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Prot. n. 1226 Cagliari, 15 gennaio 2019 Ai Signori Sindaci dei Comuni della Sardegna Ai Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni della Sardegna e, p.c. Ai Dirigenti dei Servizi Elettorali delle Prefetture di - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano Oggetto: Elezioni del Presidente della Regione e del XVI Consiglio regionale della Sardegna 24 febbraio 2019. Spese sostenute dai Comuni e relativi criteri di rendicontazione. In relazione allo svolgimento delle consultazioni elettorali del 24 febbraio 2019, si rappresenta che, ai sensi ai sensi dell'art. 71 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 e dell'art 17, comma 2-quater, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, le spese per l organizzazione tecnica e l attuazione delle consultazioni in argomento sono anticipate dai Comuni e rimborsate dall Amministrazione regionale sulla base dei rendiconti che i Comuni dovranno presentare a questo Servizio entro il termine perentorio previsto dalla legge, al netto delle anticipazioni che saranno agli stessi corrisposte. Con la presente nota si definiscono la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di rendicontazione. Preliminarmente, si comunica che in occasione delle elezioni regionali in oggetto: - non sarà attivato il servizio di corrispondenza delle Poste Italiane con spese direttamente a carico dell Amministrazione regionale, per cui le spese postali che saranno sostenute dai Comuni per l invio delle cartoline agli elettori AIRE o di altra corrispondenza, purché strettamente attinente alle elezioni regionali, saranno comprese nei rendiconti da trasmettere successivamente alla Regione;

- l Amministrazione regionale provvederà direttamente alla fornitura e alla consegna ai Comuni della cancelleria per le sezioni elettorali, per cui tale voce di spesa non dovrà essere annoverata tra quelle da inserire a rendiconto. TIPOLOGIA DELLE SPESE Si invitano, come di consueto, le Amministrazioni comunali a contenere le spese nei limiti strettamente necessari all espletamento degli adempimenti richiesti dal procedimento elettorale in oggetto, con particolare riferimento alla seguente tipologia di spese: 1. Spese per le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali 2. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario elettorale 3. Spese per l assunzione di personale a tempo determinato 4. Spese per la propaganda elettorale 5. Spese per stampati e software 6. Spese per il trasporto del materiale elettorale e di arredamento delle sezioni elettorali e per l allestimento dei seggi 7. Spese per l acquisto di materiale di consumo per l allestimento dei seggi 8. Spese per collegamenti telefonici straordinari 9. Spese postali e telegrafiche 10. Altre spese indispensabili per gli adempimenti inerenti le elezioni regionali. 1. Spese per le competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, in ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto da un Presidente, quattro scrutatori (di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente) e da un Segretario. Il seggio speciale è, invece, composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario. In virtù del richiamo operato dall'art. 20, comma 1-bis, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 16, per la determinazione degli onorari e dei compensi dei componenti degli Uffici elettorali si applica la disciplina nazionale vigente per l'elezione della Camera dei Deputati. In particolare, gli importi degli onorari fissi forfettari da corrispondere ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono quelli previsti dall art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall art. 3 della 2

legge 16 aprile 2002, n. 62, e riportati nella sottostante tabella: SEGGI NORMALI COMPONENTI IMPORTO Presidente Euro 150,00 Scrutatore Euro 120,00 Segretario Euro 120,00 Il costo complessivo di un seggio normale è pari, pertanto, a euro 750,00. SEGGI SPECIALI COMPONENTI IMPORTO Presidente Euro 90,00 Scrutatore Euro 61,00 Segretario Euro 61,00 Il costo complessivo di un seggio speciale è pari, pertanto, a euro 212,00. Gli onorari per i componenti degli Uffici elettorali di sezione dovranno essere corrisposti agli aventi diritto per intero, senza operare alcuna ritenuta d acconto in quanto costituiscono rimborso spese fisso forfettario, non assoggettabile a ritenute o imposte, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (art. 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53). Nel caso di sostituzione di un componente del seggio nel corso delle operazioni, l onorario dovrà essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio. Oltre all onorario fisso spetta, inoltre, ai soli Presidenti di seggio il trattamento di missione, se dovuto ai sensi dell art. 4 della L. n. 70/80, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell amministrazione statale e con le limitazioni di cui all art. 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Con riguardo alle disposizioni di cui all art. 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativo all utilizzo del mezzo proprio, si 3

