Prodotto FAMIGLIA PROTETTA Scheda tecnica La Famiglia Protetta è il prodotto per tutti, persone single o con un nucleo familiare, che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela in ambito circolazione stradale, vita privata, in relazione all immobile ed al lavoro dipendente. La copertura riguarda sia la difesa penale che la difesa civile e può essere acquistata scegliendo uno dei seguenti moduli. Modulo 1: Difesa penale Modulo 2: Circolazione stradale Modulo 3: Difesa penale e Difesa civile Modulo 4: Difesa penale e Circolazione stradale Modulo 5: Difesa penale, Difesa civile e Circolazione stradale Ai moduli 3 e 5 è possibile abbinare la Condizione aggiuntiva Controversie con locatari per personalizzare la soluzione assicurativa secondo le specifiche necessità del contraente in qualità di proprietario di unità immobiliari. - Chi assicuriamo Sono assicurati il Contraente ed il suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia e gli altri soggetti non presenti sullo stato di famiglia purché conviventi, anche saltuariamente, e indicati nel frontespizio di polizza. Per tali soggetti le garanzie vengono prestate esclusivamente nell ambito della vita privata e della circolazione stradale, mentre non vengono prestate nell ambito del lavoro dipendente e in relazione all immobile. Quali Spese Onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza, il contributo unificato. Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione Pag.1 di 11
Modulo 1: Difesa penale Le garanzie sono operanti in ambito circolazione stradale, vita privata, in relazione all immobile ed al lavoro dipendente, per i seguenti casi: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. 2. Difesa penale per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Massimale Massimale 25.000,00 per caso assicurativo e con limite di 80.000,00 per ciascun anno assicurativo. In Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Pag.2 di 11
Modulo 2: Circolazione stradale Le garanzie sono operanti nell ambito della circolazione stradale per i seguenti casi: 1. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. Richiesta di risarcimento danni con un massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di 100.000,00 (centomila): - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia; - per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. 2. Controversie contrattuali, per presunte inadempienze proprie o della controparte, relative ai veicoli assicurati. 3. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. 4. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. 5. Anticipo cauzione penale fino a 15.000,00 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. 6. Assistenza dell interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. 7. Opposizione avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente e sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a seguito di incidente stradale. 8. Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 9. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza infortuni. Servizio di Consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde 800.508.008 Massimale Massimale 25.000,00 per caso assicurativo e con limite di 80.000,00 per ciascun anno assicurativo. Massimale 100.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo solo per il risarcimento danni nei sinistri stradali con lesioni a persone come descritte sopra. Per le garanzie di cui al punto 7 nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Per le garanzie di cui al punto 2 e 9 nei Paesi dell Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. Per le garanzie di cui al punto 1, 3, 4, 5, 6 e 8 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Pag.3 di 11
Modulo 3: Difesa penale e Difesa civile Le garanzie sono operanti in ambito circolazione stradale, vita privata, in relazione all immobile ed al lavoro dipendente, per i seguenti casi: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. 2. Difesa penale per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le garanzie sono inoltre operanti nell ambito della vita privata, in relazione all immobile e al lavoro dipendente per i seguenti casi: 3. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. 4. Controversie contrattuali con valore in lite superiore a 200,00 (duecento) qualora la vertenza sia relativa all immobile o a 500,00 (cinquecento) negli altri casi. 5. Pedoni e ciclisti. Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi a seguito di incidente stradale. 6. Resistenza alla richiesta di risarcimento danni. Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. 7. Controversie con Istituti o Enti pubblici. 8. Controversie con collaboratori domestici. 9. Controversie da lavoro dipendente anche qualora siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR). 10. Controversie in materia di locazione e diritti reali. 11. Impugnazione delibere dell assemblea condominiale. Proporre all Autorità Giudiziaria il ricorso per l impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. 12. Sanzione amministrativa per vita privata Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso l ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo superiore a 200,00. 13. Atti di volontaria giurisdizione 13.1 Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, a condizione che il matrimonio sia celebrato in Italia, il ricorso sia prestato di comune accordo dai coniugi e che questi si avvalgano dell assistenza di un unico legale; 13.2 Istanza di interdizione inabilitazione; Pag.4 di 11
13.3 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta. Massimale Massimale 25.000,00 per caso assicurativo e con limite di 80.000,00 per ciascun anno assicurativo. Per le garanzie di cui al punto 4 (se relative all immobile), 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Per le garanzie di cui al punto 4 (se relative alla vita privata) e 8 nei Paesi dell Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein Per le garanzie di cui al punto 1, 2, 3, 5 e 6 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Pag.5 di 11
