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Transcript:

COMUNE DI RUDIANO Provincia di Brescia INFORMATIVA Imposta Municipale Propria IMU Anno 2013 AGGIORNATA AL 28 MAGGIO 2013 A decorrere dal 1 Gennaio 2012 viene istituita l imposta municipale propria IMU, in tutti i comuni del territorio nazionale ; L'imposta municipale propria IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili ICI. Con decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013 è stata momentaneamente disposta la sospensione del pagamento della prima rata dell IMU per le seguenti categorie di immobili: PUNTO 1) A. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE C2 C6 C7, per un massimo di una per ciascuna categoria catastale (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9); B. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE DI ANZIANI O DISABILI che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, o conviventi nell abitazione di residenza di uno dei figli, a condizione che la stessa non risulti locata ed in alcun modo utilizzata. C. UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 D. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all art.13, commi 4,5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni. Per tutte le altre categorie di immobili valgono le disposizioni contenute nell art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modificazioni ed il termine di versamento dell imposta dovuta è il 17 giugno 2013 (poiché il 16 cade di domenica). All'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, è applicata l ALIQUOTA ORDINARIA. 2) IN CASO DI MANCATA RIFORMA ENTRO LA DATA DEL 31 AGOSTO 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e IL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA 1

DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DEGLI IMMOBILI DI CUI AL PUNTO 1 È DIFFERITO AL 16 SETTEMBRE 2013 3) l imposta su tutti gli immobili e interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi). 4) per gli immobili del gruppo catastale D (immobili produttivi) : a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925 b) l eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (eccedenza Comune), quale quota variabile, è versata a favore del Comune, con codice tributo 3930 5) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3925, aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione, e sono esenti nei comuni montani istat 6) moltiplicatori redite catastali: d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013. TERMINI DI VERSAMENTO PER L ANNO 2013 Il versamento della PRIMA rata, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente entro il 17 GIUGNO 2013 (poiché il 16 cade di domenica) Il versamento della SECONDA rata, è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno entro il 16 DICEMBRE 2013, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaanno.htm alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. NON SI FA LUOGO AD ALCUN VERSAMENTO QUALORA L IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO PER L ANNUALITA DI IMPOSTA RISULTI INFERIORE AD 12,00. ALIQUOTE FISSATE DAL COMUNE DI RUDIANO PER L ANNO 2012 (Deliberazione C.C. n. 25 del 26/09/2012) ALIQUOTA ORDINARIA ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,06 PER CENTO 0,4 PER CENTO 0,2 PER CENTO 2

ABITAZIONE PRINCIPALE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE Sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. DETRAZIONI 200,00 (rapportate al periodo dell anno durante il quale si protrae tale detrazione), maggiorata di 50,00 per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400,00 ). CALCOLO E PAGAMENTO IMU Il calcolo IMU dovrà essere effettuato scorporando la quota stato e la quota comune dei singoli immobili, utilizzando i Codici Tributo e Codice Comune di seguito riportati, ed effettuando il pagamento con modello F24. CODICE COMUNE/ CODICE ENTE : H630 CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 DESCRIZIONE IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7. D.L.201/2011 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale NON IN CATEGORIA CATASTALE D CODICE TRIBUTO F24 COMUNE STATO 3912-3913 - IMU - imposta municipale propria per terreni 3914 - IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE D quota base 0,76% (quota Stato) 3916-3918 - - 3925 3

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE D (eccedenza Comune) IMU - imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO IMU - imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3930-3923 3924 A tal fine si precisa che dal 28 MAGGIO 2013 sarà attivo presso la sede municipale Ufficio Tributi uno sportello di supporto ai cittadini per la determinazione e compilazione del modello F24 per il versamento dell ACCONTO I.M.U scadente il 17/06/2013. ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI Sono state espressamente ABROGATE dalla Legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale; Sono esenti dall IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all elenco dei comuni italiani predisposto dall Istituto nazionale di statistica (ISTAT); Sono esenti dall IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; Le abitazioni principali e pertinenze dei coltivatori diretti ed imprenditori agricoli sono soggette all imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni; Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l utilizzazione agro-silvo-pastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola; La base imponibile è ridotta del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; c) ai fini dell applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che, oltre a non essere adibiti allo svolgimento di attività alcuna, non possono essere resi nuovamente utilizzabili tramite l esecuzione di meri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 4

Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 le unità immobiliari di cui all articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504; In caso di assegnazione a seguito di provvedimento di separazione legale o divorzio, ai soli fini IMU, il soggetto passivo d imposta è l ex coniuge assegnatario della casa coniugale. DICHIARAZIONE I.M.U. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 30.10.2012 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU (qui in versione editabile) con relative istruzioni. L'art. 10, del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 modifica il termine inizialmente previsto, prevedendo l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Per tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2012 il termine di presentazione della Dichiarazione Imu è fissato al 30 giugno 2013. INFORMAZIONI Per eventuali informazioni rivolgersi allo Sportello I.M.U. del Comune al seguente numero telefonico 030/7060727 il: - MARTEDI pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Il Servizio Finanziario settore Tributi è comunque a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti e per fornire la modulistica necessaria negli orari d ufficio o telefonando ai numeri: 030/7060711 030/7060727. Si ricorda che tutte queste informazioni, compreso il Regolamento IMU, sono consultabili direttamente sul sito Internet del Comune di Rudiano: www.comune.rudiano.bs.it Infine per tutti i Cittadini che fossero invece interessati ad effettuare il calcolo personalmente, si segnala il seguente link: http://www.amministrazionicomunali.it Dalla Residenza Municipale, Maggio 2013 f.to Il Responsabile dei Servizi Finanziari Podavite rag. Giuseppe f.to Il Sindaco Moletta Dott.ssa Simona 5