Contratto di assicurazione tutela legale TUTELA LEGALE PIU

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1 Contratto di assicurazione tutela legale TUTELA LEGALE PIU Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 NOTA INFORMATIVA Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/Tutela Legale Più Tutela Legale Più

3 NOTA INFORMATIVA Tutela Legale Più edizione 04/2012 Assicurazione del Ramo Danni/Tutela Legale Più La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale di Itas Assicurazioni S.p.A., sita in Trento - Italia - Via Mantova, 67 Telefono itas.direzione@gruppoitas.it Itas Assicurazione S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del (G.U. n 101 del 18/04/1974) ed è iscritta all albo gruppi assicurativi al n 010 ed all albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto ammonta a 6,847 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro di capitale sociale e 1,823 milioni di euro di riserve patrimoniali L indice di solvibilità è di 1,91 e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto, se di durata non inferiore all anno, è stipulato con tacito rinnovo alla scadenza. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il prodotto è rivolto all assicurazione della tutela legale. Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto. Si rimanda ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per la regolamentazione di ciascuna garanzia. Sono previste alcune esclusioni alle coperture assicurative, in particolare disciplinate ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: art. 2.3, art. 10, art. 13,. Non sono previste franchigie e scoperti. Il limite di indennizzo, per tutte le garanzie prestate, è pari al massimale assicurato di ,00 euro. Le seguenti controversie sono comprese se il valore della lite è superiore a 400,00 euro ed inferiore a ,00 euro: - controversie, relative alla vita privata, nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; - controversie contrattuali, relative alla vita privata, connesse all utilizzo di internet, di posta elettronica e die servizi di e-commerce; -. controversie, relative alla proprietà o conduzione dell abitazione principale o secondaria, nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte. Pagina 2 di 5

4 NOTA INFORMATIVA Tutela Legale Più edizione 04/2012 Art. Garanzia prestata Operatività 1.1 Tutela legale all assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale sempre operante 1.2 Spese per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo sempre operante 1.2 Spese del legale di controparte nel caso di soccombenza dell assicurato sempre operante 1.2 Spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti sempre operante 1.2 Spese processuali nel processo penale sempre operante 1.2 Spese di giustizia sempre operante 1.2 Contributo unificato sempre operante 10 Controversie relative alla vita privata sempre operante 11 Controversie relative alla proprietà o conduzione dell abitazione principale o secondaria sempre operante 12 Controversie relative al rapporto di lavoro dipendente sempre operante 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio nullita Dichiarazioni false o reticenti relative alle circostanze di rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione, come previsto dall art. 14 delle Condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta ad ITAS Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio come indicato agli artt. 17 e 18 delle Condizioni di assicurazione. Esempio: trattasi di disposizione di carattere generale che non si applica al contratto in oggetto. 6. Premi Il contratto può avere durata annuale o poliennale e il premio viene corrisposto a cadenza annuale. La periodicità di pagamento del premio è chiaramente indicata sul frontespizio del contratto. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. I mezzi di pagamento previsti sono: Bonifico bancario, R.I.D. rapporti interbancari diretti, Assegno bancario (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Assegno circolare (se pari o superiore a 5.000,00 euro dovrà riportare sempre la dicitura non trasferibile ); Contanti (e sempre vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 5.000,00 euro). Il premio non è soggetto a sconti. 7. Rivalse ITAS Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di richiedere al terzo responsabile del danno l importo indennizzato all Assicurato, ai sensi dell art.1916 del codice civile. L eventuale rinuncia a tale diritto deve risultare espressamente nel contratto. 8. Diritto di recesso Non è prevista la facoltà di recesso in caso di sinistro. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. 11. Regime fiscale Al contratto viene applicata l aliquota fiscale del 21,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui Pagina 3 di 5

5 NOTA INFORMATIVA Tutela Legale Più edizione 04/2012 notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: ITAS ASSICURAZIONI S.P.A. Servizio Reclami via Mantova, Trento - Fax: reclami@gruppoitas.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP ( Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, Roma Italia, fax o , corredando l esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e con l eventuale riscontro fornito dalla stessa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Inoltre, per la risoluzione di liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare il reclamo a ISVAP, seguendo le indicazioni sopradescritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: Arbitrato Non è previsto arbitrato. In caso di controversie tra le parti è possibile rivolgersi all autorità giudiziaria. ITAS Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Ermanno Grassi Direttore Generale ITAS Assicurazioni S.p.A. Pagina 4 di 5

