Rintracciabilità degli animali



Documenti analoghi
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ( 2).

Legislazione di riferimento

L ANAGRAFE ZOOTECNICA E L IDENTIFICAZIONE DEGLI OVI-CAPRINI ASL LEZIONE LAORE

LE PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Allegato A LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL ATTIVITA DI MACELLAZIONE DI ANIMALI EFFETTUATA PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO DELLE CARNI

Anagrafe Suina. Tutto quello che devono fare gli allevatori lombardi a partire dal mese di settembre 2008

relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali ( 2).

Legislazione di riferimento

Anagrafe Ovina e Caprina

S.A.T.A. Disposizioni per l'attuazione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 Disciplina della riproduzione animale. Tecnici Veterinari SATA

Carni bovine Regolamento CE 1760/2000 identificazione e registrazione dei bovini etichettatura delle carni bovine disposizioni comuni

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

Chiede. Al Servizio Veterinario. E p.c. Al Comune di. Pagina 1 di 2

Parte I (punti 3-9): Misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi bovina

Ministero della Salute

CHECK LIST CONTROLLO UFFICIALE IMPIANTO DI FECONDAZIONE ARTIFICALE PER LA SPECIE SUINA IN AMBITO AZIENDALE

(Atti non legislativi) DECISIONI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n.

MANUALE N. 11. Rev. 0/ 28 OTTOBRE 2010 STATO DELLE REVISIONI. Rev. N. SEZIONI REVISIONATE MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE DATA ALLEGATI

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA

Bollatura sanitaria. La bollatura delle carni fresche, macinate e delle preparazioni di carni

Manuale Operativo Gestione Anagrafe Bovina Pagina 1 di 69

Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi imballaggi ed i contenitori intermedi. IL COMANDANTE GENERALE

REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Sicurezza Alimentare: Etichettatura carni bovine.

ALLEGATO IV SCHEDA DI INDAGINE EPIDEMIOLOGICA PER BLUE TONGUE

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Movimentazione interna delle merci: il documento di trasporto

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO

COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA

Produzione biologica regimi facoltativi su criteri regolamentari

Buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali dei medicinali veterinari

Consorzio Granterre Società Cooperativa Agricola Via Polonia 30/ Modena TEL FAX

Emission trading Profili Iva

Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini (2).

paese di macellazione e numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione;

sommario 1. introduzione al sistema 2. moduli base 3. tracciabilità e rintracciabilità 4. esportabilità dati macellazione

La detenzione di animali esotici

ALLEGATO 1. Modello 69 e relative istruzioni

Normativa in ambito acquacoltura

D.M. 16 dicembre 1991, n. 434.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SPECIFICHE TECNICHE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA COMUNI ED ANAGRAFE TRIBUTARIA IN MODALITA FILE TRANSFER. Luglio 2006

ALLEGATO C. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello INTRA 13

A tal fine allega la copia del certificato di riconoscimento e/o registrazione ai sensi del D.Lgs. 123/99.

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA DI DETENZIONE ANIMALI, VENDITA PICCOLI ANIMALI, TOILETTE PER CANI E GATTI

La fatturazione elettronica verso la P.A. - Modalità operative -

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO REGIONALE REGIONE LAZIO

LINEE GUIDA INERENTI L ACCORDO STATO-REGIONI PRIME DISPOSIZIONI PER L AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

(1) Pubblicato nella G.U.C.E. 11 agosto 2000, n. L 204. Entrato in vigore il 14 agosto 2000.

MANUALE OPERATIVO per la gestione della ANAGRAFE degli EQUIDI (Procedure di attuazione del Decreto 5 maggio 2006)

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 66/ 14 DEL

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. ALLEGATI Elenco Documenti e tabella di revisione Lista di distribuzione Elenco documenti di registrazione della Qualità

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN SENO ALL'ASSEMBLEA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

REGISTRO PRESENZE GIORNALIERE ALLIEVI

LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

Saluti a tutti. Silvio Marelli.

