Chi è il volontario? Chi coordina il volontario? Fa parte di una associazione di volontariato (sportiva, culturale ecc.?) Fa parte di una associazione di protezione civile, dei VV.FF., Croce Rossa ecc.? L associazione ha dei lavoratori (es. segretaria) o equiparati? (es. interinali, distaccati, occasionali, a progetto, a distanza, a domicilio o simili)
Norme principali interessate: D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro) Art. 2043 e segg.codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) Legge 266/91 (Legge sul volontariato) Legge 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche) Decreto 13 aprile 2011 e segg. Capo Dipartimento della Protezione Civile
La tutela già prevista per i volontari delle OdV di cui alla legge 266/1991 è stata estesa anche ai soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in qualità di: volontari delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) di cui alla legge 398/1991; volontari delle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro di cui all'articolo 90 della legge 289/2002; direttori artistici e collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/1986); soggetti che realizzano esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, dell'unione Nazionale per l'incremento delle Razze Equine (UNIRE), degli enti di promozione sportiva e di qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. (ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. 917/1986); volontari delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000.
Si prospettano 3 tipi di volontari: 1.Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile (ex art. 2 c.1 l. a) D.Lgs. 81/08). 2.Volontari delle associazioni di volontariato, sportive, culturali, volontari di servizio civile ecc. in cui vi sono lavoratori (ex art. 2 c.1 l. a) D.Lgs. 81/08). 3.Volontari delle associazioni di volontariato, sportive, culturali, volontari di servizio civile ecc. in cui NON vi sono lavoratori (ex art. 12 bis D.Lgs. 81/08).
Definizione di lavoratore : Art. 2 c. 1 lett. A) D.Lgs. 81/2008 persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell ente stesso; l associato in partecipazione di cui all articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni;
1. Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile (ex art. 2 c.1 l. a) D.Lgs. 81/08). Datore di lavoro il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (Ad esempio nello Organizzazioni di Volontariato solitamente è l organo direttivo, quindi tutte le persone componenti dello stesso)
1. Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile (ex art. 2 c.1 l. a) D.Lgs. 81/08). Ergo: i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile devono essere tutelati con le cautele necessarie previste dal D.Lgs 81/2008 e dal Decreto 13 aprile 2011 e segg. Capo Dipartimento della Protezione Civile:
1. Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile (ex art. 2 c.1 l. a) D.Lgs. 81/08). 1.I volontari DEVONO ricevere una adeguata formazione ed un adeguato addestramento. 2.I volontari devono essere dotati di attrezzature e DPI idonei per lo specifico impiego. 3.Essere sottoposti a sorveglianza sanitaria
1.Volontari delle associazioni di volontariato in cui vi sono lavoratori. Nel caso in cui l associazione abbia all interno della propria organizzazione almeno una persona la quale svolge una attività lavorativa con vincolo di subordinazione o equiparato (es. interinali, distaccati, occasionali, a progetto, a distanza, a domicilio, ecc.) essa DEVE adempiere a tutti gli obblighi così come previsti dal D.Lgs 81/2008, mentre nei confronti dei volontari deve adempiere a quanto previsto dall art. 3 comma 12bis:
1.Volontari delle associazioni di volontariato in cui vi sono lavoratori. art. 3 c.12bis Ove uno dei volontari svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.
1.Volontari delle associazioni di volontariato in cui NON vi sono lavoratori. art. 3 c.12bis D.Lgs. 81/08 Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.