Modulo 4: Difesa penale e Circolazione stradale Le garanzie sono operanti nell ambito della vita privata, in relazione all immobile e al lavoro dipendente per i seguenti casi: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. 2. Difesa penale per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le garanzie sono inoltre operanti nell ambito della circolazione stradale anche per i seguenti casi: 3. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. Richiesta di risarcimento danni con un massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di 100.000,00 (centomila): - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia; - per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. 4. Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte, relative ai veicoli assicurati. 5. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. 6. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. 7. Anticipo cauzione penale fino a 15.000,00 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. 8. Assistenza dell interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. 9. Opposizione avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente e sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a seguito di incidente stradale. 10. Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 11. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza infortuni. Servizio di Consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde 800.508.008 Pag.6 di 11
Massimale Massimale 25.000,00 per caso assicurativo e con limite di 80.000,00 per ciascun anno assicurativo. Massimale 100.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo solo per il risarcimento danni nei sinistri stradali con lesioni a persone come descritte sopra. Per le garanzie di cui al punto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Per le garanzie di cui al punto 4 e 11 nei Paesi dell Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein Per le garanzie di cui al punto, 9 nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Pag.7 di 11
Modulo 5: Difesa penale, Difesa civile Circolazione stradale Le garanzie sono operanti nell ambito della vita privata, in relazione all immobile e al lavoro dipendente per i seguenti casi: 1. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni. 2. Difesa penale per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 3. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi. 4. Controversie contrattuali con valore in lite superiore a 200,00 (duecento) qualora la vertenza sia relativa all immobile o a 500,00 (cinquecento) negli altri casi. 5. Pedoni e ciclisti. Richiesta di risarcimento danni subiti per fatti illeciti di terzi a seguito di incidente stradale. 6. Resistenza alla richiesta di risarcimento danni. Spese di resistenza avverso pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. 7. Controversie con Istituti o Enti pubblici. 8. Controversie con collaboratori domestici. 9. Controversie da lavoro dipendente anche qualora siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR. 10. Controversie in materia di locazione e diritti reali. 11. Impugnazione delibere dell assemblea condominiale. Proporre all Autorità Giudiziaria il ricorso per l impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente o dai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. 12. Sanzione amministrativa per vita privata Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente avverso l ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa di importo superiore a 200,00. 13. Atti di volontaria giurisdizione 13.1 Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio, a condizione che il matrimonio sia celebrato in Italia, il ricorso sia prestato di comune accordo dai coniugi e che questi si avvalgano dell assistenza di un unico legale; 13.2 Istanza di interdizione inabilitazione; 13.3 Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta. Pag.8 di 11
Le garanzie sono inoltre operanti nell ambito della circolazione stradale per i seguenti casi: 14. Richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi. Richiesta di risarcimento danni con un massimale per caso assicurativo e senza limite annuo di 100.000,00 (centomila): - per i sinistri con lesioni a persone superiori a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti Italia; - per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. 15. Controversie contrattuali per presunte inadempienze proprie o della controparte, relative ai veicoli assicurati. 16. Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni connessi ad incidente stradale. 17. Dissequestro del veicolo sequestrato in seguito ad incidente stradale. 18. Anticipo cauzione penale fino a 15.000,00 in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. 19. Assistenza dell interprete in caso di interrogatorio e/o di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale. 20. Opposizione avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente e pecuniarie irrogate a seguito di incidente stradale. 21. Difesa penale per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. 22. Controversie contrattuali con Compagnie di Assicurazioni Infortuni presso la quale il conducente abbia stipulato una polizza infortuni. Servizio di Consulenza telefonica ARAGTEL nel contesto delle materie previste in polizza, al numero verde 800.508.008 Massimale Massimale 25.000,00 per caso assicurativo e con limite di 80.000,00 per ciascun anno assicurativo. Massimale 100.000,00 per caso assicurativo e senza limite annuo solo per il risarcimento danni nei sinistri stradali con lesioni a persone come descritte sopra. Per le garanzie di cui al punto 4 (se relative all immobile), 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 20 nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Per le garanzie di cui al punto 4 (se relative alla vita privata), 8, 15 e 22 nei Paesi dell Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein Per le garanzie di cui al punto 1, 2, 3, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19 e 21 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Pag.9 di 11
Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. Pag.10 di 11
Condizione aggiuntiva Valide se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza e previa corresponsione dei relativi sovrappremi. Acquistabile solo con il Modulo 3 e 5 Le garanzie sono operanti per i casi che si verificano nell ambito dell unità immobiliare indicata in polizza e locata a terzi ad uso abitativo 1. Recupero danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, ivi compresi i danni arrecati dall inquilino dell unità immobiliare indicata in polizza. 2. Difesa Penale per delitti colposi e contravvenzioni. 3.Azioni di sfratto nei confronti dell inquilino moroso. Evento garantito con una carenza di 120 giorni, nel sottolimite di 2.000,00 e previa applicazione di una franchigia fissa sulle spese legali e peritali di 200,00. Massimale Massimale 25.000,00 per caso assicurativo e con limite di 80.000,00 per ciascun anno assicurativo per punti 1 e 2. Massimale 2.000,00 per caso assicurativo e con limite di 80.000,00 per ciascun anno assicurativo per il punto 3. Per le garanzie di cui al punto 3 nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. Per le garanzie di cui al punto 1 e 2 in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente si trovi in questi territori. La presente scheda tecnica ha un valore puramente indicativo e non può essere intesa quale documento contrattuale Mod. FP v.8 Ed. 03/2012 Agg. 07/2015 Pag.11 di 11