Modello 4: SOMMARIO. Visualizza. pag. 3 Inserimento... pag. 3

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RESTITUZIONE AI SENSI DELL ART. 23, COMMA 1-BIS, DEL D. LGS. 231 DEL 2007 MANUALE OPERATIVO

IL MINISTRO DELLA SALUTE

sui requisiti relativi alle marcature di verificazione e alla loro applicazione

AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO **** REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale

MANDATO DI ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Unioncamere Area Formalità per il Commercio Internazionale

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO D USO DEL MARCHIO EL CAPEL DE NAPOLEON DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

(OITE-CUE) del... Requisiti formali per i certificati sanitari I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nellʼallegato 2.

Additivi alimentari: aspetti normativi e criticità della etichettatura

BRUCELLOSI BOVINA / BUFALINA / OVICAPRINA PRELIEVO CAMPIONI AL MATTATOIO. Recapito telefonico... A.S.L. n... Data.../.../... MACELLO... N TEL...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

CONTROLLO UFFICIALE NEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (BSE)

ANAGRAFE BOVINA E CONTROLLI VETERINARI note esplicative per gli allevatori

ALLEGATO B. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Scelte otto per mille

Modello 1 CHIEDE di essere autorizzato per il quinquennio 20 /20 a gestire una stazione di monta naturale pubblica per la specie bovina

Approvazione delle modifiche al modello F24 IVA immatricolazione auto UE IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI

Allegato A. Specifiche tecniche per la trasmissione telematica Modello Comunicazione Dati Albo dei Caf

/#( 0-1( (2 (2-./-#-#

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n

CONDIZIONI SANITARIE APPLICABILI AI CANI E GATTI DI ORIGINE COMUNITARIA INTRODOTTI IN ITALIA

SEZIONE I PROGETTI DI RICERCA E COLLABORAZIONI FONDI PER LA RICERCA E MODALITÀ DI ACCESSO

Transcript:

Rintracciabilità degli animali

Base normativa comunitaria Dir. 92/102 relativa all identificazione degli animali Reg. CE 820/97 che istituisce un sistema di identificazione Reg. CE 1760/00 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all etichettatura delle carni

Normativa nazionale di recepimento o applicativa D.P.R. 30.04.96 n. 317 Regolamento recente norme per l attuazione della dir. 92/102/CEE relativa all identificazione e alla registrazione degli animali D.P.R. 19.10.00 n. 437 Regolamento recante modalità per la identificazione e registrazione dei bovini D.M 18.7.01, D.M. 8.11.01 e D.M. 5.07.02 Modifica gli allegati del D.P.R. 19.10.00 n. 437 D.M. 2.3.01 Istituzione del centro servizi nazionale per l identificazione e la registrazione dei bovini D.M. 7.6.02 Approvazione del manuale operativo per la gestione dell anagrafe bovina D.M 13.10.04 e D.M. 31.01.05 Disposizioni in materia di funzionamento dell anagrafe bovina Accordo Stato Regioni del 26.05.05 (rep. 2298 26.5.05)

Altra normativa applicabile Direttiva 64/342, 89/662, 90/425, 91/12 relative ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi comunitari Direttiva 90/675, 91/496 relative ai controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi

Obiettivi Libera circolazione degli animali Controllo delle malattie infettive Sicurezza dei prodotti di origine animale Fiducia del consumatore Stabilizzazione del mercato Informazione al consumatore e trasparenza

D.P.R. 317/96 bovini, bufalini, ovini, caprini e suini a) la denominazione dell'azienda; b) il codice d'identificazione aziendale; c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località, e codice di avviamento postale; d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.; e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lett. d); f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate; g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

D.P.R. 317/96 bovini, bufalini, ovini, caprini e suini Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, Suini: a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria; b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione, tale registrazione e' effettuata entro tre giorni dall'evento, salvo che per le nascite, che possono essere registrate entro quindici giorni dal parto. Ovicaprini: a) il numero totale di ovini e di caprini presenti nell'azienda alla data del 15 marzo di ogni anno; b) almeno ogni novanta giorni, il numero degli animali femmine presenti che abbiano raggiunto l'età di dodici mesi o abbiano figliato; c) il numero di ovini e caprini entrati o usciti, con l'indicazione di origine o destinazione, categoria e data dell'avvenuta movimentazione.

