CITTA DI CASTANO PRIMO Provincia di Milano Settore Finanziario - Tributi



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CITTA DI CASTANO PRIMO Provincia di Milano Settore Finanziario - Tributi CAPITOLATO D ONERI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D USO DI UN AREA PUBBLICA FINALIZZATA ALL INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DA ADIBIRE ALLA VENDITA DI FIORI E ARTICOLI MORTUARI Art.1 - Oggetto del capitolato. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione d uso, per anni 9 (nove) rinnovabili per ulteriori 9 (nove), di un area pubblica per la realizzazione e gestione di un chiosco da adibire alla vendita di fiori e articoli mortuari per l esercizio della relativa attività sull area situata in V.le Rimembranze. L area è individuata al Foglio catastale nr. 11 del Comune di Castano Primo parte del Mappale nr. 191. Art.2 Obblighi del concessionario. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese a: 1. costruzione del chiosco, nel rispetto dei seguenti requisiti della struttura: - area di circa 90 mq, siepe inclusa, delimitata sui tre lati della siepe e aperto su V.le Rimembranze, circa 55 mq di superficie pavimentata con autobloccanti, ingombro del chiosco complessivo compreso tra i 20 e i 30 mq; - essere conforme alle tipologie, caratteristiche e dimensioni previste dalle normative vigenti in materia di urbanistica, di igiene, ambiente, sicurezza e risparmio energetico; - deve esser di tipo precario e facilmente amovibile, con tassativa esclusione, quindi, di qualsiasi costruzione in muratura, ad eccezione del basamento; - gli interventi di scavo, manomissione e manutenzione degli spazi pubblici a seguito del posizionamento del chiosco e dei relativi impianti e sottoservizi, vanno ripristinati con le stesse modalità, materiali, tecniche esecutive e finiture come esistenti; - deve adattarsi pienamente dal punto di vista non solo urbanistico ma anche estetico ambientale, alle caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento ai materiali costruttivi e alle finiture e realizzato utilizzando materiali di ottima qualità, ed attenendosi alle eventuali prescrizioni emanate nel procedimento di valutazione paesaggistica del progetto; - gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, gruppi di alimentazione ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posti in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente schermati, protetti ed inseriti nella struttura in modo tale da non arrecare pregiudizio estetico né sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità; - in quanto a servizi igienici, fare riferimento sia per gli addetti che per il pubblico, a quelli esistenti presso il civico cimitero; - munirsi del prescritto permesso di costruire o titolo abilitativo equivalente, previa presentazione di idonea pratica edilizia, corredata di tutti i documenti ed elaborati grafici previsti dalla normativa vigente, anche in materia paesaggistica mediante l acquisizione della preventiva autorizzazione paesaggistica ex art.146 del D.Lgs.42/2004. La realizzazione del chiosco dovrà avvenire secondo le indicazioni che verranno formalmente impartite nei procedimenti autorizzatori oltre che con l osservanza delle prescrizioni dei regolamenti vigenti;

- presentare la pratica edilizia recante il progetto esecutivo della struttura del chiosco, e corredata di tutti gli elaborati grafici necessari sia per il rilascio dell autorizzazione paesaggistica preventiva sia per il Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione; - realizzare il chiosco entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio del permesso di costruire o titolo equivalente; - attivare l esercizio entro 30 (trenta) giorni dall agibilità della struttura; 2. inoltrare al competente SUAP modello SCIA debitamente compilato, comprensivo di tutti gli allegati previsti; 3. utilizzare l area data in concessione nel rispetto delle prescrizioni imposte dall Amministrazione Comunale, in particolare: - presenza oraria: 20 ore settimanali medie, da distribuire in modo anche non uniforme nell arco dell anno, previo accordo con l Amministrazione Comunale di un calendario annuale di massima; - nel chiosco da realizzare potrà svolgersi esclusivamente l attività di cui sopra; - utilizzare esclusivamente attrezzature/apparecchiature alimentate ad energia elettrica; 4. provvedere alla voltura delle varie utenze tecnologiche ed ai relativi consumi, attualmente intestati all attuale concessionario; 5. curare la manutenzione ordinaria ed il decoro dell area a verde circostante; 6. tenere la struttura e i relativi impianti in buono stato di manutenzione provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare spetta al concessionario la manutenzione straordinaria del chiosco e di tutte le sue pertinenze interne ed esterne, degli arredi, attrezzature e impianti installati nell ambito della concessione. Per manutenzione straordinaria si intendono le opere o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti della struttura e di tutte le sue pertinenze, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici. L Amministrazione Comunale potrà prescrivere la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria nel caso si rendessero necessari per la corretta e idonea fruibilità del chiosco, o qualora siano dovuti per assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. A tal fine l Amministrazione diffiderà il concessionario ad eseguire i lavori entro un termine, trascorso il quale procederà alla risoluzione del contratto di concessione. Il concessionario potrà realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria che ritenga necessari, previa autorizzazione dell Amministrazione Comunale. Art.3 Controlli Ai sensi dell art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. questa Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese, l Amministrazione procederà ad annullare l aggiudicazione ed il servizio potrà essere affidata dal concorrente che segue la graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese conseguenti all inadempimento. Art. 4 Aggiudicazione e stipula del contratto di concessione L'aggiudicazione risultante dalle sedute di gara sarà provvisoria. Si procederà all'aggiudicazione definitiva con apposito atto emesso dal Funzionario Responsabile incaricato dell affidamento della concessione, ed alla stipula dell atto di concessione dopo l avvenuta verifica che la ditta vincitrice possieda effettivamente tutti i requisiti dichiarati in sede di procedura di gara, nonché dopo che saranno pervenuti all Ente tutte le certificazioni richieste dal Bando di gara e prescritte dalla vigente legislazione. In particolare si procederà alla stipula dell atto di concessione solo in presenza di regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. per l attività oggetto della gara, rilevabile da codice ATECO. L'aggiudicazione sarà effettuata in conformità con quanto previsto nel presente capitolato d oneri, che unitamente all'offerta della ditta aggiudicataria, faranno parte dell atto di concessione, anche se ad esso non materialmente allegati.

