Regolamento concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione 1



Documenti analoghi
Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Ordinanza sull emissione di obbligazioni fondiarie (OOF) 1

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Convenzione

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ministero dell Economia e delle Finanze

MODALITA DI REGISTRAZIONE

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

Regolamento per la gestione dei Prestiti Sociali

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

del 10 maggio 1910 (Stato il 1 gennaio 1997)

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni ( )

L Istituto di Credito con sede in Via iscritto al Registro delle Imprese

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Ordinanza relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

Codice civile svizzero

del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

CODICE DEL DIRITTO D AUTORE

Legge sui consulenti in brevetti

PROGETTO DI FUSIONE (art ter C.C.)

FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alle assicurazioni sociali

Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati

Novità in materia di Rimborsi IVA

RELAZIONE RELATIVA ALL ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA (ai sensi dell articolo 9 del D.L. 78/2009 convertito in L.

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

CONVENZIONE. premesso che

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

Gli adempimenti fiscali in materia contabile

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero

STATUTO della cassa dei medici società cooperativa

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

I PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Regolamento degli investimenti della Tellco fondazione di libero passaggio

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

OGGETTO: Trasferimenti immobiliari. Nuove modalità di versamento del prezzo di vendita

Codice di comportamento dei Soggetti rilevanti della Monrif S.p.A. e delle societa' controllate dalla Monrif S.p.A. "Internal Dealing"

Visto l articolo 1, comma 161, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI GUIDA PRATICA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI CERTIFICATI

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (R.T.P.)

CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile Unità Stralcio

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL IVA

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano

SOCIETA ANONIMA Dispensa / teoria costituzione e ripartizione utile SA. Luca Dossena

Atto esente da bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/1991 SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL TRASPORTO, IL RICOVERO, LA

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

Tavola VII ESTRATTO CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI MONACO MARZO 1934 SULL ALLEVAMENTO E RIPRODUZIONE DI CANI DI RAZZA

Documenti soggetti a emolumenti

Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione 1

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

Transcript:

Regolamento concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione 1 742.211.1 l 11 gennaio 1918 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione l articolo 5 la legge federale 25 settembre 1917 2 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese (detta qui di seguito «legge»); su rapporto e proposta suo Dipartimento le poste e le ferrovie, decreta: A. Impianto registro dei pegni Art. 1 Il registro dei pegni sarà tenuto in lingua tedesca per le amministrazioni di strade ferrate e di navigazione che hanno la loro sede in una località la Svizzera tedesca e in lingua francese per tutte le altre. Qualora però si tratti di compagnie ferroviarie o di imprese di navigazione di regioni in cui si parlano due o tre lingue diverse, il registro dei pegni sarà tenuto tanto in tedesco che in francese (ossia in due esemplari). Art. 2 Si userà a questo scopo un registro formato in foglio, già rilegato e numerato. Non è lecito staccarvi o aggiungervi fogli. Sono vietate le radiazioni. Se occorrono correzioni e aggiunte, esse devono essere appositamente certificate dal conservatore registro dei pegni. CS 7 270 1 Nuovo testo giusta il n. I 6 O 4 nov. 2009 (prima fase Riforma le ferrovie 2), in vigore dal 1 gen. 2010 (RU 2009 5959). 2 RS 742.211 1

