STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DIREC - ONLUS"



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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "DIREC - ONLUS" ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E' costituita l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE IN DIRITTO DELL'ECONOMIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", per la quale, una volta acquisita la qualifica, sarà obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS" e pertanto l'associazione si qualificherà nei confronti dei terzi con l'acronimo "DIREC - ONLUS". ARTICOLO 2 SEDE L'associazione non ha scopo di lucro e ha sede legale nel Comune di Genova, attualmente presso il Dipartimento di giurisprudenza, sezione Diritto privato, via Balbi n. 22. La sede potrà essere spostata nel Comune di Genova con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Associazione può costituire uffici periferici, sedi secondarie, sedi operative e rappresentanze con delibera dell'assemblea Ordinaria. Le finalità statutarie dell'associazione si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Liguria e in favore di soggetti appartenenti alla medesima Regione. ARTICOLO 3 DURATA La durata dell'associazione e' stabilita a tempo indeterminato. ARTICOLO 4 FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In particolare l'associazione non potrà svolgere attività di intermediazione mobiliare (di cui all'art. 1 del D.L. 23 luglio 1996 n. 415) né rilasciare garanzie nei confronti del pubblico (di cui all'art 106 del D.L. 1 settembre 1993 n.385).

L'Associazione, in collegamento con la Facoltà di giurisprudenza dell'università di Genova, ha per scopo principale l'istruzione e la formazione a favore di giovani diplomati e laureati con difficoltà economiche che impediscono loro, o che comunque ostacolano, una idonea crescita professionale di alto livello che favorisca il loro inserimento nel mondo del lavoro nel settore del diritto dell'economia e delle istituzioni con particolare riferimento al ruolo e alle conoscenze proprie dell'operatore giuridico di impresa. Nell'ambito dello scopo sopra indicato, al fine di garantire un alto livello delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà organizzare attività di ricerca in materia di diritto dell'economia. A tali fini l'associazione sottoscriverà una convenzione con la Facoltà di giurisprudenza al fine di organizzare in collaborazione percorsi didattici su tematiche attinenti al settore del diritto dell'economia e delle istituzioni proprie dell'operatore giuridico di impresa svolgendo direttamente un'attività volta ad incrementare la preparazione dei giovani diplomati e laureati e organizzarne l'accoglienza in stages presso le imprese. Eroga borse di studio e di iscrizione a masters o altri corsi post laurea, stipula contratti di tutorato e di ricerca comprensivi di soggiorni all'estero, finanzia e organizza stages e incontri di studio per realizzare il proprio oggetto sociale e a tal fine potrà avvalersi dell'apporto dei propri associati con le modalità che saranno definite di comune accordo ovvero dell'apporto di altre imprese ed enti mediante apposite convenzioni. La valutazione delle condizioni di svantaggio economico dei soggetti beneficiari verrà effettuata dall'associazione con l'applicazione dei criteri I.S.E.E. di cui al D. Lgs. N.109/98. Nell'ambito delle attività connesse, l'associazione, potrà raccogliere fondi da destinare a favore dei soggetti sopra indicati in occasione di particolari eventi. L'Associazione intende anche sviluppare fattivi collegamenti tra le Imprese e l'università al fine di orientare la formazione accademica nell'ambito delle tematiche del diritto di impresa e delle discipline economiche ad esse connesse e promuovere altre attività formative valutate come strategiche da parte degli associati nell'interesse delle giovani generazioni e in vista di nuovi sbocchi occupazionali nel mondo delle imprese.

ARTICOLO 5 PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito. ARTICOLO 6 ASSOCIATI Sono associati dell'associazione: privati, imprese individuali, società in qualunque forma costituite, enti pubblici economici, enti pubblici o privati di ricerca, università italiane ed estere ed enti pubblici anche territoriali, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute, consorzi, professionali e in genere soggetti collettivi pubblici o privati che condividono gli scopi e gli ideali dell'associazione accettandone lo statuto. Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di associati: - i fondatori, ovvero quelle persone che hanno promosso e sono intervenute alla costituzione dell'associazione, i quali hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; - le Università partecipanti e tutti coloro che condividono pienamente gli scopi e facciano formale richiesta di adesione al consiglio di amministrazione dell'associazione che entro novanta giorni dal ricevimento si pronuncia con motivazione sulla loro ammissione. Trascorso un mese dall'adesione hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La partecipazione delle Università è rappresentata da un esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica e vengono espressamente escluse dall'obbligo di versare contributi in denaro. L'Associazione disciplina in modo uniforme il rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. ARTICOLO 7 MODALITA' DI ISCRIZIONE Il numero degli associati è illimitato. Chi intende diventare associato deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione con le modalità previste dall'apposito regolamento interno. Il consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento delle domande di ammissione, dandone comunicazione motivata entro 90