Art.5 Garanzie richieste Copertura assicurativa Il concessionario, prima della sottoscrizione dell atto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori ad 6.000,00 (seimila), per danni eventualmente arrecati all Amministrazione Comunale o a terzi nello svolgimento ed esercizio dell attività conseguente alla concessione dell area pubblica. Il concessionario dovrà quindi rispondere direttamente di qualsiasi danno che per fatto proprio o di suoi collaboratori o dipendenti, dovesse derivare all Amministrazione Comunale o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il Comune, che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura, in tutti i rapporti con i terzi. Polizza fidejussoria Il concessionario, prima della sottoscrizione dell atto di concessione, dovrà prestare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore del Comune di Castano Primo di 11.000,00 (Undicimila) a garanzia dell effettivo avvio dell attività, a copertura di eventuali danni ai beni di proprietà comunale, a copertura di eventuali spese di demolizione delle opere realizzate parzialmente o abusivamente e di eventuale ripristino dell area con conseguente demolizione in caso di risoluzione anticipata o al termine della concessione, nonché a copertura dei canoni dovuti al Comune. Pertanto tale polizza, che occorrerà mantenere per tutta la durata del contratto, dovrà espressamente prevedere: - il pagamento a semplice richiesta del Comune entro 15 giorni dalla richiesta, in caso di escussione, - validità fino a quando il Comune non ne restituirà l originale o no farà la dichiarazione scritta di liberazione dall obbligo, - esclusione del beneficio della preventiva escussione del contraente di cui all art.1944 c.c. - rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui agli artt.1945 e 1947 del c.c. L importo della fideiussione dovrà essere periodicamente aggiornato, ogni cinque anni, prendendo come riferimento l incremento percentuale dell indice ISTAT relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale. Art.6 Obblighi e responsabilità del concessionario in materia di norme a tutela dei lavoratori Sono a totale ed esclusivo carico del concessionario, con espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell Amministrazione Comunale, i seguenti obblighi ed oneri: applicare nei confronti dei lavoratori occupati nella realizzazione della struttura e nell esercizio dell attività costituente oggetto del presente capitolato d oneri, tutte le norme contenute nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore, nonché l osservanza della norme in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L.vo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, esonerando espressamente l Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo. L attività dovrà essere espletata con personale idoneo. Art.7 Canoni e pagamenti Il concessionario dovrà versare all Amministrazione Comunale il seguente canone annuo: Canone annuo di concessione Il Canone annuo di concessione posto a base di gara è fissato in 5.600,00 (Cinquemilaseicento/00) al rialzo. Il canone dovrà essere versato al Comune di Castano Primo, il primo anno a partire dalla data di stipula della concessione, mentre per gli anni successivi entro il 31/03 di ciascun anno, rata unica, da versarsi mediante bonifico bancario intestato a Comune di Castano Primo Servizio Tesoreria COSAP - Codice IBAN: IT66 I 01030 32820 000001023841; Causale: Canone Occupazione Suolo Pubblico presso il civico cimitero - anno 2015, ed è soggetto a rivalutazione annua secondo i coefficienti ISTAT (FOI) a decorrere dal 2 anno di concessione.

