CONTRATTO DI APPALTO TRA l'azienda TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA (C.F. 00410700587 P. I.V.A. 00885561001) E l IMPRESA (C.F. e P.I. ) per l affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto in favore del personale dipendente dell Azienda periodo 01.05.2013/30.04.2015. - Cod. Aziend. Gara Cod. CIG AVCP Determinazione a contrattare del Direttore Generale n. del Aggiudicazione procedura aperta esperita nelle sedute del ed approvata con Determinazione Direttoriale n. del Finanziamento fondi ATER Pubblicità ai sensi del comma 10 dell art. 11 del D. Lgs. 163/06: prot. n. del data Il giorno del mese di dell anno duemilatredici in Roma nella sede dell Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, Lungotevere Tor di Nona n.1 tra i sottoscritti: a) per l Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R. del Comune di Roma), in seguito denominata Azienda, il Dr. Renato PANELLA, nato a Roma il 27/01/1954, in qualità di Direttore Generale, giusta disposizione art. 13, comma 4, lettera k), dello Statuto dell'azienda e
domiciliata presso la sede centrale dell Azienda, Lungotevere Tor di Nona n. 1; - b) per l Impresa (in prosieguo, Impresa ) il sig., nato a il in qualità di domiciliato per la carica presso la sede dell Impresa in Via si conviene e si stipula quanto segue: 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO L appalto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dipendenti dell Ente. Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di locali convenzionati (ristoranti, self-service, tavole calde, ecc.), in possesso dei requisiti prescritti dell art. 285 c.3 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. L Impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare la consumazione del pasto ai punti ristoro convenzionati dietro consegna, da parte dei dipendenti dell Ente, di apposito buono-pasto avente esclusiva funzione di controllo e di riscontro. L Impresa appaltatrice assicura, altresì, l utilizzabilità del buono pasto per l intero valore facciale, ai sensi dell art. 285 c. 4 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. L Ente si riserva la facoltà di chiedere, nel corso del contratto, l istituzione di ulteriori punti di ristoro, qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti. In particolare, l Ente, nel caso di apertura di nuovi Uffici, avrà la facoltà di chiedere un incremento del servizio mediante altre convenzioni con locali ubicati nei pressi degli Uffici stessi. L Impresa si impegna a comunicare all Ente l eventuale, motivata risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione con altri esercizi esistenti nelle vicinanze degli Uffici, onde assicurare il consumo del pasto entro i tempi necessari allo spostamento da e per gli Uffici. In questa ipotesi, l Ente - entro
il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione - potrà esprimere il proprio dissenso relativamente al nuovo esercizio convenzionato. L Ente si riserva, altresì, di variare, in aumento o in diminuzione, il numero dei buoni pasto, in relazione alle variazioni che interverranno, durante la durata della convenzione, nel numero dei dipendenti in servizio o nel numero dei dipendenti fruitori del servizio. 2 DURATA DEL CONTRATTO La durata del presente contratto è fissata dal al L Ente si riserva, peraltro, la facoltà di prorogare la durata del contratto di un altro anno sino al 30.4.2016 previa comunicazione all Impresa appaltatrice a mezzo lettera raccomandata a/r, da inviarsi non oltre il 31.1.2016. In difetto, resta ferma l automatica scadenza del contratto di cui al 1^ comma e le ipotesi di risoluzione dello stesso, di cui agli artt. 8 e 8 bis, senza alcun obbligo di preventiva disdetta. 3 MODALITA DI PREPARAZIONE E DI CONSEGNA DEI BUONI PASTO Ciascun buono-pasto, intestato all Ente, deve prevedere uno spazio per la firma del dipendente, il timbro dell esercizio convenzionato e la data di utilizzo. La stampa e la fornitura dei buoni-pasto sarà effettuata a cura e spese dell Impresa appaltatrice. Detti buoni-pasto, raccolti in blocchetti, uno per ciascun dipendente avente titolo, e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati al Servizio Risorse Umane dell Ente in un quantitativo determinato mensilmente. La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta, avanzata dal Servizio Risorse Umane dell Ente. Sui buonipasto dovrà essere riportato il valore facciale e il nominativo del dipendente. 4 BUONI PASTO