ritiene di poter condividere la posizione ministeriale secondo la quale, nel caso dei Presidenti di seggio, possa essere consentito l utilizzo del mezzo proprio, considerata la specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l utilizzo dei mezzi pubblici, e vista la particolare rilevanza politica e sociale che rivestono le elezioni. 2. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario elettorale. Il periodo utile ai fini dell effettuazione del lavoro straordinario da parte del personale comunale decorre dal 31 dicembre 2018 al 1 marzo 2019, come già indicato nelle circolari di questo Servizio n. 25161 del 31.12.2018 e n. 189 del 7.1.2019. Ai fini del rimborso delle relative spese, è necessaria, oltre alla costituzione dell'ufficio, la preventiva autorizzazione formale al lavoro straordinario e la successiva liquidazione, sia per il personale stabilmente addetto agli uffici che per quello assegnatovi quale supporto provvisorio. La determinazione di autorizzazione deve essere adottata dal responsabile del servizio preventivamente e deve specificare i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario autorizzate per ciascun dipendente e le funzioni da assolvere, nonché la categoria e la posizione economica di appartenenza. Si sottolinea che la mancata adozione preventiva della necessaria determinazione autorizzativa inibisce il pagamento dei compensi, ai sensi dell art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Sempre secondo quanto previsto dal novellato art. 15 del D.L. n. 8/1993, il monte ore individuale mensile è fissato entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti. In considerazione della limitatezza dei fondi disponibili, si invitano vivamente i Comuni ad autorizzare le prestazioni di lavoro straordinario soltanto per il personale strettamente necessario e per le ore occorrenti per gli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali in oggetto. Per quanto concerne, invece, l individuazione dei soggetti cui può attribuirsi il compenso per il lavoro straordinario, nonché la determinazione della misura oraria di tale compenso, si rimanda ai contratti collettivi di lavoro in essere presso codeste Amministrazioni. Come di consueto, la Regione provvederà al rimborso delle spese per le prestazioni di lavoro straordinario al lordo sia dell imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni posti a carico dei Comuni, nonché al rimborso dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Al riguardo, sarà cura dei Comuni predisporre un analitico prospetto nominativo, da produrre, unitamente alla documentazione comprovante l avvenuto versamento dei contributi, solo in caso di eventuale richiesta 4

da parte dell Amministrazione regionale. Si ricorda, inoltre, che i buoni pasto erogati ai dipendenti impegnati nell attività organizzativa per le elezioni regionali saranno rimborsati dalla Regione per le sole giornate di lavoro straordinario effettuate, alle condizioni e nei limiti previsti dal contratto collettivo di lavoro e unicamente per le amministrazioni che avessero già attivato questo servizio per i propri dipendenti. Anche in tal caso sarà cura dei Comuni predisporre una distinta riepilogativa dei beneficiari in modo del tutto analogo a quanto avviene per il lavoro straordinario, ovvero con il dettaglio dei buoni pasto maturati mensilmente da ciascun dipendente, da produrre solo in caso di eventuale richiesta da parte dell Amministrazione regionale. Infine, si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), trattandosi di personale appartenente ad altra amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all art. 15 del D.L. n. 8/1993. 3. Spese per l assunzione di personale a tempo determinato. Qualora il Comune non possa far fronte, con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, alle particolari esigenze connesse alle consultazioni elettorali in oggetto, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l assunzione di personale a tempo determinato, ove ricorrano puntuali esigenze che rendano indispensabile il ricorso agli stessi con contestuale indicazione dei profili di insufficienza o inadeguatezza delle risorse umane presenti all interno dell Amministrazione comunale. Il rimborso della relativa spesa da parte della Regione è comunque limitato, come tempo massimo, al periodo elettorale precedentemente indicato (31 dicembre 2018 1 marzo 2019). Non sono, invece, ammesse a rimborso le spese derivanti da contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune. 4. Spese per la propaganda elettorale. Il rimborso attiene alle spese per l acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale. Anche in considerazione delle modifiche introdotte in materia dalla citata legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 400, lett. h), ovvero della riduzione del numero degli spazi per la propaganda diretta e della soppressione di quelli per la propaganda indiretta, la spesa per l acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale dovrà essere specificatamente motivata. Il rimborso sarà comunque limitato al 10% della relativa spesa, posto che detti tabelloni, soggetti ad un progressivo ma lento deterioramento, si prestano ad essere utilizzati, nel corso del tempo, anche per altre 5

