PROGETTO INTEGRATO PER LA TUTELA ATTIVA DEI LOCALI STORICI DEL COMMERCIO: CENSIMENTO DEI NEGOZI STORICI IN SARDEGNA BANDO ART.



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PROGETTO INTEGRATO PER LA TUTELA ATTIVA DEI LOCALI STORICI DEL COMMERCIO: CENSIMENTO DEI NEGOZI STORICI IN SARDEGNA BANDO ART. 1 - FINALITÀ In attuazione dell'art. 1 comma 3 punti d), f) e comma 4 punto a) della L.R. 5/2006 Disciplina generale delle attività commerciali e secondo quanto previsto dalla Deliberazione G.R. 48/54 del 1 dicembre 2011 Progetto integrato per la tutela attiva dei locali storici del commercio: censimento dei negozi storici in Sardegna, la Regione Autonoma della Sardegna intende tutelare, promuovere, valorizzare e sostenere, i negozi storici presenti nel proprio territorio. Quest azione si propone di favorire la permanenza sul mercato di tutte le attività commerciali che possono considerarsi autentiche interpreti dei modelli di consumo e degli stili di vita delle nostre comunità. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Fermo restando quanto previsto ai successivi art. 4, 5 e 6, le disposizioni del presente bando si applicano alle seguenti categorie di attività: esercizi commerciali di vicinato di cui all articolo 4, comma 2, della L.R. n. 5/2006 operanti sia nel settore alimentare che non alimentare; esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. ART. 3 LIVELLI DI RICONOSCIMENTO Secondo quanto previsto dalla Deliberazione G.R. 48/54 del 1 dicembre 2011 Progetto integrato per la tutela attiva dei locali storici del commercio: censimento dei negozi storici in Sardegna sono stabiliti i seguenti livelli di riconoscimento: 1. Locale Storico 2. Attività Storica 3. Insegna Storica ART. 4 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI LOCALE STORICO Ai fini del riconoscimento di Locale Storico occorre possedere i seguenti requisiti: 1

1. svolgimento della medesima attività commerciale da almeno cinquanta anni anche non continuativi all'atto di presentazione della domanda; 2. ubicazione all'interno del centro storico o di un area urbanistica di pregio caratterizzata dalla vicinanza a beni culturali o paesaggistici; 3. possedere almeno una delle caratteristiche di seguito specificate: 3.1 ubicazione all interno di un edificio di pregio, sottoposto a vincolo dalla Sovraintendenza o comunque di riconosciuto interesse storico-architettonico; 3.2 presenza di opere d arte e d autore quali affreschi, collezioni di dipinti e simili; 3.3 attività e merceologia legata alla la tradizione, al territorio, all economia locale; 3.4 presenza di arredi, attrezzature, finiture, strumenti di lavoro o insegne originali, di particolare pregio o valore storico, artistico e culturale. Il possesso dei 50 anni di svolgimento dell attività dovrà essere dimostrato a cura dell istante attraverso idonea certificazione rilasciata da organi competenti quali, per citare alcuni esempi: visura camerale, licenza dell attività o altresì potrà essere dimostrata attraverso atti o documenti legali anche di carattere fiscale quali ad esempio ricevute fiscali, fatture ecc. o altra documentazione amministrativa. La mancanza della suddetta documentazione e la mancata dimostrazione dei 50 anni di attività comporterà l esclusione della domanda e la inammissibilità della stessa per mancanza dei requisiti fondamentali per la realizzazione dell istruttoria ART. 5 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI ATTIVITÀ STORICA Costituisce requisito per il riconoscimento di Attività Storica lo svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni anche non continuativi all'atto di presentazione della domanda. Tale riconoscimento verrà pertanto conferito ai punti vendita che sebbene non presentino caratteristiche costruttive o decorative di particolare rilevanza, svolgono la propria attività commerciale da almeno 50 anni, anche non continuativi, con la conservazione della medesima insegna e/o nella stessa sede fisica o in sedi diverse, per la stessa classe merceologica, attestati dalla documentazione esistente presso la locale Camera di Commercio. Il possesso dei 50 anni di svolgimento dell attività dovrà essere dimostrato a cura dell istante attraverso idonea certificazione rilasciata da organi competenti quali, per citare alcuni esempi: visura camerale, licenza dell attività o altresì potrà essere dimostrata attraverso atti o documenti legali anche di carattere fiscale quali ad esempio ricevute fiscali, fatture ecc. o altra documentazione amministrativa. La mancanza della suddetta documentazione one e la mancata dimostrazione dei 50 anni di attività comporterà l esclusione della domanda e la inammissibilità della stessa per mancanza dei requisiti fondamentali per la realizzazione dell istruttoria ART. 6 - REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DI INSEGNA NA STORICA Ai fini del riconoscimento di Insegna Storica occorre possedere i seguenti requisiti: 2