742.211.1 Ferrovie Art. 3 Il registro dei pegni conterrà le rubriche seguenti: Debitore: 1 2 3 4 5 6 7 Numero pegno Data l autorizzazione Dipartimento federale l ambiente dei trasporti, l energia e le comunicazioni 3 Scopo pegno. Ammontare e data credito. Creditore. Interessi. Rimborso. Altre clausole. Importo e numero dei titoli Oggetto pegno Grado pegno Estinzione pegno mediante rimborso, liquidazione, rinunzia, ecc. Diversi Art. 4 L intestazione indica il nome compiuto la persona fisica o morale che, all atto l iscrizione, appare come debitrice o proprietaria pegno. Qualunque mutamento avvenga in questi dati personali in seguito a cessione, fusione, ecc., e per cui il debito passi tutto o in parte ad altre persone, è iscritto nella rubrica 7. Il pegno gravante un altro che non sia il debitore primitivo deve essere iscritto sopra un nuovo foglio, con richiamo precedente. Art. 5 La numerazione deve incominciare con 1 per ciascun debitore. Ad ogni iscrizione che figura sotto un numero proprio sarà dedicato un foglio doppio speciale, con facoltà di continuare sopra un foglio susseguente quando una rubrica sia riempita. Art. 6 1 Nella terza rubrica si dovrà indicare: lo scopo pegno (art. 3 la legge), l ammontare totale prestito da contrarre o già contratto, prima in cifre poi in tutte lettere, il creditore, ove ne sia noto il nome, il saggio l interesse e il termine rimborso le cedole, le condizioni particolari prestito e quelle concernenti il rimborso; da ultimo, l importo nominale, nonchè la data ed i numeri dei singoli titoli. 2 Se l emissione le obbligazioni è posteriore all iscrizione nel registro dei pegni, i numeri effettivamente emessi o pagati dovranno essere menzionati in seguito nel registro dei pegni coll indicazione l intero importo nominale. Nella medesima rubrica saranno indicati i titoli pagati. Dopo ciascuna di queste estinzioni di serie, sarà annotata la somma totale capitale ancora dovuto. 3 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato 19 dic. 1997. 2

Registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione. R 742.211.1 3 I titoli non ancora emessi, pei quali è già stato costituito un pegno in virtù la legge, nonchè le obbligazioni di tutti i prestiti per i quali verrà chiesta ed accordata, in avvenire, un autorizzazione di costituzione di pegno devono essere spediti al conservatore registro dei pegni, prima che siano emessi, per essere bollati, firmati ed iscritti da lui in questo registro. 4 Quest iscrizione sostituisce, in ogni caso, quella che è prescritta al capoverso 2 presente articolo per i titoli emessi soltanto dopo l autorizzazione di costituzione di pegno. Art. 7 1 Nella rubrica riservata all oggetto pegno, si dovrà iscrivere, per le imprese di strade ferrate, il punto dove comincia e il punto dove finisce la linea costituita in pegno e la sua lunghezza chilometrica. Se la linea costituisce soltanto una parte di una rete più estesa, si noterà che nell oggetto pegno è compresa anche una parte materiale adibito alla manutenzione, da determinarsi in conformità l articolo 27 la legge. 4 2 Se la riunione è soppressa e in conseguenza di ciò è separata la parte spettante all intero materiale, se ne farà nota nel registro dei pegni. 3 Il pegno costituito sopra un impresa di navigazione comprende: a. tutti gli immobili destinati all esercizio, compresi gli edifizi, i cantieri, i depositi, gli impianti dei porti e dei pontili d approdo; b. l effettivo le navi e il loro equipaggiamento, l arredamento completo dei depositi, cantieri, officine, impianti di porti e di pontili d approdo, nonchè tutto l altro materiale destinato all esercizio ed alla manutenzione. Art. 8 Nella rubrica 5 trovano posto tutte le convenzioni o le disposizioni conformi al programma concernenti il grado pegno, i pegni di grado precedente e quelli medesimo ordine, sia ch essi esistano già o che ne sia riservata la costituzione. I pegni anteriori devono essere designati sommariamente con invio alle iscrizioni rispettive. In questa rubrica saranno indicate anche le priorità precedenti. Parimente vi si indicherà se in seguito dovranno altresì essere indicate le modificazioni che avvenissero riguardo tutti o solo singoli titoli, sia che precedano in grado o cedano il passo a pegni susseguenti. Art. 9 Nella rubrica 6 sono inserite le osservazioni circa l estinzione diritto di pegno mediante rimborso totale prestito o rinunzia o liquidazione forzata. Il risultato di quest ultima sarà mentovato in succinto. Si indicheranno pure le obbligazioni che, 4 Nuovo testo giusta il n. I 6 O 4 nov. 2009 (prima fase Riforma le ferrovie 2), in vigore dal 1 gen. 2010 (RU 2009 5959). 3

