Visto l'art. 44, comma 7, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha modificato l'art.

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l''-modu[xai.o I I C.C. 2 I MOD.2 Le Sezioni Riunite in sede referente nell' adunanza dello settembre 1999 Visto l'art. 48-bis del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, aggiunto dall'art. 27 del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354; Visto l'art. 51, comma 4, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di certificare l'attendibilità dei costi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, quantificati dal!' Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio; Visto l'art. 9 del d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58; Visto l'art. 44, comma 7, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha modificato l'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993; Vista l'ipotesi di accordo collettivo, comprensiva della relativa documentazione, " 8 I I W Q U sottoscritta in data 21 luglio 1999 dal Consiglio di amministrazione del personale dei ruoli locali del personale statale in servizio nella Provincia di Bolzano e dalle Organizzazioni sindacali locali SGB/CISL e UIL/SGK -pervenuta alla Corte dei conti in data 18 agosto 1999 ai sensi dell'art. 48-bis del d.p.r. n. 752/1976 -, concernente nomle di raccordo con l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale intervenuto in data 7 agosto 1998 tra l'a RAN e i rappresentanti delle confederazioni sindacali CISL, 1 ti

- CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL e con quello relativo al compatto Ministeri stipulato in data 16 febbraio 1999 tra l' ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL, tenuto conto delle peculiarità linguistiche del personale ivi impiegato. Vista la nota in data 28 luglio 1999, prot. n. 31770, con la quale il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha trasmesso, ai sensi del citato art. 48-bis del d.p.r. n. 752/1976, l'ipotesi di accordo all'esame; Vista la relazione del Nucleo tecnico per la valutazione dei costi derivanti dai contratti collettivi in data 25 agosto 1999; Vista la comunicazione, in data 19 agosto 1999, con la quale sono state convocate le Sezioni Riunite di questa Corte in sede referente per il giorno lo settembre 1999; Udito il relatore Cons. Marco Pieroni; Presente il Vice Procuratore generale, Cons. Sergio Auriemma; deliberano per gli effetti di cui all'art. 51, commi 4, 5 e 7, d.1gs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, nei sensi e con le raccomandazioni di cui all'allegato rapporto che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Il Relatore Il Presidente Cons. Marco 1ftfA..-t-'\() Pieroni p{\ Il) Gaetano Pellegrino Depositato in Segreteria il, lq.qq Il OjRI_S(\EIORE ( doit 2

Rapporto di certificazione. Ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 luglio 1999 dal Consiglio di amministrazione del personale dei ruoli locali del personale statale in servizio nella Provincia di Bolzano e dalle Organizzazioni sindacali locali SGB/CISL e UIL/SGK -pervenuta alla Corte dei conti in data 18 agosto 1999 ai sensi dell'art. 48-bis del d.p.r. n. 752/1976-, concernente norme di raccordo con l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei com parti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale intervenuto in data 7 agosto 1998 tra l'aran e i rappresentanti delle confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL e con quello relativo al comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1999 tra l'aran e i rappresentanti delle organizzazioni e delle confederazioni sindacali CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL. 1. In data 18 agosto scorso, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 48-bis del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752 l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 luglio 1999 dal Consiglio di amministrazione del personale dei ruoli locali del personale statale in servizio nella Provincia di Bolzano e dalle Organizzazioni sindacali locali SGB/CISL e Ull../SGK. L'ipotesi di accordo contiene norme di raccordo con l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale intervenuto in data 7 agosto 1998 tra l' ARAN e i rappresentanti delle confederazioni sindacali CISL, CGIL, ull.., CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL e con quello relativo al comparto Ministeri (ai sensi art. 1, comma 4, del medesimo CCNL) stipulato il 16 febbraio 1999 tra l' ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGILIFP, CISL/PPI, Ull../P A, CISALIF AS, CONFDAL/UNSA, RDB/CUB-ST A TALI, UGL/STATALI-ANDCD e delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, ull.., CISAL, CONFSAL, RDB-CUB, UGL, tenuto conto delle peculiarità linguistiche del personale impiegato nella provincia di Bolzano (art. 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione; art. 9 d.p.r. 6 gennaio 1978, n. 58; art. 44, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80). In particolare, con l'ipotesi di accordo all'esame si provvede a dare attuazione al disposto di cui all'art. 2, comma 4, del citato Accordo quadro, ai sensi del quale "nella Provincia di Bolzano...il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali, ai sensi dell'art. 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80" (che ha modificato l'art. 45 del d.lgs. n. 29/1993). Con l'ipotesi di accordo all'esame vengono dunque integrati l'art. 6, comma 1, e l'art. 9, comma 1, del "Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU" (che costituisce la parte seconda dell' Accordo quadro), allo scopo di garantire la

