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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI DIPARTIMENTO POLIZIA PROVINCIALE, POLITICHE PER LA LEGALITÀ E LA SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE SANZIONI DETERMINAZIONE N. DEL OGGETTO: Ordinanza-ingiunzione ai sensi dell art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nei confronti di DI FRANCESCO Vito. Reg. Sanz. 515/11 IL DIRIGENTE Visto il verbale di accertamento e di contestazione di illecito amministrativo n. 377/11 dell 11.4. 2011 elevato dalla Polizia Provinciale di Napoli Sezione Polizia Giudiziaria a carico del sig. Di Francesco Vito, nato a Pozzuoli (NA) il 3.6.1977, in qualità di titolare della ditta VI.DI.CAR di Di Francesco Vito con sede in Qualiano (NA), alla via Don Sturzo 10; Preso atto dell avvenuta contestazione della violazione il 11.4.2011; Rilevato che la contestazione ha ad oggetto l' incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi prodotti dall impresa; Esaminati gli scritti difensivi presentati dal trasgressore in data 12.5.2011, acquisiti al protocollo generale dell Ente con n. 0054912; Valutata la documentazione acquisita agli atti del procedimento; Considerato che per l addebito, ritualmente contestato, non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 legge 24 novembre 1981, n. 689; Tenuto conto dei criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all art. 11 della l. 689/81; Vista la legge 689/81; Visto il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267; -------------------------------------------------------------------------------- Piazza Matteotti, 1 80133 Napoli telefono 0817946790; indirizzo pec: cittametropolitana.na@pec.it

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; Visto il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 145; Visto il decreto del Ministro dell ambiente 1 aprile 1998, n. 148; Vista la circolare del Ministero dell ambiente e del Ministero dell industria del commercio e dell artigianato 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98; ORDINA al sig. DI FRANCESCO Vito, nato a Pozzuoli (NA) il 3.6.1977, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall art. 258 comma 3 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nella misura complessiva di euro 4144,33 (quattromilacentoquarantaquattro/33), comprensiva delle spese di notifica del presente atto (pari ad euro 11,00), per i seguenti MOTIVI Su richiesta del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli V sezione Urbanistica ed Ambiente operatori del Corpo di Polizia Provinciale di Napoli Sezione Polizia Giudiziaria in data 11.4.2011 si recavano nel Comune di Qualiano, alla via Don Sturzo 10, sede della ditta individuale VI.DI.CAR di Di Francesco Vito, esercente attività di autoriparatore, ove accertavano l incompleta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi prodotti dall impresa. In particolare veniva rilevato che sul registro di carico e scarico, annotato fino al 30.4.2010 (data dell ultima registrazione eseguita), non erano state riportate le annotazioni relative alle movimentazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui ai seguenti formulari di identificazione: - serie XRIF 0645080/2009 emesso in data 13.5.2010 in cui la ditta verbalizzata figurava come produttrice di rifiuti pericolosi - CER 160112* avviati a smaltimento tramite la Pagina 2 di 6

- serie XRIF 0645081/2009 emesso in data 13.5.2010 in cui la ditta verbalizzata figurava come produttrice di rifiuti non pericolosi - CER 160117 avviati a recupero tramite la - serie XRIF 0645082/2009 emesso in data 13.5.2010 in cui la ditta verbalizzata figurava come produttrice di rifiuti non pericolosi - CER 150203 avviati a smaltimento tramite la - serie XRIF 0645083/2009 emesso in data 13.5.2010 in cui la ditta verbalizzata figurava come produttrice di rifiuti non pericolosi - CER 150102 avviati a recupero tramite la - serie XRIF 0645084/2009 emesso in data 13.5.2010 in cui la ditta verbalizzata figurava come produttrice di rifiuti pericolosi - CER 160107* avviati a recupero tramite la società DE VITA MARIA & FIGLI s.n.c. ; - serie RFW 472228/10 emesso in data 11.1.2011 in cui la ditta verbalizzata figurava come produttrice di rifiuti non pericolosi - CER 160117 avviati a recupero presso la società REA IN s.r.l. ; - serie XRIF 0148641/2010 emesso in data 29.6.2010 in cui la ditta verbalizzata figurava come produttrice di rifiuti pericolosi - CER 130208* avviati a recupero presso la società DE VITA MARIA & FIGLI s.n.c.. Ravvisata nella fattispecie la violazione dell art. 190 d. lgs. 152/06, l organo accertatore procedeva alla conseguente contestazione d illecito nei confronti del titolare della ditta, sig. Di Francesco Vito. Al verbale di contestazione, trasmesso con nota prot. n. 2092 P.G. del 9.5.2011 del Comando del Corpo di Polizia Provinciale, veniva allegata copia del frontespizio e dell ultima pagina annotata del registro di carico e scarico rifiuti vidimato in data 4.8.2006, nonché copia dei sette formulari di identificazione acquisiti in occasione del sopralluogo. Negli scritti difensivi presentati in data 12.5.2011, il trasgressore chiedeva l annullamento del verbale e l applicazione della sanzione ridotta di cui al comma 5 dell art. 258 d. lgs. 152/06, in ragione del fatto che le movimentazioni di rifiuti non annotate sul registro erano totalmente e chiaramente ricostruibili dalla scrittura contabile tenuta per legge e presente in sede all atto della verifica. I rilievi formulati dal trasgressore sono infondati e pertanto non possono essere accolti. Pagina 3 di 6

