o IL PRESIDENTE Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via 5. Lucia, n. 81 NAPOLI

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GULLO

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L ASSISTENZA DEI SORDI ONLUS Ente Morale che opera senza fini di lucro per l integrazione dei sordi nella società

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme per la promozione dei diritti delle persone sorde, sordo-cieche o con disabilità uditiva

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1789

AMATI, ASTORRE, CALEO, CUOMO, FORNARO, LAI, MARGIOTTA, MATTESINI, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, VALENTINI, SCALIA, PADUA, FUCKSIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1016

AI Signor Presidente della Giunta. Regionale della Campania. Via S. Lucia, 81 NAPOLI. Al Presidente della VI, V e. Ai Consiglieri Regionali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE TIDEI, CARRESCIA

d iniziativa dei senatori SACCOMANNO, GASPARRI, TOMASSINI, GRAMAZIO, AMORUSO e BONFRISCO

SENATO DELLA REPUBBLICA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Disposizioni per l'inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato FRANCESCO SAVERIO ROMANO. Riconoscimento della lingua italiana dei segni

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori 24/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 85

Longobardi. Ricchiuti e Cirillo

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Art. 6 (Norma finanziaria)

SENATO DELLA REPUBBLICA

proposta di legge n. 263

Legge Regionale 20 novembre 2017 N. 30

Consiglio Regionale della Canpania

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 6939 PROGETTO DI LEGGE N di iniziativa dei Consiglieri regionali:

DR.SSA STELLA LAZZARINI Psicologa-Psicoterapeuta BARRIERE E RESPONSABILITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ai Consiglieri Regionali. U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione SEDE IL PRESIDENTE ASSEGNA

Disabiltà i diritti. Nel mondo In Italia

Al Signor Presidente della Giunta. Via 5. Lucia, 81 NAPOLI. Al Presidente della VI e V e li. Commissione Consiliare Permanente

PROPOSTA DI LEGGE. N.ra REGIONE CALABRIA: Progetto di legge regionale avente oggetto:

Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ROMANO, ANNA TERESA FORMISANO, VOLONTÈ. Riconoscimento della lingua italiana dei segni

Relatore: Michelangelo mirabello

Copia per studenti. Diritti accessibili. La partecipazione delle persone con disabilità per uno sviluppo inclusivo

SENATO DELLA REPUBBLICA

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1344

Progetto di legge regionale Consigliare contro l omotransnegatività e le violenze determinate dall orientamento sessuale o dall identità di genere

Ai Consiglieri Regionali SEDE IL PRESIDENTE ASSEGNA

CAPITOLATO SPECIALE descrittivo e prestazionale

Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

Legge regionale 2 agosto 2018, n. 27.

FABBRI, FATTORINI, LUMIA, MATTESINI, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, SOLLO, SPILABOTTE

Ai Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via 5. Lucia, 81 NAPOL[ Ai Presidenti della VI. 11 e IV Commissione Consiliare Permanente

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Nuove norme per la piena integrazione dei sordi attraverso il riconoscimento della lingua italiana dei segni

SPAZIO DISABILITÀ Informazioni Accessibili

Al Signor Presidente della Giunta. Regionale della Campania. Via S. Lucia, n. 81 NAPOLI. Al Presidente della I e Il. Commissione Consiliare Permanente

NORMATIVA EUROPEA DISABILITA

Legge regionale 7 agosto 2017, n. 25. Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato

COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA PROVINCIA DI VARESE

Liberi di essere. Piano d Azione Regionale per le persone con disabilità.