1. svolgimento di attività commerciale da almeno 50 anni anche non continuativi, all'atto di presentazione della domanda; 2. possedere almeno una delle caratteristiche di seguito specificate: 2.1. mantenimento della medesima insegna da almeno 50 anni all'atto di presentazione della domanda, anche se allo stato attuale con differente tabella merceologica; 2.2. punto vendita la cui insegna o impresa hanno ispirato o sono da tempo legati alla toponomastica locale. Il possesso dei 50 anni di svolgimento dell attività dovrà essere dimostrato a cura dell istante attraverso idonea certificazione rilasciata da organi competenti quali, per citare alcuni esempi: visura camerale, licenza dell attività o altresì potrà essere dimostrata attraverso atti o documenti legali anche di carattere fiscale quali ad esempio ricevute fiscali, fatture ecc. o altra documentazione amministrativa. La mancanza della suddetta documentazione e la mancata dimostrazione dei 50 anni di attività comporterà l esclusione della domanda e la inammissibilità della stessa per mancanza dei requisiti fondamentali per la realizzazione dell istruttoria ART. 7 ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI NEGOZI STORICI E istituito presso l', l'elenco Regionale dei Negozi Storici. Il suddetto elenco avrà carattere pubblico e sarà utilizzato dalla Regione nelle forme e secondo le modalità ritenute di volta in volta idonee per perseguire gli obiettivi di rilancio e rivitalizzazione del settore (divulgazione via web anche attraverso i portali regionali, promozione e divulgazione dell iniziativa su giornali, riviste specializzate nazionali ed estere, messa in rete dei Negozi Storici a livello regionale e interregionale, ecc), ivi comprese le azioni di sistema quali ad esempio l inserimento dei Negozi Storici nelle iniziative e nei programmi di promozione turistica e culturale della Regione e la priorità di finanziamento nei programmi di intervento regionale. L iscrizione all'elenco è volontaria, e le imprese potranno chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione, fatta salva la perdita delle agevolazioni/deroghe eventualmente ottenute per effetto dell iscrizione. È prevista la cancellazione d ufficio dall'elenco dei Negozi Storici, previa comunicazione all interessato, per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento. ART. 8 SEZIONI DELL'ELENCO L'Elenco regionale dei Negozi Storici è articolato nelle seguenti tre sezioni, ciascuna delle quali sarà suddivisa in due sottosezioni con riferimento alla natura dell'attività: Locale Storico. Attività Storica 3

Insegna Storica. Qualora un locale abbia i requisiti per l'appartenenza a più sezioni, viene effettuata l'assegnazione in ciascuna sezione. ART. 9 ISCRIZIONE ALL'ELENCO Le domande di iscrizione all'elenco regionale dei Negozi Storici dovranno essere presentate dagli interessati, anche per il tramite delle associazioni di categoria, utilizzando l apposita modulistica allegata al presente bando per costituirne parte integrante e sostanziale completa dei relativi allegati richiesti secondo le modalità del successivo art. 10. Le suddette domande saranno esaminate dall' che potrà avvalersi di esperti, delle Camere di Commercio e delle Confederazioni delle imprese commerciali per la verifica delle autocertificazioni rese dalle imprese. L'Assessorato si riserva di effettuare sopralluoghi direttamente o per il tramite degli enti su indicati. Le attività che supereranno positivamente l esame dell'assessorato saranno iscritte all'elenco e riceveranno successivamente l attestazione e la targa a seconda del livello di riconoscimento ottenuto. L'esito del censimento e l'elenco dei Negozi storici verrà pubblicato sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. Ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., le dichiarazioni rese e sottoscritte dal titolare hanno valore di autocertificazione: nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall art.76 del DPR 445/2000. ART. 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO Le domande di partecipazione e i documenti allegati dovranno pervenire all Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio Associazioni Cagliari, viale Trieste 105 a partire dal 3/06/2013, e fino alle ore 12.00 del 30/09/2013, anche per il tramite delle associazioni di categoria. Le domande potranno essere consegnate a mano e in tal caso farà fede il timbro di avvenuta ricezione apposto nell ufficio Protocollo. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini stabiliti e non farà fede il timbro postale di partenza neanche nel caso di trasmissione tramite raccomandata. Sul plico contenente la domanda e i documenti allegati va riportata la dicitura BANDO CENSIMENTO NEGOZI STORICI 4

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo (Allegato 1) allegato al presente Bando, reperibile sul sito istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi all URP dell' o all indirizzo tur.sviluppoofferta@regione.sardegna.it ART. 11 ASSISTENZA TECNICA Gli Interessati potranno avvalersi dell assistenza tecnica fornita gratuitamente dai referenti della Confcommercio Sardegna e della Confesercenti Regionale della Sardegna. CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA CAGLIARI VIA SANTA GILLA, 6 CAGLIARI TEL. 070-282040 FAX 070-282120 MAIL: cagliari@confcommercio.it CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA NUORO OGLIASTRA GALLERIA E. LOI, 28 NUORO TEL 0784-36403 FAX: 0784-39174 MAIL : nuoro@confcommercio.it CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA ORISTANO VIA SEBASTIANO MELE, 7/G ORISTANO TEL. 0783-73287 0783-73700 MAIL: oristano@confcommercio.it CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L ITALIA NORD SARDEGNA SASSARI: C.SO PASCOLI, 16 079-2599500 079-2599509 FAX 079-245449 MAIL: segreteriagenerale@confcommercio.sassari.it OLBIA : VIA OGLIASTRA, 46 TEL. 0789-923994 FAX 0789-22468 MAIL: confcommolbia@tiscali.it 5

