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MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA EVARISTO FELICE DALL ABACO DI VERONA REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI approvato dal Consiglio Accademico in data 29 gennaio 2019

Visto il DPR 8 luglio 2005, n. 212 che organizza i Conservatori di Musica secondo il seguente schema: 1) Scuola, dove per scuola si intende l insieme dei corsi di studio denominati e raggruppati per materie omogenee inserite in 2) Dipartimenti, dove per dipartimento si intende la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti Visto l ART. 14 DELLO STATUTO DEL CONSERVATORIO Strutture didattiche, di formazione e produzione, di ricerca e di servizio [omissis] 4) A seguito dell emanazione del D.P.R. 212 dell 8 luglio 2005, vengono istituiti i Dipartimenti. Visto l ART. 29 DELLO STATUTO DEL CONSERVATORIO Organismi collegiali 1. Ciascun Organo collegiale elegge al proprio interno il Segretario, che cura la tenuta del verbale delle sedute. 2. Ciascun Organo collegiale, ove non sia previsto un Presidente, elegge al proprio interno un Coordinatore, con la funzione di direzione dei lavori. Visto il REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CONSERVATORIO approvato in data 14 dicembre 2010 Visto il CCNL 2016-2018, art.100 comma 1 lettera j, firmato il 19 aprile 2018 Visti i DM 2130 e 3377 del 2018 con cui sono stati approvati i Bienni ordinamentali il Consiglio Accademico delibera il seguente REGOLAMENTO DEI DIPARTIMENTI 2

Art. 1 - Articolazione e denominazioni All interno del Conservatorio sono costituiti, a partire dall anno accademico 2010-2011, i seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Canto e teatro musicale Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali Dipartimento degli Strumenti a fiato Dipartimento degli Strumenti a tastiera e a percussione Dipartimento degli Strumenti ad arco e a corda Dipartimento di Teoria, analisi, composizione e direzione DIPARTIMENTI SPERIMENTALI Dipartimento di Teoria, analisi e musicologia Dipartimento di Musica d insieme Dipartimento di Musica antica Dipartimento di Musicoterapia Art. 2 - Composizione dei Dipartimenti I Dipartimenti sono formati dai Professori del Conservatorio E.F. Dall Abaco, docenti nelle Scuole e nei Corsi attivati nello stesso, secondo la seguente tabella: Dipartimenti Canto e teatro musicale Nuove tecnologie e linguaggi musicali Strumenti a fiato Strumenti a tastiera e a percussione Strumenti ad arco e a corda Teoria, analisi, composizione e direzione Professori afferenti Canto, Accompagnamento pianistico * Teoria e tecnica dell interpretazione scenica * Docenti dei Trienni jazz e delle Discipline tecnologiche Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto Corno, Tromba, Trombone, Basso Tuba, Saxofono Organo, Pianoforte, Strumenti a percussione Pratica organistica e canto gregoriano* Pratica e lettura pianistica* Arpa, Chitarra Violino, Viola, Violoncello, Contrabbasso Composizione Strumentazione per orchestra di fiati 3

DIPARTIMENTI SPERIMENTALI * Teoria, ritmica e percezione musicale Teoria dell armonia e analisi Teoria, analisi e musicologia Lettura della partitura Storia della musica Poesia per musica e drammaturgia musicale Bibliografia e biblioteconomia musicale Musica da camera Musica d insieme per strumenti ad arco Musica d insieme Musica antica Musicoterapia Musica d insieme per strumenti a fiato Esercitazioni corali Esercitazioni orchestrali Docenti dei Trienni di Musica antica Musicoterapia * Si precisa che, sentiti i docenti interessati, alcuni insegnamenti afferiscono al dipartimento per affinità di settore e di area interpretativa; inoltre che, sentiti i docenti interessati, in via sperimentale alcuni insegnamenti sono inseriti in specifici Dipartimenti di Area disciplinare per facilitare esigenze organizzative e funzionali. Art. 3 - Composizione I Dipartimenti sono composti dai docenti titolari delle cattedre o dai loro supplenti. È consentita la partecipazione alle riunioni dei Dipartimenti ai docenti a contratto, con diritto di voto, come previsto dall art. 4 comma 3 del Regolamento Didattico. È inoltre consentita ai docenti con contratto a tempo indeterminato e solo con voto consultivo, la partecipazione a Dipartimenti diversi da quello di pertinenza, sia su richiesta del Coordinatore che del docente stesso. Art. 4 - Funzioni I Dipartimenti costituiscono la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad essi afferenti (art. 2 del Regolamento Didattico). Sono responsabili dell offerta formativa complessiva delle Scuole ad essi afferenti (art. 3 del Regolamento Didattico). I Dipartimenti nelle funzioni ordinarie si 4

