AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale delle Marche LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Ufficio legale Civitanova Marche 12/10/2012 1
LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme sul processo tributario (articolo 17 bis del DLGS 546/92, introdotto dal DL 98/11) 2
MEDIAZIONE TRIBUTARIA L istanza di mediazione (di seguito, istanza) è obbligatoria a pena di inammissibilità del ricorso giurisdizionale (di seguito, ricorso) chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo 3
ESPERIENZE ESTERE A differenza degli altri Paesi europei, in Italia vengono instaurate oltre 170.000 controversie all anno contro atti dell Agenzia [in Francia, ad esempio, non si registrano più di 20.000 controversie] In alcuni Paesi europei sono già previsti meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie: FRANCIA: pregiudiziale amministrativa SPAGNA: procedura di riesame GERMANIA: Beschwerde 4
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO L istanza avvia un procedimento amministrativo para processuale La presentazione dell istanza vale come notifica del ricorso (chiamata in causa) 5
( segue) PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E PROCESSO TRIBUTARIO La costituzione in giudizio si avrà con il successivo ed eventuale deposito dell istanza (rilevante come ricorso ) presso la Commissione tributaria qualora non vada a buon fine la mediazione L istanza coincide sostanzialmente con il ricorso 6
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO In caso di: diniego (o accoglimento parziale) dell istanza silenzio dell Ufficio protrattosi per 90 giorni il contribuente può costituirsi in giudizio, depositando l istanza in Commissione tributaria provinciale, entro 30 giorni dalla: comunicazione del diniego (o dell accoglimento parziale) scadenza del termine di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell istanza A pena di inammissibilità del ricorso: i motivi esposti nell istanza devono coincidere integralmente con quelli del ricorso 7
CONTENUTO DELL ISTANZA In aggiunta al contenuto del ricorso, l istanza può contenere: richiesta di sospensione dell esecuzione dell atto motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa 8
CONTENUTO DELL ISTANZA E POTERI DELL UFFICIO L istanza attiva un procedimento volto al riesame dell atto Il procedimento può concludersi con: l annullamento dell atto (autotutela) la rideterminazione della pretesa (conciliazione) 9
CONTROVERSIE MEDIABILI Tutti gli atti suscettibili di impugnazione in giudizio notificati a decorrere dal 1 aprile 2012 di valore non superiore a 20.000 emessi dall'agenzia delle entrate [escluse le contestazioni riguardanti gli atti (l attività) dell Agente della riscossione] 10
( segue) CONTROVERSIE MEDIABILI (per un idea approssimativa del numero di istanze da trattare) Ricorsi presentati in Commissione tributaria provinciale n. 170.403 (2011) Dati Marche 4127 Di cui potenzialmente mediabili n. 113.253 (66,5% di 170.403 ) Dati Marche 2740 (66,4%) 11
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Notifica dell istanza entro 60 gg dalla notifica dell atto Eventuale sospensione esecuzione atto Istruttoria (con eventuale contraddittorio) Comunicazione esito dell istanza entro 90 gg dalla sua presentazione Perfezionamento della mediazione 12
ESITI DEL PROCEDIMENTO 1. Accoglimento dell istanza (annullamento atto) 2. Mediazione (eventualmente a seguito di contraddittorio) 3. Proposta di mediazione al solo fine di ottenere la riduzione delle sanzioni 4. Diniego 13
PROPOSTA DI MEDIAZIONE AL SOLO FINE DI OTTENERE LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI In assenza di spazio per la mediazione che comporti la diminuzione della pretesa proposta di pagamento dell intera imposta, usufruendo della riduzione delle sanzioni al 40% 14
PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE Versamento dell importo dovuto o della prima rata nei 20 gg. successivi alla conclusione (sottoscrizione) della mediazione in un unica soluzione o in forma rateale mediante F24 per la totalità degli atti, con possibilità di compensazione 15
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE Incertezza delle questioni controverse Grado di sostenibilità della pretesa Principio di economicità dell azione amministrativa 16
CONDANNA AGGRAVATA AL PAGAMENTO DELLE SPESE La parte soccombente in giudizio (che non ha inteso definire il rapporto in sede di mediazione) è condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese del giudizio, le spese del procedimento di mediazione, quantificate in ragione del 50% delle spese del giudizio 17
STRUTTURA COMPETENTE PER LA TRATTAZIONE DELLE ISTANZE L istanza va presentata alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili, individuate negli Uffici legali 18
VANTAGGI Tempi brevi (90 gg.) e certi per ottenere una decisione dell Agenzia su richieste di: annullamento rimborso rideterminazione in sede conciliativa della pretesa Per effetto della riduzione del numero delle controversie, le Commissioni tributarie potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore 19
