O.N.L.U.S. APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 2 del 01/03/2006. Via Veronica Gambara, 6 - Brescia

Documenti analoghi
STATUTO della FONDAZIONE CONTE CARLO BUSI ONLUS

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Statuto della Fondazione. Madonna del Boldesico O.n.l.u.s. di Grumello del Monte (Bg)

FONDAZIONE. Bartolomea Spada Schilpario Valle di Scalve O.N.L.U.S. RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE STATUTO

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO FONDAZIONE ASCOLTA E VIVI

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO FONDAZIONE ANNI SERENI TREVIGLIO, CARAVAGGIO E FARA GERA D ADDA ONLUS (Approvato con Deliberazione n. 88 de1 22/10/2003)

ZEROCONFINI associazione culturale umanitaria. Via Dell Annunciata Milano. Codice fiscale

Fondazione Deutsche Bank Italia

STATUTO DELLA FONDAZIONE ANMIL SOSTENIAMOLI SUBITO ONLUS

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SOMMARIO CAPO III. - Albo delle pubblicazioni CAPO IV. - Norme transitorie

Statuto: Statuto di associazione Onlus (art. 10, d.lgs. n. 460/1997)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

Statuto della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus

I RAMI O.N.L.U.S. DEGLI ENTI ECCLESIASTICI. Roma, 8 febbraio 2003 Dott. Antonella Ventre

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata

STATUTO. È costituita l associazione denominata PROGETTO PULCINO - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Allegato =A= al n. 1899/985 di repertorio. Fondazione AVANTEA ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

REGOLAMENTO COMUNALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COSTITUZIONE E FINALITA

ART. 1 Origini Denominazione - Sede

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

A.I.C.S. - Solidarietà

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

Art.1 - Denominazione e sede. Il Comune di Arezzo e l Associazione denominata Centro di studi sul

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

ARTICOLO 1. Denominazione e sede. Luce Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale più. brevemente Associazione FARFALLE di LUCE ONLUS avente le

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

COMITATO MAG PER LA SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS

STATUTO CASA PIA DEI CEPPI

STATUTO FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Scopi. Art. 3 Attività strumentali accessorie e connesse

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL ATTO DI NOTORIETA (resa ai sensi dell art. 47 del DPR , n. 445)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Statuto di una fondazione - Onlus

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELLA FONDAZIONE TEATRO BESOSTRI. 1) Per iniziativa del Comune di Mede, è costituita la Fondazione Teatro Besostri.

STATUTO PERSONA GIURIDICA PRIVATA. (ex Ipab) FONDAZIONE SCUOLA PARITARIA PER L INFANZIA P. CAPRETTINI GOTTOLENGO BS ORIGINI ART.1

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS MAURO O. ANDRETTA DOTTORE COMMERCIALISTA REVISORE CONTABILE

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1

C I T T A D I C A M O G L I ( P R O V I N C I A D I G E N O V A )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA AMICI DELL ONCOLOGIA Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) DISPOSIZIONI GENERALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ECONOMIA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (versione )

Gruppo Albergatori della provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO

STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

STATUTO. Denominazione sede scopo. Bambini nel Mondo - Children in the World ONLUS

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

AESA. Associazione Esperti in Scienze Amministrative STATUTO

ALLEGATO "" AL REPERTORIO N. E FASCICOLO N. S T A T U T O D E L L A "FONDAZIONE CASA BUONARROTI DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 - La "FONDAZIONE CASA

FONDAZIONE ARCHE ONLUS

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE DENOMINATA

Transcript:

O.N.L.U.S. APPROVATO CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N 2 del 01/03/2006 Via Veronica Gambara, 6 - Brescia

ORIGINI ED EVOLUZIONE STORICO-ISTITUZIONALE Allo scopo di somministrare vitto e lavoro agli individui poveri di ambo i sessi e quindi di combattere l accattonaggio mediante un lavoro facile e non faticoso, l Autorità Provinciale e Comunale di Brescia fondò nel 1817 la Pia Casa di Industria, sita in via definitiva in Brescia, via Veronica Gambara n. 6 dal 1889. Nel 1870 venne stabilito che la rappresentanza dell Istituto fosse di esclusiva nomina comunale. All inizio del novecento, furono istituiti un pubblico dormitorio ed una mensa popolare. Oblazioni di cittadini, contribuzioni del Municipio e della Congregazione di Carità, ricavi dei manufatti, contribuirono alle spese di esercizio. Nel 1950, constatata l impossibilità del funzionamento quale Ente indipendente, l Opera Pia venne concentrata nell E.C.A. indi ristrutturata e risanata, divenne casa di riposo, mantenendo servizi aperti sul territorio. Trasferite le competenze dell E.C.A. al Comune secondo il DPR 616 del 24.07.1977, l ex I.P.A.B. concentrata fu commissariata dal giugno 1978 al dicembre 1986, quando riacquistata l autonomia istituzionale, a norma della Legge della Regione Lombardia n. 1 del 7 gennaio 1986, il Consiglio comunale di Brescia nominò il Collegio Commissariale.

Articolo 1 -DENOMINAZIONE E SEDE La Fondazione Casa di Industria, persona giuridica di diritto privato di utilità sociale e senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile, assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo, ed a tale scopo l acronimo Onlus verrà inserito in ogni comunicazione e manifestazione pubblica.. La Fondazione ha sede legale in Brescia Via Veronica Gambara n 6. Articolo 2 SCOPI ISTITUZIONALI. La Fondazione, ai sensi dell art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, si propone di offrire servizi che prevedano lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficienza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01/06/39 n 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30/09/63 n 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell ambiente, con esclusione dell attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all art.7 del D.Lgs. 05/02/97 n 22; 9) promozione della cultura e dell arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni o da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che lo svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell art.17 della legge 23/08/88 n 400.