consultazioni nazionali o regionali. In ordine all eventuale noleggio dei tabelloni si rappresenta che quest ultima spesa potrà essere ammessa a rimborso solo nel caso in cui risulti inequivocabile l effettivo risparmio rispetto all acquisto degli stessi. 5. Spese per stampati e software. Le spese relative a stampati o a prodotti software sostitutivi nonché ad eventuali software per la gestione dei risultati elettorali non saranno rimborsate. 6. Spese per il trasporto di materiale elettorale e di arredamento delle sezioni elettorali e per l'allestimento dei seggi. Il rimborso attiene alle spese relative al trasporto del materiale elettorale e degli arredi delle sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, nonché alle spese per il montaggio e lo smontaggio delle cabine, in tutti i casi in cui il Comune si trovi nell impossibilità di avvalersi, per lo svolgimento di tali attività, del lavoro straordinario del proprio personale e dei propri mezzi di trasporto. 7. Spese per l acquisto di materiale di consumo per l allestimento dei seggi. Premesso che, come già evidenziato, la cancelleria per le sezioni elettorali sarà fornita direttamente dall Amministrazione regionale, il rimborso attiene alle spese per l acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l allestimento dei seggi. Non è ammesso il rimborso per l eventuale acquisto di beni mobili, né per l affitto di locali comunali; l eventuale affitto di altri locali può essere ammesso esclusivamente nell ipotesi in cui debbano essere adibiti ad uso di sezione elettorale. Si esclude, in ogni caso, il rimborso di spese per l acquisto e il lavaggio di lenzuola, cuscini, coperte e simili, nonché il rimborso, tra le altre, delle spese per l eventuale acquisto di cabine, bandiere, transenne, materassi, tavoli ed altri arredi per le sezioni elettorali comunali, beni durevoli e attrezzature di lavoro. 8. Spese per collegamenti telefonici straordinari. Sono ammesse a rimborso le sole spese per i collegamenti telefonici straordinari, a condizione che esse siano strettamente correlate agli adempimenti elettorali e pertanto riferite ai giorni della votazione e dello scrutinio, per la raccolta dei dati elettorali. In relazione all utilizzo di telefoni cellulari, è ammesso esclusivamente il rimborso delle spese per il noleggio degli stessi; non è, invece, ammissibile il rimborso delle spese relative alle ricariche telefoniche, stante l impossibilità di verificare l effettivo ed esclusivo utilizzo per le esigenze elettorali. 6

9. Spese postali. Sono rimborsabili le spese postali, ed eventuali spese telegrafiche, sostenute dai Comuni per l invio delle cartoline-avviso agli elettori residenti all estero, per la revisione straordinaria delle liste elettorali o per l invio di altra corrispondenza, purché strettamente attinente alle elezioni regionali. 10. Altre Spese indispensabili per gli adempimenti elettorali. Questa voce attiene alle spese non previste nella casistica precedente, rimborsabili a condizione che riguardino oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi affidati ai Comuni, in misura riconosciuta congrua dai propri organi e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti nelle singole materie. Non rientrano, ovviamente, fra le spese ammesse a rimborso quelle conseguenti all espletamento di funzioni per le quali le relative leggi già prevedono la competenza comunale a sostenerle (a titolo di esempio, noleggio di automezzi per il trasporto di elettori diversamente abili o con problemi di deambulazione ai seggi). Non sono altresì rimborsabili eventuali spese per la cancelleria degli uffici comunali o per servizi di vigilanza. Parimenti non sono rimborsabili le spese sostenute per l allestimento di sale stampa e per la diffusione di dati elettorali, compreso il noleggio o l acquisto di software e di apparecchiature tecniche quali video, stampanti e personal computer. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE Il rendiconto delle spese, corredato dalle necessarie dichiarazioni dei Responsabili degli uffici comunali competenti, dovrà essere compilato con l utilizzo dell apposito applicativo per la rendicontazione elettorale disponibile sul portale Comunas. Per accedere all'applicativo è necessario collegarsi all'indirizzo: http://intranet.comunas.it/asp/rendicontazionielettorali/ e procedere al riconoscimento tramite Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS). I Comuni dovranno compilare on-line gli allegati di cui si compone il rendiconto (Allegati da B a M ), attraverso il caricamento dei relativi dati nell apposita sezione del portale Comunas; i Responsabili degli uffici comunali competenti dovranno poi sottoscrivere digitalmente ed inviare alla Regione esclusivamente il prospetto riepilogativo generale delle spese di cui si chiede il rimborso (Allegato A ), generato 7