FINALITÀ 1. Deflazionare il contenzioso tributario 2. Incrementare la tax compliance 3. Incrementare il tasso di qualità degli atti amministrativi 20
MEDIAZIONE TRIBUTARIA E ACCERTAMENTO CON ADESIONE Circolare del 19 giugno 2012, n. 25/E La mediazione ha un ambito di applicazione più ampio e in parte diverso rispetto all accertamento con adesione e agli altri istituti deflattivi del contenzioso, considerato, in particolare, che: non riguarda solo gli accertamenti, ma tutti gli atti impugnabili, compresi i dinieghi di rimborso; obbliga l Agenzia ad esaminare e rispondere sistematicamente alle contestazioni del Contribuente prima che lo stesso si rivolga al Giudice; la decisione che l Agenzia deve adottare sull istanza del Contribuente si fonda, per espressa previsione normativa, sul grado di sostenibilità della pretesa, sull incertezza della questione controversa e sul principio di economicità dell azione amministrativa. 21
LITI DILATORIE Le liti dilatorie non sono mediabili in quanto in contrasto con la ratio dell articolo 17 bis di deflazione del contenzioso tributario. Si tratta di controversie per le quali la richiesta di annullamento dell atto o di rideterminazione della pretesa è chiaramente in contrasto con la norma sostanziale o con la relativa indicazione perentoria della prassi (ad esempio, IRAP piccoli imprenditori) e non può in alcun modo essere accolta dall Ufficio. Il carattere dilatorio delle controversie in questione si ricollega essenzialmente alla insussistenza di ogni margine di accoglimento della domanda del Contribuente che, dal punto di vista dell Amministrazione, si ritiene quindi abbia agito al solo fine di rinviare la definitività dell atto. Salvo situazioni particolari, anche per le liti dilatorie è possibile formulare una proposta di mediazione al 100% con riduzione delle sanzioni al 40% 22
Termine di conclusione del procedimento Il termine di 90 giorni utili per la trattazione dell istanza da parte dell Ufficio decorre dalla data di ricevimento dell istanza. Conseguentemente il termine di 30 giorni, stabilito dall articolo 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio del Contribuente, decorre dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte dell Ufficio. 23
Accertamenti relativi a diversi periodi di imposta di valore non superiore a 20.000 euro In caso di avvisi di accertamento fondati sui medesimi presupposti, ma relativi a diversi periodi d imposta di cui solo alcuni di valore non superiore a 20.000 euro, il Contribuente può presentare istanza di mediazione solo per gli accertamenti di valore non superiore a 20.000 euro, mentre per gli altri avvisi può presentare ricorso con le modalità ordinarie. Se ne ricorrono i presupposti, il tentativo di mediazione deve essere effettuato con riferimento all accertamento oggetto dell istanza, senza che rilevi l esistenza di accertamenti relativi ad altri periodi di imposta non soggetti al procedimento di mediazione. La conclusione della mediazione non produce effetti giuridici rilevanti sugli accertamenti esclusi dall ambito di applicazione dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992. 24
Cartelle di pagamento finalizzate alla mera riscossione Le cartelle di pagamento per omesso versamento a seguito di dichiarazione hanno una funzione meramente riscossiva e, qualora siano impugnate per vizi riconducibili all attività dell Ufficio, rientrano nell ambito dell articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma il procedimento può concludersi solo con l eventuale accoglimento totale o parziale dell istanza e non anche con la mediazione. Nella circolare del 19 marzo 2012, n. 9/E si afferma che l Ufficio può tuttavia formulare una proposta di mediazione che consenta al Contribuente di accettare l intero importo del tributo oggetto del procedimento di mediazione, al fine di beneficiare della conseguente riduzione delle sanzioni irrogate 25
Cartelle di pagamento emesse per la riscossione provvisoria in pendenza di giudizio o a seguito di sentenza Rientrano nell ambito dell articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma non possono essere oggetto di mediazione ma solo di eventuale accoglimento totale o parziale dell istanza; No al beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate in quanto l Ufficio non può intervenire su quanto disposto dal Giudice neppure per quanto riguarda la misura delle sanzioni applicabili. La riscossione a titolo provvisorio in pendenza di giudizio non può essere oggetto di mediazione in quanto quest ultima è volta a definire l atto, mentre la riscossione provvisoria può essere successivamente vanificata da una sentenza di annullamento dell atto impositivo presupposto. Le stesse considerazioni valgono per l intimazione di pagamento emessa a seguito di sentenza, ai sensi dell articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 26
