Oggetto: richiesta di rateazione avvisi di accertamento Imposta Municipale Propria art. 26 Regolamento Generale delle Entrate

COMUNE DI GENOLA PROVINCIA DI CUNEO C.A.P P.IVA: Via Roma, 25 Tel Fax

CITTA' DI CASTELVETRANO SELINUNTE

l sottoscritt nat a il cod fisc. residente a in Via Premesso : che in data sono stati notificati, ai fini dell

COMUNE DI PALLAGORIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO. ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 59, comma 1, lettera m, D.Lgs. N. 446/97 - D.Lgs. N. 218/97)

COMUNE DI CUVIO. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE di MONTERODUNI

COMUNE DI COTRONEI (Provincia di Crotone) COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI DECIMOMANNU

COMUNE DI VISONE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI TERNO D ISOLA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI CESENA Settore Risorse Patrimoniali e Tributarie Servizio Tributi

****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N / 2014

DELIBERAZIONE N X / 1174 Seduta del 20/12/2013

COMUNE DI BUSALLA PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI PERUGIA. Regolamento per la definizione agevolata della Tassa sui rifiuti (TARI)

REGIONE CALABRIA REGOLAMENTO REGIONALE

SOMMARIO PRINCIPI GENERALI RISCOSSIONE, AGEVOLAZIONI E RIMBORSI CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI INDICE CAPO I PRINCIPI GENERALI

Regolamento per l accertamento e la riscossione delle Entrate Tributarie Pag. 1

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E DELLE RELATIVE SANZIONI.

Comune di Monticiano Provincia di Siena

LE ULTIME DIRETTIVE DI EQUITALIA

Allegato a deliberazione di C.C. n 47 del 27/11/2015 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

****** TRIBUTI E CATASTO TARSU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N / 2014

Città di Rivoli Corso Francia Rivoli (To) Tel P.IVA TRIBUTI E CATASTO TARSU

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI

COMUNE DI FINALE EMILIA

CIRCOLARE n. 24 del 16/10/2015. Riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti - Novità del DLgs n.

Regolamento per l applicazione dell Imposta municipale propria (IM U) Comune di Porcari. (Provincia di Lucca) Regolamento per l applicazione

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

COMUNE DI MODENA Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE

COMUNE DI CIVITAVECCHIA Città metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE. Art. 1 Oggetto TITOLO I ENTRATE COMUNALI. Art.

Comune di Porcari Prov. di Lucca. Regolamento per la disciplina della IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE NON TRIBUTARIE. Documento REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

Transcript:

Comune di Roccarainola Provincia di Napoli C.A.P. Telefono Fax Sito Web 80030 081.829.34.49 081.511.84.14 www.comune.roccarainola.na.it Regolamento Comunale di rateizzazione tributi ed altre entrate comunali Approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 3 del 06/03/2017

CAPO I DILAZIONI Art. I OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina il procedimento per la concessione in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per tributi comunali ed altre entrate: - Siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizioni in ruoli con riscossione coattiva; - Siano essi relativi a più annualità o ne comprendono una sola; - Sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa. - Possono essere oggetto di rateazione la TARSU-TARES-TARI, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni, TOSAP, Imposta sugli Immobili (ICI), IMU, SANZIONI AMMINISTRATRIVE Art. 2 REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA Si definisce situazione di obiettiva difficoltà tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa c/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi specificati al comma seguente. Di conseguenza si considerano cause soggettive: 1) lo stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa; 2) qualunque altra condizione economica sfavorevole, con relazione socio-economica del Servizio Sociale dell Ente, che non consente l'assolvimento del debito tributario di cui al precedente art. I. Si stabilisce che il carattere temporaneo della situazione di obiettiva difficoltà è riferito: 1) per le imprese individuali e le società di persone, ai sei mesi precedenti la presentazione della domanda; 2) per le società di capitali, all anno precedente la presentazione della domanda; Lo stato di disagio è riferito alle seguenti situazioni: Nel caso di Persona Fisica e ditte individuali a) Anziano/a con più di 65 anni titolare di pensione sociale o assegno al minino; b) Disoccupato/a iscritto/a al collocamento; c) Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione; d) Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione c/o mobilità nell'anno precedente; e) Disabile con lo stato di handicap accertato e invalido civile con percentuale non inferiore al 75% (allegare certificato rilasciato dalla struttura pubblica); f) Soggetto in cura presso comunità terapeutica; g) Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall Ente e/o associazione competente; h) Altro con riferimento a particolari e momentanei situazioni di difficoltà economiche.