avvalgono dei Consigli di Corso per la materia didattica e di altre Commissioni ritenute idonee per tematiche non didattiche, in particolare nei punti 9), 10), 17), 21) relativi ai crediti formativi. Esercitano le seguenti funzioni: 1. segnalano al Consiglio Accademico i nomi dei docenti interni ai quali, salvo il caso di titolarità definita per legge, possano essere attribuiti incarichi di docenza (art. 4 comma 2 del Regolamento Didattico); 2. segnalano al Consiglio Accademico i nomi dei professori a contratto cui attribuire incarichi di docenza, ove non siano state trovate specifiche competenze tra i Professori di prima e seconda fascia (art. 4 comma 3 R.D.); 3. formulano al Consiglio Accademico proposte utili a programmare le attività didattiche dei corsi accademici di primo e secondo livello e di ogni altro corso attivabile (art. 7 comma 2 R.D.); 4. verificano e valutano i risultati del monitoraggio e controllo delle attività didattiche predisposto dal Consiglio Accademico (art. 8 comma 3 R.D.); 5. valutano la situazione curriculare di coloro che, dopo aver rinunciato agli studi, scelgono di reimmatricolarsi (art. 11 comma 5 R.D.); 6. coadiuvano il Consiglio Accademico nella promozione di attività di orientamento alla scelta accademica (art. 12 comma 1 R.D.); 7. disciplinano le modalità di passaggio dello studente dal tempo pieno al tempo parziale e viceversa (art. 15 comma 4 R.D.); 8. propongono i regolamenti dei corsi di studio (art. 17 comma 1 R.D.); 9. indicano al Consiglio Accademico il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio (art. 19 comma 1 R.D.); 10. stabiliscono i contenuti delle prove di ammissione (art. 19 comma 2 R.D.); 11. indicano al Consiglio Accademico i requisiti curriculari richiesti per l ammissione ai corsi non accademici (art. 19 comma 6 R.D.); 12. prevedono, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative delle attività didattiche e formative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell art. 12 comma 4 del DPR 212/2005 la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore (art. 20 comma 3 R.D.); 13. possono prevedere che un attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli sia sottoposta ad un unica verifica che comprenda l accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività (art. 22 comma 4 R.D.); 5

14. indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi per gli studenti il cui esame di selezione abbia evidenziato lacune (art. 25 comma 1 R.D.); 15. regolamentano i criteri per l attribuzione dei debiti (art. 25 comma 3 R.D.); 16. approvano il piano di studi, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico (art. 26 comma 3 R.D.); 17. operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente che intenda trasferirsi da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado secondo i criteri stabiliti nell art. 29 comma 3 R.D.); 18. riconoscono i crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria (art. 31 comma 3 R.D.); 19. determinano l ulteriore svolgimento della carriera degli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, valutando l eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti e indicando l eventuale debito formativo da assolvere (art. 33 comma 3 R.D.); 20. prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi; 21. deliberano circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curriculum dello studente che intende trasferirsi ad altro corso (art. 34 comma 4 R.D.); 22. approvano le attività didattiche scelte da uno studente che intenda svolgere un periodo di studi all estero (art. 35 comma 2 R.D.); 23. determinano l ulteriore svolgimento della carriera dello studente che abbia svolto un periodo di studio all estero (art. 35 comma 7 R.D.); 24. supportano il Consiglio Accademico nel riconoscimento dei titoli conseguiti all estero (art. 36 comma 2 R.D.); 25. propongono al Consiglio Accademico modifiche al regolamento didattico (art. 44 comma 2 R.D.); 26. riformulano in termini di crediti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Accademico, gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti a tali ordinamenti iscritti (art. 46 R.D.). Art. 5 - Rappresentanza e durata Ogni Dipartimento elegge a maggioranza qualificata degli aventi diritto un Coordinatore che organizza il suo funzionamento. Il Coordinatore convoca le riunioni assicurandosi che 6

tutti i componenti siano informati, redige il verbale o incarica un altro componente alla redazione del verbale, partecipa alle riunioni del Coordinamento dei Dipartimenti, cura la comunicazione fra i componenti il dipartimento e la comunicazione del Dipartimento con gli altri organismi dell Istituto, il Direttore, il Consiglio Accademico, il Consiglio di Amministrazione, la segreteria didattica e amministrativa. Le determinazioni del Dipartimento sono approvate seduta stante, nell interezza o in parte ed inviate agli organi sopracitati. Il coordinatore dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o rinuncia all incarico il coordinatore viene sostituito ad interim dal docente del dipartimento con maggiore anzianità di servizio. Al coordinatore viene riconosciuto, previa relazione sull attività svolta, un compenso accessorio da determinarsi nella contrattazione decentrata di Istituto. Art. 6 - Coordinamento con gli organismi dell Istituto I Coordinatori di ciascun Dipartimento formano il Coordinamento dei Dipartimenti, che collabora con il Direttore, il Consiglio Accademico e il Consiglio di Amministrazione nel merito delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca dell Istituto. Il Coordinamento dei Dipartimenti può essere convocato dal Direttore, dal Consiglio Accademico o sulla richiesta di metà più uno dei propri componenti. Art. 7 - Convocazioni Il Dipartimento viene convocato dal Coordinatore almeno due volte all anno e ogni qualvolta si renda necessaria la sua funzione. La convocazione viene comunicata ai componenti con almeno 7 giorni di preavviso. Il Dipartimento può essere convocato su richiesta di metà più uno dei propri componenti. La partecipazione alle riunioni di Dipartimento è obbligo del docente (CCNL 2016-2018, art. 100 comma 1 lett. j): l eventuale assenza andrà, quindi, giustificata. Art. 8 - Funzionamento Il Dipartimento è regolarmente insediato quando è presente la metà più uno dei suoi componenti. Gli indirizzi e i pareri del Dipartimento vengono presi a maggioranza semplice (la metà più uno dei presenti). 7

Art. 9 - Corsi afferenti al Dipartimento I corsi afferenti ai Dipartimenti sono distinti secondo le seguenti tipologie: Bienni Accademici di II livello ordinamentali Bienni Accademici di II livello sperimentali (ad esaurimento) Biennio Accademico di specializzazione Trienni Accademici di I livello ordinamentali Corsi di Diploma di Ordinamento Tradizionale (ad esaurimento) Corsi Preaccademici (fino all anno accademico 2018-2019) Corsi Propedeutici (a partire dall anno accademico 2019-2020) Corsi liberi I Dipartimenti affrontano temi inerenti le specifiche esigenze di queste tipologie di corsi. 8