I REATI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

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Parte Speciale 9: I reati contro l industria ed il commercio Parte Speciale 9 I REATI CONTRO L INDUSTRIA ED IL COMMERCIO Revisione Data Descrizione Redatto da Revisionato da Approvato da 0 19.07.2018 Aggiornamento del Modello Organizzativo Avv. Davoli Avv. Verri Consiglio di Amministrazione Biomasse Crotone S.p.A. Pagina 1 di 7

Di seguito si fornisce la descrizione del reato previsto dall art. 25 bis 1 del D.Lgs. 231/01. FATTISPECIE DI REATO Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell industria o del commercio La condotta tipica consiste nell adoperare violenza sulle cose, ovvero utilizzare mezzi fraudolenti, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Con il termine impedire si intende l apposizione di ostacoli di particolare rilievo, anche temporanei o parziali, tali che o l attività industriale o commerciale non abbia inizio, o se iniziata, venga a cessare. Si realizza invece turbamento quando si condiziona il regolare svolgimento dell attività, che può consistere anche in una interferenza idonea a pregiudicare la redditività dell impresa e a pregiudicare il risultato economico atteso. Si tratta di un reato che richiede l elemento soggettivo del dolo e che può essere commesso da chiunque. Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza Viene punita con la reclusione da due a sei anni la condotta di chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. Art. 515 c.p. - Frode nell esercizio del commercio È punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro, la condotta di chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 231/01 sanzione pecuniaria fino a 800 quote sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni Biomasse Crotone S.p.A. Pagina 2 di 7

Qualora si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro. Si tratta di un reato che richiede l elemento soggettivo del dolo generico. Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine Tale delitto si realizza nel momento in cui vengono posti in vendita o messi altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. Soggetto attivo può essere chiunque e viene punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro. Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro. Si tratta di un reato che richiede l elemento soggettivo del dolo generico. Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro. Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale Salva l applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con sanzione pecuniaria fino a 800 quote sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni Biomasse Crotone S.p.A. Pagina 3 di 7

la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. I DESTINATARI La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti della società, nonché dai Collaboratori esterni e Partner e tutti coloro coinvolti nelle aree di attività a rischio, compreso il personale di Biomasse Italia. A tal proposito, si evidenzia infatti come la Società abbia stipulato con Biomasse Italia un contratto di service in virtù del quale quest ultima è coinvolta nella gestione delle attività sensibili, come specificato nella tabella che segue. Si tratta di una premessa fondamentale per comprendere l impostazione del presente Modello Organizzativo e delle relative parti speciali. Biomasse Crotone S.p.A. Pagina 4 di 7

La presente parte speciale prevede, quindi, che nell espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle attività sensibili, siano tenuti al rispetto dei principi di comportamento e delle procedure che regolamentano tale area a rischio. ATTIVITÀ/PROCESSO A RISCHIO GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA GESTIONE COMUNICAZIONE MARKETING PRINCIPALI SOGGETTI E/O FUNZIONI COINVOLTE NELLE ATTIVITÀ/PROCESSI A RISCHIO Consiglio di Amministrazione Presidente CdA e Consigliere Delegato Amministratore Delegato Direttore Generale Consulenti o collaboratori esterni coinvolti nella gestione delle attività sensibili Soggetti/Funzioni di Biomasse Italia coinvolti in virtù del contratto di service stipulato: Direttore Stabilimento Responsabile ICT e Energy Management Acquisti Fuel Acquisti No Fuel LIVELLO DI RISCHIO MEDIO-BASSO PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PREVENTIVI I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO La presente parte speciale prevede che nell espletamento delle rispettive attività, i soggetti coinvolti nelle predette attività sensibili, compresi collaboratori esterni ed il personale di Biomasse Italia coinvolto in virtù del contratto di service stipulato tra le parti, siano tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati previsti dall art. 25 bis 1, al rispetto dei seguenti principi di comportamento. La presente parte speciale prevede l espresso divieto a carico dei destinatari di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate; porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo; Biomasse Crotone S.p.A. Pagina 5 di 7

È inoltre sancito l espresso obbligo di: tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo; rispettare tutte le normative applicabili e le procedure interne adottate, comprese quelle previste dal Sistema di Gestione Integrato Qualità; inserire un apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali). I PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO Oltre ai principi generali sopra descritti che devono sempre trovare applicazione nella gestione di tutte le attività e di tutti i processi c.d. a rischio, la presente parte speciale indica anche una serie di ulteriori principi specifici di prevenzione che tutti i soggetti coinvolti devono rispettare, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in oggetto. In merito alla GESTIONE COMUNICAZIONE E MARKETING, è vietato: adoperare violenza sulle cose, ovvero mezzi fraudolenti, finalizzati ad impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio; danneggiare, trasformare o mutare la destinazione a cose al fine di impedire o turbare l esercizio di un industria o di un commercio; porre in essere pubblicità non veritiera idonea a generare un inganno e a viziare la libera scelta del consumatore; porre in essere pubblicità denigratoria che svia la clientela e produce un danno ad un azienda concorrente; compiere qualsiasi atto di concorrenza con violenza o minaccia; compiere atti intimidatori al fine di controllare o condizionare attività commerciali o industriali. In merito a: ATTIVITÀ DI VENDITA DI ENERGIA GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO è obbligatorio: rispettare quanto previsto in materia dal Codice Etico e dal presente Modello Organizzativo, rinviando in particolare ai principi previsti dalla parte speciale 2 dedicata ai reati societari (art. 25 ter D.Lgs. 231/01); rispettare tutte le leggi e normative applicabili in materia di vendita di energia; garantire la massima trasparenza nella gestione di vendita di energia sul mercato ed evitare qualsiasi condotta lesiva della concorrenza. Biomasse Crotone S.p.A. Pagina 6 di 7

PRESIDI PREVENTIVI ADOTTATI Per ciò che concerne le citate aree di rischio e le relative attività sensibili, Biomasse Crotone ha predisposto una serie di misure preventive, specifiche e concrete. Tra queste, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si menzionano: la diffusione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e rispetto dei principi ivi contenuti; l adozione e attuazione di specifiche procedure interne; l adozione e l attuazione delle procedure previste dal Sistema di Gestione Integrato Qualità; la formalizzazione dei contratti di vendita di energia; la formalizzazione di tutti i rapporti anche infragruppo, compresa la formalizzazione del contratto di service con Biomasse Italia; l adozione della certificazione SA 8000. REPORTING VERSO L ORGANISMO DI VIGILANZA Attraverso gli appositi canali dedicati: chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all OdV; chiunque venga a conoscenza di violazioni delle procedure interne adottate dovrà immediatamente segnalarlo all OdV. Si ricorda inoltre che, così come previsto dalla Procedura aziendale adottata (Procedura Flussi Informativi in merito al Modello 231), le varie figure aziendali individuate nel documento D697 Tabella sinottica dei flussi informativi da e per l Organismo di Vigilanza devono trasmettere all Organismo di Vigilanza le informazioni di loro competenza, rispettando la frequenza / tempistica di notifica ivi indicati. Biomasse Crotone S.p.A. Pagina 7 di 7