giorni dal ricevimento; in caso di mancata comunicazione la domanda si intende accolta. ARTICOLO 8 RECESSO All'associato è consentito di recedere dall'associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Il consiglio può proporre all'assemblea, con parere motivato, l'esclusione dell'associato per gravi motivi morali o materiali. Il Consiglio potrà predisporre un regolamento disciplinare, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, nel quale verranno indicati i doveri dei associati e i relativi provvedimenti disciplinari da comunicare. ARTICOLO 9 QUOTE ASSOCIATIVE Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere le quote associative annuali nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ad eccezione delle Università. Le quote potranno essere differenziate in funzione della qualifica di associato fondatore od ordinario. Il versamento delle quote annuali è obbligatorio; le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili. Sono organi dell'associazione: ARTICOLO 10 ORGANI SOCIALI 1) l'assemblea Generale degli Associati; 2) il Consiglio di Amministrazione; 3) Il Presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite salvo i rimborsi spese documentati. L'assemblea, ARTICOLO 11 L'ASSEMBLEA GENERALE. organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative annuali e dalle Università partecipanti. L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'approvazione del bilancio preventivo. I compiti dell'assemblea sono: - deliberare sulle linee guida dell'associazione;

- nominare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice-Presidente dell'associazione, il Presidente Onorario e il Tesoriere; - approvare il rendiconto consuntivo e la destinazione di eventuali avanzi di gestione; - approvare su proposta del Consiglio di Amministrazione il bilancio di previsione annuale; - deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto sociale e ai regolamenti; - decidere sui ricorsi degli associati avverso ai provvedimenti disciplinari inflitti dal Consiglio di Amministrazione; - approvare il regolamento di Ammissione degli Associati predisposto dal Consiglio di Amministrazione; - deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio; - esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio. L'assemblea è convocata dal Presidente, con lettera raccomandata o con altri mezzi di comunicazione che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuni, anche mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima della data stabilita dell'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare. In prima convocazione l'assemblea e' valida se sono presenti di persona almeno la metà più uno degli associati in regola con le quote associative; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei associati presenti. Ogni associato ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe. Per le delibere assembleari occorre la maggioranza assoluta dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la maggioranza assoluta dei voti, essendo presenti almeno i due terzi degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c.. L'assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio presidente. Il Presidente nomina un segretario verbalizzatore.

L'assemblea deve essere sempre convocata senza indugio se ne fanno richiesta scritta almeno un decimo degli associati o la maggioranza dei consiglieri. L'Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio sito nel Comune di Genova. ARTICOLO 12 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza nell atto costitutivo e successivamente dall'assemblea ed è composto da tre a quindici membri come determinato dall'assemblea stessa. Possono essere nominati anche soggetti che non sono associati. Potranno far parte, altresì, del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, un rappresentante del Corpo docenti della Facoltà di giurisprudenza, anche non facente parte dell'associazione. Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili, con le seguenti eccezioni: - sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente statuto; - dimissioni volontarie. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio medesimo. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le adunanze del Consiglio possono altresì tenersi con la modalità della audio-video conferenza e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Il Consiglio ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di controllo sulla gestione della associazione e sulla realizzazione delle delibere assembleari. In particolare, il Consiglio di Amministrazione decide sugli investimenti patrimoniali, sull'ammissione degli associati, sull'atti-