rappresentatività nelle organizzazioni sindacali anche del personale appartenente alle minoranze linguistiche tedesca e ladina. 2. Le citate disposizioni hanno carattere organizzativo e procedimentale e disciplinano aspetti che riguardano materie dell' Accordo quadro che, ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell' Accordo medesimo, possono formare oggetto di integrazione o di modificazione attraverso accordi integrativi (rectius di raccordo). Con l'art. 4 dell'ipotesi di accordo, si prevede che l'individuazione delle sedi presso le quali dovranno essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione del personale dei ruoli locali di cui all'art. 22 del d.p.r. n. 752/1976, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale. 3. In ordine alla quantificazione dei costi, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano non ritiene che dallo schema di accordo sottoposto consegua alcun onere aggiuntivo di spesa. 4. Queste Sezioni riunite, in occasione dell'esame del citato Accordo collettivo quadro, con deliberazione 37/98, agli effetti della valutazione di congruità economicofinanziaria di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 29/1993, ne hanno evidenziato l'atipicità nella considerazione che esso disciplina la costituzione e il funzionamento degli organi di rappresentanza negoziale dei lavoratori. La tipologia del citato Accordo, a differenza di quelli che hanno ad oggetto la regolamentazione del rapporto di lavoro e la previsione di incrementi del trattamento economico a favore del personale interessato, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari; esso, tuttavia, si presta ad una analisi dei costi connessi con la sua applicazione, costi che comunque, in ossequio al principio di trasparenza dei conti pubblici, dovrebbero essere quantificati, anche attraverso il ricorso a stime; tanto più che l'art. 4 dell'ipotesi di accordo prevede che il numero delle RSU viene individuato, sostanzialmente, attraverso una concertazione tra il Consiglio di amministrazione del personale statale dei ruoli locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale. Si tratta di c.d. costi amministrativi connessi all'esercizio di diritti, prerogative e libertà di natura sindacale garantite dall'ordinamento giuridico e corrispondenti, oltre che ai costi diretti di funzionamento per rendere operativo il sistema elettorale degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, al valore della mancata prestazione lavorativa da parte dei titolari dei predetti diritti e prerogative sindacali. A tali costi vanno altresì aggiunti quelli rinvenibili dall'applicazione del correlato contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, atteso che la disciplina degli organismi di rappresentanza unitaria del personale potrebbe comportare, secondo l'analisi svolta nella citata deliberazione n. 37/98, in sede di effettiva esecuzione, una moltiplicazione dei titolari dei permessi sindacali. h 2

5. Questa Corte confenna le raccomandazioni già espresse all' ARAN nella citata deliberazione n. 37/98, in base alle quali, in sede di contrattazione collettiva, anche nel caso di disciplina degli organi di rappresentanza sindacale, quale quello all'esame, occorre, comunque, l' evidenziazione dei costi, ivi inclusi quelli amministrativi, secondo i criteri metodologici indicati nella medesima deliberazione n. 37/98, anche per valutare ai fini gestionali se la mancata prestazione lavorativa dei titolari di tali diritti sindacali, per il periodo delle elezioni, possa essere assorbito dalla flessibilità della struttura amministrativa interessata senza spese aggiuntive. Peraltro, la quantificazione dei costi contrattuali e il loro costante monitoraggio sono resi necessari dall'esigenza della rilevazione e misurazione dei costi del personale (artt. 63 ss. d.lgs. n. 29/1993), anche attraverso la costruzione di adeguati sistemi di contabilità economica analitica in attuazione del d.lgs. n. 279/1997 (titolo lli), la cui metodologia è stata di recente elaborata con apposita circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (n. 32 del 26 maggio 1999), rilevazione e misurazione indispensabili per lo svolgimento del controllo del costo del lavoro pubblico esercitato da questa Corte ai sensi dell'art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 29/1993. fz7 3