Al Signor Presidente della Giunta. Regionale della Campania. Via 5. Lucia,8I NAPOLI. Al Presidente della VI e V e EI

Pierangelo Cenci Assistente sociale CpA Umbro

Regione Lazio. Leggi Regionali 16/04/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 31

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato RAMPELLI. Disposizioni concernenti il riconoscimento della lingua italiana dei segni

COMPITI DELLE FUNFIONI STRUMENTALI

Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Funzioni della Regione)

CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI ( L.Q. 104/92 e successive integrazioni ) La persona disabile e diversamente abile ha diritto:

Consiglio Regionale della Canipania

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

La normativa internazionale

CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SORDITA E LINGUA DEI SEGNI ITALIANA L.I.S SENZA BARRIERE: DALLA PAROLA AL SEGNO

Regione Toscana Consiglio regionale

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Riconoscimento della lingua italiana dei segni. d iniziativa del senatore DE POLI XVII LEGISLATURA

Obiettivi di accessibilità

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DISABILITÀ DELL UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Consiglio Regionale della Puglia

Al Signor Presidente della Giunta. Via S. Lucia. SI NAPOLI. Ai Presidenti della VI e li Commissione. Consiliare Permanente. Ai Consiglieri Regionali

Bambini sordi e udenti a scuola La LIS come strumento di inclusione e di apprendimento

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Al Signor Presidente della Giunta. ViaS. Lucia. n. 81 N A P O L I. Al Presidente della I e VI, V, e Il. Ai Consiglieri Regionali

/ti del 14112/ Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale. Consiglio Regionale della Campania

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 159 / 2019 del 24/05/2019

Prima dell entrata in vigore della Costituzione. riforma Gentile : l. 31 dicembre 1923, n. 3126

ACCESSO GARANTITO. Mappa interattiva multiservizi relativa alla sordità

Al Signor Presidente della Giunta. Via S. Lucia. n. 81 NAPOLI. Al Presidente della VI e Il. Ai Consiglieri Regionali. UD Studi Legislativi e

Al Signor Presidente della Giunta. Via S. Lucia, n.8l NAPOLI. Ai Presidenti della VI e V Commissione. Ai Consiglieri Regionali

Consiglio Regionale della Puglia

Agenzia delle Entrate

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 14 DELIBERAZIONE 30 marzo 2015, n. 341

Regionale della Campania. Via S. Lucia, n. 81 NAP&LI. Ai Presidenti della VI e I! Commissione. Consiliare Permanente. Ai Consiglieri Regionali

Legge regionale 1 dicembre 2017, n. 34.

PER VOI. Presentazione della scuola Il progetto educativo L offerta formativa I nostri moduli orari Le modalità di iscrizione

Il Diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità. Le raccomandazioni dell Autorità garante

I incontro sulla Sordità

Sede evento: Hotel Majorana Rende, Via Ettore Maiorana, 6, Rende (CS) Durata Corso: 65 ore Crediti ECM: 50 Destinatari: Logopedisti

Al Signor Presidente della Giunta NAPOLI. Ai Presidenti della V e VI Commissione. Consiliare Permanente. Ai Consiglieri Regionali

Consiglio Regionale detta Campania. Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via S. Lucia, $1 NAPOLI

Relazione della IV Commissione permanente

Transcript:

A.O.O. ConsigliO Regiona della Campania protocollo: 00044771l Data: 1010312016 11:09 Ufficio: Segreteria Generale Classifica: Al Signor Presidente della Giunta Regionale della Campania Via 5. Lucia, n. 81 NAPOLI Al Presidente della VI e V Commissione Consiliare Permanente Ai Consiglieri Regionali CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA VI COMMISSIO CONSILIARE PERMANENT Prot. n... dei..c U.D. Studi Legislativi e Servizio Documentazione SEDE Oggetto: Proposta di legge Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione e per la promozione dell inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche. Reg. Gen. n. 261 Ad iniziativa del Consigliere Carmine De Pascale Depositata in data 03 marzo 2016 VISTO l articolo 98 del Regolamento interno IL PRESIDENTE il provvedimento in oggetto a: ASSEGNA VI Commissione Consiliare Permanente per l esame V Commissione Consiliare Permanente per il parere Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento Napoli, o IL PRESIDENTE

lh1i1i1i[lli Il Presidente Presidente del Consiglio regionale della Campania A.O.O. Protocollo: 000394611 nata: 0310312016 10:17 Ufficio: Segreteria Generale Classifica: Gruppo Consiliare De Luca Presidente in Rete On. Rosetta D Amelio xc- 1o \O.j 77 TìVj 1 V \ Cons. Ca{n 6e Il P side 9 Colgo l occasione per porgere distinti saluti - Progetto di legge suddiviso in articoli. - Relazione descrittiva; trasmetto, in allegato, il progetto di legge di cui all oggetto, a firma dello scrivente, costituito da: Gentile Presidente, comunicazione e per la promozione dell inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche. Oggetto: Progetto di legge avente ad oggetto: Disposizioni per la rimozione delle barriere della Prot. n. : /GC-DPR!PDL/1 6 del /O2/2O 16 SEDE ID