I dipendenti dell Ente potranno usufruire dei buoni per ottenere l erogazione dei pasti, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni normative e contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti. In particolare, il buono-pasto: - consente al dipendente di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono; - è utilizzato dal dipendente, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva - presso gli esercizi convenzionati; - non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell Ente; - non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro; - è utilizzabile esclusivamente per l intero valore facciale; - non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto e presso esercizi diversi da quelli convenzionati; - deve riportare, oltre a quanto indicato al precedente articolo 3, primo ed ultimo periodo: a) la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione; b) il termine temporale di utilizzo; c) la dicitura Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall utilizzatore. 5 INDICAZIONE DEL PREZZO MODALITA DI PAGAMENTO L Ente corrisponderà all Impresa appaltatrice per ogni buono-pasto del valore facciale di 10,00 la somma di + I.V.A 4%, come da prezzo unitario offerto in sede di gara. Detto valore facciale potrà essere adeguato in funzione di
norme legislative o di accordi stipulati con le OO.SS. del personale. L I.V.A. 4% è a carico dell Ente e sarà addebitata allo stesso a titolo di rivalsa con la fatturazione, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. L importo complessivo presunto dell appalto ammonta quindi ad ( ) considerando la previsione a base di gara di n. 170.368 buoni pasto. Ai sensi del D. Lgs. 192/2012, il pagamento avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura. Le prestazioni oggetto del presente contratto vengono effettuate nell esercizio d impresa e, pertanto, sono soggette all IVA (D.P.R. 26/10/1972 n. 663 e s.m.i.). La corresponsione dell IVA è regolata come da Legge. L Impresa, ai sensi e per gli effetti dell art. 3 c. 8 1 periodo L. 136/2010, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 136/2010. 6 OBBLIGHI DELLA SOCIETA APPALTATRICE L Impresa appaltatrice: garantisce il servizio di mensa ai dipendenti dell Ente attraverso esercizi con la Società medesima convenzionati, dietro presentazione di apposito buono, avente esclusiva funzione di controllo e riscontro; garantisce l utilizzabilità del buono pasto presso gli esercizi convenzionati - per l intero valore facciale; garantisce il rispetto del prezzo di rimborso agli esercizi convenzionati e dei relativi termini di pagamento offerti in sede di gara; garantisce la consegna, entro il termine fissato di 5 (cinque) giorni, della richiesta quantità di buoni del valore nominale di 10,00, in blocchetti
intestati all Ente, divisi per il numero dei dipendenti aventi titolo e numerati progressivamente; fornisce periodicamente, a richiesta, l elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nell area di interesse dell Ente e aderisce tempestivamente alle richieste dell Ente circa l istituzione di ulteriori punti di ristoro,qualora quelli convenzionati non fossero in grado di assolvere in maniera soddisfacente alle esigenze dei dipendenti dell Ente; garantisce il rimborso dei buoni-pasto non utilizzati dai dipendenti, dietro restituzione degli stessi da parte del Servizio Risorse Umane dell Ente; esonera l Ente da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la Società appaltatrice e gli esercizi convenzionati. 7 PENALITA L Impresa appaltatrice sarà sottoposta ad una penale nei casi di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio e/o inadempienza alle prescrizioni contrattuali di cui agli artt. 1 e 6. La misura della penale è pari al 5% (cinquepercento) dell importo del valore dei buoni-pasto utilizzati in un mese dagli Uffici dell Ente, rapportato alla media del trimestre precedente. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora durante i primi 3 (tre) mesi di vigenza del presente contratto, l Ente rilevasse gravi inadempienze dell Impresa appaltatrice, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di 10 (dieci) giorni, da comunicare al Impresa stessa con lettera raccomandata a/r. Nell eventualità del recesso di cui al comma precedente, all Impresa appaltatrice spetterà il solo corrispettivo del servizio espletato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. In caso di grave e/o reiterata inosservanza delle
