MEDIAZIONE TRIBUTARIA



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MEDIAZIONE TRIBUTARIA Novità Fiscali 2012: dal federalismo fiscale all abuso del diritto (IV Convegno Lerici) 1

MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena di inammissibilità del ricorso giurisdizionale (di seguito, ricorso) chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo 2

ESPERIENZE ESTERE A differenza degli altri Paesi europei, in Italia vengono instaurate oltre 170.000 controversie all anno contro atti dell Agenzia [in Francia, ad esempio, non si registrano più di 20.000 controversie] In alcuni Paesi europei sono già previsti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: FRANCIA: pregiudiziale amministrativa SPAGNA: procedura di riesame GERMANIA: Beschwerde 3

PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO L istanza avvia un procedimento amministrativo La presentazione dell istanza vale come notifica del ricorso (chiamata in causa) 4

segue PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO La costituzione in giudizio si avrà con il successivo ed eventuale deposito dell istanza (rilevante come ricorso ) presso la Commissione tributaria qualora non vada a buon fine il procedimento di mediazione L istanza coincide sostanzialmente con il ricorso la mediazione non determina un più gravoso esercizio dell azione in giudizio 5

FINALITÀ Incrementare la tax compliance Il contribuente deve poter fare affidamento su una risposta dell Agenzia da ottenere in tempi rapidi, senza dover sostenere i costi o attendere i tempi della giustizia tributaria La mediazione introduce l obbligo di rispondere alla richiesta di annullamento (autotutela) avanzata dal contribuente con l istanza 6

VANTAGGI Riduzione del numero dei giudizi di valore non elevato, che consentirà di dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore Riduzione dei tempi della giustizia, per effetto del ridotto numero dei ricorsi incardinati in Commissione tributaria 7

segue VANTAGGI Tempi brevi (90 gg.) e certi per ottenere una decisione dell Agenzia su richieste di: annullamento rimborso rideterminazione in sede conciliativa della pretesa 8

AMBITO DI APPLICAZIONE Tutti gli atti suscettibili di impugnazione in giudizio, compresi i rimborsi notificati a decorrere dal 1 aprile 2012 di valore non superiore a 20.000 emessi dall'agenzia delle entrate sono escluse le contestazioni riguardanti gli atti (l attività) dell Agente della riscossione 9

CONTENUTO DELL ISTANZA In aggiunta al contenuto del ricorso, contenente la richiesta di annullamento dell atto, l istanza può contenere: la richiesta di sospensione dell esecuzione dell atto una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa 10

STRUTTURA COMPETENTE L istanza va presentata alla DP o alla DR, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili 11

segue STRUTTURA COMPETENTE Sono stati quindi istituti gli Uffici legali [Art. 5 del regolamento di amministrazione (modificato con delibera del Comitato di gestione del 29 dicembre 2011, n. 51)] 12

CRITERI DI VALUTAZIONE ALLA BASE DELLA MEDIAZIONE Incertezza delle questioni controverse Grado di sostenibilità della pretesa Principio di economicità dell azione amministrativa 13

INCERTEZZA DELLE QUESTIONI CONTROVERSE Assenza di un univoco orientamento su questioni interpretative nei documenti di prassi amministrativa nella giurisprudenza (in particolare, di legittimità) 14

GRADO DI SOSTENIBILITÀ DELLA PRETESA Riguarda le questioni di fatto e si basa sostanzialmente sul grado di sostenibilità della prova in giudizio della pretesa tributaria sulla fondatezza degli elementi addotti dall istante 15

PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ DELL AZIONE AMMINISTRATIVA È un criterio che accompagna i precedenti, di cui almeno uno deve ricorrere 16

RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI La mediazione ha un ambito di applicazione più ampio e in parte diverso, considerato che non riguarda solo gli accertamenti, ma tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso obbliga di fatto l Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del contribuente prima che lo stesso si rivolga al giudice 17

segue RAPPORTI CON ALTRI ISTITUTI DEFLATIVI le istanze sono trattate sulla base di criteri predefiniti dalla legge (grado di sostenibilità della pretesa, incertezza della questione controversa e principio di economicità dell azione amministrativa) tiene conto dei motivi esposti nel ricorso (non sempre prospettati in sede di adesione) sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione è obbligatoria 18

IMPARZIALITÀ Il procedimento di mediazione si svolge su un piano di sostanziale parità fra contribuente e Ufficio, peraltro in una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni 19

Obiettivi comuni Istituzionalizzare il dialogo preventivo tra Agenzia e contribuente Rapporto trasparente e corretto con il contribuente Riduzione della conflittualità e del contenzioso 20

RIDUZIONE DELLE SANZIONI In caso di esito favorevole del procedimento di mediazione, si applica una sanzione pari al 40% delle somme irrogabili in base all ammontare del tributo risultante dalla mediazione La sanzione non può risultare inferiore al 40% dei limiti minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (art. 48 DLGS 546/92) 21

MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI RIDURRE LE SANZIONI In assenza di spazio per la mediazione che comporti la diminuzione della pretesa, l Ufficio formula normalmente una proposta di pagamento dell intera imposta, con riduzione delle sanzioni al 40% 22

CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE Il Giudice: condanna la parte soccombente a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, normativamente quantificate in ragione del 50% delle spese di giudizio può compensare le spese di lite solo se ricorrono giusti motivi che hanno indotto la parte soccombente a non accogliere la proposta di mediazione 23

COMUNICAZIONE/NOTIFICAZIONE DEGLI ESITI Per esigenza di speditezza e celerità, le comunicazioni relative al procedimento (ad es. invito al contraddittorio) possono essere sollecitamente effettuate avvalendosi dei recapiti di posta elettronica ordinaria o fax indicati dall istante 24

QUESITI Risposte ad eventuali richieste di chiarimenti 25