/ jr- I i1 DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE E PER LA PROMOZIONE DELL INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE E SORDO-CIECHE.

Gruppo Consiliare De Luca Presidente in Rete Il Presidente Proposta di Legge Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione e per la promozione dell inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche. significativa RELAZIONE In materia di sordità, negli ultimi decenni si sono realizzati notevoli progressi in medicina, audiologia, pedagogia e logopedia nonché nelle tecnologie di settore, che hanno contribuito in maniera all integrazione delle persone sorde nella società; parallelamente, è cambiato il modo di intendere la disabilità e la comunità si è aperta - accettandola senza inibizioni - alla condizione dei diversamente abili. Progressi e cambiamenti che hanno avuto ripercussioni sia nella legislazione nazionale che nell ambito del Diritto internazionale: l uso della lingua dei segni trova rilievo nei principi di cui agli articoli 3 e 6 della Costituzione; nella legge 5 febbraio 1992, n. 104; nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 30 marzo 2007; nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992 ed in altri atti dell Unione Europea e dell Onu. Le persone sorde vivono in una società formata da una maggioranza di persone udenti e normodotate e ciò comporta la necessità di rimuovere le barriere della comunicazione che impediscono loro, in ogni ambito della vita quotidiana, l accesso all informazione, ai servizi e in generale alle risorse della nostra Società. La presente Legge ha l obiettivo di individuare gli strumenti primari per rimuovere tali barriere, altrettanto gravi e invalidanti di quelle architettoniche, e promuovere l accesso all informazione e alla comunicazione per le persone sorde, sordo-cieche e con problemi uditivi in genere. Nella presente Legge si afferma il principio della libertà di scelta: le persone sorde, o loro familiari nel caso di minori, hanno il diritto di scegliere la modalità di comunicazione e di accesso alle informazioni che prediligono, nel pieno rispetto della loro autonomia e identità. Pertanto vanno sostenuti, tutelati e diffusi tutti gli strumenti per la comunicazione, gli ausili e le metodologie che garantiscono azioni di prevenzione e cura, integrazione e autonomia: screening neonatale, protesizzazione digitale precoce, etc.. Il principale strumento di comunicazione è il linguaggio: la conoscenza e l uso della lingua favoriscono e rendono possibile l accesso e la trasmissione della conoscenza e delle informazioni oltre a essere la spina dorsale delle relazioni individuali e sociali. La lingua non è una semplice manifestazione della libertà individuale, piuttosto trascende gli ambiti personali e diventa uno strumento insostituibile per la vita in società. Una vera integrazione sociale si realizza però non solo nella determinazione di un insieme di misure rivolte direttamente alle persone con disabilità, quanto piuttosto deve proiettarsi anche sul resto della cittadinanza, garantendo la diffusione e l utilizzo della lingua dei segni e di tutti gli altri strumenti di accesso in tutte le istituzioni e organizzazioni nelle quali si svolge un servizio pubblico, realizzando così il godimento reale ed effettivo dei diritti fondamentali. Cons. Carmiip-d(Pascale