CONFESERCENTI - CAGLIARI VIA CAVALCANTI, 30 - TEL. 070402370 - Fax 070493051 MAIL: info@confesercenticagliari.it CONFESERCENTI CARBONIA VIA LIGURIA, 27 - tel/fax 0787660026 MAIL: rita@confesercenticagliari.it (oppure info@confesercenticagliari.it) CONFESERCENTI - SASSARI VIA BOGINO, 25 - tel. 0792592041 - Fax 0792590275 MAIL: info@confesercentisassari.it sede di OLBIA - VIA MONTECARLO,5 MAIL: dottgiancarlopiras@gmail.com CONFESERCENTI - NUORO-OGLIASTRAOGLIASTRA VIA L. DA VINCI, 40 - NUORO - tel. 078432188 - fax 0784808534 MAIL: confnu@tiscali.it sede di TORTOLI' VIA MONS.VIRGILIO,45 - tel. 0782624310 MAIL: mairu@tiscali.it CONFESERCENTI ORISTANO VIA CANEPA,3 - tel. 0783210208 - fax 0783210130 MAIL: confes@tiscali.i Le suddette confederazioni opereranno per conto dell Assessorato sulla base di una apposita intesa e pertanto dovranno fornire assistenza gratuita in ciascuna fase del procedimento a tutti gli utenti che ne faranno richiesta a prescindere dalla iscrizione o meno alla associazione medesima. In nessun caso l assistenza potrà essere subordinata al versamento di contributi, diritti di segreteria o richiesta di adesione di qualunque tipo all associazione stessa. ART. 12 AGGIORNAMENTO ALL'ELENCO L Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio cura l aggiornamento periodico dell Elenco Regionale dei Negozi Storici. A tal fine, periodicamente, potrà essere disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione al registro con appositi bandi. 6

ART. 13 GESTIONE DELL'ELENCO L'elenco è pubblico, e la sua tenuta è affidata all' che ne assicurerà tutti i connessi compiti amministrativi e provvederà agli aggiornamenti e alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute. ART. 14 TARGHE Le imprese iscritte all'elenco riceveranno, in occasione di un evento pubblico all uopo organizzato, un attestato e una targa che potranno esporre e utilizzare nella propria attività pubblicitaria. Ogni uso della suddetta targa che venga giudicato scorretto da parte dell'assessorato comporterà la cancellazione dall'elenco. ART. 15 AGEVOLAZIONI E BENEFICI Alle imprese iscritte all'elenco, e con esclusivo riferimento alle attività e ai locali ai quali tale iscrizione si riferisce, la Regione Sardegna può riconoscere priorità di finanziamento nei programmi di intervento regionali, nonché l'inclusione nelle iniziative e nei programmi di promozione turistica e culturale della Regione, nonché ulteriori misure di sostegno da individuare nei diversi programmi di intervento. ART. 16 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO La cancellazione dall'elenco dei Negozi Storici è disposta d'ufficio nei seguenti casi: per il venir meno dei requisiti che hanno determinato l iscrizione ivi comprese le eventuali opere di modifiche alla struttura, agli arredi, alle vetrine ed alle insegne originali in essere al momento della domanda e che hanno determinato l iscrizione della attività commerciale all Elenco dei Negozi storici, salvo le necessaire opere di restauro o ripristino; in caso di uso scorretto della targa o dell'appartenenza all'elenco. E' facoltà delle imprese chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dall'elenco, presentando apposita istanza, in carta libera, all. In caso di cancellazione dall elenco decadono tutti i benefici offerti dall Amministrazione ai titolari degli esercizi. ART. 17 SUBINGRESSO In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all Elenco, e purché permangano i requisiti previsti dal presente Bando, il subentrante può mantenere l'iscrizione, presentando comunicazione all'assessorato nella quale dichiari di impegnarsi a proseguire l'attività con le medesime modalità dichiarate al momento dell iscrizione dal cessionario. 7

Il sub ingresso nell iscrizione all Elenco è disposto o con Determinazione del dirigente del competente Servizio dell Assessorato. Art. 18 - CONTROLLI L Assessorato potrà disporre, in ogni momento, ispezioni e controlli presso le imprese iscritte all'elenco oggetto del presente Bando, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l iscrizione e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata, anche avvalendosi di Enti, Aziende o Agenzie, ivi compresi gli Enti Territoriali. 8