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA SPECIE SUINA 1. Tatuaggio sull'orecchio sinistro o, in alternativa, sulla parte esterna delle cosce, secondo le modalità stabilite dal relativo disciplinare, per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione di origine dei prosciutti. 2. L'altezza minima dei caratteri del codice di identificazione deve essere di mm 5. 3. La larghezza e il colore di tali caratteri deve consentire una chiara leggibilità. 4. Il numero di tali caratteri da utilizzare è 10, di cui: n. 2 per la sigla IT; n. 8 per il codice aziendale. E' consentita l'utilizzazione di un ulteriore carattere per i suini allevati in aziende che aderiscono a consorzi di tutela della denominazione di origine dei prosciutti.

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE OVINA E CAPRINA 1. Si compone di due parti una a tatuaggio recante la sigla IT e il codice aziendale da apporre alla grassella o sull'orecchio sinistro, l'altra, sull'orecchio destro, auricolare o tatuaggio, deve recare il numero progressivo individuale e, nel caso di marchio auricolare, anche la sigla della provincia. 2. L'altezza minima dei caratteri del codice di identificazione deve essere di mm 5. 3. La larghezza e il colore di tali caratteri deve consentire una chiara leggibilità.

Apposizione marchi Apposizione del marchio di identificazione 1. Il detentore provvede all'apposizione dei marchi di identificazione sugli animali e ne è responsabile. 2. L'apposizione del marchio di identificazione deve avvenire nell'azienda di origine prima della movimentazione e comunque entro: b) sessanta giorni dalla nascita, per ovini e caprini. L'identificazione degli animali di tali specie può non essere effettuata qualora, prima del termine fissato, essi siano inviati direttamente ad un impianto di macellazione; c) settanta giorni dalla nascita, per suini.

Importazioni Gli animali importati da un Paese terzo che abbiano superato i controlli di cui al D. L.vo 3.3.93, n. 93, e che rimangono nel territorio comunitario, devono essere identificati nell'azienda di destinazione: a) entro trenta giorni dalla data in cui hanno superato i suddetti controlli; b) comunque prima di ogni successivo spostamento. 2. Non e' necessaria l'identificazione degli animali importati qualora: a) l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e gli animali abbiano superato i controlli veterinari di cui all'art. 4 del D. L.vo 3.3.93, n. 93, in un posto di ispezione frontaliero italiano; b) la macellazione avvenga nei termini di cui alla L. 30.4.76, n. 397, e successive modifiche e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data in cui gli animali hanno superato i suddetti controlli veterinari.

Bovini e bufalini Marchi auricolari Basi di dati informatizzate Passaporti per animali Registri individuali presso ciascuna azienda

Codice aziendale Il proprietario dell'allevamento, entro venti giorni dall'inizio dell'attività, deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza, per richiedere che gli venga assegnato il codice aziendale. Il proprietario dell'allevamento compila in ogni sua parte l'apposito modulo di registrazione aziendale e lo riconsegna al Servizio Veterinario. Il Servizio Veterinario verifica la presenza e la correttezza di tutte le informazioni necessarie, in particolare degli identificativi fiscali del detentore e del proprietario e provvede a: registrare il Comune in cui è ubicata l'azienda, secondo la codifica ISTAT; registrare il Comune in cui è residente il detentore o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT; registrare il Comune in cui è residente il proprietario o la sede legale dell'eventuale persona giuridica, secondo la codifica ISTAT; registrare la specie allevata, secondo apposita codifica; assegnare il codice aziendale.

Iscrizione capi Iscrizione capi nati in stalla Iscrizione capi acquistati da UE Iscrizione capi acquistati da paesi terzi Movimentazione capi verso macello/stallaue/stalla non UE Macellazione per autoconsumo Morte

Bovini e Bufalini D.P.R. 347/00 I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche: a) sono di materiale plastico flessibile; b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale; c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi; d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli; e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero; f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina; g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm; h) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 55 mm; i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm; j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici; k) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure a altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

Acquisto

Carico e scarico

Mod. 4 + Uscita - macellazione

Uscita - morte