Gruppo Consiliare De Luca Presidente in Rete Il Presidente Proposta di Legge Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione e per la promozione dell inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche. ART. 1. (Diritti delle persone sorde e rimozione delle barriere della comunicazione). 1. Nell ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, volta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà. di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione nella vita sociale, economica, politica e culturale del Paese, e anche in armonia con i principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 30 marzo 2007, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione, Campania promuove la rimozione delle barriere della comunicazione che limitano la partecipazione delle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva in genere, alla vita collettiva. 2. La Regione Campania tutela, sostiene e promuove tutti gli strumenti finalizzati alla prevenzione e cura della sordità: screening neonatale, protesizzazione precoce con protesi digitali, tecniche di riabilitazione e logopedia. In merito alla comunicazione, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la LIS tattile; sostiene la diffusione di tutti gli strumenti tecnologici, i servizi e le risorse finalizzati a garantire inclusione sociale e accesso all informazione per le persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva, promuovendo sistemi di sottotitolazione, servizi di interpretariato in lingua dei segni e ogni altra azione atta a realizzame la piena autonomia, integrazione e realizzazione umana.

. cfr L i...: :,...-..,.. :...:,, o privato.. ART.2. (Libertà di scelta e non discriminazione)...., I.,. lingua dei segni e/o mezzi di sostegno alla comunicazione orale in qualsiasi ambito, sia pubblico diseguale :direttamente o indirettamente, mentre esercita il suo diritto di opzione all uso della 2. Si sostiene il principio che nessuna persona potrà essere discriminata né trattata in maniera fondamentali, il diritto all educazione e alla piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale culturale... particolare il libero sviluppo della personalita, la formazione nel rispetto dei diritti e liberta per il raggiungimento della piena integrazione sociale Vengono assicurate le garanzie necessarie loro, famiglie in merito alle modalità di comunicazione, ai percorsi educativi, agli ausili utilizzati 1. Si riconosce il diritto di libera scelta delle persone sorde, sordo-cieche e con disabilità uditiva e -..,,....,,...,...... lingua dei segm e/o dei mezzi di sostegno alla comunicazione orale in tutte le aree pubbliche e privàte, con il fine di rendere effettivo l esercizio dei loro diritti e libertà costituzionali e in maniera affinché le persone sorde, con disabilità uditiva e sordo-cieche possano, liberamente, fare uso della...

ART. 3. (Prevenzione della sordità e strumenti atti ad attenuare, correggere e/o eliminare il deficit uditivo). 1. La Regione Campania promuove interventi diagnostici precoci, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, ai fini dei necessari interventi protesici e logopedici, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

sottotitolazione come strumenti e modalità di accesso all informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive, ai programmi di attualità, film, fiction e 1. La Regione promuove la diffusione e l utilizzo della LIS, della LIS tattile e delle tecnologie per la Amministrazione). ART. 4. (Accessibilità alla comunicazione ed all informazione. Rapporti con la Pubblica documentari, messaggi promozionali e ogni altro contenuto trasmesso. ambito regionale dovranno essere rese accessibili alle persone sorde e con disabilità uditiva, così integrati di sottotitola.zione e interpretariato in lingua dei segni. Quando le Amministrazioni Regionale, Metropolitana, Provinciali e Comunali promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio, simposi, e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva e sordociechi, facilitano la loro accessibilità attraverso la prestazione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni e di sottotitolazione. metodologia comunicativa Italiano, l utilizzo delle nuove tecnologie (es. applicazioni per smartphone, tablet e altri dispositivi) così eccezionali che coinvolgano la popolazione. Lingua dei Segni, LIS tattile - e strumento tecnico, anche informatico, idoneo a favorire la comunicazione delle e con le persone sorde. Promuove, inoltre, la prestazione di servizi di interpretariato in Lingua dei Segni e LIS tattile e la disponibilità di tutti sordo-cieche, la piena fruizione dei servizi e risorse offerti ai cittadini. i canali comunicativi e strumenti atti a favorire a tutte le persone sorde, con disabilità uditiva e 3. La Regione promuove l accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento mediante come pagine e portali internet di pubblica utilità o finanziati cia fondi pubblici, mediante sistemi come i messaggi relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e allarme per eventi 2. Le campagne pubblicitarie istituzionali della Regione e di ogni altro Ente pubblico ricadente in 4. La Regione promuove in ogni rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione l uso di ogni