dall applicativo a seguito della convalida conclusiva del rendiconto ottenuta premendo il pulsante SALVA. L Allegato A dovrà essere presentato alla Regione con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro quattro mesi dalla data di svolgimento delle elezioni, quindi, entro il 24 giugno 2019 (art. 15, comma 3, decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, come modificato dall'art. 1, comma 400, lett. d), legge 27 dicembre 2013, n. 147). Poiché tale termine ha carattere perentorio, il suo mancato rispetto comporta la decadenza dal diritto al rimborso; pertanto, non si procederà ad effettuare il rimborso in caso di violazione del termine perentorio di presentazione. Ai fini della verifica del rispetto di tale termine, si farà riferimento esclusivamente alla data di spedizione, tramite posta elettronica certificata, dell Allegato A alla Regione Autonoma della Sardegna Servizio Registro generale del volontariato e organizzazione delle elezioni, al seguente indirizzo pec: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it Si ribadisce che i Comuni non dovranno trasmettere la documentazione giustificativa delle spese, che dovrà essere conservata presso il Comune, in originale, per un periodo di cinque anni dal rimborso delle relative somme e dovrà essere trasmessa entro trenta giorni, in seguito ad eventuale richiesta dell Amministrazione regionale al fine di consentire l effettuazione dei previsti controlli attraverso la verifica analitica della documentazione giustificativa di tutte le spese sostenute. Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 47/5 del 30 dicembre 2010, i controlli saranno effettuati a campione ed, altresì, in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul contenuto delle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione delle spese; il campione è individuato tramite sorteggio ed è determinato nella misura del 15% dei Comuni della Sardegna e, comunque, in modo da garantire la rappresentatività proporzionale di tutte le circoscrizioni elettorali della Regione. Per garantire la trasparenza delle relative operazioni, il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica e con l ausilio degli strumenti informatici, previo avviso da pubblicarsi almeno dieci giorni prima nel sito internet istituzionale della Regione. I Comuni il cui rendiconto sarà sottoposto a controllo dovranno inviare, entro 30 giorni dalla richiesta di questo Servizio, tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, ovvero: a) determinazioni di autorizzazione al lavoro straordinario; b) eventuale provvedimento di assunzione di personale a tempo determinato; 8

c) giustificativi di spesa relativi alle singole voci per le quali si chiede il rimborso, ed in particolare: I. atti di liquidazione delle spese; per quanto riguarda il lavoro straordinario, il relativo atto di liquidazione dovrà contenere l elenco dei dipendenti con, a fianco di ognuno, il numero di ore liquidate mensilmente (nei limiti di quelle preventivamente autorizzate); II. mandati di pagamento, con le relative quietanze. Per i soli Comuni aventi un numero di elettori pari o superiore a 20.000, attesa la rilevante mole della documentazione relativa al lavoro straordinario, è consentito esibire, in luogo dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione dai Comuni fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti; III. fatture analitiche relative alle forniture e ai servizi, unitamente all indicazione degli estremi dei relativi mandati di pagamento; IV. contratti stipulati per le varie forniture di beni o di servizi; V. prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i trattamenti di missione. Si ricorda, infine, che tutte le informazioni relative alle elezioni in oggetto sono reperibili sul sito tematico della Regione (http://www.sardegnaelezioni.it/it/regionali/2019), al quale è possibile accedere direttamente dall homepage del sito della Regione cliccando su 2019 Elezioni regionali del 24 febbraio. Il Direttore del Servizio f.to Dott. Alessandro Usai 9