vità e le iniziative dell'associazione, sull'affiliazione ad Enti ed Associazioni di rappresentanza del mondo della cultura. Il Consiglio inoltre, su proposta dell'assemblea, approva l'importo annuo delle quote associative; approva il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario e patrimoniale del consuntivo di fine anno. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla scelta dei criteri di valutazione di coloro che saranno meritevoli per l'erogazione delle borse, previa indagine conoscitiva sulle esigenze della Facoltà di giurisprudenza rappresentata dal Preside o da un suo delegato, ed inoltre sulla prestazione dei servizi da erogare ai terzi, fissandone norme e modalità di erogazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera infine su tutti gli atti di amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea. ARTICOLO 13 PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la rappresentanza in giudizio, tiene i rapporti con le autorità e le amministrazioni, firma gli atti e tutto ciò che occorre per l'attuazione dell'attività dell'associazione. Il Presidente convoca l'assemblea degli associati per gli adempimenti ordinari ed ogni qualvolta lo richieda almeno un decimo dei associati o la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, in questo caso l'assemblea deve essere convocata entro un mese dalla richiesta. Il Presidente assicura il buon funzionamento dell'associazione, controlla l'attuazione delle delibere assembleari e del Consiglio di amministrazione, verifica il rispetto dello statuto e dei regolamenti, valuta le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione e adotta i provvedimenti di urgenza salvo ratifica dell'assemblea o del Consiglio a cui riferisce tempestivamente in ordine al provvedimento adottato. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti al Vice- Presidente. In caso di assenza o impedimento il Presidente e' sostituito dal Vice-Presidente. ARTICOLO 14 PRESIDENTE ONORARIO Nell atto costitutivo e successivamente in delibere dell'assemblea potrà essere nominato un Presidente onorario.

Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con ruolo consultivo. ARTICOLO 15 SEGRETARIO Il Segretario é eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i componenti del Consiglio medesimo. Spetta al Segretario: -redigere i verbali dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione; -diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente. ARTICOLO 16 TESORIERE Il Tesoriere, nominato dall'assemblea degli Associati, ha il compito di tenere aggiornato il libro degli associati e di collaborare con il Presidente nello svolgimento delle attivita' amministrative ed economiche dell'associazione. Il Tesoriere e' delegato dal Presidente per la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, con facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni in numerario, attive e passive. Il Tesoriere è membro del Consiglio di Amministrazione. ARTICOLO 17 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene utile, può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto da cinque a undici membri prescelti tra professori universitari o tra autorevoli esponenti delle imprese o delle istituzioni, che dura in carica un triennio. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è nominato dall'assemblea ed entra di diritto a far parte del Comitato; ove questa non provveda la competenza per la nomina del Presidente passa al Comitato. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, in caso di assenza, può delegare le proprie funzioni di convocazione del Comitato e di Presidenza dello stesso ad un membro del Comitato. L'incarico nel Comitato è esercitato a titolo gratuito, ma ai suoi componenti spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell associazione nell'esercizio delle loro funzioni, nei limiti del bilancio preventivo approvato. In caso di cessazione di un suo membro verificatasi nel corso del suo mandato, il Consiglio di amministrazione provvede alla sua integrazione entro trenta giorni dalla cessazione stessa.

ARTICOLO 18 RIUNIONI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, sia presso la sede dell associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da uno dei suoi componenti. Il Comitato Tecnico Scientifico viene convocato dal Presidente o, in caso di mancanza, dal membro più anziano, con lettera o mediante telefax otto giorni prima dell'adunanza indirizzata a ciascun componente e, nei casi di urgenza, con telefax o telegramma da spedirsi almeno due giorni prima dell'adunanza. ARTICOLO 19 COMPETENZE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO Il Comitato Tecnico Scientifico formula indicazioni e proposte al Consiglio di amministrazione per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale. Il Comitato Tecnico Scientifico formula nella prima seduta di ogni esercizio le linee programmatiche dell'azione della Associazione proponendo gli interventi da realizzare. ARTICOLO 20 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell'associazione è costituito: - dal fondo iniziale; - dalle quote versate dagli associati fondatori, da quelli che a- deriranno successivamente e da contributi di soggetti esterni non associati ("sostenitori"); - da tutti gli altri beni che provengono per atti di liberalità o donazioni all'associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. ARTICOLO 21 ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi per redigere ed approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deve di norma riunirsi entro il primo quadrimestre dell'anno. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione deve predisporre il bilancio di previsione per l'anno successivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che si terra' di norma entro l'anno. Data la data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci, i bilanci stessi

debbono essere depositati presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i associati che possono prenderne visione. ARTICOLO 22 DESTINAZIONE UTILI L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, che risultano dai consuntivi di fine anno, per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura. ARTICOLO 23 SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'associazione è deliberato col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 c.c.. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio. L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto nel presente statuto decide l'assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti in materia.