Preliminarmente si evidenzia che il verbale di accertamento e contestazione, per giurisprudenza consolidata...fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti... (ex multis Cass. Civ. Sez. II, 28/04/2006, n. 9919). Tanto premesso, va delineata la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame. L'art. 190 comma 1 del d. lgs. 152/06 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 189 comma 3, tra cui rientrano enti o imprese che producono rifiuti non pericolosi di cui all art. 184 comma 3 lett. c), d) e g) d. lgs. 152/06 (ossia derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali o da attività di recupero o smaltimento rifiuti ecc.) ed enti o imprese che producono rifiuti pericolosi, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui annotare, entro precise scadenze temporali, alcune informazioni relative ai rifiuti prodotti. In particolare, detti soggetti devono, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto, ossia dal momento della venuta ad esistenza dello stesso, eseguire la registrazione di carico indicando i dati specificamente previsti dal d.m. 148/98, tra cui le caratteristiche del rifiuto ed il quantitativo prodotto. Parimenti, entro dieci giorni lavorativi dallo scarico, ossia dal conferimento del rifiuto al trasportatore per l'invio a recupero o a smaltimento, devono eseguire la conseguente registrazione riportando il riferimento alla corrispondente operazione di carico, oltre ad una serie di informazioni riguardanti il trasporto. Nel caso di specie risulta, dall'atto di contestazione e dalla documentazione acquisita in occasione del sopralluogo, che rispetto alle movimentazioni di rifiuti documentate dai formulari di identificazione acquisiti in occasione del sopralluogo, attestanti l invio a recupero o a smaltimento di rifiuto pericolosi e non pericolosi, non erano state eseguite le registrazioni di carico e di scarico previste per i produttori di rifiuti dalla normativa vigente. Quanto all invocata facoltà di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti con altre scritture o con altra documentazione contabile, va osservato che la stessa è accordata dall art 1 del vigente d.m. 1.4.1998 n. 148 unicamente ai produttori di rifiuti non pericolosi, laddove nella fattispecie de qua il soggetto verbalizzato risulta essere inadempiente anche per le registrazioni dovute in relazione ai rifiuti pericolosi. Resta da valutare se alla fattispecie sia applicabile, come richiesto dalla parte, il più mite regime sanzionatorio previsto dall'art. 258 comma 5 del d. lgs. 152/06. In senso contrario va rilevato che per l operatività della norma è necessaria la concorrente sussistenza di due condizioni, che, nel caso di specie, non ricorrono: il carattere meramente formale Pagina 4 di 6

dell'incompletezza o inesattezza dei dati e la ricostruibilità delle informazioni dovute per legge. La sussistenza della prima condizione implica, infatti, un difetto puramente formale nell'indicazione delle informazioni, che quindi devono essere materialmente riportate (sia pure in maniera formalmente non corretta) e non totalmente omesse, come invece avvenuto nel caso di specie per tutti i dati da riportare nelle registrazioni di carico e scarico relative alle movimentazioni di rifiuti documentate dai formulari di identificazione rinvenuti durante il sopralluogo. Solo in presenza di tale presupposto, che nella specie manca, può valutarsi la sussistenza dell ulteriore condizione della ricostruibilità delle informazioni prescritte. Pertanto, nel caso di specie, la totale omissione delle annotazioni concernenti le movimentazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi documentate dai formulari di identificazione acquisiti agli atti, va considerata come ipotesi di sostanziale incompletezza del registro di carico e scarico, sanzionabile ex art. 258 comma 3 d. lgs. 152/06. Pertanto, gli addebiti contestati dalla Polizia Provinciale di Napoli con verbale n. 377/11 dell 11.4. 2011, devono ritenersi fondati. La sanzione prevista dall art. 258 comma 3 d. lgs. 152/06 per il caso di incompleta tenuta del registro di carico e scarico relativamente a rifiuti pericolosi e non pericolosi, va applicata in misura pari ad un terzo del massimo edittale (cfr. Cass. sez. I 24 marzo 2004, n. 5877). INGIUNGE al medesimo di pagare la somma indicata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente atto. Il pagamento potrà essere eseguito mediante versamento su conto corrente postale n. 58537531, oppure tramite bonifico con le seguenti modalità: Beneficiario: Città Metropolitana di Napoli ( già Provincia di Napoli ) - Direzione Sanzioni IBAN: IT 13 A 07601 03400 000058537531 Causale: "Sanzioni amministrative in materia ambientale. Reg. sanz. 515/11" Pagina 5 di 6

Copia dell attestato del versamento effettuato dovrà inoltre essere inviata, via e-mail, al seguente indirizzo: cittametropolitana.na@pec.it, indicando come destinataria del pagamento la Direzione Sanzioni. Si avvisa che, in caso di mancato pagamento entro il termine citato, si procederà alla esecuzione forzata ai sensi dell art. 27, comma 1, l. 689/81. Si rammenta, inoltre, che l interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate può chiedere, con apposito modello, all autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il pagamento rateale della stessa ai sensi dell art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Contro la presente ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell art.18, comma 7, della l. 689/1981, può essere proposta opposizione, ai sensi e con le modalità previste dall art. 22 della medesima legge e dagli artt. 6 e segg. del d. lgs. 150/11, davanti al Tribunale Civile del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. IL FUNZIONARIO Dott. Francesco Tanda IL DIRIGENTE Dott. Giancarlo Gambardella Pagina 6 di 6