CITTÀ DI TORINO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. cronologico n. _255 del _19 agosto_ 2009

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CITTÀ DI TORINO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE cronologico n. _255 del _19 agosto_ 2009 OGGETTO: Variante parziale n. 185 al P.R.G. Via Monginevro 187 area compresa tra via Sagra di San Michele, via Monginevro e via Lancia interno 138. Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale. Premesso che: la Divisione Urbanistica ed Edilizia privata Coordinamento Pianificazione Urbanistica Settore Strumentazione Urbanistica, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante area compresa tra via Sagra di San Michele, via Monginevro e via Lancia interno 138. L area oggetto di variante parziale: è collocata nella parte ovest della Città, appartenente alla Circoscrizione Amministrativa n. 3 San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit Turin - Borgata Lesna, compresa tra via Sagra di San Michele, via Monginevro, via Lancia (interno 138) e l area di pertinenza della Scuola Media Inferiore Palazzeschi ; ricade all interno del centro abitato ai sensi dell articolo 81 della Legge Urbanistica Regionale; ricade in contesto edificato, classificato di categoria B (ex D.M. 1444 /68); non risulta essere interessata da vincoli di Piano Regolatore; in base alla Variante n. 100 al P.R.G., risulta compresa nella classe I(P) di pianura, che riguarda zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche. La Variante, prevede: la modifica della destinazione urbanistica dell area da Area Normativa M2 ad Area Normativa R2; la conseguente attribuzione all area in oggetto dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza afferenti l area normativa R2. inoltre: non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA; riguarda un ambito già edificato; potrebbe comportare la realizzazione di nuovi volumi a destinazione residenziale che, in ogni caso, saranno realizzati in un ambito già edificato previa demolizione dei volumi già

esistenti; riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente; non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.). Considerato che la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all Allegato II, punto Ambito di applicazione, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.), è stata prospettata l esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura V.A.S., previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Con nota, prot. 7372 del 22 giugno 2009, di questo Settore, è stata inviata all Organo Tecnico Comunale V.I.A., all ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S.. Il Settore Gestione Verde, con nota prot. 3338 del 6 luglio 2009, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS. La Direzione Suolo, con nota prot. 15487 TO67/28 dell 8 luglio 2009, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS. La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 606459/LB6 del 28 luglio 2009 2

(prot. Divisione Ambiente 9102 del 30/07/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:. [ ] si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi progettuali vengano approfonditi i seguenti punti: Suolo e Sottosuolo In riferimento all area M2 in esame, per la quale si prevede un cambio di destinazione da attività industriali a residenziale, è assolutamente opportuno predisporre un piano di indagini ambientali, da condividere con gli Enti prima dell esecuzione, atto a verificare l assenza di superamenti CSC delle matrici ambientali (terreno e acque sotterranee) ed in particolare, per il terreno, deve essere accertata l assenza di superamenti delle CSC previste per la destinazione d uso residenziale. Il piano deve tenere in considerazione l ubicazione delle possibili sorgenti di contaminazione in funzione delle attività produttive svolte presso l area. Si precisa che le aree suddette sarebbero obbligatoriamente assoggettate alle procedure di bonifica di cui D.lgs 152/2006 e s.m.i. nel momento in cui presso le stesse si rilevasse un superamento delle CSC previste per la destinazione d uso in progetto. Le risultanze delle suddette indagini dovranno essere trasmesse per opportuna conoscenza alle autorità competenti (Comune, Provincia, ARPA). Gestione degli inerti Per ciò che riguarda la produzione e/o l apporto di terre e rocce da scavo in fase di cantiere, occorre tenere presente l entrata in vigore del D.lgs 4/2008, che ha apportato modifiche all art. 186 del D.lgs 152/2006. Dovrà pertanto essere presentato un piano di gestione terre e rocce da scavo da approvare dal Comune di Torino in sede di rilascio del permesso di costruire, al fine della verifica dei disposti dell art. 186 Terre e rocce da scavo del D.lgs 152/2006 e s.m.i., tenendo sempre presente che, qualora non fossero interamente rispettate le condizioni del suddetto articolo, le terre e rocce da scavo dovranno essere sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti, di cui alla parte quarta del D.lgs 152/2006 e s.m.i. Edilizia eco-compatibile Nell ottica del risparmio energetico in relazione agli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione/recupero volumi particolare attenzione dovrà essere dedicata alle tecniche costruttive, ai materiali utilizzati ed alle tecnologie per l approvvigionamento energetico, privilegiando quelle ecocompatibili e di valore ambientale: è peraltro auspicabile che vengano adottate da parte dell amministrazione comunale disposizioni utili ad orientare più diffusamente gli interventi all uso di tali modalità costruttive sia mediante indicazioni nel Regolamento Edilizio sia mediante la previsione di adeguate forme di supporto. L ARPA Piemonte, SC06.03 Attività istituzionali di produzione dell Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 83229/SS 06 03 del 29 luglio 2009 (prot. Divisione Ambiente 3

9477 del 12/08/2009), ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS. Dato atto che dal 22 giugno 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4. In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con le prescrizioni proposte dall A.R.P.A.. Relativamente alle osservazioni formulate dalla Provincia di Torino, Servizio V.I.A., considerato che esse: attengono alle successive fasi progettuali; di fatto, costituiscono un invito all esecuzione di approfondimenti opportuni e/o prescritti da leggi speciali in materia, in particolare: o relativamente al tema Suolo e Sottosuolo si ritiene opportuno ribadire gli obblighi prescritti dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo V - Bonifica di siti contaminati, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tali obblighi dovranno essere ottemperati preliminarmente al rilascio del permesso di costruire; o relativamente al tema Gestione degli inerti si ritiene opportuno ribadire gli obblighi prescritti dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Il rispetto di tali obblighi, dovrà essere attestato in sede di richiesta del permesso di costruire; o relativamente al tema Edilizia eco-compatibile si ritiene opportuno rinviare ad un tavolo tecnico tra comune e Provincia di Torino la valutazione dell opportunità di assumere ulteriori provvedimenti in aggiunta a quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192/2005 corretto e modificato dal D.Lgs. 311/2006, dalla L.R. n. 13/2007 e dall Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio del Comune di Torino. 4

IL DIRIGENTE DI SETTORE Visti: l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.; la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; la Legge 241/90 e s.m.i.; l art. 65 dello Statuto della Città; Tutto ciò premesso D E T E R M I N A 1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n. 185 al P.R.G. Via Monginevro 187 area compresa tra via Sagra di San Michele, via Monginevro e via Lancia interno 138, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per i motivi espressi in narrativa. 2. di ribadire i seguenti obblighi: Suolo e Sottosuolo Verifica della qualità ambientale, secondo quanto prescritto dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo V - Bonifica di siti contaminati, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Tale verifica e gli eventuali obblighi di bonifica dovranno essere ottemperati preliminarmente al rilascio del permesso di costruire; Gestione degli Inerti Indicazione in sede di richiesta del permesso di costruire dei quantitativi di terreno da scavo e loro gestione e destinazione finale nel rispetto di quanto prescritto dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 3. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all Albo Pretorio e sul web all indirizzo http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti; 4. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto. Il Dirigente Settore Ambiente e Territorio ing. Federico Saporiti F.to Saporiti Federico 5