A dimostrazione deve essere allegata la seguente documentazione a. Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 5.000,00 b. Certificazione mobilita/cassa integrazione; c. Certificato disoccupazione; d. Ogni altra documentazione c/o certificazione; Nel caso di Società ed Enti con personalità giuridica: Società o Enti in momentanea difficoltà economica. A dimostrazione va allegata la seguente documentazione: Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall assemblea e relativa al periodo di riferimento; Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa; Visura camerale aggiornata: Altro. Art. 3 CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE Dl PAGAMENTO I. Per i debiti di natura tributaria e non, possono essere concesse, su richiesta, motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, dilazioni e/o rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti i seguenti: - inesistenza di morosità relativi, a precedenti rateazioni o dilazioni - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata e pagamento dell'intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. II. E in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni c/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi. III. Nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. IV. In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell inizio della procedura esecutiva di cui ai Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc.). Art. 4 MODALlTA Dl DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE. 1. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità del debito del contribuente 2. da 200,01 a 600,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili; da 600,01 a 3.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili; da 3.000,01 a 5.000,00 fino ad un massimo di 18 rate mensili; oltre gli 5.000,00 fino ad un massimo di 20 rate mensili. 3. Le rate delle somme rateizzabili non devono comunque essere inferiori ad 100,00. Le somme rateizzabili si riferiscono per i tributi iscritti a ruolo, all importo della cartella esattoriale e, per i tributi relativi agli avvisi di pagamento bonario, agli avvisi di accertamento, di liquidazione, all importo totale dell avviso.

Le somme a favore del concessionario per interessi ed altre competenze non potranno essere rateizzate e dovranno essere pagate al Comune contestualmente al pagamento della prima rata del piano di ammortamento. 4. Se l importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa rilasciate da società o intermediari finanziari iscritti in appositi elenchi art. 106-107 del D.Lgs 365/1993 tenuti dalla Banca d Italia che copra l importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell ultima rata. 5. Le rate mensili scadono l ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo. 6. L importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all unità di euro più vicina. Art. 5 INTERESSI Sulle somme il cui pagamento e stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all interesse legale in vigore alla data di presentazione all'ente della richiesta da parte del contribuente. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento avviso di accertamento ecc) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico intende avvalersi della possibilità di dilazione c/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile del Tributo di questo Ente, utilizzando la modulistica predisposta dall ufficio competente. La domanda dovrà contenere: a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per un anno di eventuale successiva rateizzazione; b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento. cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc); c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all ultimo anno d imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento. Art 7 PROCEDIM ENTO L istruttoria viene compiuto dal Funzionario incaricato o dal personale responsabile del Concessionario incaricato dell Ente. Nel corso dell istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica da presentarsi perentoriamente, entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza del beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell art. 1 del D.P.R. n. 403/98 Art. 8 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il funzionario Responsabile competente di ogni singolo tributo comunale adotta. Al provvedimento di concessione di dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio assenso. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il debito derivi da somme iscritte nei ruoli ordinari e/o coattivi, una copia del provvedimento di rateazione verrà inoltrato dal Funzionario responsabile al concessionario della riscossione. DISPOSIZIONI FINALI Art. 9 Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento. Art. 10 Il presente regolamento entra in vigore, dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo ha approvato.