6 NOTA INFORMATIVA Tutela Legale Più edizione 04/2012 ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. GLOSSARIO POLIZZA Il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato e che si compone degli stampati Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni di Polizza ed eventuali relative Appendici. SINISTRO O CASO ASSICURATIVO Iil verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione. SOCIETA ITAS Assicurazioni S.p.A. TUTELA LEGALE L assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt e correlati. UNICO CASO ASSICURATIVO Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. VEICOLO Mezzo identificato da numero di targa per il cui utilizzo sia obbligatoria relativa patente di guida. Pagina 5 di 5

7 CONDIZIONI GENERALI Polizza tutela legale/tutela LEGALE PIU

8 Condizioni generali Polizza tutela legale/tutela LEGALE PIU edizione 04/2012 INDICE Pagina DEFINIZIONI 3 PREMESSA 4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI FAMIGLIA PROTETTA formula COMPLETA 6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 7 Pagina 2 di 7

9 Condizioni generali Polizza tutela legale/tutela LEGALE PIU edizione 04/2012 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Il presente fascicolo è redatto in base alle disposizioni dell art. 166 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.209), secondo il quale le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Polizza: il documento che prova l assicurazione; Premio: la somma dovuta alla Società; Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro; Sinistro o Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l'assicurazione; Società: Itas Assicurazioni S.p.A.; Tutela legale: l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt e correlate; Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati; Veicolo mezzo identificato da numero di targa per il cui utilizzo sia obbligatoria relativa patente di guida. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro ,00 per caso assicurativo senza limite annuo, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 2. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell Art. 6 comma 4; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell Art. 6 comma 5; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. 3. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 4 comma 3. Art. 2 DELIMITAZIONI DELL OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1. L Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme; relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo Pagina 3 di 7

10 Condizioni generali Polizza tutela legale/tutela LEGALE PIU edizione 04/2012 ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di : multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. Art. 3 INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. 3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell Art. 4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 4 DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 4. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. 5. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società. Art. 5 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 6 GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni Pagina 4 di 7

11 Condizioni generali Polizza tutela legale/tutela LEGALE PIU edizione 04/2012 caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. 5. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società. 6. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 7 RECUPERO DI SOMME 1. Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2. Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. Art. 8 ESTENSIONE TERRITORIALE 1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. 2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e in Austria. CONDIZIONI PARTICOLARI FAMIGLIA PROTETTA formula COMPLETA Art. 9 PRESTAZIONI GARANTITE E SOGGETTI ASSICURATI Le garanzie previste all'art. 1 Oggetto dell assicurazione - delle Condizioni di Assicurazione, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate al Contraente assicurato, i suoi familiari, i conviventi, il coniuge non legalmente separato, i figli minorenni anche se non conviventi ed i soggetti che risiedono stabilmente con l Assicurato. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente. Art. 10 VITA PRIVATA Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 3. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 ed inferiore a ; La presente garanzia si intende prestata per le controversie che insorgono e devono essere trattate nei Paesi dell Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein, in deroga all Art. 8 Estensione territoriale- delle Condizioni Generali di Assicurazione; 4. sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti; 5. sostenere controversie contrattuali, connesse all utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, con valore in lite superiore ad Euro 400 e inferiore ad Euro ; Pagina 5 di 7

12 Condizioni generali Polizza tutela legale/tutela LEGALE PIU edizione 04/ sostenere controversie relative all utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce; 7. Recupero danni extracontrattuali subiti dalla trasmissione da parte di terzi di virus informatici tramite internet e posta elettronica; 8. resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'art C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile; L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile. Nel caso in cui la polizza di Responsabilità civile non esista o non sia operante la presente garanzia varrà per la sola fase stragiudiziale. Art IMMOBILE Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario dell abitazione principale o secondaria assicurata, purché direttamente utilizzata. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 3. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 ed inferiore a ; 4. sostenere controversie relative a diritti reali o locazione. Art. 12 LAVORO DIPENDENTE Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 3. sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente. A parziale deroga dell art. 13 Esclusioni lettera b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR). Art ESCLUSIONI Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; l) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; m) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato; n) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali. o) per spese legali derivanti dalla proposizione di querele. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla Pagina 6 di 7

13 Condizioni generali Polizza tutela legale/tutela LEGALE PIU edizione 04/2012 valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Art ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art C.C. Art. 16 PAGAMENTO DEL PREMIO Salvo quanto previsto all art. 3 punto 2, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art C.C. I premi devono essere pagati alla sede della Società. Art. 17 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art C.C.). Art. 18 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato (Art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 19 MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 20 PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 21 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato. Art. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 7 di 7

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