ART. 5. (Scuola). 1. La Regione promuove azioni per l introduzione nell offerta formativa delle scuole dell obbligo del territorio dell apprendimento della lingua dei segni come materia facoltativa, facilitando in questo modo l inclusione sociale degli alunni sordi, sordo-ciechi e con disabilità uditiva utenti delle lingue dei segni, incrementando valori di uguaglianza e rispetto delle diversità linguistiche e culturali. 2. Con il fine di disporre di professionisti debitamente qualificati per l insegnamento della Li S, della LIS tattile e per i differenti ruoli di Assistente alla Comunicazione e Interprete di Lingua dei Segni, la Regione determina, di concerto con l Associazione preposta dallo Stato alla tutela e rappresentanza dei sordi in Italia, i titoli di studio e l iter formativo per l accesso a tali professionalità e favorisce la loro formazione iniziale e permanente.

ART. 6. (Inclusione lavorativa e formazione permanente). 1. Nei luoghi di lavoro, la Regione promuove pari opportunità e accessibilità di ambienti, postazioni di lavoro, risorse, corsi di formazione e aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi e tutto ciò che riguarda la vita lavorativa, mediante l utilizzo di tutti gli strumenti e ausili possibili, le nuove tecnologie (applicazioni, chat, email, videoconferenza, ecc.) atti a realizzare la piena inclusione sociale delle persone sorde, disabili dell udito e sordo cieche sui luoghi di lavoro.

ART. 7. (Tutela della salute). 1. La Regione garantisce l accesso alle strutture preposte alla salute del cittadino e ai servizi sanitari e informativi, di pronto soccorso e cura, promuovendo l utilizzo di tutti i canali comunicativi, linguistici e le tecnologie atti a favorire l accesso alla comunicazione e all informazione da parte delle persone sorde, sordo cieche e con disabilità uditiva. 2. Allo stesso modo, adotta le misure necessarie affinché le campagne informative e preventive in materia di salute siano accessibili alle persone sorde, con disabilita uditiva e sordocieche in Lingua dei Segni e con sistemi di sottotitolazione.

2. A tal fine, sono sostenute iniziative fmalizzate a far conoscere e rendere fruibile il patrimonio ricreativi, attraverso la realizzazione di servizi di interpretariato in lingua dei segni e/o la sottotitolazione degli stessi. il turismo accessibile, la fruizione di eventi culturali, la pratica sportiva, manifestazioni, eventi 1. La Regione promuove la piena accessibilità del patrimonio storico, artistico e culturale regionale, di attività legate allo sport, alla cultura e al tempo libero. culturale regionale alle persone sorde, sordo cieche e con disabilita uditiva, promuovendo la formazione al personale addetto, visite guidate in lingua dei segni, video guide, realizzazione di pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche e tutto ciò che può migliorare la fruibilità ART. 8. (Arte, Cultura, Tempo libero).

ART. 9. (Trasporti). 1. Nelle stazioni di trasporto terrestre, marittimo e aereo del territorio, la Regione promuove servizi di interpretariato in Lingua dei Segni, di sottotitolazione, di informazione accessibile, in special modo nei punti di informazione e contatto con il pubblico. 2. Si adottano le misure necessarie affinché le comunicazioni, istruzioni su norme di funzionamento, sicurezza ed emergenza nei trasporti siano diffuse in Lingua dei Segni e sottotitolate.

ART. 10. (Partecipazione politica). 1. La Regione promuove servizi di interpretariato e sottotitolazione nelle riunioni plenarie di carattere pubblico e in qualsiasi altro evento di interesse generale.

responsabilità, l attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nella presente legge, predisponendo opportune sanzioni in caso di inadempienze. 2. La Regione Campania provvede a verificare, secondo le proprie competenze e per le proprie presente legge. 1. La Giunta regionale adotta il regolamento ed ogni altro atto necessario per l attuazione della (Attuazione, monitoraggio e sanzioni). ART. 11.

ART.12. (Neutralità finanziaria). 1. Dall attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la Finanza regionale. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Cons. Carmine de Pascale della Regione Campania. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale (Entrata in vigore). Art. 13.