742.211.1 Ferrovie per non essere state motivate, non hanno potuto ricevere la loro quota la massa (art. 47 la legge). Art. 10 1 Ogni iscrizione in ciascuna rubrica deve essere munita la firma conservatore registro e di un succinto rinvio ai documenti giustificativi. 2 L indice sarà fatto secondo i nomi dei debitori. Art. 11 I documenti giustificativi, e fra questi specialmente un esemplare dei titoli di pegno, le dichiarazioni date dalle imprese di strade ferrate o di navigazione e dai creditori pignoratizi su proposte d iscrizione, e i fogli nei quali appaiono pubblicazioni con termini perentori, saranno ordinati secondo i debitori e i numeri di pegno e conservati presso il registro dei pegni. B. Tenuta registro dei pegni Art. 12 5 La tenuta registro dei pegni è affidata all Ufficio federale dei trasporti. Art. 13 6 Art. 14 Le proposte d iscrizioni nel registro dei pegni sono, di regola, portate a notizia debitore, e quando questi presentasse modificazioni, esse dovranno, avanti l iscrizione definitiva nel registro, essere esaminate attentamente e per quanto sia possibile tenute in conto. Parimente sarà fissato, ove occorra mediante pubblicazione, un termine per permettere ai creditori, che già esistessero, di prenderne conoscenza e presentare i loro reclami. Art. 15 Per poter esaminare e stabilire il testo dei titoli di pegno la domanda d autorizzazione di costituire il pegno dovrà essere corredata oltre dei documenti giustificativi richiesti dall articolo 3 la legge, di un modulo di essi titoli. 5 Nuovo testo giusta il n. I DCF 31 mar. 1971, in vigore dal 1 apr. 1971 (RU 1971 373). 6 Abrogato dal n. I DCF 31 mar. 1971, con effetto dal 1 apr. 1971 (RU 1971 373). 4

Registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione. R 742.211.1 Art. 16 Nel caso previsto dall articolo 8 la legge, i titoli rispetto ai quali viene fatta opposizione contro la rinunzia al diritto di pegno o al grado, devono essere allegati al reclamo e poi dal conservatore registro, muniti di apposita annotazione da lui firmata. Art. 17 Tutti i titoli riscattati dalle imprese di strade ferrate o di navigazione devono essere spediti al conservatore registro. Questi, dopo avervi apposto il bollo d annullazione, li rimanda all amministrazione. I titoli rimborsati dopo l iscrizione nel registro, sono considerati ancora valevoli fino a tanto che non si sia proceduto a quest operazione. C. Emolumenti e organo di pubblicazione 7 Art. 18 8 Gli emolumenti sono disciplinati dall ordinanza 25 novembre 1998 9 sugli emolumenti l UFT. Art. 19 e 20 10 Art. 21 Come organo obbligatorio di pubblicazione è designato il «Foglio federale». In casi particolari, le inserzioni possono essere fatte anche in altri fogli. C bis. 11 Liquidazione forzata Art. 21a L Ufficio federale dei trasporti è competente per l adozione di tutte le misure relative alla liquidazione forzata e all esercizio diritto di essere sentito. 7 Nuovo testo giusta l art. 52 lett. g l O 1 lug. 1987 sugli emolumenti l UFT, in vigore dal 1 ott. 1987 (RU 1987 1052). 8 Nuovo testo giusta il n. 3 l all. l O 25 nov. 1998 sugli emolumenti l UFT, in vigore dal 1 gen. 1999 (RU 1999 754). 9 RS 742.102 10 Abrogati dall art. 52 lett. g l O 1 lug. 1987 sugli emolumenti l UFT, con effetto dal 1 ott. 1987 (RU 1987 1052). 11 Introdotta dal n. 7 l all. l O 6 dic. 1999 sull organizzazione Dipartimento federale l ambiente, dei trasporti, l energia e le comunicazioni, in vigore dal 1 gen. 2000 (RU 2000 243). 5

742.211.1 Ferrovie D. 12 in vigore Art. 22 Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente alla legge federale 25 settembre 1917 13 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese; esso abroga quello 17 settembre 1874 14 su l impianto e la tenuta registro le ipoteche sulle ferrovie. Disposizioni finali la modificazione 31 marzo 1971 15 In esecuzione la legge federale 25 settembre 1917 16 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, l Ufficio federale dei trasporti è dichiarato competente per: 1. autorizzare la costituzione di pegni (art. 1 la legge); 2. pubblicare le domande e decisioni relative alla costituzione di pegni e alla liquidazione forzata (art. 2, 8 e 78 la legge). 12 Tit. introdotto dall art. 52 lett. g l O 1 lug. 1987 sugli emolumenti l UFT, in vigore dal 1 ott. 1987 (RU 1987 1052). 13 RS 742.211 14 [RU 1 105, 3 122 456, 4 10, 26 1066] 15 RU 1971 373 16 RS 742.211 6