prescrizioni contrattuali, l Ente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto e di procedere, con propria determinazione - previa contestazione degli addebiti all Impresa appaltatrice - all incameramento del deposito cauzionale ed all esecuzione del servizio in danno dell Impresa inadempiente, a carico della quale resterà l onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, fatta salva l azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l Ente ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi. 8 bis CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ESPRESSA Ai sensi dell art. 1, c. 13, del D.L. n. 95/2012 (L. di conversione n. 135/2012), l Azienda mantiene il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell art. 26, c. 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in essere e l appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da permettere un adeguamento ai predetti corrispettivi di maggior vantaggio economico. 9 RITARDATA O MANCATA CONSEGNA DEI BUONI In caso di ritardata o irregolare consegna dei buoni-pasto all Ente, l Impresa appaltatrice potrà essere assoggettata, per ogni decade di ritardo, al pagamento di una penalità pari al 5% (cinquepercento) del valore dei buoni oggetto di mancata, ritardata o irregolare consegna, mediante emissione di una nota di credito da parte dell Impresa e di addebito da parte dell Ente. Nel caso di errori nella composizione
dei plichi o nella spedizione dei buoni-pasto, l Impresa appaltatrice si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla rilevazione della errata consegna, senza addebitare costi aggiuntivi all Ente e con l applicazione della penale del 2% (duepercento) per ogni giorno oltre i 5 (cinque) giorni di tolleranza. 10 GARANZIE A garanzia degli obblighi assunti all atto dell offerta l Impresa appaltatrice ha prodotto le seguenti polizze assicurative: A) relativamente alla cauzione definitiva, ai sensi dell art. 113 Dlgs. 163/06,: mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da con sede legale in Via C.F. e P.I. 11 - SPESE CONTRATTUALI Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, ai sensi dell art. 8 del DM n. 145/2000, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari. A carico esclusivo dell'appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, dipendente dal presente appalto. Ai fini della registrazione le Parti dichiarano che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell esercizio di impresa, pertanto esse sono soggette all imposta sul valore aggiunto ed il presente contratto è soggetto a registrazione con imposta in misura fissa. 12 PAGAMENTI E AUTORIZZAZIONE A RISCUOTERE Per il titolo di spesa relativo al servizio oggetto del presente contratto sarà emesso bonifico dalla Tesoreria dell Azienda appaltante, Banca di Credito Cooperativo di Roma, con spese a carico dell appaltatore. L Impresa si impegna pertanto, a pena di nullità assoluta del presente contratto, a comunicare all Azienda gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati sui quali dovranno essere versati gli importi dei pagamenti. Ai fini del conteggio degli eventuali interessi legali e di mora per ritardato pagamento degli acconti da parte dell Azienda, fa fede la data di trasmissione dell ordine di bonifico al predetto Tesoriere con esclusione del tempo di valuta causata dal circuito bancario per il materiale trasferimento del credito nel conto corrente dell Impresa. 13 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma; è espressamente esclusa la competenza arbitrale. 13 TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi dell art. 13 della L. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, l Azienda informa l Impresa appaltatrice che i dati contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati per lo svolgimento dell attività inerente al contratto stesso e per l assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. 14 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PRESENTE CONTRATTO I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i seguenti: - Offerta presentata. Le Parti dichiarano di avere integrale ed esatta conoscenza degli allegati. Si dà atto altresì che le previsioni contenute nel presente contratto, in caso di discordanza con i predetti documenti, avranno prevalenza. Letto, confermato e sottoscritto. Per l ATER del Comune di Roma Per l Impresa