Cartelle di pagamento e atto presupposto Nella circolare n. 9/E del 2012, punto 1.1, è stato evidenziato che nel procedimento di mediazione trova applicazione anche il disposto dell articolo 19, comma 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in base al quale La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all atto notificato, ne consente l impugnazione unitamente a quest ultimo. Ciò comporta che il contribuente, qualora intenda impugnare, con il ricorso, anche un atto presupposto adottato dall Agenzia delle entrate, del quale affermi la mancata precedente notificazione, è tenuto ad osservare preliminarmente la disciplina introdotta dall articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, a presentare l istanza di mediazione. 27
Cartelle di pagamento e atto presupposto Cartella di pagamento, iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero il fermo dei beni mobili registrati di cui all articolo 86 del citato decreto se impugnati contestando l omessa notifica degli atti presupposti a questa, la mediazione risulta obbligatoria qualora si intenda contestare vizi ascrivibili all attività dell Ufficio. 28
Cartella di pagamento - mancato ricevimento avviso bonario PRINCIPIO GENERALE non vi è spazio per un accordo confermativo della pretesa qualora la conseguente riduzione delle sanzioni sia più elevata di quanto consentito per effetto di acquiescenza in una fase amministrativa antecedente a quella della mediazione. Nel caso in esame per perfezionare la mediazione il Contribuente deve corrispondere l intera imposta e la sanzione ridotta al 12% (40% del 30%), cioè in misura superiore a quella che avrebbe dovuto pagare a seguito di avviso bonario ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (1/3 del 30% ossia il 10% dell imposta non versata o versata in ritardo), pertanto la mediazione è possibile. 29
CASISTICA: PRASSI SOSTANZIALE Con risoluzione n. 78/E del 25 marzo 2009 e con la direttiva n. 110 del 4 agosto 2010 l Agenzia delle Entrate, ha chiarito che i compensi percepiti per l attività di amministratore, sindaco e revisore svolta da un professionista dotato di autonoma organizzazione sono assoggettati ad IRAP Tale soluzione, secondo la DCALC, al pari di altre prospettate nei documenti di prassi amministrativa in tema di assoggettabilità a IRAP, involge questioni di diritto sostanziale e come tale deve essere sistematicamente affermata anche in sede di procedimento di mediazione, ancorché sul punto si registrino difformi pronunce della giurisprudenza di legittimità, al momento non condivise dall Amministrazione, e comunque non rappresentative di un orientamento consolidato. 30
PROVVEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E MEDIAZIONE il contribuente che intende proporre ricorso avverso un provvedimento di sola irrogazione di sanzione tributaria, di valore non superiore a 20.000 euro, emesso dall Agenzia delle entrate, è tenuto preliminarmente a presentare istanza di mediazione tributaria. 31
Applicabilità della mediazione a provvedimenti concernenti esclusivamente le sanzioni La riduzione di cui può beneficiare il contribuente in sede di mediazione e di conciliazione giudiziale è stabilita dal legislatore in misura inferiore a quella spettante in caso di mancata impugnazione dell atto (ad es., in caso di impugnazione di un atto di irrogazione sanzioni per 1.200 euro, la definizione di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede una riduzione a un terzo, corrispondente a 400 euro, mentre in caso di mediazione si applica la riduzione al 40 per cento, corrispondente a 480 euro). 32
Eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Detraibilità del credito IVA maturato nell anno in cui la dichiarazione risulta omessa La giurisprudenza di legittimità, in coerenza con il principio di neutralità che ispira il sistema IVA, più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia, ha affermato che nella fattispecie in esame, qualora venga riscontrata l effettività del credito, il contribuente è ammesso al rimborso dell eccedenza medesima, attraverso la procedura di cui all articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 Pertanto alla liquidazione della dichiarazione nella quale è stato riportato il credito maturato in un anno per il quale è stata omessa la relativa dichiarazione, farà seguito il diritto del contribuente al rimborso del medesimo credito oggetto di recupero. 33
Eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Trattamento della fattispecie in sede contenziosa Ove il contribuente eccepisca nel corso del giudizio l effettiva sussistenza del credito, esibendo la relativa documentazione, l ufficio, in sede contenziosa dovrà sostenere anzitutto secondo quanto sopra evidenziato la legittimità dell operato dell ufficio ai sensi degli articoli 30 e 54-bis del d.p.r. n. 633 del 1972 e l irrilevanza della sussistenza o meno del credito rispetto al thema decidendum, relativo alla liquidazione delle imposte dovute in base a una dichiarazione successiva. In subordine ed in via prudenziale, l ufficio valuterà la sussistenza di elementi per contestare l esistenza stessa del credito illegittimamente compensato ed eccepire in giudizio anche tale inesistenza, così da precludere un eventuale pronuncia circa la spettanza del diritto al rimborso. Solo dopo che il contribuente abbia effettuato il pagamento delle somme iscritte a ruolo in esecuzione di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, potrà essere presentata istanza di rimborso del credito maturato nell annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, ai sensi dell articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. 34
Eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Trattamento della fattispecie in sede mediazione o conciliazione giudiziale Nel rispetto del principio generale della giusta imposizione fiscale, le controversie in esame possano essere definite mediante un accordo di mediazione che preveda il riconoscimento del credito effettivamente spettante, qualora il contribuente riconosca a sua volta la legittimità delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo. Nel caso in cui venga raggiunto l accordo di mediazione, inoltre, il contribuente avrà diritto a beneficiare della riduzione delle sanzioni al 40 per cento ai sensi dell articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992. coerentemente con le finalità perseguite dal legislatore attraverso l istituto della mediazione e in ossequio ai principi di economicità e speditezza dell azione amministrativa posto che il pagamento dell imposta liquidata dà diritto al contribuente di presentare istanza di rimborso anomalo nel termine biennale di cui all articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, si ritiene possibile in mediazione scomputare, dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l eccedenza di IVA detraibile riconosciuta spettante. 35
Eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Trattamento della fattispecie in sede mediazione o conciliazione giudiziale coerentemente con le finalità perseguite dal legislatore attraverso l istituto della mediazione e in ossequio ai principi di economicità e speditezza dell azione amministrativa posto che il pagamento dell imposta liquidata dà diritto al contribuente di presentare istanza di rimborso anomalo nel termine biennale di cui all articolo 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, si ritiene possibile in mediazione scomputare, dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l eccedenza di IVA detraibile riconosciuta spettante. 36
Eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Riconoscimento dell eccedenza a credito IRPEF, IRES o IRAP maturata nell anno in cui la relativa dichiarazione risulta omessa Anche in tal caso ci si conforma al principio espresso con la circolare 4 maggio 2010, n. 23, nella quale come sopra evidenziato si è affermata la possibilità di riconoscere il diritto del contribuente al rimborso a seguito della definizione della pretesa in senso favorevole all Amministrazione. 37
Eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Riconoscimento dell eccedenza a credito IRPEF, IRES o IRAP maturata nell anno in cui la relativa dichiarazione risulta omessa Nelle fattispecie in esame, quindi, dopo che abbia definito l obbligazione pagando le somme richieste dall ufficio, nei termini previsti dalla comunicazione di irregolarità ovvero a seguito della notifica della cartella di pagamento o in esito a sentenza definitiva a lui sfavorevole, il contribuente potrà richiedere il rimborso del credito maturato nell annualità per la quale la dichiarazione risulta omessa, entro due anni dal predetto pagamento ai sensi dell articolo 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.. 38
Eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse. Riconoscimento dell eccedenza a credito IRPEF, IRES o IRAP maturata nell anno in cui la relativa dichiarazione risulta omessa (mediazione o conciliazione) Il riconoscimento del credito, analogamente a quanto affermato in materia di IVA, potrà inoltre avvenire anche in sede di accordo di mediazione o conciliazione giudiziale con le medesime modalità. Peranto in sede di accordo si potrà scomputare, dalla somma originariamente richiesta in pagamento al contribuente, l eccedenza di IVA detraibile riconosciuta spettante. 39
RECUPERO SPESE LEGALI Ipotesi in cui l Amministrazione, con sentenza passata in giudicato, venga condannata alle spese di giudizio per effetto del rinvio di cui all articolo 1 del D.lgs. n. 546 del 1992, trovano applicazione le norme del codice di procedura civile compatibili con il medesimo decreto. Per effetto di tale rinvio, la Parte soccombente deve corrispondere le spese alla cui rifusione è stata condannata direttamente al Difensore della Parte vittoriosa, anziché a quest ultima, solo se ricorrono le condizioni per l applicazione dell articolo 93 ( Distrazione delle spese ) 40
RECUPERO SPESE LEGALI Ipotesi in cui l Amministrazione, con sentenza passata in giudicato, venga condannata alle spese di giudizio articolo 93 ( Distrazione delle spese ) c.p.c., il cui primo comma dispone che Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Il secondo comma aggiunge che Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese. 41