E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; Vige l obbligo di: a) impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; b) devolvere il patrimonio dell organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l organismo di controllo di cui all articolo 3, comma 190, della L. n.662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) redigere il bilancio o rendiconto annuale.. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; in particolare provvede alla gestione di servizi rivolti ad assistere persone anziane ed adulte in difficoltà. Ha lo scopo prioritario di accogliere ospiti in condizioni di non autosufficienza, fornendo loro, oltre alle prestazioni alberghiere, servizi specifici a carattere assistenziale, sanitario e riabilitativo. Attua, inoltre, servizi a beneficio di persone assistibili non residenti nelle proprie strutture con lo scopo di concorrere a mantenere e migliorare la loro autosufficienza. Realizza, infine, attività di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento e perfezionamento professionale. CAPO 3. La Fondazione potrà inoltre svolgere, nei limiti di cui all art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, attività accessorie a quelle sopra elencate purché necessarie od opportune per il perseguimento dello scopo sociale. CAPO 4. La Fondazione può valorizzare l opera del volontariato, può costituire o partecipare a società private, cooperative sociali nonché aderire a consorzi pubblici al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali. CAPO 5. Le modalità di funzionamento, di gestione, di ammissione, la disciplina del personale e l erogazione dei servizi saranno disciplinati da appositi Regolamenti. CAPO 6. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell ambito territoriale della Regione Lombardia.

Articolo 3 -PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili esistenti all atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari come da delibera n..215 del 29 ottobre 2003. Il patrimonio potrà essere incrementato con acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili, contributi a destinazione vincolata e sopravvenienze attive. CAPO 3 L amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. Articolo 4 MEZZI FINANZIARI La Fondazione persegue i propri scopi mediante l utilizzo di rendite patrimoniali, contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio, rette ed entrate derivanti dall erogazione di servizi e prestazioni. Articolo 5 ORGANI Sono organi della Fondazione il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore contabile. Articolo 6 -CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, compreso il Presidente. Sono nominati dal Comune di Brescia e durano in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione si insedia, dietro convocazione del Presidente uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione dell avvenuta nomina di tutti i componenti e provvede alla elezione del Presidente. L elezione è valida se avviene a maggioranza assoluta e quindi, con l espressione di quattro voti. Articolo 7 -DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell Organo di amministrazione, con riferimento al precedente art. 6. Entro tale termine di scadenza deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione dell Organo di amministrazione.

Articolo 8 -DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne da comunicazione al Comune di Brescia affinché si provveda alla sostituzione. Analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell incarico per altre cause. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione. CAPO 3 Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell Organo di amministrazione comporta la decadenza dell intero Consiglio di Amministrazione. Articolo 9 -ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione si raduna, almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio nei termini previsti dalla normativa. Si raduna, inoltre, ogni qual volta lo richieda il bisogno o l urgenza sia per iniziativa del Presidente che per richiesta sottoscritta da almeno due Consiglieri. In tale richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. CAPO 3 In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all ordine del giorno. Art.10 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il Segretario provvede alla stesura e registrazione delle deliberazioni adottate. In caso di sua assenza o impedimento, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. CAPO 3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono firmate da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Articolo 11 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione determina gli obbiettivi programmatici, e ne verifica l attuazione. In particolare è di sua competenza: Approvare bilanci e le contabilità cui la Fondazione è tenuta per legge; Determinare rette, tariffe e corrispettivi; Deliberare le modifiche statutarie; Approvare e modificare i Regolamenti; Deliberare l alienazione e l acquisto di immobili e di titoli nonché l accettazione di donazioni, eredità, legati, le locazioni e conduzioni immobiliari; Autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio; Approvare le convenzioni con Enti, l adesione a forme associative nonché la costituzione o la partecipazione a società, cooperative o Consorzi; La pronuncia di decadenza dei Consiglieri; L autorizzazione al contrarre mutui; Nominare e revocare il Direttore Generale, esterno al Consiglio, che assume anche la funzione di Segretario e definire il suo inquadramento giuridico e retributivo; Deliberare il recepimento dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti; Articolo 12 -PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Sovrintende al suo regolare funzionamento, secondo i programmi deliberati. Designa un Consigliere quale vice -Presidente che caso di sua assenza o impedimento, lo sostituisce a tutti gli effetti. Articolo 13 - COMPITI DEL PRESIDENTE Spetta, in particolare, al Presidente: Determinare l ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; Convocare e presiedere le adunanze dell Organo di Amministrazione; Verificare l esecuzione delle Deliberazioni adottate; Sviluppare ogni attività ed iniziativa finalizzata agli scopi istituzionali della Fondazione; Esercitare la sorveglianza sull andamento morale ed economico della Fondazione; Assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti che reputa necessari nell interesse della Fondazione, sottoponendoli alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - REVISORE CONTABILE Il Revisore contabile, iscritto all Albo dei Revisori, è nominato dal Comune di Brescia e resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. Articolo 15 - DIRETTORE GENERALE Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente ed è il Capo del personale. Studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività. Provvede e sovrintende a tutta la gestione per gli aspetti amministrativi, organizzativi e finanziari. Cura gli adempimenti esecutivi in attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Controfirma ogni atto ed esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega conferitagli dal Regolamento. Articolo 15 Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge di settore.