1.Volontari delle associazioni di volontariato in cui NON vi sono lavoratori. art. 21 D.Lgs. 81/08 I componenti dell impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani, i piccoli commercianti (e i volontari ex art. 3 c.12bis) devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III (a norma di legge); b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
1.Volontari delle associazioni di volontariato in cui NON vi sono lavoratori. art. 21 D.Lgs. 81/08 2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali; b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
1.Volontari delle associazioni di volontariato in cui NON vi sono lavoratori. art. 21 D.Lgs. 81/08 Sanzioni Penali Sanzioni per i volontari (mancato utilizzo di attrezzature a norma e DPI) Art. 21, co. 1, lett. a), b): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro Sanzioni Amministrative Sanzioni per i volontari (mancata esposizione tessera riconoscimento) Art. 21, co. 1, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro
Cosa potrebbe accadere in caso di omissioni degli adempimenti da parte dell Organizzazione di Volontariato? 1.Responsabilità Penali. 2.Responsabilità civili. 3.Responsabilità amministrative. 4.Responsabilità D.Lgs 231/01
Codice penale I volontari e le organizzazioni di Art. 589 Omicidio colposo Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Art. 590 Lesioni colpose Chiunque cagiona ad altri per colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave (+40gg) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima (lesione insanabile), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
1. RESPONSABILITA PENALI ex D.Lgs. 81/2008 Es. mancanza consegna DPI: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)] TU Es. in mancanza della designazione del RSPP: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 [Art. 55, co. 1 lett. b)] TU
2. RESPONSABILITA CIVILI ex art. 2043 Cod.Civ. Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo (negligenza, imprudenza o imperizia) che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (es. un volontario che, mentre allestisce gli addobbi di una festa, cadendo da una scala colpisce un passante causerebbe un infortunio dovuto a colpa)
2. RESPONSABILITA CIVILI ex art. 2048 Cod.Civ. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei Maestri d arte. Il padre e la madre o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate nei commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. (es. danni che allievi possono arrecare a terzi, a se stessi e reciprocamente)
2. RESPONSABILITA CIVILI ex art. 2049 Cod.Civ. Responsabilità dei padroni e dei committenti. I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. (es. è stato ritenuto responsabile un circolo tennis per i danni subiti da un allievo per la disattenzione del maestro)
2. RESPONSABILITA CIVILI ex art. 2050 Cod.Civ. Responsabilità per l esercizio di attività pericolose. Chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. (es. anche concerti o sagre con numerosi partecipanti, fuochi d artificio, attività venatoria, attività sciistica, piscine, go-kart, ma anche bocce ecc.)!! L assicurazione può non coprire il danno per un evento da attività pericolosa!!
3. RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ex D.Lgs. 81/2008 Es. mancata vigilanza sulla sorveglianza sanitaria: sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro [Art. 55, co. 5, lett. g)] TU
4. RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA ex D.Lgs. 231/01 La sanzione per responsabilità amministrativa dell ente in caso di reato presupposto (tra cui gli infortuni sul lavoro ma anche l utilizzo indebito di fondi pubblici ed altro) può portare a sanzioni che variano da minimo di 25.825 Euro ad oltre 1.500.000 Euro. L adozione di un adeguato Modello Organizzativo è presunzione di esimente della responsabilità.
Come può quindi l associazione tutelare i volontari, spina dorsale delle associazioni, e l associazione stessa?
Per evitare responsabilità penali, civili o amministrative è buona norma tutelarsi e tutelare i volontari preventivamente con delle attività che dovranno essere adeguate ed adattate ad ogni evento e per ogni associazione, ad esempio, come minimo: 1. Verificare se le attrezzature di lavoro sono idonee ed a norma (es. marcatura CE, impianti elettrici DM 37/08 ecc.). 2. Verificare se sia necessario l utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale (DPI) nel caso di rischi specifici (es. utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, giubbetto alta visibilità ecc.). 3. Verificare se sia necessaria la sorveglianza sanitaria (esposizione a rischi specifici es. video terminalisti ecc.). 4. Informare e formare i volontari in merito ai potenziali rischi a cui sono sottoposti o a cui potrebbero essere sottoposti. 5. Redigere una adeguata assicurazione che ricopra anche i casi oggettivi, la tutela verso terzi, senza franchigia ecc. 6. Predisporre un accordo tra i volontari e le associazioni in cui individuare le modalità di attuazione della tutele. 7. Fare attuare lo scambio di informazioni tra il datore di lavoro ove operano i volontari ed i volontari stessi.
ESEMPIO: I volontari e le organizzazioni di Campionati del Mondo di Orienteering 2014 e 5 giorni d Italia di Orienteering 2014: 10 giorni di manifestazioni 10 location diverse (Trentino e Veneto) 100 volontari al giorno (addetti servizi logistici, tracciatori, volontari vari ecc.) 2000 atleti al giorno, 1000 spettatori al giorno Attività svolta: valutazione dei rischi iniziale (es. presso il Comune di Lavarone) e valutazione dei rischi in ogni location, Valutazione delle attrezzature in uso, Valutazione e verifica dell uso di DPI (es. guanti idonei ecc.), Formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici. ESITO: 0 infortuni
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