Art.8 Rinuncia Qualora il concessionario rinunci alla concessione dopo aver realizzato il chiosco ed eventuali interventi migliorativi, egli non potrà avanzare alcuna pretesa di restituzione delle spese sostenute. Egli dovrà provvedere al ripristino dell area interessata entro un termine da concordare con l Amministrazione Comunale, salvo che la stessa manifesti l intendimento di acquisire le opere realizzate al patrimonio comunale. Nel caso in cui il concessionario, per giustificato motivo, sospenda la realizzazione del chiosco, potrà eventualmente chiedere una proroga dei termini previsti dal presente capitolato. Qualora il concessionario, senza giustificato motivo, non porti a termine l opera entro i termini, l Amministrazione Comunale si riserva ogni più ampia discrezionalità in merito all eventuale demolizione e ripristino dello stato dei luoghi con spese a carico del concessionario. E comunque fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente patito dall Amministrazione Comunale. Art. 9 Effetti della cessazione della concessione La durata della concessione è fissata in anni 9 (nove), rinnovabili per ulteriori 9 (nove), dalla data della firma dell atto di concessione. Alla scadenza della concessione, salvo l eventuale rinnovo, il concessionario dovrà provvedere, entro un termine concordato con il Comune, a propria cura e spese, al pieno ripristino dell area preesistente. E fatta salva la possibilità dell Amministrazione Comunale di acquisire il chiosco al patrimonio dell Ente, previa comunicazione scritta da trasmettere almeno un anno prima della scadenza della concessione. Qualsiasi miglioramento o addizione apportati sull area oggetto di concessione, ed area pertinenziale o spazi pubblici fruibili ivi situati, al termine della concessione stessa, per qualsiasi causa, resteranno in proprietà ed in uso dell Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa vantare alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa, ristoro o quant altro. Art. 10 Rinnovo Almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della concessione il concessionario può presentare istanza di rinnovo della concessione stessa per ulteriori 9 (nove) anni, tramite lettera Raccomandata con Ricevuta di Ritorno. L Amministrazione Comunale si esprime in merito all istanza di rinnovo, entro 45 giorni dal suo ricevimento. In caso di silenzio da parte dell A.C. il rinnovo si intende rigettato, pertanto la concessione cessa allo scadere dei 9 (nove) anni. E escluso il tacito rinnovo. Art. 11 Trattamento dei dati personali Ai sensi del Codice della Privacy, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Castano Primo (Responsabile del Servizio Finanziario - Tributi e Responsabile del Servizio Segreteria Generale Gare e Appalti) nell ambito nelle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione dell atto di concessione conseguente all aggiudicazione. Art. 12 Revoca della concessione, inadempienze contrattuali penali e controversie. La risoluzione del contratto e la revoca della concessione potrà avvenire da parte dell Amministrazione Comunale, in qualunque tempo con il solo preavviso di 1 (un) mese, a mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento, a seguito di accertati gravi inadempimenti, ovvero per i gravi motivi, di seguito elencati: - fallimento, concordato preventivo, etc. in cui incorra il concessionario; - cessazione dell attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa; - ritardo, senza giustificato motivo, nell inizio dell attività per oltre 30 (trenta) giorni rispetto al termine previsto dal presente capitolato; - ritardo nel pagamento per oltre 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza;

- destinazione del chiosco ad uso diverso da quello oggetto della concessione; - grave violazione delle disposizioni di sicurezza, delle norme igienico sanitarie vigenti e per gravi motivi di decoro; - qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati; - cessione non autorizzata della concessione e comunque, nel caso di mancato esercizio diretto dell attività; - sospensione dell attività di cui sopra senza giustificato motivo, per un periodo superiore a 3 (tre) mesi; - violazione degli orari di apertura e chiusura della struttura; - eventi di frode accertati dalla competente Autorità Giudiziaria, - mancata esecuzione dei lavori di manutenzione della struttura, secondo quanto previsto all art. 2 comma 7 del presente capitolato; Nel caso di revoca della concessione per le motivazioni suindicate, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa su quanto già speso per la realizzazione del chiosco e per gli eventuali interventi migliorativi effettuati. Il concessionario dovrà sgomberare e riconsegnare l area data in concessione entro 30 (trenta) giorni dalla data di risoluzione/revoca del contratto di concessione dell area. E comunque fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente patito dall Amministrazione Comunale. Il Comune di Castano Primo ed il concessionario accettano di definire per via amministrativa qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente attività, ivi compreso il rispetto degli orari di apertura concordati. Il Comune può disporre ispezioni e, qualora vengano accertate violazioni, contesti per iscritto al concessionario per eventuali controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni il Comune può procedere ad irrogare sanzione amministrativa, commisurata all entità della violazione entro la misura stabilita dall art. 7 Bis del Decreto Legislativo n. 267/00 (oggi prevista da 25,00 a 500,00), in caso di ripetute e gravi violazioni, la concessione può essere revocata. Eventuali controversi saranno demandante al Tribunale di Milano competente per territorio. Art. 13 Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato e dal bando di gara, si fa rinvio alle norme vigenti in materia. Castano Primo, IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI -TRIBUTI Dott. Guido COSTA